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Copyright Fantozzi & Associati 2006 AVV. EDOARDO BELLI CONTARINI Strumenti alternativi al contenzioso tributario Roma Milano Bologna Lugano (CH) Via Sicilia, 66 00187 Roma TEL. +39 06 42 00 611 TELEFAX +39 06 42 011 976 E-MAIL: studiorm@fantozzieassociati.it Via Privata Maria Teresa, 11 20123 Milano TEL. +39 02 72 60 591 TELEFAX +39 02 72 60 59 50 E-MAIL: studiomi@fantozzieassociati.it Via Farini, 10 40124 Bologna TEL. +39 051 27 771 TELEFAX +39 051 27 77 133 E-MAIL: studiobo@fantozzieassociati.it Via P. Lucchini, 7 6900 Lugano (CH) TEL. +41 (0) 91 911 9860 TELEFAX +41 (0) 91 911 9865 E-MAIL: studioch@fantozzieassociati.com www.fantozzieassociati.it 1

Indice: - istituti deflattivi prima/dopo l accertamento - relative fonti e prassi - adesione ai p.v.c. (art. 5-bis d.lgs. n. 218/97) - adesione agli inviti al contraddittorio (art. 5 stesso decreto) - osservazioni di carattere generale su tutte le adesioni speciali e ordinaria - modifiche conseguenti a ravvedimento operoso e acquiescenza - fonti normative (in generale): d.lgs n. 218/97, d.lgs n. 546/92, d.lgs n. 74/2000 (spec. art. 13), d.lgs n. 472/97, d.lgs n. 462/97 2 Copyright Fantozzi & Associati 2006

Istituti alternativi prima dell avviso di accertamento: - ravvedimento operoso (art. 13 d.lgs. n. 472/97, con modifiche ex art. 16 d.l. n. 185/08) - definizione a seguito dei controlli automatici e/o formali ex artt. 36-bis e 36-ter dpr n. 600/73 nonché ex art. 54 bis d.p.r. n. 633/72 (artt. 2 e 3, d. lgs. n. 462/97, sanzioni ridotte da 1/3 a 2/3) - adesione integrale ai p.v.c. (art. 5-bis, d. lgs. n. 218/97, ex art. 83 d.l. n. 112/08) - adesione integrale agli inviti al contraddittorio (art. 5, c. 1-bis e segg., d. lgs. n. 218/97, ex art. 27 d.l. n. 185/08) - adesione (parziale) ad istanza del contribuente dopo accessi, ispezioni, verifiche (art. 6, c. 1 d. lgs. n. 218/97) 3 Copyright Fantozzi & Associati 2006

- transazione fiscale/contributiva ex artt. 182-ter e 182-bis r.d. n. 267/42, rispettivamente, nel concordato preventivo e nell ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti (post modifiche recate da artt. 16 d.lgs. n. 169/07 e 32, commi 5 e 6 d.l. n. 185/08): v. circ. Assonime n. 24 del 12.6.2009, circ. Ag. Entrate 18.4.2008, n. 40/E, circ. 10.4.2009, n. 14/E, nonché su art. 182-bis cfr. Trib. Ancona, decreto 12.11.2008 (autonomia da concordato) in particolare, viene inclusa l iva nella transazione fiscale, ma in quanto tributo dilazionabile e non già pagabile in parte, perché risorsa UE gli accessori (sanzioni/interessi) invece possono soddifarsi solo in parte sono inclusi anche i contributi previdenziali e assistenziali (necessità però di D.M. di attuazione ex art. 32, c. 6 citato) 4 Copyright Fantozzi & Associati 2006

dopo l avviso di accertamento: - autotutela (d.m. n. 37/1997) - adesione all avviso di accertamento, non preceduto da invito di cui all art. 5, proposta da contribuente (art. 6, c. 2, d.lgs. n. 218/97) - acquiescenza (art. 15 d. lgs. n. 218/97) - definizione in via breve delle sole sanzioni (art. 16, c. 3, d. lgs. n. 472/97 oppure art. 17, c. 2, d.lgs. n. 472/97) - conciliazione giudiziale (art. 48 d.lgs. n. 546/92, con minori effetti premiali) - transazione fiscale (v. prima) 5 Copyright Fantozzi & Associati 2006

