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Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Association des établissements cantonaux d assurance incendie Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio Impianti parafulmine 26.03.2003 / 23-03i

Impianti parafulmine / 23-03i Copyright 2003 Berne by VKF / AEAI / AICAA Note: Nella direttiva antincendio le disposizioni della norma di protezione antincendio sono evidenziate in grigio. Per l'ultimo aggiornamento della presente direttiva antincendio si prega di consultare il sito http://www.praever.ch/it/bs/vs Il documento può essere richiesto presso: Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio Bundesgasse 20 Casella postale CH - 3001 Berna Tel 031 320 22 22 Fax 031 320 22 99 E-mail mail@vkf.ch Internet www.vkf.ch 2

Impianti parafulmine / 23-03i Indice 1 Campo di applicazione 4 2 Requisiti 4 2.1 Generalità 4 2.2 Materiale 4 2.3 Progettazione ed esecuzione 4 3 Obbligo della protezione contro i fulmini 4 4 Controlli 5 4.1 Collaudi 5 4.2 Controlli periodici 5 4.3 Controlli dopo la caduta di fulmini 6 4.4 Entità dei controlli 6 5 Funzionalità operativa e manutenzione 6 6 Ulteriori disposizioni 6 7 Entrata in vigore 6 3

Impianti parafulmine / 23-03i 1 Campo di applicazione 1 La presente direttiva antincendio stabilisce i requisiti generali che gli impianti parafulmine devono soddisfare, nonché dove e quando, per motivi di protezione antincendio, è obbligatorio proteggere costruzioni e impianti con impianti antifulmine. 2 Non sono oggetto della presente direttiva antincendio i requisiti dettagliati che nel corso della progettazione, dell'installazione, del funzionamento, della manutenzione e del controllo di impianti parafulmine sono da considerarsi conformi allo stato attuale riconosciuto della tecnica. 3 Per costruzioni e impianti provvisori le disposizioni valgono in termini analoghi (ad es. per edifici provvisori tipo tendoni da circo, padiglioni per feste ecc.). 2 Requisiti Gli impianti parafulmine devono soddisfare lo stato attuale riconosciuto della tecnica e devono essere concepiti, calcolati e realizzati, nonché mantenuti, in modo da essere sempre efficienti. 2.1 Generalità 1 Gli impianti parafulmine devono proteggere dagli effetti dei fulmini costruzioni e impianti, nonché persone e animali che vi si trovano. 2 L'elettricità dei fulmini deve essere scaricata a terra, attraverso vie non pericolose, mediante gli impianti parafulmine. Questi devono essere costituiti da misure di protezione e- sterna (ad es. parafulmini, derivazioni, messe a terra) nonché da misure di protezione interna (ad es. compensazione di potenziale, protezione da sovratensioni). 3 Gli impianti parafulmine devono proteggere gli interi edifici. Edifici contigui vanno protetti globalmente, oppure devono essere divisi gli uni dagli altri mediante muri tagliafuoco. 4 Le misure da adottare per la protezione esterna contro i fulmini, per le zone di collegamento con l'interno e per la protezione interna di costruzioni e impianti dipendono dal genere e dalla destinazione d'uso della costruzione. 2.2 Materiale Tutte le parti dell'impianto devono essere in materiali idonei e dimensionate, posate e fissate in modo da soddisfare le esigenze a cui sono sottoposte; inoltre devono essere facilmente controllabili. 2.3 Progettazione ed esecuzione 1 Per i requisiti dettagliati relativi a progettazione, esecuzione e manutenzione di impianti parafulmine vale il livello tecnico riconosciuto dall'aicaa (vedi cifra 6 "Ulteriori disposizioni"). 2 Nel caso di modifiche o ampliamenti di edifici e installazioni dotati di impianti parafulmine, questi dovranno essere adattati alle nuove esigenze. 3 Obbligo della protezione contro i fulmini 1 A seconda di concentrazione di persone, numero di piani, tipologia, ubicazione, dimensioni e destinazione d'uso, le costruzioni e gli impianti dovranno essere dotati di impianti parafulmine sufficientemente dimensionati. 4

