CENTRI PER L IMPIEGO SERVIZI PER LE IMPRESE E VADEMECUM PER LE ASSUNZIONI AGEVOLATE ANNO 2015. Aggiornato al 22 luglio 2015



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CENTRI PER L IMPIEGO SERVIZI PER LE IMPRESE E VADEMECUM PER LE ASSUNZIONI AGEVOLATE ANNO 2015 1 Aggiornato al 22 luglio 2015

Sommario 6 DALLA PROVINCIA DI ROMA ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 9 PORTA FUTURO - Lavoro e formazione. A Roma porte aperte al futuro 11 I CENTRI PER L IMPIEGO 12 I CENTRI PER L IMPIEGO DOVE SIAMO 14 CONSULENZA TELEFONICA E TELEMATICA, CALL CENTER CONTACT CENTER 15 SERVIZIO DI PRESELEZIONE 17 TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO 21 SERVIZI AZIENDALI ON LINE 24 STRUMENTI GENERALI PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO LAVORATORI SVANTAGGIATI 25 DURC ON LINE 31 ESONERO CONTRIBUTIVO TOTALE PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI PRIVI DI CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO NEGLI ULTIMI 6 MESI 34 BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO INDETERMINATO ANCHE A TEMPO PARZIALE LAVORATORI IN MOBILITA EX LEGE N. 223/1991 2

35 BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO DETERMINATO LAVORATORI IN MOBILITA EX LEGE N. 223/1991 37 BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO DETERMINATO CON RAPPORTO SUCCESSIVAMENTE TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI IN MOBILITA EX LEGE N. 223/1991 39 CONTRIBUTO ALLE AZIENDE CHE ASSUMONO ANCHE NELLE IPOTESI DI TRASFORMAZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI RAPPORTI DI LAVORO A TERMINE LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA EX LEGE N. 223/1991 IN FRUIZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO 40 BENEFICIO CONTRIBUTIVO E INCENTIVO ECONOMICO ALLE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO LAVORATORI IN CIGS 43 SGRAVIO CONTRIBUTIVO IN FAVORE DI AZIENDE CHE ASSUMONO LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN CONGEDO DI MATERNITA O PARENTALE 44 CONTRIBUTI PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI A SEGUITO CONVENZIONE COI SERVIZI PER L IMPIEGO (CONVENZIONI A PARTIRE DAL 01/01/2008) 46 CREDITO D IMPOSTA PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO INDETERMINATO NEL SUD ITALIA 49 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI GIOVANI GENITORI 52 ASSUNZIONE DI SOGGETTI OVER 50 ANNI 53 ASSUNZIONE DONNE DI QUALSIASI ETÀ 54 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI SOGGETTI PERCETTORI DI ASpI e NASpI 55 ASSUNZIONE DI SOGGETTI BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI (ANCHE IN DEROGA) E/O DISOCCUPATI 3

56 ASSUNZIONE DI LAVORATORI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO 62 TRASFORMAZIONE CON RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO DI APPRENDISTI QUALIFICATI 62 ASSUNZIONE DI DIRIGENTI PRIVI DI OCCUPAZIONE 64 ASSUNZIONI DI DETENUTI 66 ASSUNZIONE DI RICERCATORI O DI LAVORATORI CON PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI 68 ASSUNZIONE NELLE COOPERATIVE SOCIALI 69 ASSUNZIONE NELLE AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE 71 ASSUNZIONE LAVORATORI LICENZIATI PER GMO 72 AUTOIMPRENDITORIALITA EROGAZIONE ANTICIPATA ASpI, MINI- ASpI E NASpI 74 INCENTIVI ALL ESODO E LAVORATORI OVER 50 76 AGEVOLAZIONI IRAP 80 ASSUNZIONE DI UTENTI ISCRITTI AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI 85 ASSUNZIONE LAVORATORI DA PARTE DI IMPRESE AGRICOLE AGEVOLAZIONI ABROGATE/NON PROROGATE DAL 2013 87 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI GIOVANI 88 BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI CASSAINTEGRATI O DISOCCUPATI DA 24 MESI 4

90 BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI IN MOBILITA EX LEGE N. 236/1993 91 BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO DETERMINATO LAVORATORI IN MOBILITA EX LEGE N. 236/1993 93 BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO DETERMINATO CON RAPPORTO SUCCESSIVAMENTE TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI IN MOBILITA EX LEGE N. 236/1993 95 INCENTIVO ECONOMICO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO LAVORATORI DESTINATARI NEGLI ANNI 2009 2010 2011 2012 - DI TRATTAMENTI IN DEROGA 96 BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO LAVORATORI CON CONTRATTI DI INSERIMENTO/ REINSERIMENTO CONTRATTO ABROGATO DAL 2013 99 ASSUNZIONE DI SOGGETTO OVER 50 ANNI BENEFICIARI DELL INDENNITA DI DISOCCUPAZIONE AGEVOLAZIONE NON RICONOSCIUTA NEL 2014 5

Dalla Provincia di Roma alla Città metropolitana di Roma Capitale Da giovedì 01 gennaio 2015 la Città metropolitana di Roma Capitale è subentrata alla Provincia di Roma. Secondo quanto sancito dall articolo 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni il 1º gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Il territorio della Città metropolitana di Roma Capitale, che comprende 121 Comuni, coincide con quello della Provincia di Roma. Sono organi della Città metropolitana: a) il sindaco metropolitano; b) il consiglio metropolitano; c) la conferenza metropolitana. 6