Effetti premiali (in generale): - riduzione delle sanzioni amministrative (va da 1/8 a un 1/3) - aspetti penali (art. 13 d.lgs n. 74/2000, circostanza attenuante, con pagamento integrale del debito erariale prima del dibattimento di primo grado) - vantaggi ai fini della riscossione: rateazione, con/senza garanzie - franchigia e/o preclusione per i futuri accertamenti, salvo deroghe specifiche (cfr. art. 2 d.lgs. n. 218/97) - irrilevanza ai fini extra-tributari, tranne che per i contributi previdenziali e assistenziali (cfr. cit. art. 2) 6 Copyright Fantozzi & Associati 2006

ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO NUOVI (E NON): FONTI NORMATIVE E PRASSI - adesione integrale ai pvc art. 83 d.l. n. 112/08 art. 5-bis d.lgs. n. 218/97 circ. Agenzia Entrate n. 55/E del 17/9/08 circ. Agenzia Dogane n. 38/D del 23.10.2008 - adesione integrale agli inviti al contraddittorio art. 27 d.l. n. 185/2008 artt. 5 e 11 d.lgs. n. 218/97 circ. Agenzia Entrate n. 4/E del 16/02/2009 - acquiescenza art. 27 d.l. n. 185/2008 art. 15 d.lgs. n. 218/97 circ. Agenzia Entrate n. 4/E del 16/02/2009 - ravvedimento operoso art. 16 d.l. n. 185/08 art. 13 d.lgs. n. 472/97 circ. Ag. Entrate n. 10/E del 19/3/2009 7 Copyright Fantozzi & Associati 2006

ADESIONE AI P.V.C. (art. 5-BIS D.LGS. N. 218/1997) AMBITO APPLICATIVO SOGGETTIVO E OGGETTIVO - vale solo per p.v.c. in materia di imposte dirette e iva, oltre irap, addizionali irpef, imposte sostitutive dei redditi, compresi i contributi previdenziali; - l istituto è rivolto a persone fisiche oltre che ad imprese e professionisti (soggetti passivi iva); - concerne anche i redditi prodotti in forma associata ex art. 5 tuir, e i redditi imputabili per trasparenza ex artt. 115 e 116 tuir - p.v.c. che consentano accertamenti parziali ex artt. 41-bis del dpr n. 600/73 e 54, c. 4 del d.p.r. n. 633/72; - p.v.c. aventi ad oggetto in particolare violazioni sostanziali: ergo sono escluse le violazioni formali nonché le segnalazioni nonché le violazioni che necessitano di ulteriori attività istruttorie; - deve trattarsi, nella prospettiva del parziale, di p.v.c. fondati su elementi che consentono di stabilire l esistenza: 8 Copyright Fantozzi & Associati 2006

- ai fini delle II.DD: redditi imponibili non dichiarati, totalmente o parzialmente; deduzioni, esenzioni e agevolazioni in tutto o in parte non spettanti; imposta o maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli artt. 36 bis e 36 ter del d.p.r. n. 600/73; - ai fini IVA: imposta non dichiarata, totalmente o parzialmente; detrazioni in tutto o in parte non spettanti; imposta o maggior imposta non versata, escluse le ipotesi di cui all art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972. 9 Copyright Fantozzi & Associati 2006

- adesione a contenuto integrale del p.v.c., per tutti i periodi di imposta interessati dalle violazioni - in relazione ai periodi di imposta per i quali siano già scaduti i termini di presentazione della dichiarazione; - riassumendo, restano escluse dall ambito della definizione speciale dei pvc: le violazioni sostanziali riferibili a imposte diverse da quelle previste dall art. 5-bis le violazioni formali ogni altro elemento contenuto nel p.v.c. diverso dalle violazioni sostanziali contestate circostanze, fatti o elementi non formalizzati in specifiche contestazioni, che necessitano una ulteriore attività istruttoria (ad es. artt. 37 - bis d.p.r. n. 600/73, 110, co. 10 tuir, scambio di informazioni, indagini bancarie) adesioni relative a singoli periodi d imposta mere segnalazioni che non implicano l adesione del contribuente al loro contenuto, ma seguono il loro corso. 10 Copyright Fantozzi & Associati 2006

