COMUNE DI POZZOLENGO Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

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COMUNE DI POZZOLENGO Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n 18 del 29/09/2008

Art. 1 - Costituzione Ai sensi dell'art. 81, comma 1 della Legge Regionale 12/2005, viene istituita presso il Comune di Pozzolengo la Commissione per il Paesaggio. Art. 2 - Composizione La Commissione per il Paesaggio è un organo di natura collegiale avente funzioni tecnicoconsultive. La Commissione è composta dal Responsabile dell'area Tecnica del Comune di Pozzolengo, membro di diritto senza diritto di voto e da tre membri; I membri, ai sensi della D.G.R. n VIII/7977 del 06/08/2008, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente nell ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici. I c o m p o n e n t i d e v o n o e s s e r e s c e l t i t r a i c a n d i d a t i c h e s i a n o i n p o s s e s s o d i d i p l o m a u n i v e r s i t a r i o o l a u r e a o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali geografiche ed ambientali. I c o m p o n e n t i d e v o n o a l t r e s ì a v e r m a t u r a t o u n a q u a l i f i c a t a e s p e r i e n z a, a l m e n o t r i e n n a l e s e l a u r e a t i e d almeno quinquennale se diplomati, nell ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune di Pozzolengo. La Commissione per il Paesaggio si esprime mediante deliberazione ed è rappresentata dal suo Presidente, che viene individuato nel decreto sindacale di nomina dei componenti la Commissione. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Responsabile dell area tecnica ovvero da un dipendente dell'amministrazione Comunale di area tecnica o amministrativa; il Segretario è nominato dal Presidente della Commissione. Art. 3 - Nomina e designazione La Commissione per il paesaggio viene nominata dal Sindaco, tenendo conto oltre che dei criteri di cui all'art. 2, anche del principio della pari opportunità ed a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dai suddetti criteri. Art. 4 -Durata La durata in carica della Commissione per il Paesaggio corrisponde a quella del mandato sindacale.

Alla scadenza del termine di cui al comma preceder te, la Commissione per il Paesaggio si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione che deve comunque essere nominata non oltre 45 giorni dalla data di insediamento del nuovo Sindaco. Art. 5 - Incompatibilità Sono incompatibili con la carica di membro della Commissione per il paesaggio i soggetti che per legge, in rappresentanza di altri enti o amministrazioni, devono esprimersi in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte all'esame della Commissione per il paesaggio. Sono altresì incompatibili con la carica di membro della Commissione per il paesaggio i soggetti che rivestono incarichi elettivi nel Comune di Pozzolengo. AI sensi del D.G.R. n VIII/7977 del 06/08/2008, i componenti della commissione non possono essere contestualmente membri della commissione edilizia e/o urbanistica o svolgere incarichi professionali di progettazione edilizia nel Comune di Pozzolengo. Si intendono qui richiamate tutte le altre cause di incompatibilità previste dalle leggi vigenti in materia. Art. 6 - Conflitto di interessi I componenti della Commissione, direttamente interessati alla trattazione di progetti o argomenti specifici, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dall'aula. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado o al coniuge di un membro della Commissione per il paesaggio. Art. 7 - Incompatibilità sopravvenuta I membri della Commissione per il paesaggio decadono automaticamente nel caso in cui, successivamente alla loro nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui all'art. 5. Art. 8 - Assenze ingiustificate I Commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione per il paesaggio; in tale circostanza il Presidente ne da comunicazione al Sindaco che provvede alla sostituzione Art. 9 -Attribuzioni della Commissione La Commissione per il paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo dell'amministrazione Comunale che si esprime su questioni in materia del paesaggio. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione per il paesaggio si svolge mediante l'espressione di pareri preventivi, obbligatori e non vincolanti che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge, dai criteri regionali e dal presente regolamento, nonché laddove, per l'originalità delle questioni trattate, sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa. I pareri da rendersi obbligatoriamente ai sensi del presente regolamento sono individuati al successivo art. 10.

