Università del Salento WORKSHOP SUL PORTO DI TERMOLI DRAGAGGIO UN ESEMPIO DA SEGUIRE VENERDI 10 LUGLIO 2015 Termoli Circolo della Vela Loc. Rio Vivo Dragaggio dei porti: aspetti tecnici, valutazione ambientale e normativa prof. ing. Roberto Tomasicchio ordinario di Costruzioni Marittime membro del Consiglio Superiore LL.PP. roberto.tomasicchio@unisalento.it
Indice 1 Motivazioni per il dragaggio dei porti 2 Macchine per il dragaggio 3 Tecniche per la riduzione dell inquinamento durante i lavori 4 Riusi possibili dei sedimenti 5 Tecniche per il mantenimento dei fondali soggetti a sedimentazione 6 Normativa italiana
- 1 - Motivazioni per il dragaggio dei porti per garantire il mantenimento dei fondali (maintenance dredging) per approfondire i fondali al fine di ricevere navi più grandi (capital dredging) La Convenzione OSPAR (Oslo-Paris), la più frequentemente adottata, classifica le tipologie di dragaggio in: Capital dredging: dragaggio per navigazione Maintenance dredging: dragaggio di mantenimento Clean-up dredging: dragaggio di bonifica
Porti: snodi dei traffici commerciali I porti Italiani: ruolo chiave nella logistica In un paese morfologicamente complesso come l Italia, i porti nazionali danno un forte contributo alla efficienza ed economicità della logistica a servizio dei territori. 58,5 % per export 34,7 % per import (no petroliferi) Nell ultimo decennio l import - export via mare ha registrato una crescita di circa il 20 % La legge 84/94 ha sviluppato la capacità competitiva della portualità Italiana Gioia Tauro banchina alti fondali (-18 m)
Il gigantismo navale - containers
Containers e il trasporto marittimo Circa il 90 % delle merci viaggia in container 26 % di tutti i containers parte dalla Cina Globalizzazione e containerizzazione si alimentano reciprocamente Anno 2014 : 680 milioni di TEUs Gioia Tauro, anno 2007 : 3,445,337 TEUs
Il gigantismo navale - crocieristico
- 2 - Macchine per il dragaggio: idrauliche e meccaniche draghe idrauliche quelle che utilizzano pompe centrifughe per il processo di trasporto draghe meccaniche quelle che fanno uso della escavazione meccanica per il taglio e la raccolta del materiale
Draga aspirante - rifluente - semovente condotta aspirante abbassata sino a toccare il fondo Pompa aspirante montata sull olinda (scalandrone) Grande capacità di manovra Salerno lavori di dragaggio, 2004
Draga aspirante - rifluente Getti d acqua per sgretolare il fondo Aspirazione del materiale Materiale sciolto o melma Il materiale viene caricato sulla nave La condotta aspirante rientra a bordo Produzione: 200-10000 m 3 /hr
Draga aspirante con disgregatore Testa rotante equipaggiata con denti metallici Pompa aspirante montata sull olinda (scalandrone) Dragaggio di terreni compatti Buon livello di tolleranza nell esecuzione dello scavo (sino a 10 cm) Incremento del materiale in sospensione e rumore (100-115 db) Produzione: 50-7000 m 3 /hr
- 3 - Riduzione del rischio di inquinamento durante i lavori
Riduzione della dispersione dei sedimenti Panne galleggianti Realizzate in geotessile e dotate di un galleggiante Economiche, ma necessitano di manutenzione
Riduzione della dispersione dei sedimenti
- 4 - Riusi possibili del materiale dragato
Possibili riusi del materiale Confinamento Spiagge Berme al largo Barriere antirumore Tombamento Materiale da costruzione
Confinamento Opere di contenimento impermeabili Tengono il CDM in un ambiente ridotto (a scarsa concentrazione di ossigeno) Dighe di contenimento e sfioratori per intercettare le acque superficiali Tempo di ritenzione: sino ad alcuni giorni Creazione di terrapieni
Confinamento Foto concessa da Masider sas, Milano la prima volta che in Italia sono state usate palancole impermeabilizzate con guarnizione brevettata è stato nel 1993. Venne conterminata l'isola delle Tresse, che si affaccia appunto sul Canale delle Tresse nella Laguna di Venezia. AI tempi era una discarica a cielo aperto, che aveva rilasciato fanghi rossi nell'acqua ed era necessario risolvere il problema immediatamente; ancora oggi, l'isola viene utilizzata per depositare i fanghi provenienti dallo scavo dei rii di Venezia.