MODALITA DI ADESIONE - comunicazione del contribuente consegnata o inviata per posta a ufficio territorialmente competente, utilizzando apposito modello - sottoscrizione del contribuente; è esclusa la rappresentanza mediante procuratore speciale (come per l adesione agli inviti a dedurre) - comunicazione da presentare entro 30 gg. da consegna di pvc: per Agenzia è termine perentorio - l ufficio competente notifica al contribuente, nei successivi 60 gg. da ricezione comunicazione, apposito atto di definizione di accertamento parziale - tale atto deve indicare gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale; - consegue l obbligo di versare le somme dovute nei termini (20 gg. da notifica di atto di definizione di accertamento parziale) e con le modalità dell art. 8 d.lgs. n. 218/1997, senza però prestazione di garanzia in caso di versamento rateale - il perfezionamento si verifica a prescindere dal pagamento delle somme dovute (differenza rispetto alla adesione agli inviti), con la notifica dell atto di definizione parziale; - da cui la comunicazione del contribuente non sarebbe revocabile (Agenzia) 11 Copyright Fantozzi & Associati 2006

EFFETTI PREMIALI - riduzione delle sanzioni ad 1/8 del minimo edittale - rateazione senza alcuna garanzia, ma sono dovuti gli interessi al saggio legale - trattandosi di species del genus adesione ordinaria valgono gli altri effetti premiali di cui all art. 2 d.lgs n. 218/97 - ad es. irrilevanza ai fini extra-tributari - circostanza attenuante ai fini penali ex art. 13 d.lgs. n. 74/2000, (i.e. pene ridotte fino alla metà e inapplicabilità pene accessorie), purché si paghi tutto il debito erariale ante dibattimento - tuttavia, per definizione, trattandosi di p.v.c. connesso al parziale ex art. 41-bis dpr n. 600/73, non determina necessariamente una cristallizzazione dell imponibile - l adesione comporta che per i periodi d imposta per i quali risultino constatate nel p.v.c. solo violazioni formali, le sanzioni a quest ultime relative, non possono beneficiare della riduzione in esame, dovendo formare oggetto di separata contestazione, ai sensi dell art. 16 del D.Lgs. n. 471/1997 12 Copyright Fantozzi & Associati 2006

INADEMPIMENTO, CONSEGUENZE - le stesse dell adesione speciale agli inviti al contradditorio: iscrizione a ruolo a titolo definitivo di tutte le somme dovute (art. 14 d.p.r. n. 602/73), sanzione del 30% (ex art. 13 d.lgs. n. 472/97), oltre che perdita degli altri effetti premiali di cui all art. 2 del d.lgs. n. 218/97 13 Copyright Fantozzi & Associati 2006

OSSERVAZIONI GENERALI SUL NUOVO ISTITUTO DI CUI ALL ART. 5-BIS D. LGS. N. 218/97 - la particolarità di questa procedura si sostanzia nel fatto che il quantum dovuto dal contribuente (e constatato nel p.v.c.) è conosciuto nel dettaglio solo dopo la notifica dell atto di definizione parziale da parte dell ufficio (adesione al buio ). - la procedura in esame sembra più vicina all acquiescenza che all adesione classica (che pure, per definizione, ha contraddittorio) - si affianca/si sovrappone in parte all adesione ex art. 6, c. 1 d.lgs n. 218/97 (in specie post modifiche all art. 41-bis ex legge n. 311/2004, v. Assonime, 58) nonostante le seguenti differenze: collegamento con l art. 41-bis d.p.r. n. 600/73; adesione integrale vs adesione parziale assenza vs presenza di contraddittorio (nell ambito della adesione) - il p.v.c. da atto istruttorio diventa atto presupposto della definizione del debito erariale; - la nozione di accertamento parziale non è così univoca: da cui discrezionalità dell Ufficio nell accogliere/respingere la comunicazione del contribuente; - in ogni caso, dovrebbero essere esclusi dal parziale i rilievi erariali di natura presuntiva, non certa - il contribuente ha facoltà di aderire a p.v.c.; se non lo fa perde la possibilità di fare l adesione all invito eventuale successivo ex art. 5 novellato (v. dopo principio di alternatività tra le due adesioni speciali) 14 Copyright Fantozzi & Associati 2006

