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CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE POSTI AUTO SITI IN REGISTRO SCRITTURE PRIVATE N REP. N. L anno duemila, il giorno del mese di, in Novate Milanese presso e nella Residenza Municipale sono presenti i Signori : Arch, nato a ( ) il / /, Dirigente dell Area Gestione Sviluppo del Territorio del Comune di Novate Milanese, Codice Fiscale C.F./P.IVA 02032910156, il quale interviene nel presente atto in forza del Decreto del Sindaco del Comune di Novate Milanese n del e ai sensi degli artt. 107 e 109, 2 comma del D.Lgs 18/08/2000 nr 267 T.U.E.L.L. e dell art. 13 del Regolamento sull ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Novate Milanese in proseguo denominato locatore E Il/La, nato/a a il / / e residente in via n. a, C.F., di seguito denominato conduttore CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 1) Il locatore, in esecuzione alla deliberazione G.C. n. /15 ed alla Determinazione dirigenziale n /, concede in locazione al conduttore che accetta l immobile sito in Novate Milanese Via Repubblica n. 80, al piano terra, identificato al N.C.E.U. al foglio 6 particella 451, subalterno 818 di 169 mq, nonché posto auto al piano interrato di mq 13 di cui al Fg 6 mapp. 451 sub 786 cat C 6 e posto auto al piano interrato di mq 12

di cui al Fg 6 mapp. 451 sub 785 cat C 6. 2) La locazione ha durata di anni 6 (sei) con decorrenza il / /20 e scadenza il / /20, rinnovabile per lo stesso periodo se non interviene disdetta da parte del Locatore tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno 12 mesi prima della data di scadenza contrattuale. Il Locatore, tuttavia, alla prima scadenza potrà esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione del contratto soltanto per i motivi di cui all art. 29 della legge n. 392/1978. Alla scadenza i locali dovranno essere riconsegnati al Locatore a persona espressamente incaricata per iscritto. In caso di mancata o ritardata riconsegna dei locali alla scadenza il Conduttore dovrà pagare al Locatore una indennità per l abusiva occupazione pari al canone d affitto fino a quel momento dovuto in virtù del presente contratto, oltre ad una indennità giornaliera, a titolo di penale parziale, pari a 1/60 (un sessantesimo) del canone mensile che a quel momento sarà dovuto, fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggiore danno. Resta salvo il diritto del Locatore a procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell immobile. 3) Il conduttore ha la facoltà di recedere anticipatamente con un preavviso di sei mesi, da formularsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai sensi dell articolo 27 della legge n. 392/78. 4) Al termine della locazione, il Comune di Novate Milanese, in qualità di ente pubblico, non può procedere al rinnovo bensì ad una assegnazione mediante bando pubblico, dunque tale prescrizione fa venir meno il diritto del conduttore all indennità per la perdita dell avviamento commerciale. 5) Il conduttore non potrà sublocare, cedere in uso o comunque affittare a

terzi l immobile locato o parte di questo, né cedere il contratto. La violazione di detti divieti comporterà la risoluzione di diritto del contratto. 6) Il canone di locazione per il periodo / /20 / /20 viene convenuto in 17.000,00. La prima rata dovrà essere versata all atto della firma del contratto il giorno / /20 e la seconda entro il / /20. Dal secondo anno di locazione le scadenze delle rate sono stabilite rispettivamente la prima al / e la seconda al / di ogni anno. Detto canone di locazione, verrà aggiornato all inizio di ogni anno, in base al 75% della variazione dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall ISTAT, verificatasi nell anno precedente. In caso di modifica della normativa in vigore, l aggiornamento del canone sarà applicato giuste le modalità previste dalla legislazione pro-tempore vigente. 7) Il mancato pagamento, in tutto o in parte, del canone di locazione alle scadenze pattuite, costituirà automaticamente il conduttore in mora; tale mancato pagamento costituirà inoltre grave inadempienza legittimando in ogni caso il locatore a chiedere la risoluzione di diritto del presente contratto. 8) Il conduttore dichiara di conoscere il Regolamento condominiale del condominio sito in Via Repubblica n. 80 e si impegna sin d ora a rispettare le norme in esso contenute. 9) Il conduttore è tenuto al pagamento della tassa smaltimento rifiuti relativa agli immobili oggetto del presente contratto; inoltre è tenuto a corrispondere all amministratore del condominio di Via Repubblica n. 80 un ulteriore importo, determinato sulla base delle tabelle millesimali di cui