Berme al largo Per ridurre l intesità del moto ondoso a riva
Spiagge
Spiagge
Spiagge
Materiale da costruzione Vetrificazione L ll
- 5 - Tecniche per il mantenimento dei fondali soggetti a sedimentazione
Bacini portuali - zona di stagnazione e sedimentazione modifica del vortice orizzontale
Formazione di una corrente al fondo con getti idraulici
Formazione di una corrente al fondo con getti idraulici Propeller Jet System, Scour Systems
- 6 - Normativa Italiana
Situazione ante 1996 Prima del 1996, le attività di dragaggio non avevano regole assai stringenti ed erano in capo esclusivamente allo Stato Volumi dragati nei porti Italiani e smaltiti a mare prima del DM 24.1.1996 Il Servizio Escavazione Porti (cessato con l. 84/94 Riordino della legislazione in materia portuale )
Volumi dragati in media in Europa e nel mondo Olanda: Germania: Francia: 25-30 milioni mc (e.g. Rotterdam) 46 milioni mc (e.g. Amburgo) 50 milioni mc (e.g. Marsiglia) Italia: 5-6 millions m 3 (prima del DM 24.1.1996) Dopo l entrata in vigore del DM 24.1.1996, le attività di dragaggio in Italia si sono ridotte sensibilmente
Quadro riassuntivo normativo non esaustivo 1/2 d.m. 24.1.1996 (G.U. 7 feb. 1996, n. 31) Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni relative allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambienti marini. d.lg. 11 maggio 1999,n.152 Disposizioni sulla tutela delle acque dall inquinamento, art. 35,c. 2 - è consentita l'immersione deliberata in mare da navi ovvero aeromobili e da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, dei seguenti materiali: l. n. 179 del 31 luglio 2002: - individua all art. 21 nella Regione l autorità competente per istruttoria rilascio dell autorizzazione di cui all art. 35,c. 2 del d.lg. 11 maggio 1999, n. 152 (odierno art. 109 del d.lgs. N. 152 /2006) - individua i siti di bonifica di interesse nazionale (anche i porti se solo prossimi ad aree industriali inquinate) 31
Quadro riassuntivo normativo non esaustivo 2/2 d.lg. n. 152/2006, in particolare l art. 109 che disciplina l immersione in mare di diversi materiali l. n. 296/2006 (finanziaria 2007) che ha modificato la legge 84/94 dettando una specifica disciplina per le operazioni di dragaggio all interno dei S.I.N. d.m. 7 novembre 2008 Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, che ha dettato i limiti e le condizioni per gli interventi a norma della l.n. 84/94 d.lg. n. 205/2010, comma 13 dell art. 39 13. Le norme di cui all articolo 184-bis del d.lg. 152 (sottoprodotto e non rifiuto) si applicano anche al materiale che viene rimosso, per esclusive ragioni di sicurezza idraulica, dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti. d.lg. n. 1/2012, convertito con l. 27/2012, all art.48 Norme in materia di dragaggi ha introdotto una modifica alla normativa di cui alla l.n. 84/94 (per i SIN) (TERMOLI non è SIN) 32
l. n. 179 del 2002, individua i siti ad elevato rischio ambientale (siti di bonifica di interesse nazionale) 26 nella Nazione 3 in Puglia
Superficie contaminata e da bonificare Aree marine perimetrate nei SIN: 180.000 ha
Bonifica delle aree marine ricadenti nei SIN estensioni enormi delle aree perimetrate, spesso basate su presunzioni di inquinamento e non su oggettivi accertamenti confusione tra interventi di dragaggio e di bonifica regolazione dei dragaggi ancora più rigida mancata realizzazione di alcun intervento di bonifica sulle porzioni effettivamente contaminate
Dragaggio e gestione dei sedimenti in aree non SIN Allo Stato la competenza in materia di tutela dell Ambiente Alle Regioni sono conferite le competenze in materia di protezione ed osservazione dele zone costiere Nel rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 21 (Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera) della legge n. 179 del 2002 ed all'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006 le regioni impiegano come norma tecnica di riferimento il decreto ministeriale 24 gennaio 1996 Non prevedendo tale decreto specifici valori di riferimento per i parametri da indagare, ai fini della classificazione dei materiali e dell'individuazione della migliore opzione di gestione successiva all'escavo, utilizzano di norma il manuale ICRAM APAT; Tale prassi appare conforme a quanto indicato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota protocollo PNM - 2012-0007433 dell'11 aprile 2012 36