Il Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale è il professor Ignazio Marino. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale è composto da 24 membri. Rappresenta l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della Conferenza metropolitana. La Conferenza metropolitana è composta dal Sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e da tutti i Sindaci dei 121 Comuni appartenenti alla Città metropolitana di Roma Capitale. La Conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal Consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente. Come previsto dall art. 1, comma 8, della legge n. 56/2014 ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto. Si ricorda che le Città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee. Alle Città metropolitane sono attribuite, oltre alle funzioni fondamentali delle Province 7

e quelle ad esse assegnate nell ambito del processo di riordino delle funzioni provinciali, le seguenti funzioni fondamentali: a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei Comuni e delle Unioni di Comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle Regioni, nel rispetto delle leggi delle Regioni nelle materie di loro competenza; b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei Comuni compresi nel territorio metropolitano; c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i Comuni interessati la Città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive; d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano; e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della Città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a); f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano. 8

PORTA FUTURO - Lavoro e formazione A Roma porte aperte al futuro Inaugurata nel luglio 2011, Porta Futuro è la struttura della Città metropolitana di Roma dedicata allo sviluppo della persona e del sistema produttivo, che offre attività di orientamento, formazione e di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Primo polo nel suo genere sorto in Italia, dispone di aule attrezzate, sale dedicate agli incontri tra imprese e cittadini, sala conferenze, open space per l autoconsultazione delle offerte e aree per l orientamento one to one, il tutto in una struttura moderna e funzionale che raggiunge i 1800 metri quadrati. L infrastruttura tecnologica di Porta Futuro è centrata sul software dedicato all incrocio domanda/offerta di lavoro. Quest ultimo, ha prodotto risultati importanti in termini di efficienza ed efficacia registrati attraverso i feedback diretti degli utenti. Negli spazi di Porta Futuro, con il supporto di personale esperto, giovani alla ricerca del loro primo impiego, adulti che cercano una nuova occupazione e imprese, possono accedere a numerosi servizi come: colloqui d'orientamento per facilitare scelte professionali consapevoli, corsi di formazione dedicati allo sviluppo delle soft skills, dell informatica e della lingua inglese, strumenti per la ricerca attiva del lavoro, incontri con le realtà organizzative che desiderano investire nel nostro territorio, career day, presentazioni aziendali, recruitment day e attività di consulenza e 9

preselezione per le imprese. Ogni servizio erogato da Porta Futuro è pubblico e gratuito sia per le imprese che per i cittadini. Ad oggi sono stati oltre 43mila i cittadini che hanno usufruito dei servizi di Porta Futuro e oltre 270 le Aziende coinvolte, 11.000 sono le persone che hanno frequentato i career day, giornate dedicate all incontro fra aziende che mettono a disposizione le loro job vacancies e candidati in cerca di lavoro; concrete opportunità di inserimento lavorativo e di crescita professionale organizzate in modo totalmente gratuito. Le aziende coinvolte nei momenti relazionali imprese/cittadino (eventi aziendali) sono state 76. Complessivamente le posizioni gestite da Porta Futuro sono state 6.780 con un data base di 16.650 curriculum. Oltre 1.800 invece i cittadini che si sono avvalsi dei servizi di orientamento di Porta Futuro: colloqui individuali o di gruppo per verificare le proprie capacità e competenze, individuando iter personalizzati di crescita e di empowerment. Un percorso seguito anche da 800 studenti delle scuole superiori che, anche attraverso visite guidate organizzate con gli Istituiti, hanno frequentato un evento con un azienda e/o un seminario formativo. All interno di Porta Futuro è inoltre presente, a seguito di specifici accordi, uno sportello SUAP di Roma Capitale, di supporto alle esigenze amministrative delle imprese. Porta Futuro infine, per scelta della Commissione Europea, è oggi anche uno dei 4 Hub europei per la mobilità lavorativa dei giovani nei Paesi dell Unione. Lo prevede il progetto Your First Eures Job, che consentirà a centinaia di ragazzi di avere opportunità di occupazione negli altri Paesi UE. Porta Futuro, via Galvani 108, Roma Orari: Lunedi/Venerdì: 09:00/19:00 Telefono Cittadini 06.67664868 06.67664871 email: info@portafuturo.it 10

Telefono Imprese / Enti di Formazione 06.67664876 06. 67664877 email: imprese@portafuturo.it SITO: www.portafuturo.it TWITTER: https://twitter.com/#!/portafuturo FACEBOOK: www.facebook.com/portafuturo YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=bfquor5yysy&feature=plcp COSA SONO I CENTRI PER L IMPIEGO La funzione principale dei Centri per l Impiego è far incontrare chi cerca lavoro con chi lo offre. I Centri per l Impiego inoltre operano in rete con gli altri servizi presenti sul territorio, Comuni, Centri di Orientamento al Lavoro, Università, etc, al fine di programmare politiche attive del lavoro e potenziare la qualità e la quantità dei servizi personalizzati e di accompagnamento. Per garantire pari opportunità alle fasce deboli che hanno necessità di assistenza per entrare o rientrare nel mercato del lavoro (giovani, disoccupati di lunga durata, donne, immigrati, persone con disabilità etc) sono predisposte attività progettuali rivolte a specifici target di utenti. I Centri per l Impiego della Città metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia di Roma) sono certificati ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001: 2008. Al Forum PA della Pubblica amministrazione 2011 la Provincia di Roma ha ricevuto dall ex Ministro dell innovazione Renato Brunetta, il 'Premio qualità, nella categoria 'Regioni, Province, e città metropolitane'. All ex Presidente Nicola Zingaretti (attuale Governatore della Regione Lazio) è stato consegnata anche la Menzione Speciale dei Consumatori ''per la qualità dei servizi ai cittadini'' A CHI RIVOLGERSI Al CPI competente per territorio rispetto al proprio domicilio per i lavoratori e alla propria sede legale per le aziende. 11