ADESIONE AGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO (ARTT. 5 E 11 D.LGS. N. 218/1997) AMBITO APPLICATIVO SOGGETTIVO E OGGETTIVO - tutti gli inviti al contraddittorio inviati da ufficio a seguito di attività accertativa con riguardo a imposte dirette, iva e altre imposte indirette (ampiezza) - invio di inviti in presenza di elementi presuntivi o suscettibili di apprezzamento valutativi, tali da rendere necessario/opportuno contraddittorio; - ne consegue che le tipologie di accertamento che rilevano ai fini della definizione sono: accertamenti d ufficio > basati su presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza nei casi di omessa presentazione della dichiarazione rettifiche basate su presunzioni semplici > di cui all art. 38, comma 3, all art. 39, comma 1, lett. d) del d.p.r. n. 600/73 e dall art. 54, comma 2, del d.p.r. n. 633/72 15 Copyright Fantozzi & Associati 2006

accertamenti induttivi > di cui all art. 39, comma 2, del d.p.r. n. 600/73 e all art. 55 del d.p.r. n. 633/72 accertamenti con metodo sintetico > di cui all art. 38, comma 4, del d.p.r. n. 600/73 - facoltatività (salvo diversa previsione legale) dell ufficio ad inviare l invito; - a sua volta il contribuente non è vincolato ad accettare; può proseguire normalmente nel contraddittorio; ma se poi si giunge ad un accordo sull accertamento, la relativa riduzione delle sanzioni sarà ad ¼ e non ad 1/8; - principio di alternatività con i pvc definibili ex art. 5-bis (cfr. art. 5, c. 1 quinquies): cioè invito preceduto da pvc definibile e non definito è causa di esclusione dell adesione in esame; salvo che (per Agenzia) l invito si discosti nell imponibile o nell imposta di entità diversa solo? da pvc però irrazionalità, qualora il contribuente smonti il pvc ex art. 12, c. 7 legge n. 212/2000, perché, in tal caso, non sarebbe comunque ammesso l accesso all adesione all invito; - l adesione vale per imposte dirette, iva, e altre imposte indirette (successioni, donazioni, registro, ipotecaria e catastale, anche tributi doganali); 16 Copyright Fantozzi & Associati 2006

- ergo, portata applicativa oggettiva molto ampia; - ciò dunque anche sul piano dei soggetti passivi d imposta; - l adesione si applica altresì a tutti i soggetti che producono redditi in forma associata ex art. 5 tuir, compresi i soggetti che optano per la trasparenza fiscale ex artt. 115 e 116 tuir (cfr. art. 4 d.lgs. n. 218/97 modificato) 17 Copyright Fantozzi & Associati 2006

MODALITA DI ADESIONE - contenuto dell invito al contraddittorio (fondamentale per contribuente): i periodi di imposta suscettibili di accertamento il giorno e il luogo della comparizione per definire l accertamento le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni, interessi dovuti in caso di definizione agevolata (art. 5, nuova lett. c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi o del minor credito di imposta accertato (art. 5, nuova lett. d) ratio: garantire al contribuente la piena conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto su cui si fonda l accertamento, in considerazione del fatto che non c è alcuna fase di contraddittorio - procedura: trattasi di fattispecie a formazione pregressiva, occorrono cioé tutti i seguenti adempimenti: comunicazione di contribuente a ufficio della volontà di aderire all invito, con apposito modello, sottoscritto personalmente versamento delle somme dovute allegazione alla comunicazione di quietanza e doc. di identità; il tutto il 15 giorno antecedente stabilito per la comparizione (il termine ha natura sostanziale, Agenzia); l invito viene recapitato 45 gg. prima della data di comparizione (ergo solo 30 gg.!) 18 Copyright Fantozzi & Associati 2006