Il Manuale ICRAM/APAT (2002) Nei siti ordinari, negli anni passati (dal 2002) e oggi, in pratica si è adottato il criterio di campionamento suggerito da un quaderno ICRAM sulla movimentazione dei sedimenti Marini (legge non scritta) Requisiti di qualità chimica per la gestione del materiale da movimentare: Livello Chimico di Base: requisito di qualità chimica per sedimenti da riutilizzare tal quali in ambito marino (immersione oltre 3 miglia) Livello Chimico Limite: requisito di qualità chimica per sedimenti destinati al riutilizzo in ambito portuale
LCB e LCL da ICRAM e da altre Nazioni e.g. metalli pesanti
LCB e LCL da ICRAM e da altri Paesi e.g. metalli pesanti Fonte: Environmental aspects of dredging, R.N. Bray editor (2008)
LCB e LCL da ICRAM e da altri Paesi e.g. metalli pesanti Fonte: Environmental aspects of dredging, R.N. Bray editor (2008)
Individuazione delle opzioni di gestione dei materiali di escavo in funzione della loro classificazione CLASSE OPZIONI DI GESTIONE * A1 A2 B1 B2 C1 I. Ripascimento della spiaggia emersa e sommersa; ricostruzione di strutture naturali in ambito marino costiero, ripristino della spiaggia sommersa; II. Riempimenti di banchine e terrapieni in ambito portuale; riempimenti di cassoni cellulari in c.a.; deposizione in strutture di contenimento; realizzazione di nuclei di scogliere. III. Riutilizzi a terra; IV. Spostamento in ambiente sommerso; V. Immersione in aree marine non costiere in caso di impossibilità tecnica o economica di utilizzo o smaltimento alternativo. I. Ricostruzione di strutture naturali in ambito marino costiero, ripristino della spiaggia sommersa II. Riempimenti di banchine e terrapieni in ambito portuale; riempimenti di cassoni cellulari in c.a.; deposizione in strutture di contenimento; realizzazione di nuclei di scogliere. III. Riutilizzi a terra; IV. Spostamento in ambiente sommerso; V. Immersione in aree marine non costiere in caso di impossibilità tecnica o economica di utilizzo o smaltimento alternativo. I. Riutilizzi a terra; II. Spostamento in ambiente sommerso; III. Deposizione in strutture di contenimento che assicurino il trattenimento di tutte le frazioni granulometriche del sedimentosugli argini laterali I. Riutilizzi a terra; II. Deposizione all interno di strutture di contenimento che assicurino il trattenimento di tutte le frazioni granulometriche dei materiali sugli argini laterali e sul fondo. III. Smaltimento presso discarica a terra I. Rimozione in sicurezza che limiti l eventuale diffusione della contaminazione e operazioni di recupero; II. Rimozione in sicurezza e deposizione in strutture di contenimento che assicurino il trattenimento di tutte le frazioni granulometriche sugli argini laterali e sul fondo. III. Rimozione in sicurezza e smaltimento alternativo C2 Materiale la cui rimozione e gestione deve essere sottoposta a procedure di particolare cautela ambientale * Da accompagnare con specifiche e graduali attività di monitoraggio ambientale. E possibile attuare operazioni di recupero che possano far variare la classe. Le casse di colmata costituiscono una tipologia di «struttura di contenimento». CLASSE ECOTOSSICOLOGICA Colonna A: ecotossicità assente Colonna B: ecotossicità media Colonna C: ecotossicità alta Colonna D: ecotossicità molto alta
Costi di dragaggio e gestione dei sedimenti ( /m 3 ) Caso di studio: il Molo Polisettoriale di Taranto - 100 200 300 130 160 11 28 271
Quadro normativo siti ordinari (non SIN) - sintesi siti ordinari d.l. n. 1 del 2012 Contraddice l Art. 21 della L. n.179/2002 che assegna alle Regioni tutte le competenze nei siti ordinari 10. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi dell articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, possono essere immersi in mare con autorizzazione del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto di quanto previsto dall articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I suddetti materiali possono essere diversamente utilizzati a fini di ripascimento, anche con sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata o altre strutture di contenimento nei porti in attuazione del Piano Regolatore Portuale ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera, con autorizzazione della regione territorialmente competente ai sensi dell articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179.