DOVE SONO Nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia di Roma) sono presenti 25 Centri per l Impiego: 5 nella città di Roma, 4 all interno delle Università di Roma e 16 nel territorio provinciale ORARI DI APERTURA Dal lunedì al venerdì dalle 9.00-12.30 - Martedì e giovedì dalle 14.45 alle 16.45 Per gli orari dei CPI universitari contattare il Numero Verde Lavoro 800818282 INFO WEB www.romalabor.cittametropolitanaroma.gov.it I CENTRI PER L IMPIEGO DOVE SIAMO CPI Roma Cinecittà Viale Rolando Vignali, 14-00173, Roma Tel. 0667668278 cpi.cinecitta@cittametropolitanaroma.gov.it CPI Roma Ostia Via Domenico Baffigo, 145-0012, Ostia Tel. 0667663510 cpi.ostia@cittametropolitanaroma.gov.it CPI Roma Primavalle Via Decio Azzolino, 7-00167, Roma Tel. 0661662682 cpi.primavalle@cittametropolitanaroma.gov.it CPI Roma Tiburtino Via Scorticabove, 77-00156, Roma Tel. 0645614901 cpi.tiburtino@cittametropolitanaroma.gov.it CPI Roma Torre Angela Via Jacopo Torriti, 7-00133, Roma Tel. 062017542 cpi.torreangela@cittametropolitanaroma.gov.it CPI Sapienza - Economia Via del Castro Laurenziano 9, Roma cpi.economia@cittametropolitanaroma.gov.it CPI Sapienza Via Cesare de Lollis 22, Roma Tel. 0645606976 cpi.sapienza@cittametropolitanaroma.gov.it CPI Roma Tre via Ostiense 169, Roma Tel. 0657332858 cpi.romatre@cittametropolitanaroma.gov.it 12

CPI Tor Vergata Via Orazio Raimondo, 18 Roma Tel. 0672592533 cpi.torvergata@cittametropolitanaroma.gov.it Centro per l'impiego Luiss Viale Romania, 32 Roma Tel. 0685225585 cpi.luiss@cittametropolitanaroma.gov.it CPI Albano Laziale Via San Francesco, 28-00041, Albano Laziale Tel. 0693262006 cpi.albano@cittametropolitanaroma.gov.it CPI Anzio Via Lussemburgo snc - 00042, Anzio Tel. 0667663764/66/70 cpi.anzio@cittametropolitanaroma.gov.it CPI Bracciano Via di Valle Foresta, 6-00062, Bracciano Tel. 0698268000 cpi.bracciano@cittametropolitanaroma.gov.it CPI Cerveteri Piazzale Roselle, 9/10 00052, Cerveteri Tel. 0699552849 cpi.cerveteri@cittametropolitanaroma.gov.it CPI Colleferro Via Carpinetana Sud, 144-00034, Colleferro Tel. 0697235000 cpi.colleferro@cittametropolitanaroma.gov.it CPI Frascati Piazzale Aldo Moro snc- 00044, Frascati Tel. 0694015468 cpi.frascati@cittametropolitanaroma.gov.it CPI Guidonia Montecelio Via Roma, 192-00012, Guidonia Montecelio Tel. 0774300831 cpi.guidonia@cittametropolitanaroma.gov.it CPI Marino Corso Vittoria Colonna, snc - 00047, Marino Tel. 0693801054 cpi.marino@cittametropolitanaroma.gov.it CPI Monterotondo Via Val di Fassa, 1/c - 00015, Monterotondo Tel. 069004918 cpi.monterotondo@cittametropolitanaroma.gov.it CPI Morlupo Via San Michele, 87/89-00060, Morlupo Tel. 069072763 cpi.morlupo@cittametropolitanaroma.gov.it CPI Palestrina Via degli Arcioni, 15-00036, Palestrina Tel.0695311091 cpi.palestrina@cittametropolitanaroma.gov.it CPI Pomezia Via Pontina Vecchia, 12-00040, Pomezia Tel. 0691801050 cpi.pomezia@cittametropolitanaroma.gov.it 13

CPI Subiaco Corso Cesare Battisti, 164 00028 Subiaco Tel. 0667667685-7669 cpi.subiaco@cittametropolitanaroma.gov.it CPI Tivoli Via Empolitana, 234/236-00019, Tivoli Tel. 0774334984 cpi.tivoli@cittametropolitanaroma.gov.it CPI Velletri C.so della Repubblica 241-00049, Velletri Tel. 069640372 cpi.velletri@cittametropolitanaroma.gov.it CPI Civitavecchia Via Lepanto, 13-00053, Civitavecchia Tel 0766547025 cpi.civitavecchia@cittametropolitanaroma.gov.it Roma Porta Futuro Piazza Giustiniani / via Galvani - 00153, Roma Tel. CPI 0667664864 / 0667668363 Tel. Assistenza 0667664868 info@portafuturo.it CHE COS È CONSULENZA TELEFONICA E TELEMATICA CALL CENTER CONTACT CENTER Il servizio fornisce informazioni generali sui servizi disponibili presso i Centri per l Impiego, sulle procedure amministrative e le modalità per espletare gli adempimenti aziendali. Inoltre le aziende possono usufruire di un servizio di consulenza specializzato e gratuito sulle varie tipologie di contratti di lavoro e sui relativi sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente. Oltre che recandosi personalmente presso i Centri per l Impiego si può utilizzare il servizio attraverso il telefono, la posta elettronica e la consultazione del sito internet. A CHI È RIVOLTO A tutte le imprese presenti nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia di Roma) che desiderano assumere personale residente nel territorio. Alle associazioni di categoria 14