Art. 10 - Pareri obbligatori ex-lege II parere della Commissione per il paesaggio è obbligatoriamente richiesto per: - rilascio autorizzazione paesaggistica di competenza del Comune di Pozzolengo ai sensi dell art.80 della legge regionale 11 marzo 2002 n.12; - parere di cui all'art. 32 della Legge 47/1985 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie). - Pareri relativi all irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del D.lgs.22/01/20047 n.42 e successive modificazioni ed integrazioni; - Alla valutazione paesistica dei progetti, prevista dall art.30 delle norme di attuazione del PTPR per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica. - In ogni latro caso previsto dalla legge o regolamenti. Art. 11- Altri pareri obbligatori II parere della Commissione per il paesaggio è altresì obbligatoriamente richiesto nei seguenti casi: opere pubbliche e progetti di sistemazione delle aree ad uso pubblico; interventi di arredo della città; interventi che abbiano a modificare la morfologia del territorio; altri interventi previsti da norme o regolamenti vigenti. In materia urbanistica la Commissione per il paesaggio valuta i caratteri di inserimento nel paesaggio degli interventi proposti da piani attuativi. La Commissione per il paesaggio può essere chiamata ad esprimere parere sui Piani di governo del territorio e sulle varianti allo stesso e su eventuali Programmi Integrati di intervento. Art. 12 - Modalità di valutazione La Commissione per il paesaggio si esprime su progetti che le vengono sottoposti dalla struttura tecnica o specifica professionalità interna a cui è stato attribuita dal Sindaco la responsabilità di verifica degli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica. I progetti devono essere già corredati dal giudizio di conformità alla vigente normativa. La Commissione per il paesaggio esprime il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesaggistico - ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto con i principi, le norme, ed i vincoli degli strumenti paesaggistico -ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva dell'area protetta Nell'esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesaggistico -ambientale, la Commissione fa riferimento ai criteri per l'esercizio della sub-delega deliberati dalla Giunta Regionale Lombarda, nonché agli altri atti di natura paesaggistica I pareri della Commissione devono comunque essere adeguatamente motivati. Art. 13 - Convocazione La Commissione per il paesaggio si riunisce in presenza di progetti da valutare in via ordinaria una volta al mese e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, per motivi di urgenza. La Commissione inoltre, davanti a necessità di coordinamento e buon funzionamento

dell attività amministrativa, può riunirsi contestualmente con la Commissione Edilizia Comunale. In tali casi le commissioni redigono i propri verbali e decisioni restando sempre ferma la loro singola autonomia decisionale sui pareri da dare. La seduta è convocata dal Presidente preferibilmente a mezzo posta elettronica ovvero a mezzo lettera o fax. La documentazione relativa ai progetti posti in discussione deve essere disponibile in visione ai membri della Commissione almeno 3 giorni prima della convocazione oppure, se disponibile su supporto informatico, potrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica. Art. 14 - Ordine del giorno II Presidente predispone l'ordine del giorno almeno 3 giorni prima della data della seduta, nel quale deve essere indicato l'elenco dei progetti sottoposti a parere. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi al protocollo e non appena completati di tutti gli elaborati eventualmente richiesti alla data successiva alla presentazione. Art. 15 - Validità delle sedute e delle decisioni Affinchè le sedute della Commissione per il paesaggio siano dichiarate valide è necessaria la presenza del Presidente, nonché di un membro della Commissione. Il Presidente può nominare un vicepresidente che lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento, fermo restanti i requisiti prescritti dal precedente art.2. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Art. 16 - Pubblicità delle sedute Le riunioni della Commissione per il paesaggio non sono pubbliche; se ritenuto opportuno a maggioranza dei membri, il Presidente potrà ammettere la partecipazione del solo progettista, ma limitatamente all'illustrazione del progetto e non alla successiva discussione ed espressione del parere. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti. Art. 17-Verbalizzazione II Segretario assiste alle operazioni e alle sedute della Commissione per il paesaggio e redige apposito verbale. I verbali della Commissione devono essere sottoscritti dal Presidente, dai membri della Commissione presenti e dal Segretario; devono essere altresì sottoscritti nella forma sopraindicata tutti gli elaborati progettuali. Art. 18-Sopralluogo E' data facoltà alla Commissione per il paesaggio di eseguire sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere; del sopralluogo viene redatto apposito verbale.

Art. 19 - Rimborso spese A titolo di rimborso spese, verrà riconosciuto ai componenti della Commissione, una indennità forfetaria stabilita dal Sindaco in sede di nomina. Art. 20 - Abrogazione di norme. Disposizioni finali Con l'approvazione del presente Regolamento, sono abrogate tutte le norme o provvedimenti precedentemente adottati in materia o comunque incompatibili con esso. La Commissione per la Tutela del Paesaggio incardinata presso la Commissione edilizia ai sensi dell'ari 81 comma 5 della legge Regionale n.12 /2005 cesserà la propria operatività a seguito della nomina della nuova commissione istituita ai sensi del presente Regolamento.