Art. 109 del d.lg. 152 del 2006 Modifiche introdotte all art 109 TU Ambiente dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 d) all'articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, le parole da: «e' rilasciata» a: «smaltimento alternativo» sono sostituite dalle seguenti: «e' rilasciata dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali e' rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»; 2) al comma 3, dopo la parola «autorizzazione» e' inserita la seguente «regionale»; 44
Altra recente complicazione: Art. 184 quater D.Lgs. 152/2006: in vigore dal 26/08/2014 I materiali dragati cessano di essere rifiuti a due condizioni: -a seguito trattamento non superano le concentrazioni soglia di contaminazione; - è certo il sito di destinazione. La previsione dell'articolo 184-quater ipotizza quindi che i materiali dragati siano geneticamente rifiuti e che solo all'esito di operazioni di recupero e dopo la verifica dei requisiti e delle condizioni dal medesimo puntualmente definiti possono cessare tale qualifica; Tale previsione va in contrasto con l art. 109 del d.l. 152/2006 45
Quadro normativo siti ordinari (non SIN) - sintesi - DM Ambiente 1996 (regola modalità campionamenti) - quaderno ICRAM/APAT (regola caratterizzazione) - scarico in mare aperto (autorizzazione regionale) - scarico non in mare aperto - ambito costiero (autorizzazione regionale) Art. 21 della L. n.179/2002 (e modifiche introdotte all art 109 TU Ambiente dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) 1. Per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonche' di immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, l'autorita' competente per l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e' la regione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal medesimo articolo 35 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 62, comma 8, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999. In caso di impiego di materiali provenienti da fondali marini, la regione, all'avvio dell'istruttoria per il rilascio della predetta autorizzazione, acquisisce il parere della commissione consultiva della pesca istituita presso la capitaneria di porto interessata e ne informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Problematiche esistenti quadro normativo incompleto e disorganico approccio meramente cautelativo che prescinde dall effettiva pericolosità dei sedimenti costi dei dragaggi spropositati tempi di intervento eccessivi e non competitivi gestione inefficiente dei sedimenti forte possibilità di contenzioso tra Amministrazioni (Stato-Regione) la carenza di criteri certi ed univoci è dovuta anche alla frammentarietà del sistema normativo vigente in materia ambientale necessità di un reset normativo, anche alla luce di raffronti con lo stato dell arte Europeo, che riporti sotto una responsabilità unica la gestione dell affare dragaggi. necessità di individuare una chiara ed univoca disciplina in tutti gli Stati membri sulla gestione dei rifiuti ed in particolare di quelli prodotti durante la movimentazione di materiale solido in aree portuali
Allo scopo di emanare il Decreto Ministeriale evocato dall art.109 del d.l. 152/2006, è stato di recente costituito un tavolo di lavoro tra: Ministero dell Ambiente Federazione del Mare, Assoporti, Aidim, Ancip, Ania, Assonave, Assorimorchiatori, Collegio Capitani, Cetena, Confitarma, Federagenti, Fedepiloti, Federpesca, Fedes pedi, Inail/ex-Ipsema, Rina, Consar e Ucina Università assente
Dragaggio dei porti: aspetti tecnici, valutazione ambientale e normativa Grazie per la cortese attenzione Porto di Gioia Tauro Habitat marino da preservare prof. ing. Roberto Tomasicchio roberto.tomasicchio@unisalento.it
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