al Regolamento condominiale, quale rimborso delle spese relative ai servizi di pulizia, asporto di rifiuti solidi, fornitura di acqua ed energia elettrica, nonché alla fornitura di altri servizi comuni in quanto prestati dal condominio. L Amministratore ha facoltà di adeguare annualmente, con delibera dell Assemblea condominiale, l importo della quota di spese preventive sopra indicate, in funzione dell andamento dei costi di erogazione dei relativi servizi. 10) Il locatore si riserva la facoltà di revocare il presente contratto con tre mesi di preavviso, per ragioni di pubblico interesse. 11) Il Conduttore è costituito custode dell unità locata esonerando espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti provocati a persone e/o a cose che potessero derivare da fatto doloso o colposo proprio o di terzi in genere. 12) Al fine di garantire sia l Amministrazione Comunale che i terzi, il conduttore ha l obbligo di stipulare per tutta la durata del contratto polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per tutelare il proprietario da ogni danno all immobile (fabbricato, impianti) imputabile sia al conduttore che alle persone di cui lo stesso si avvale per lo svolgimento della propria attività, che a terze persone. Il Conduttore si impegna a trasmettere al locatore specifica attestazione della polizza assicurativa relativa all immobile oggetto del presente contratto. 13) Al termine della locazione o, comunque alla data di cessazione degli effetti del presente contratto, il conduttore dovrà asportare tutto quanto avrà collocato nell immobile facendosi carico delle spese derivanti da tali

asportazioni riconsegnando i locali nelle medesime condizioni in cui sono stati assegnati, salvo il normale deperimento d uso. Resta, inoltre, convenuto che al termine della locazione il conduttore non potrà richiedere al locatore indennizzo alcuno per le eventuali migliorie apportate all immobile durante il periodo di locazione. 14) L unità immobiliare viene assegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova rimanendo a carico del conduttore la richiesta e l ottenimento di eventuali concessioni, licenze, volture e autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l uso. A tal fine, il conduttore non potrà avanzare pretese a qualsiasi titolo per eventuali interventi di ristrutturazione, conservazione, manutenzione straordinaria e/o di adeguamento tecnico, igienico, sanitario che si rendessero necessari ai fini e nei limiti dell uso convenuto. Tali interventi saranno effettuati a cura e spese del conduttore, previa autorizzazione e verifica, anche progettuale, da parte dei competenti uffici tecnici comunali. Anche eventuali cambi di destinazione d uso catastali, conseguenti ad opere apportate dal conduttore, dovranno essere effettuati da quest ultimo con spese a proprio carico. 15) È riservato al locatore, o a suoi delegati, di visitare, con preavviso scritto di almeno 10 giorni, l unità immobiliare locata allo scopo di verificare la buona conservazione ed eseguire opere di manutenzione che si rendessero eventualmente urgenti e necessarie per la conservazione della stessa. 16) Il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell attestato, in ordine all attestazione

della prestazione energetica. 17) Le spese di registrazione del contratto e di bollo sono a carico del locatore e del conduttore in parti uguali. 18) Per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento a tutte le norme della Legge 392/78 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché agli usi e consuetudini in materia di locazione. 19) Ai sensi dell articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, le parti si danno reciproca autorizzazione a comunicare a terzi i loro dati personali in relazione agli adempimenti connessi al rapporto di locazione. 20) Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell esecuzione del presente contratto il foro competente sarà quello di Milano. Ai fini della competenza giudiziaria (compresa la notifica degli atti esecutivi) il Conduttore elegge domicilio nell immobile affidatogli. Novate Milanese, Il Conduttore Sig. Il Locatore Il Dirigente Area Gestione Sviluppo del Territorio Arch. A norma degli artt. 1341 e 1342 C.C. le parti, di comune accordo, previa lettura delle norme contenute nel presente contratto, dichiarano di approvare specificatamente i seguenti articoli: 4-5-6-9-11. Novate Milanese, Il Locatore Il Conduttore Sig. Il Dirigente Area

Gestione Sviluppo del Territorio Arch.