- la comunicazione può essere sottoscritta solo dal contribuente; - dunque è esclusa la rappresentanza mediante procuratore speciale; - la comunicazione e i relativi documenti possono essere presentati direttamente all ufficio oppure per posta - l adesione deve essere totale, ergo non è consentita un adesione parziale (come per l adesione ai pvc) - per gli inviti ad entità collettive trasparenti e soggetti partecipanti (i.e. redditi prodotti in forma associata e imputabili per trasparenza ex artt. 5, 115 e 116 tuir) vale il principio di autonoma definibilità delle relative posizioni fiscali (a differenza dell adesione a p.v.c.; secondo l Agenzia ivi non vale lo stesso principio, cfr. circ. n. 55/e del 2008; disomogeneo e contra ratio) 19 Copyright Fantozzi & Associati 2006

- in quest ultimo caso, (redditi prodotti in forma associata) la competenza dell ufficio è radicata com è la regola generale ex art. 4 d.lgs n. 218/97 da competenza nei confronti dell entità collettiva: detto ufficio procede sia vs entità collettiva sia vs partecipanti - se c è rateizzazione, non è necessaria alcuna garanzia, ma sono dovuti gli interessi al saggio legale; - può essere utilizzata la compensazione ex art. 17 d.lgs. n. 241/1997 (Agenzia, p. 13) - anche in tale ambito, il versamento delle somme dovute si effettua con le modalità dell art. 8 d.lgs. n. 218/97 20 Copyright Fantozzi & Associati 2006

EFFETTI PREMIALI - riduzione delle sanzioni edittali ad 1/8 - circostanza attenuante ai fini penali ex art. 13 d.lgs n. 74/2000, qualora le violazioni definite integrino le ipotesi di reato ivi previste, e purché si versino all erario tutte le somme dovute prima del dibattimento - rateazione senza alcuna garanzia, ma sono dovuti interessi al saggio legale - trattandosi, anche qui, di species del genus adesione valgono gli altri effetti ex art. 2 d.lgs. n. 218/97 - ad es. limite agli ulteriori accertamenti dell ufficio (cfr. art. 2, c. 4 d.lgs. n. 218/97); - più il caso particolare degli studi di settore (su cui vds. dopo) - l adesione non rileva agli effetti extra-tributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali (art. 2, commi 3 e 5 d.lgs. n. 218/1997) 21 Copyright Fantozzi & Associati 2006

INADEMPIMENTO, CONSEGUENZE - iscrizione a ruolo a titolo definitivo di tutte le somme dovute ex art. 14 dpr n. 602/1973 (solo in ipotesi di pagamento rateale) - l inadempimento fa scattare la sanzione ex art. 13 d.lgs. n. 471/1997 (nella misura del 30% della somma non versata) - perdita di tutti gli altri effetti premiali - ergo, come per l adesione ai pvc 22 Copyright Fantozzi & Associati 2006

Ipotesi particolare : adesione al contenuto degli inviti al contraddittorio ai fini degli studi di settore - nuova norma di riferimento: art. 27, comma 4, d.l. n. 185/08, che aggiunge l art. 10 ter alla legge n. 146/1998 - effetto dell adesione: preclusione di accertamenti basati su presunzioni semplici, a condizione che: l ammontare delle attività non dichiarate, derivanti dalla ricostruzione presuntiva, non sia superiore a 50.000 euro l ammontare delle attività non dichiarate, derivanti dalla ricostruzione presuntiva, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi definiti - non è una franchigia > nel caso in cui l ammontare accertabile superi i predetti limiti la rettifica dei ricavi o compensi sarà effettuata nella misura complessiva (circ. Agenzia n. 4/2009) - condizione di operatività della limitazione del potere di rettifica è l assenza di irregolarità - cioè la preclusione dell attività accertativa non opera se, per le annullità oggetto dell invito a comparire, siano irrogabili sanzioni: per omessa o infedele dichiarazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore ovvero per indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti 23 Copyright Fantozzi & Associati 2006

