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OVS S.p.A. Sede legale in Venezia Mestre, Via Terraglio, n. 17 - capitale sociale euro 227.000.000,00 i.v. Registro delle Imprese di Venezia, codice fiscale e partita IVA 04240010274 - REA n VE - 378007 Sito internet istituzionale: www.ovscorporate.it. Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A., sul secondo argomento all ordine del giorno - Parte Straordinaria - dell Assemblea convocata in sede Ordinaria e Straordinaria per il giorno 31 maggio 2017, in unica convocazione. 1

Argomento n. 2 all ordine del giorno parte straordinaria: PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE IN MATERIA DI CORPORATE GOVERNANCE: (I) ALL ARTICOLO 13 NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E (II) ALL ARTICOLO 20 DELEGHE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI Signori Azionisti, il Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. (la Società ) Vi ha convocato in assemblea straordinaria per sottoporre alla vostra approvazione la modifica delle disposizioni dello statuto sociale (lo Statuto ), illustrate dalla presente relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell articolo 72 della delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il Regolamento Emittenti ). In particolare, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all approvazione dell Assemblea le modifiche all articolo 13 e dell articolo 20 dello Statuto come di seguito indicate per i seguenti motivi. Articolo 13 Si propone di riconoscere anche al Consiglio di Amministrazione uscente, in caso di rinnovo integrale dello stesso, la possibilità di presentare una propria lista di candidati. Tale modifica è motivata dall esigenza di: (i) assicurare continuità nella gestione della Società, anche in relazione all attività dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione, preservando un adeguata composizione dell organo amministrativo favorita altresì dalla presenza di membri altamente qualificati ed esperti nel settore di attività della Società; e (ii) consentire ai soci, come suggerito anche dal codice di autodisciplina delle società quotate adottato dal comitato per la corporate governance di Borsa Italiana S.p.A. (il Codice di Autodisciplina ), di tenere conto, in sede di nomina degli amministratori, delle caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei candidati della lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente. La possibilità per il Consiglio di Amministrazione uscente di presentare una propria lista, è volta inoltre a far fronte alla possibilità della mancata presentazione di liste di candidati da parte dei soci. Inoltre, al fine di favorire la continuità e la stabilità della gestione della Società e in linea con quanto previsto nelle principali società quotate italiane, si propone inoltre di precisare che, nonostante il venir meno dei requisiti richiesti per la carica di amministratore ne comporta la decadenza, il venir meno dei requisiti di indipendenza, fermo l obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in caso al numero minimo di amministratori che, secondo la normativa pro tempore vigente, devono possedere tali requisiti. Qui di seguito viene riportata l'esposizione a confronto dell articolo oggetto di modifica nel testo vigente e in quello oggetto di proposta del Consiglio di Amministrazione. Si precisa che le modifiche in questione avranno efficacia a partire dall iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della delibera all Assemblea straordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il 31 maggio 2017 e che nessuna di essa comporta la ricorrenza del diritto di recesso. Testo attuale dello Statuto Articolo 13 13.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri. L assemblea, prima di procedere alla loro nomina, ne determina il numero entro i limiti suddetti. 13.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi, ovvero per il periodo, Nuovo testo dello Statuto Articolo 13 13.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri. L assemblea, prima di procedere alla loro nomina, ne determina il numero entro i limiti suddetti. 13.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi, ovvero per il periodo, 2

comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all atto della nomina, e sono rieleggibili. 13.3 Gli amministratori vengono nominati dall assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali i candidati, in numero non superiore a quindici ed in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono essere elencati mediante l attribuzione di un numero progressivo. Dovranno far parte del Consiglio di Amministrazione almeno due amministratori che posseggono i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge o dalle disposizioni regolamentari. Ciascuna lista dovrà indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina di legge e regolamentare tempo per tempo vigente. I candidati indipendenti in ciascuna lista dovranno essere indicati ai numeri 2/4 della lista con i candidati non indipendenti. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondati all eccesso) dei candidati. Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale o della diversa quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente. In ogni caso, in deroga a quanto previsto dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, per il primo rinnovo successivo alla medesima all ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all atto della nomina, e sono rieleggibili. 13.3 Gli amministratori vengono nominati dall assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali i candidati, in numero non superiore a quindici ed in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono essere elencati mediante l attribuzione di un numero progressivo. Dovranno far parte del Consiglio di Amministrazione almeno due amministratori che posseggono i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge o dalle disposizioni regolamentari. Ciascuna lista dovrà indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina di legge e regolamentare tempo per tempo vigente. I candidati indipendenti in ciascuna lista dovranno essere indicati ai numeri 2/4 della lista con i candidati non indipendenti. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondati all eccesso) dei candidati. Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare le liste: il Consiglio di Amministrazione uscente nonché quegli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale o della diversa quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente. In ogni caso, in deroga a quanto previsto dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, per il primo rinnovo successivo alla medesima all ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati 3