COME FUNZIONA E CHI CONTATTARE Oltre a recarsi personalmente presso una delle sedi dei Centri per l Impiego, si può contattare: Il numero verde lavoro 800.81.82.82 dalle 8:30 alle 17:45 Il numero fax 06 67667753 L indirizzo e-mail: consultare il sito o anche 800818282@cittametropolitanaroma.gov.it www.romalabor.cittametropolitanaroma.gov.it (cliccando sul link dei Centri per l Impiego) SERVIZIO DI PRESELEZIONE CHE COS È E un servizio altamente specializzato di incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Le aziende che desiderano assumere personale o inserire tirocinanti possono contattare i Centri per l Impiego e ricevere i nominativi dei candidati in possesso dei requisiti indicati. Dal 15 luglio 2011 le imprese possono inserire le proprie richieste direttamente on line. A CHI È RIVOLTO A tutte le imprese presenti sul territorio della Città metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia di Roma); A tutte le imprese che desiderano assumere personale residente nel 15

territorio della Città metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia di Roma). A tutte le imprese che desiderano inserire tirocinanti. COME FUNZIONA Gli operatori dei Centri per l Impiego raccolgono le richieste delle aziende in cui si indica il profilo, il numero dei posti, la tipologia contrattuale proposta, la durata del rapporto di lavoro e i requisiti che devono possedere i candidati. Le richieste vengono pubblicizzate, chi desidera può aderire, sostenendo un colloquio con un intervista mirata, per accertare il possesso dei requisiti richiesti dall azienda e la disponibilità effettiva ad accettare le condizioni di lavoro offerte. I nominativi dei candidati ritenuti idonei vengono trasmessi all azienda. MODALITÀ DI RICHIESTA ON LINE Dal 15 luglio 2011, l azienda interessata al servizio di preselezione, in alternativa alle modalità tradizionali, può inserire direttamente on line le proprie richieste utilizzando il software Bussola, accedendo con le stesse user-id e password usate per le comunicazioni obbligatorie (CO). Con questa modalità, le aziende (ovvero, i soggetti abilitati) possono inserire nel sistema le c.d. locandine di preselezione del personale e ottenerne l immediata pubblicazione. Dalla stessa data è attivo un servizio on line per coloro che desiderano autocandidarsi per una posizione di lavoro pubblicata. La procedura mira a contrarre i tempi di risposta per l azienda che potrà comunque contare sul supporto del Centro per l Impiego competente. A CHI RIVOLGERSI Le aziende con sede nella Città metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia di Roma) possono contattare il Centro per l Impiego competente per territorio. 16

Le aziende con sede in altra provincia possono contattare: Ufficio A.A.G.G. Affari Generali, Gestione Risorse Umane; Dipartimento III Servizio 1 Politiche del Lavoro e Servizi per l Impiego Via Raimondo Scintu,106 00173 Roma. Per informazioni contattare il NUMERO VERDE LAVORO 800.81.82.82 TEMPI Dalla richiesta di personale pervenuta dall azienda all invio a questa dei nominati preselezionati trascorrono da 5 a 15 giorni ( l arco temporale varia in base al profilo richiesto, al numero dei posti, alle adesioni pervenute). TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO CHE COS È E uno strumento finalizzato ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità dei giovani nella delicata fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro. I Centri per l Impiego promuovono e progettano tirocini in qualità di soggetti promotori. Il tirocinio non è un rapporto di lavoro, non comporta alcuna retribuzione (bensì, solo un indennità di partecipazione), né versamento di contributi previdenziali. 17

Al tirocinante è, però, corrisposta un indennità mensile lorda almeno pari ad 400. L impresa inserisce il tirocinante in un percorso formativo che si svolge in azienda al fine di acquisire specifiche competenze professionali e una conoscenza effettiva del mondo del lavoro. A CHI È RIVOLTO A tutte le imprese presenti sul territorio della Città metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia di Roma). Ai soggetti aventi i requisiti richiesti dalla normativa vigente. COME FUNZIONA Qualora l azienda non abbia già il nominativo del tirocinante che desidera inserire in azienda, gli operatori dei Centri per l Impiego raccolgono le disponibilità delle persone interessate allo svolgimento di uno stage. Il tirocinio si attiva stipulando una convenzione tra il CPI e l azienda che redige e si impegna a rispettare un progetto formativo, individuando obiettivi, modalità di svolgimento e durata del tirocinio. L azienda è tenuta inoltre agli adempimenti assicurativi previsti dalla DGR n. 199/2013 L azienda fornisce al tirocinante l assistenza di un tutor a cui quest ultimo potrà rivolgersi per qualsiasi difficoltà che dovesse emergere durante lo svolgimento del tirocinio. Oltre al tutor aziendale il tirocinante è seguito da un tutor fornito dal Centro per l Impiego che effettua visite periodiche in azienda e si adopera per facilitare il corretto e proficuo svolgimento del tirocinio. A CHI RIVOLGERSI Presso il Centro per l Impiego dove ha sede l azienda. 18