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE (ADESIONE ORDINARIA E ADESIONI SPECIALI) - progressiva anticipazione della fase di adesione - affidamento del contribuente rispetto alla formulazione della pretesa del fisco (si prende per buono quanto afferma il fisco) - < resistenza del contribuente > benefici - non c è discriminazione rispetto all oggetto definibile - nell adesione ordinaria > il contraddittorio è indispensabile per poter addivenire a un abbattimento delle imposte e delle sanzioni irrogate - nell adesione all invito e al p.v.c: le sanzioni sono ulteriormente dimezzate solo in presenza di atteggiamento collaborativo del contribuente, che rinunzia proprio al contraddittorio la convenienza a prestare adesione all invito dipende dal grado di precisione delle contestazioni: gli inviti, infatti, si basano su elementi presuntivi che in giudizio non hanno valore probatorio pieno è più appetibile, dunque, la definizione dei p.v.c. che racano contestazioni, di norma, più precise e, dunque, più difficilmente difendibili in giudizio - l adesione all invito al contraddittorio si affianca all adesione ai pvc e ha tratti comuni (ma anche differenze) con tale istituto, nella prospettiva di deflazione del contenzioso tributario; - lo stesso istituto costituisce il completamento dell evoluzione dei vari istituti deflattivi; - ormai si può concordare tutto: accertamento, p.v.c., invito; 24 Copyright Fantozzi & Associati 2006

- l adesione all invito (e al p.v.c.) rappresenta una species del genus accertamento con adesione: anch esso è collocato, infatti, nel d.lgs. n. 218/97; - lo stesso istituto deflattivo non impedisce al contribuente il successivo contraddittorio; ma se l ufficio e il contribuente arrivano ad un accordo la sanzione è ridotta ad 1/4 e non ad 1/8; - si allontana dall adesione classica/ordinaria, perché non c è contraddittorio: o prendere o lasciare, invece l adesione ordinaria interviene proprio dopo il contraddittorio; - tratti comuni dell adesione all invito con l adesione a pvc (e differenze con l adesione ordinaria): vicinanza all acquiescenza adesione intregrale. salva la riduzione delle sanzioni ad 1/8 del minimo; possibilità di rateizzare le somme dovute senza prestare alcuna garanzia, con debenza degli interessi legali; 25 Copyright Fantozzi & Associati 2006

pvc e invito cui abbia aderito il contribuente sfociano senza contraddittorio in una liquidazione del quantum dovuto; costituiscono (entrambe le adesioni speciali e quella ordinaria) circostanza attenuante ex art. 13 d.lgs. n. 74/2000; entrambe le adesioni speciali, come pure quella ordinaria, ostacolano l accertamento erariale successivo (però v. deroghe ex art. 2 d.lgs. n. 218/97) in caso di mancato pagamento delle somme dovute consegue sia l iscrizione a ruolo a titolo definitivo ex art. 14 dpr n. 602/73 sia la sanzione del 30% ex art. 13 d.lgs. n. 471/1997; entrambe le adesioni speciali non ammettono la rappresentanza (a differenza della adesione ordinaria) - differenze tra i due tipi di adesione speciale: diversi settori impositivi:l adesione a pvc riguarda solo ii.dd. e iva e si collega con l accertamento parziale diverso momento di perfezionamento: l adesione al pvc si perfeziona indipendentemente dal successivo pagamento delle somme dovute, con la notifica da parte dell ufficio dell atto di definizione parziale diversa natura degli elementi su cui si fondano pvc (ragionevolmente certi) e inviti (di natura presuntiva), oggetto poi di adesione il pvc in genere viene redatto comunque dopo un confronto tra verificatori e contribuente, mentre l invito al contradditorio viene emesso di sicuro inaudita altera parte; 26 Copyright Fantozzi & Associati 2006