per l elezione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell art. 147-ter del Testo unico, sarà pari ad una percentuale non superiore al 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l eventuale indicazione dell idoneità a qualificarsi come indipendente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente, nonché dei codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società. Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate. Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti di indipendenza, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri: (a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 1 (uno); per l elezione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell art. 147-ter del Testo unico, sarà pari ad una percentuale non superiore al 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l eventuale indicazione dell idoneità a qualificarsi come indipendente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente, nonché dei codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società. Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate. Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti di indipendenza, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica ne comporta la decadenza, precisandosi che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore, fermo l obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la normativa pro tempore vigente, devono possedere tali requisiti. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri: (a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 1 (uno); 4

(b) il restante amministratore sarà tratto dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti ( lista di minoranza ), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell intera assemblea risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti. Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti indipendenza tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da eleggere. Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato. In caso di presentazione di una sola lista, gli amministratori verranno tratti dalla lista presentata, sempre che abbia ottenuto l approvazione della maggioranza semplice dei voti e qualora gli amministratori così eletti non fossero in numero corrispondente a quello dei componenti del (b) il restante amministratore sarà tratto dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti ( lista di minoranza ), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell intera assemblea risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti. Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti indipendenza tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da eleggere. Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato. In caso di presentazione di una sola lista, gli amministratori verranno tratti dalla lista presentata, sempre che abbia ottenuto l approvazione della maggioranza semplice dei voti e qualora gli amministratori così eletti non fossero in numero corrispondente a quello dei componenti del 5

consiglio determinato dall assemblea, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o ancora nel caso in cui la lista presentata non consenta la nomina di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, l assemblea delibererà con le maggioranze di legge; il tutto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l equilibrio tra generi. Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di nomina dell intero consiglio di amministrazione. 13.4 Se nel corso dell esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell art. 2386 del codice civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, ovvero in mancanza di tali candidati nella lista o di loro indisponibilità, nominando altro candidato indicato dai consiglieri tratti dalla lista cui apparteneva l amministratore venuto meno. In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata assicurando la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l equilibrio tra generi. consiglio determinato dall assemblea, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o ancora nel caso in cui la lista presentata non consenta la nomina di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, l assemblea delibererà con le maggioranze di legge; il tutto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l equilibrio tra generi. Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di nomina dell intero consiglio di amministrazione. 13.4 Se nel corso dell esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell art. 2386 del codice civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, ovvero in mancanza di tali candidati nella lista o di loro indisponibilità, nominando altro candidato indicato dai consiglieri tratti dalla lista cui apparteneva l amministratore venuto meno. In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata assicurando la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l equilibrio tra generi. Articolo 20 Si propone di riconoscere esplicitamente al Consiglio di Amministrazione anche la possibilità di nominare direttori generali, dirigenti della Società, procuratori e insitori, per operazioni di carattere generale o per specifiche operazioni, conferendo loro i necessari poteri e, ove ritenuto opportuno, la rappresentanza sociale con firma congiunta e/o disgiunta. Tale modifica è motivata dalla finalità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi di soggetti in grado di coadiuvarne l operato con l obiettivo di ottenere una maggiore efficienza nella gestione della Società. Qui di seguito viene riportata l'esposizione a confronto dell articolo oggetto di modifica nel testo vigente e in quello oggetto di proposta del Consiglio di Amministrazione. Si precisa che le modifiche in questione avranno efficacia a partire dall iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della delibera all Assemblea straordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il 31 maggio 2017 e che nessuna di essa comporta la ricorrenza del diritto di recesso. Testo attuale dello Statuto Articolo 20 20.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, Nuovo testo dello Statuto Articolo 20 20.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, 6