TEMPI Dal primo contatto con l azienda all appuntamento per la stipula della convenzione con il tirocinante può trascorrere da 1 a 7 giorni. Se l erogazione del servizio prevede l attivazione del servizio di preselezione, i tempi sono quelli indicati nella rispettiva scheda illustrativa. La stipula della convenzione richiede dai 20 ai 30 minuti compreso il colloquio con il tirocinante. RIFERIMENTI NORMATIVI In data 24 gennaio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato le Linee guida in materia di tirocini, ex art. 1, comma 34, legge n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero). La Giunta della Regione Lazio con Deliberazione del 18 luglio 2013, n. 199 ha approvato le suddette Linee guida ed, al contempo, ha revocato la DGR n. 151/2009. Il nuovo provvedimento è entrato in vigore il 23 luglio 2013. Sono previste tre tipologie di tirocinio: a) tirocini formativi e di orientamento, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra il sistema dell istruzione ed il mondo del lavoro mediante una formazione a diretto contatto con quest ultimo: i destinatari sono i soggetti in possesso di un titolo di studio conseguito entro e non oltre dodici mesi; b) tirocini di inserimento o reinserimento, finalizzati a percorsi di inserimento o reinserimento al lavoro: i destinatari sono le persone disoccupate (ovviamente, anche in mobilità), le persone inoccupate, nonché i lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, sulla base di specifici accordi regionali o ministeriali in attuazione delle politiche attive del lavoro per l erogazione di ammortizzatori sociali; c) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento o reinserimento in favore: 1. dei disabili, ex art. 1, comma 1, legge n. 68/1999 e s.m.i.; 19

2. delle persone svantaggiate, ex lege n. 381/1991 e s.m.i.; 3. delle persone richiedenti asilo, come definite nel DPR n. 303/2009; 4. delle persone titolari di protezione internazionale. Le durate massime previste per le diverse tipologie di tirocinio - comprensive delle eventuali proroghe del progetto formativo sono le seguenti: per i tirocini formativi e di orientamento (art. 1, comma 3, lett. a), non superiore a sei mesi; per i tirocini di inserimento e reinserimento (art. 1, comma 3, lett. b), non superiore a dodici mesi; per i tirocini (art. 1, comma 3, lett. c, punti 2-4), non superiore a dodici mesi ovvero non superiore a ventiquattro mesi nel caso di attività in favore di persone disabili (art. 1, comma 3, lett. c, punto 1). I tirocini per i disabili possono essere prorogati per ulteriori dodici mesi (arrivando, dunque, a 36 mesi), limitatamente ai soggetti rientranti nelle condizioni individuate all art. 13, comma 1, lett. a), legge n. 68/1999 ( soggetto con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, ovvero con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità ); Il soggetto ospitante dovrà obbligatoriamente erogare, come indennità per la partecipazione al tirocinio, un importo almeno pari ad 400. Riferimenti normativi Legge n. 196/97; Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 142/98 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 92/98 Deliberazione di Giunta Regionale del 13 marzo 2009, n. 151 Linee Guida Conferenza Stato- Regioni del 24 gennaio 2013 Deliberazione di Giunta Regionale del 18 luglio 2013, n. 199 Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2013, n. 511 20

SERVIZI AZIENDALI ON LINE CHE COS È Il Servizio consente ai datori di lavoro di effettuare tutte le comunicazioni obbligatorie ai Centri per l Impiego (assunzioni, cessazioni, trasformazioni e proroghe dei rapporti di lavoro). Dal 1 marzo 2008 tali comunicazioni devono essere effettuate obbligatoriamente on-line. Le comunicazioni sono pluriefficaci, nei confronti degli enti assistenziali e previdenziali 1. A CHI È RIVOLTO A tutti i datori di lavoro (ad eccezione dei datori di lavoro domestico che non sono più tenuti ad effettuare alcuna comunicazione ai Centri per l impiego, ma solamente all INPS) che: Assumono Trasformano, prorogano o interrompono un rapporto di lavoro Variano ragione sociale, trasferiscono l azienda per cessione o per fusione, cedono un ramo d azienda o un contratto che coinvolge uno o più lavoratori siano nella necessità di effettuare la rettifica d ufficio della CO 2 1 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - con Nota del 28 novembre 2011, prot. n. 4773 ha reso noto che, a partire dal 15 novembre 2011, tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia non dovranno più compilare il "modello Q", ma assolveranno gli obblighi previsti dall art. 36 bis del Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'immigrazione inviando il modello "Unificato Lav" nei tempi previsti dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, ovvero entro le ore 24 del giorno antecedente all assunzione. Pertanto, per l assunzione di un lavoratore extracomunitario, sarà sufficiente l inoltro del modello Unificato Lav. 2 La Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Nota del 19 novembre 2012, n. 16176 ha illustrato le novità più salienti del nuovo "Modelli e regole" aggiornato alla versione "ottobre 2012" e valevole a decorrere dal 10 gennaio 2013, ore 19, così come indicato dal Decreto Direttoriale del 05 ottobre 2012, n. 235. In caso di necessità o di situazioni che potrebbero danneggiare il lavoratore o il datore di 21

COME FUNZIONA Per le aziende già convenzionate con il vecchio sistema DOMINO/SAOL il passaggio al nuovo sistema è automatico e possono accedere al servizio continuando ad utilizzare la password di cui sono in possesso. Per le altre aziende occorre stipulare una convenzione con il Centro per l Impiego competente per territorio. E necessario recarsi presso il Centro per l Impiego competente per territorio previo appuntamento con: due copie della convenzione scaricabile dal portale www.romalabor.cittametropolitanaroma.gov.it firmate entrambe in originale dal titolare o dal legale rappresentante; una fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario. E accettata anche delega firmata in originale con fotocopia del documento del delegato. I consulenti del lavoro e altri soggetti abilitati ai sensi della L.12/79, devono presentare anche una fotocopia del tesserino di iscrizione all albo. I datori di lavoro in possesso di firma digitale possono convenzionarsi on line collegandosi al sito www.romalabor.cittametropolitanaroma.gov.it Stipulata la convenzione, l azienda riceve una user-id e una password immediatamente utilizzabili per poter effettuare le comunicazioni. lavoro, si potrà richiedere ai Centri per l'impiego di effettuare una rettifica che preveda la modifica di dati essenziali anche dopo il termine di 5 giorni dalla comunicazione. La c.d. "rettifica d'ufficio" sarà consentita (dietro esplicita richiesta, che l azienda presenterà su carta intestata al CPI, presentando idonea documentazione) nei seguenti casi: 1. a seguito di verbale di ispezione; 2. rettifica per variazione di agevolazione; 3. rettifica per variazione dei dati del permesso di soggiorno. 22