nell adesione a pvc contribuente non conosce nel dettaglio quantum dovuto/liquidato da ufficio competente, contrariamente all adesione all invito diversità di regime per i redditi prodotti in forma associata e imputabili per trasparenza su opzione (l autonoma definibilità delle singole posizioni non vale per l adesione a p.v.c.) - rigido principio di alternatività tra i due tipi di adesione speciale: se contribuente decide di non aderire a pvc, non gli è poi consentito di aderire all eventuale successivo invito a contraddittorio inviato da ufficio salva l ipotesi che l invito si discosti dai contenuti del pvc - il contribuente è libero di non aderire a pvc ex art. 5-bis e ad invito ex art. 5; ma se poi si va avanti nel procedimento/contraddittorio, l accordo raggiunto sull accertamento non beneficia della riduzione delle sanzioni ad 1/8, ma ad un 1/4; lo stesso dicasi se si fa acquiescenza sull accertamento ex novellato c. 2-bis dell art. 15 d.lgs. n. 218/97 (v. anche dopo) 27 Copyright Fantozzi & Associati 2006

- adesione a p.v.c. ex art. 6, c. 1 vs adesione a p.v.c. ex art. 5 bis (v. prima: parziale sovrapposizione) - art. 6, c. 2: adesione all accertamento ad istanza del contribuente, se non preceduto da invito ex art. 5 : iniziativa contribuente in assenza di analogo input da parte dell ufficio se però l invito ex art. 5 è stato inviato: o contribuente non ha aderito tout court e allora potrà fare adesione ordinaria sull accertamento o contribuente non ha aderito ex art. 5, si è aperto il contraddittorio, concluso con esito negativo (in tutto o in parte), e dunque con successivo accertamento > egli potrebbe fare solo ricorso, non già pure istanza di adesione su accertamento (economicità azione amministrativa) 28 Copyright Fantozzi & Associati 2006

CONSEGUENTI MODIFICHE RECATE ALL ACQUIESCENZA E AL RAVVEDIMENTO OPEROSO (EX D.L. N. 185/2008) - ratio: ulteriore riduzione delle sanzioni nei casi in epigrafe (da 1/4 a 1/8 e anche di meno) per coerenza logico-sistematica di trattamento, a motivo dell introduzione delle speciali forme di adesione (ai pvc e agli inviti a contraddittorio), in modo da non disincentivare ravvedimento/acquiescenza; - in caso di acquiescenza (art. 15 d.lgs. n. 218/97): - c è una sorta di doppio binario di alternatività anche in tale ambito: riduzione a 1/8 delle sanzioni se l atto cui si presta acquiescenza non è stato preceduto dall invito al contraddittorio ex artt. 5 e 11 riduzione a 1/4 (e non a 1/8) se stesso atto oggetto di acquiescenza è stato preceduto da pvc definibile ex art. 5-bis e il contribuente non ha aderito - restano ferme le altre condizioni prescritte per l acquiescenza: cioè a) rinuncia al ricorso b) rinuncia a presentare istanza di adesione nonché c) pagamento del quantum dovuto entro il termine per proporre il ricorso - effetti premiali analoghi all adesione (rinvio all art. 2, commi 3, 4 e 5) 29 Copyright Fantozzi & Associati 2006

- in caso di ravvedimento operoso (art. 13 d.lgs. n. 472/97): riduzione da 1/8 a 1/12, per r.o. eseguito nei 30 gg. da data commissione violazione (lett. a) riduzione da 1/5 a 1/10, per r.o. operato l anno successivo (lett. b) riduzione da 1/8 a 1/12 per l altra ipotesi (lett. c) le riduzioni restituiscono coerenza e logicità al sistema: (ante modifiche) l identica sanzione di 1/8 tanto per il r.o. quanto per l adesione ai pvc disincentivava il ravvedimento spontaneo di contribuente, rispetto ad attività accertativa svolta da erario per tutte le riduzioni menzionate vale il c.d. favor rei ex art. 3, c. 3 d.lgs. n. 472/1997 anche in questo caso restano ferme le altre condizioni prescritte per accedere al r.o.: a) no formale conoscenza di atti istruttori/di accertamento, b) esecuzione di tutti gli adempimenti prescritti per la rimozione della violazione 30 Copyright Fantozzi & Associati 2006