Impianti parafulmine / 23-03i 2 Si devono installare impianti parafulmine in particolare in: a. edifici con locali a grande concentrazione di persone (ad es. teatri, sale per concerti, sale da ballo, cinema, sale multiuso, palestre e padiglioni espositivi, negozi e grandi magazzini, ristoranti, chiese), edifici scolastici, impianti di trasporto (ad es. stazioni ferroviarie, aeroporti) e luoghi simili; b. attività di alloggio (ad es. alberghi, ospizi, colonie, istituti, ospedali, carceri, caserme); c. edifici particolarmente alti (ad es. edifici alti, ciminiere e torri), inclusi gli edifici annessi di altezza normale; d. edifici realizzati con costruzione di tipo combustibile con volumetria superiore a 3000 m 3 ; e. edifici di aziende ed esercizi agricoli di grandi dimensioni (superiori a 3000 m 3 ), inclusi i silos e gli stabili abitativi annessi o contigui; f. edifici industriali e artigianali con aree soggette a rischio (ad es. impianti e strutture in cui vengono maneggiati o stoccati materiali infiammabili o a rischio di esplosione), a- ziende per la lavorazione del legno, mulini, industrie chimiche, stabilimenti tessili e per la lavorazione delle materie sintetiche, depositi di esplosivi e munizioni, condotte di distribuzione, distributori di carburante; g. recipienti per sostanze infiammabili o a rischio di esplosione (ad es. liquidi o gas combustibili) e depositi di carburanti e combustibili liquidi, inclusi le costruzioni e gli impianti annessi (ad es. sala macchine, officina del gas, magazzini con dispositivi di riempimento); h. costruzioni e impianti il cui contenuto è di particolare valore (ad es. archivi, musei, gallerie); i. costruzioni e impianti in cui sono installati sistemi importanti per la comunicazione di utilità pubblica; j. costruzioni e impianti in zone topograficamente esposte. 3 Nei casi controversi spetterà alle autorità di protezione antincendio stabilire se le costruzioni e gli impianti dovranno essere protetti contro i fulmini. 4 Controlli 4.1 Collaudi 1 È obbligatorio verificare la corretta esecuzione degli impianti parafulmine. In particolare si deve controllare la messa a terra prima del riempimento e il dispersore delle fondamenta prima del getto del calcestruzzo. 2 Ciò vale anche per ampliamenti e modifiche sostanziali di impianti già esistenti. 3 Il fabbricante dell'impianto deve comunicare all'ufficio competente quando l'impianto è pronto per il collaudo. 4.2 Controlli periodici Gli impianti parafulmine devono essere controllati periodicamente: a gli impianti parafulmine devono essere controllati ogni dieci anni; per edifici a rischio di esplosione i controlli devono essere effettuati ogni tre; b i controlli devono essere effettuati a intervalli massimi di tre anni, nel caso in cui ci sia il pericolo di corrosione o per altre ragioni. 5

Impianti parafulmine / 23-03i 4.3 Controlli dopo la caduta di fulmini Dopo la caduta di un fulmine, il proprietario dell'impianto deve dichiarare l'accaduto in modo che l'impianto possa essere controllato. 4.4 Entità dei controlli Durante il controllo degli impianti parafulmine si devono verificare le parti visibili, comprese le messe a terra. Se necessario, si devono misurare le resistenze di terra. 5 Funzionalità operativa e manutenzione I proprietari di impianti sono responsabili della manutenzione degli impianti parafulmine, che devono essere mantenuti in buono stato, come previsto dalla normativa, e sempre pronti all'uso. 6 Ulteriori disposizioni Le ordinanze e le pubblicazioni da osservare a complemento della presente direttiva antincendio sono riportate nell'elenco, periodicamente aggiornato, della Commissione Tecnica dell'aicaa (AICAA, Casella postale, 3001 Berna oppure http://www.praever.ch/it/bs/vs). 7 Entrata in vigore La presente direttiva antincendio viene dichiarata vincolante con delibera dell'autorità competente del Concordato intercantonale concernente l eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio (CIOTC) del 10 giugno 2004, con entrata in vigore il 1 gennaio 2005. L'obbligatorietà è valida per tutti i cantoni, ma decade se l'autorità intercantonale ha autorizzato per singoli casi un'eccezione sulla base dell'articolo 6 del CIOTC. 6