Il sistema rilascia una ricevuta con un codice di identificazione relativa alla trasmissione effettuate che dovrà essere conservata a cura del datore di lavoro. Prima della scadenza del termine stabilito per legge le comunicazioni inviate possono essere annullate o rettificate. Nel caso in cui la comunicazione contenga indicazioni errate si può operare una rettifica a seguito di iniziativa di chi l ha effettuata oppure d ufficio. Il sistema rilascia una nuova ricevuta con un nuovo codice unico di identificazione. 23

STRUMENTI GENERALI PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO LAVORATORI SVANTAGGIATI I PRINCIPI GENERALI FISSATI DALL ART. 4, C. 12, LEGGE N. 92/2012 Al fine di garantire un omogenea applicazione degli incentivi all'assunzione si definiscono i seguenti principi: a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione; b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva; d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore. 24

DURC ON LINE Fonte legislativa Definizione Decreto legge n. 34/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78/2014; D. I. 30 gennaio 2015; Circolare MLPS del 08 giugno 2015, n. 19; Circolare Cassa Edile del 18 giugno 2015, n. 570; Circolare INPS del 26 giugno 2015, n. 126; Circolare INAIL del 26 giugno 2015, n. 61. A decorrere dal 1 luglio 2015, in seguito all entrata in vigore del D. I. 30 gennaio 2015, la verifica della regolarità contributiva, in un unica operazione, nei confronti dell INPS, dell INAIL e delle Casse Edili, avviene con modalità esclusivamente telematiche, in cooperazione applicativa ed in tempo reale, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare. Il tale servizio, presenta uguali funzionalità nei portali degli Istituti Inps ed Inail. L esito positivo della verifica di regolarità, genera un Documento, in formato.pdf, non modificabile, denominato Durc On Line, il quale, peraltro, avrà una validità di 120 giorni e potrà essere utilizzato ad ogni fine richiesto dalla legge. Non sarà inoltre più necessario richiedere un nuovo DURC in funzione della finalità per la quale lo stesso deve essere utilizzato. Sarà inoltre possibile utilizzare un DURC ancora valido, sebbene richiesto da altri soggetti, scaricabile direttamente da internet. Il Documento presenta i seguenti contenuti minimi: a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica; b) l'iscrizione all'inps, all'inail e, ove previsto, alle Casse Edili; 25

c) la dichiarazione di regolarità; d) il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del Documento. Il Documento riporta l indicazione che la regolarità si riferisce alla risultanza, in tempo reale, alla data della richiesta effettuata dal soggetto - dal portale di INPS o INAIL -, dell interrogazione degli archivi dell INPS, dell INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell edilizia. Qualora la verifica effettuata automaticamente negli archivi di uno degli Enti interessati fornisca immediatamente un esito positivo, lo stesso resta cristallizzato anche qualora la verifica effettuata dagli altri Enti abbia evidenziato una situazione di irregolarità. In tal caso i sistemi restano in attesa dell esito dell invito a regolarizzare effettuato da questi ultimi e il Documento che sarà emesso, non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta, attesterà la regolarità solo qualora il soggetto abbia provveduto alla regolarizzazione. Il Documento indica la data ed il numero di protocollo, identificativo della richiesta, assegnato dal sistema, la cui struttura - INPS_XXXXX o INAIL_XXXXX consente di identificare il portale INPS o INAIL presso il quale la medesima è stata inoltrata. Il Documento riporta anche la data di scadenza della sua validità calcolata a 120 giorni dalla data della prima richiesta che ha originato l esito. L Ente presso il quale la richiesta di verifica tramite il codice fiscale è stata inserita provvederà a comunicare al richiedente, esclusivamente tramite PEC, che il 26

Documento, in formato.pdf, è disponibile sul sistema. Fino a oggi un impresa in regola sotto il profilo contributivo sapeva di dover attendere anche fino a un mese per ottenere un certificato che dimostrasse la regolarità della sua posizione, attraverso una procedura complessa, spesso delegata ad intermediari. L informatizzazione delle attuali procedure e la creazione di collegamenti tra le diverse banche dati coinvolte permetterà alle imprese di accedere direttamente all archivio degli Istituti e delle Casse Edili per ottenere un DURC online pronto per essere stampato. La procedura fornirà un esito di regolarità laddove non siano rilevate evidenze di esposizioni debitorie per contributi e/o sanzioni civili; in caso contrario, l esito in tempo reale risulterà inibito. Novità Nel caso in cui vi fossero delle carenze contributive, entro 72 ore verranno comunicate all interessato le cause dell irregolarità e saranno sufficienti pochissimi giorni per regolarizzare la propria posizione, ottenendo il relativo certificato. I vantaggi non riguardano solo le aziende, la dematerializzazione del documento gioverà in termini di semplificazione ed efficienza anche alle Pubbliche Amministrazioni e ai soggetti coinvolti nel rilascio del DURC con forti risparmi sull'utilizzo delle risorse adibite a tale attività, ai tempi di gestione degli appalti e dei pagamenti, alla verifica della regolarità contributiva e ai tempi di gestione. La nuova procedura di rilascio del DURC costituisce, quindi, un importante passo avanti verso la modernizzazione dei rapporti con i cittadini e le imprese. Anche per le imprese agricole, dal 1 luglio 2015, la verifica 27