nei limiti di cui all art. 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il consiglio, su proposta del presidente e d intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del consiglio di amministrazione. 20.2 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega. nei limiti di cui all art. 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il consiglio, su proposta del presidente e d intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del consiglio di amministrazione. 20.2 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega. 20.3 In aggiunta a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche scegliendoli al di fuori dei propri membri, direttori generali, dirigenti della Società, procuratori e institori, per operazioni di carattere generale o per specifiche operazioni, conferendo loro i necessari poteri e, ove ritenuto opportuno, la rappresentanza sociale con firma congiunta e/o disgiunta. Si segnala che le proposte sopra illustrate di modifica agli Articoli 13 e 20 dello Statuto Sociale non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall articolo 2437 del codice civile. * * * Signori Azionisti, alla luce di quanto sopra illustrato, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni: L Assemblea straordinaria di OVS S.p.A.: - esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell articolo 125-ter del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e dell articolo 72 del Regolamento Consob n. 11971/99 e le proposte ivi contenute, delibera - di modificare l articolo 13 dello Statuto Sociale vigente, come segue: Articolo 13 13.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri. L assemblea, prima di procedere alla loro nomina, ne determina il numero entro i limiti suddetti. 13.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all atto della nomina, e sono rieleggibili. 13.3 Gli amministratori vengono nominati dall assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore 7

vigente inerente l equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali i candidati, in numero non superiore a quindici ed in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono essere elencati mediante l attribuzione di un numero progressivo. Dovranno far parte del Consiglio di Amministrazione almeno due amministratori che posseggono i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge o dalle disposizioni regolamentari. Ciascuna lista dovrà indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina di legge e regolamentare tempo per tempo vigente. I candidati indipendenti in ciascuna lista dovranno essere indicati ai numeri 2/4 della lista con i candidati non indipendenti. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondati all eccesso) dei candidati. Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare le liste: il Consiglio di Amministrazione uscente nonché quegli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale o della diversa quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente. In ogni caso, in deroga a quanto previsto dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, per il primo rinnovo successivo alla medesima all ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l elezione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell art. 147-ter del Testo unico, sarà pari ad una percentuale non superiore al 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l eventuale indicazione dell idoneità a qualificarsi come indipendente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente, nonché dei codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società. Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate. Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti di indipendenza, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica ne comporta la decadenza, precisandosi che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore, fermo l obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in caso al numero minimo di amministratori che, secondo la normativa pro tempore vigente, devono possedere tali requisiti. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri: 8

(a) (b) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 1 (uno); il restante amministratore sarà tratto dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti ( lista di minoranza ), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell intera assemblea risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti. Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti indipendenza tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da eleggere. Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato. In caso di presentazione di una sola lista, gli amministratori verranno tratti dalla lista presentata, sempre che abbia ottenuto l approvazione della maggioranza semplice dei voti e qualora gli amministratori così eletti non fossero in numero corrispondente a quello dei componenti del consiglio determinato dall assemblea, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o ancora nel caso in cui la lista presentata non consenta la nomina di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, l assemblea delibererà con le maggioranze di legge; il tutto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l equilibrio tra generi. Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di nomina dell intero consiglio di amministrazione. 13.4 Se nel corso dell esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell art. 2386 del codice civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, ovvero in mancanza di tali candidati nella lista o di loro indisponibilità, nominando altro candidato indicato dai consiglieri tratti dalla lista cui apparteneva l amministratore venuto meno. In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata assicurando la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l equilibrio tra generi. 9

- di modificare l articolo 20 dello Statuto Sociale vigente, come segue: Articolo 20 20.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all art. 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il consiglio, su proposta del presidente e d intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del consiglio di amministrazione. 20.2 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega. 20.3 In aggiunta a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche scegliendoli al di fuori dei propri membri, direttori generali, dirigenti della Società, procuratori e institori, per operazioni di carattere generale o per specifiche operazioni, conferendo loro i necessari poteri e, ove ritenuto opportuno, la rappresentanza sociale con firma congiunta e/o disgiunta. - di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni, ivi inclusa l iscrizione delle deliberazioni nel competente Registro delle Imprese.. Venezia Mestre, 18 aprile 2017 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Nicholas Stathopoulos *** ***** *** 10