della regolarità andrà effettuata dal portale Inps attraverso la nuova procedura Durc On Line. I soggetti di seguito elencati sono quelli abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva (per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell edilizia e delle casse edili) in ragione delle finalità per le quali, ai sensi della vigente normativa, è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva: a)i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. b), del D.P.R. n. 207/2010; b) gli Organismi di attestazione SOA; Soggetti abilitati alla verifica della regolarità contributiva c)le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'art. 90, co. 9, del d. lgs. n. 81/2008; d)le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; e)l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse; f)le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell'art. 9 del d.l. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla l. 2/2009, e dell'art. 37, co. 7-bis, del d. l. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 89/2014. L impresa o il lavoratore autonomo, in relazione alla propria posizione contributiva, ovvero il soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati - 28

può effettuare in proprio l attivazione della verifica stessa ovvero può delegare l adempimento a chiunque vi abbia interesse - lettera e) ovvero alle banche o agli intermediari finanziari ai quali il credito certificato sia stato ceduto lettera f); questa possibilità è subordinata alla sussistenza di un apposito atto di delega, che dovrà essere comunicato a cura del delegante agli Istituti e che sarà conservato a cura del soggetto delegato, il quale effettuerà, comunque, la verifica di regolarità contributiva sotto la propria responsabilità. Relativamente a tale ultima precisazione si evidenzia che l accesso al servizio per questi soggetti avverrà esclusivamente dal portale INPS. Contenuti e caratteristiche Il nuovo sistema consente ai soggetti abilitati di potere effettuare, la verifica in tempo reale tramite un unica interrogazione negli archivi dell INPS, dell INAIL e delle Casse Edili, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell edilizia, indicando, esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare. L individuazione della competenza delle Casse Edili, che nello Sportello Unico Previdenziale avviene attraverso l indicazione nella richiesta del CCNL imprese edili ed affini, è effettuata dal sistema INPS che, nel prendere in carico la richiesta, provvede ad individuare le posizioni contributive della Gestione datori di lavoro con dipendenti (Uniemens) che, in base al codice statistico contributivo (c.s.c.) assegnato, includerà la verifica della regolarità anche nei confronti delle Casse Edili. Il nuovo sistema di verifica dal quale viene generato Durc On Line si colloca quindi all interno del quadro normativo che regola i casi in cui il DURC, ad oggi, è richiesto. Poiché l attivazione della verifica della regolarità avviene, esclusivamente, attraverso l inserimento del codice fiscale 29

del soggetto da verificare, il Documento che dichiara la regolarità non contiene né l indicazione del richiedente né l indicazione della motivazione della richiesta ma soltanto elementi riconducibili alla posizione del soggetto verificato; inoltre, non ha limiti soggettivi o oggettivi nel suo utilizzo, fatto salvo quello della sua validità temporale fissata in 120 giorni dalla data di effettuazione della richiesta che ha originato l esito. Viene estesa anche alle imprese del settore dello spettacolo e dello sport professionistico, nonché alle amministrazioni pubbliche, la disciplina prevista dal d.m. 30 gennaio 2015 e le relative istruzioni operative. Tempi tecnici Il nuovo sistema di verifica è stato progettato per consentire di fornire al richiedente una risposta in tempo reale in ordine alla regolarità contributiva. Laddove pertanto il controllo nelle singole Gestioni di pertinenza degli Enti coinvolti nella verifica nelle quali risulta presente il codice fiscale indicato all atto dell interrogazione, non consenta di proporre un esito di regolarità, la procedura fornirà a video l informazione che sono in corso verifiche e che la disponibilità dell esito sarà comunicata all indirizzo PEC registrato dal richiedente nel sistema nella fase di accesso alla Procedura Durc On Line. L esito di irregolarità ha effetto per tutte le interrogazioni che sono effettuate durante il termine di 15 giorni assegnato per la regolarizzazione e comunque per tutte quelle intervenute prima della definizione dell esito della verifica che comunque non può essere superiore a 30 giorni dalla prima richiesta. In ogni caso l intero procedimento di regolarizzazione dovrà concludersi prima di 30 giorni dalla richiesta che ha determinato l esito di irregolarità. La gestione dell invito a regolarizzare prodotto al momento dell attivazione della verifica da parte della procedura di 30

controllo automatizzato della regolarità, dovrà avvenire entro 72 ore (3 giorni) dalla richiesta da cui ha avuto origine l invito stesso. Nel nuovo sistema non è stata prevista l applicazione del silenzio assenso, fattispecie invece espressamente disciplinata dalle previgenti disposizioni che hanno sin qui regolato l emissione del DURC tramite lo Sportello Unico Previdenziale. Quindi, poiché l esito della verifica è il risultato dell interrogazione effettuata tramite un codice fiscale, ove allo scadere dei 30 giorni dalla prima richiesta non sia possibile inserire l esito nel sistema, stante la complessità dell architettura del medesimo, sul presupposto della sussistenza di cause di tipo tecnico che lo hanno impedito, la prima richiesta ed eventualmente quelle successive, ad essa accodate, sarà annullata. La circostanza verrà comunicata dal sistema via PEC al soggetto richiedente. LAVORATORI PRIVI DI CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO NEGLI ULTIMI 6 MESI ESONERO CONTRIBUTIVO TOTALE PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI PRIVI DI CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO NEGLI ULTIMI 6 MESI Fonte legislativa Art. 1, commi 118-120, legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015); art. 1, commi 1175 e 1176, legge n. 296/2006; art. 4, comma 12, legge n. 92/2012; Circolare INPS del 29 gennaio 2015, n. 17; Messaggio INPS del 13 febbraio 2015, n. 1144; Messaggio INPS del 06 marzo 2015, n. 1689. 31

A chi si rivolge Contenuti Condizioni di accesso Datori di lavoro privato (compresi i non imprenditori, ex art. 2082 cod. civ.), con esclusione del settore domestico; A tutti lavoratori subordinati (ivi compresi i somministrati ed i soci lavoratori di cooperative), tranne coloro: 1. che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; 2. per i quali il beneficio in specie sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro interessato alla nuova assunzione; 3. abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti l entrata in vigore della norma (pertanto, nei mesi ottobre-dicembre 2014) con una società collegata/controllata (ex art. 2359 c.c.) dell azienda interessata all assunzione. SONO ALTRESI ESCLUSI I CONTRATTI DI APPRENDISTATO, IL LAVORO ACCESSORIO E QUELLO INTERMITTENTE. Per le assunzioni effettuate nel periodo 01 gennaio 2015/31 dicembre 2015, è previsto - per un periodo massimo di trentasei mesi e ferma restando l aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche - l esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari ad 8.060 su base annua. Per dar luogo agevolazione in specie, l assunzione deve essere a tempo indeterminato, anche part time, e il lavoratore non deve aver avuto nei 6 mesi precedenti un altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L esonero contributivo in specie non è cumulabile con altri 32

esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (disoccupati over 50; donne), ma è cumulabile con gli incentivi di natura economica (es. assunzione disabili; assunzione utente iscritto in lista di mobilità e percettore della relativa indennità economica; assunzione utente iscritto in Garanzia Giovani; ecc.). A datori di lavoro avranno l esenzione totale dei contributi INPS c/azie (fino ad un massimo di 8606 l anno), per 36 mesi. Dovranno continuare ad essere versati, invece, i premi ed i contributi INAIL. Agevolazioni contributive Modalità di richiesta Tale nuova agevolazione NON si cumula con l assunzione con contratto di apprendistato, né con l assunzione nell ambito di un rapporto di lavoro domestico. Tale agevolazione di fatto sostituisce quella prevista dall art. 8, comma 9, legge n. 407/1990; infatti, l art. 1, comma 121, legge n. 190/2014 recita I benefìci contributivi di cui all articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1º gennaio 2015. L INPS con Messaggio del 13 febbraio 2015, n. 1144 ha fornito le istruzioni tecniche per la fruizione dell esonero contributivo in commento. 33

LAVORATORI IN MOBILITA EX LEGE N. 223/1991 BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO INDETERMINATO ANCHE A TEMPO PARZIALE LAVORATORI IN MOBILITA EX LEGE N. 223/1991 Fonte legislativa Art. 25, c. 9, legge n.. 223/1991; art. 1, commi 773, 1175 e 1176 della legge n. 296/2006; DM 31 ottobre 2007; legge n. 92/2012; Circolare INPS del 12 dicembre 2012, n. 137; Circolare INPS del 07 gennaio 2013, n. 2; Messaggio INPS del 21 febbraio 2014, n. 2761 A chi si rivolge Contenuti Chi può assumere Datori di lavoro pubblici e privati e cooperative come più avanti precisato; Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 223/1991. Beneficio contributivo in favore di datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato anche part time lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 223/1991. Tutti i datori di lavoro, ivi compresi gli enti pubblici economici definibili impresa ex art. 2082 c.c., e le cooperative che instaurano con i soci lavoratori anche rapporti di lavoro subordinato. Esclusioni Lavoratori collocati in mobilità, nei 6 mesi precedenti, da parte dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell impresa che assume, ovvero risulti con quest ultima in rapporto di collegamento o controllo. Lavoratori licenziati da datori di lavoro non imprenditori, iscritti nelle liste di mobilità ex art. 1, c. 1, Dlgs n. 110/2004 (pertanto, i datori di lavoro intenzionati ad assumere lavoratori iscritti nelle lista di mobilità ma licenziati da soggetti privi del requisito di impresa es. 34

Agevolazioni contributive gli studi professionali NON hanno diritto ad usufruire dei benefici contributivi in commento MSM INPS n. 2761/2014). I datori di lavoro, per 18 mesi, verseranno la contribuzione a proprio carico nella misura prevista per gli apprendisti (aliq. crt. 10%). E dovuta, invece, l intera contribuzione a carico del lavoratore. LAVORATORI IN MOBILITA EX LEGE N. 223/1991 BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO DETERMINATO LAVORATORI IN MOBILITA EX LEGE N. 223/1991 Fonte legislativa Art. 8, c. 2, legge n.. 223/1991; art. 1, commi 773, 1175 e 1176 della legge n. 296/2006; DM 31 ottobre 2007; legge n. 92/2012; Circolare INPS del 12 dicembre 2012, n. 137; Circolare INPS del 07 gennaio 2013, n. 2; Lettera Circolare MLPS del 22 aprile 2013, prot. n. 7258; Messaggio INPS del 21 febbraio 2014, n. 2761 A chi si rivolge Contenuti e caratteristiche Datori di lavoro pubblici e privati e cooperative come più avanti precisato; Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 223/1991. Beneficio contributivo in favore di datori di lavoro che assumono a tempo determinato anche part time lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 223/1991. Il contratto deve avere una durata non superiore a 12 mesi; detto limite può essere raggiunto anche con più contratti di durata inferiore. Nell ambito della durata massima del rapporto (12 mesi), la proroga del termine è 35