SPLIT PAYMENT Osservazioni al Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 13 luglio 2017

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SPLIT PAYMENT Osservazioni al Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 13 luglio 2017 17 luglio 2017

Premessa È stato emanato il Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 13 luglio 2017 che modifica il decreto attuativo del 23 gennaio 2015 - emanato in occasione dell istituzione dello split payment - in seguito modificato dal decreto del 27 giugno 2017, emanato in attuazione dell articolo 1, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, c.d. Manovrina. Il decreto si compone di due articoli; il primo articolo dispone in merito all ambito soggettivo di applicazione dello split payment mentre il secondo definisce l entrata in vigore delle modifiche introdotte. 1

Sommario Ambito soggettivo di applicazione dello split payment... 3 Efficacia delle disposizioni... 4 2

Ambito soggettivo di applicazione dello split payment Con specifico riguardo all ambito soggettivo di applicazione del meccanismo dello split payment, il decreto in esame sostituisce l articolo 5-bis del Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 e modifica l articolo 5-ter, rispettivamente dedicati a fornire gli strumenti necessari per l individuazione delle amministrazioni pubbliche e delle società controllate e quotate inserite nell indice FTSE MIB. Nella nuova formulazione, dell articolo 5-bis, si dispone che, le pubbliche amministrazioni (PA) destinatarie del meccanismo dello split payment coincidono con le PA per le quali è obbligatorio emettere fattura elettronica (ex articolo 1, commi da 209 a 2014, della Legge del 24 dicembre 2007, n.244). La modifica introdotta elimina il rinvio della norma all elenco stilato annualmente dall ISTAT 1, atto a definire (ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196) i soggetti compresi nel conto economico consolidato dello Stato. Tuttavia, si noti che, con la modifica in commento, i soggetti compresi nel conto economico consolidato dello Stato non vengono esclusi dal campo di applicazione in quanto trattasi di soggetti a loro volta compresi tra coloro che ricevono obbligatoriamente la fattura elettronica. Con la nuova formulazione della norma viene disposto che, oltre ai soggetti sopracitati, lo split payment debba applicarsi anche: - alle autorità indipendenti; - alle amministrazioni autonome: - a le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montate, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI. 1 Articolo 1, comma 3 della Legge del 31 dicembre 2009, n. 196 3

Il decreto in commento modifica anche l articolo 5-ter che, in merito all individuazione delle società controllate dalle PA e per le società quotate inserite nell indice FTSE MIB, affida l individuazione dell ambito di applicazione dello split payment ad uno specifico elenco pubblicato nel sito istituzionale del Ministero dell Economia e delle Finanze. Al riguardo si ricorda che, gli elenchi delle società destinatarie dello split payment nella prima fase di applicazione (dal 1 luglio 2017 al 31 dicembre 2017) sono stati pubblicati in data 28 giugno 2017. Si tratta di elenchi non definitivi perchè non esaustivi, da un parte, e imprecisi, dall altra, in quanto includevano anche soggetti non aventi le caratteristiche richieste dalla norma. A tal fine è stato istituito l indirizzo di posta elettronica df.dg.uff05@finanze.it dedicato alla comunicazione di eventuali correzioni e integrazioni, da far pervenire al Dipartimento delle finanze entro la data del 6 luglio 2017. In data 14 luglio 201, sono stati pubblicati gli elenchi revisionati alla luce delle prime comunicazioni, tuttavia, in considerazione del breve periodo di tempo messo a disposizione, è stata, altresì, riconosciuta la possibilità di comunicare ulteriori correzioni entro il 19 luglio 2017. Gli elenchi definitivi, vincolanti per la fatturazione in split payment per l anno 2017, verranno pubblicati nei giorni successivi a tale data. Dall anno 2018 e per gli anni successivi, l individuazione delle società destinatarie dello split payment è stata affidata a altri elenchi che dovranno essere pubblicati entro il 20 ottobre di ogni anno e riguarderanno le società che risultano controllate dalla PA e le società quotate incluse nell indice FTSE MIB, al 30 settembre di ogni anno. La pubblicazione consentirà agli operatori economici di comunicare, entro 15 giorni, eventuali correzioni o integrazioni. In seguito alle modifiche apportate, dal decreto in commento all articolo 5-ter, si dispone che, l elenco definitivo dovrà pubblicato essere nel sito del Dipartimento delle finanze e vincolerà la fatturazione in split payment per l intero anno successivo la pubblicazione. Rispetto alla precedente formulazione non è più necessario attendere l emanazione di un decreto del Direttore generale delle finanze finalizzato alla formalizzazione degli elenchi stilati. Efficacia delle disposizioni 4

L articolo 2, del decreto in commento, dispone che le modifiche apportate al decreto attutivo dello split payment si debbano applicare alle fatture per le quali l imposta diventa esigibile a partire dal giorno successivo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. A tal fine si ricorda che, l imposta addebitata in applicazione del meccanismo dello split payment diventa esigibile al momento del pagamento del corrispettivo, fatta salva la possibilità, per il cessionario/committente, di optare per anticipare l esigibilità al momento della ricezione della fattura oppure alla sua annotazione nei registri iva (ex articolo 3 del Decreto del 23 gennaio 2015). Infine, si chiarisce, altresì, la correttezza di comportamenti tenuti, nel rispetto delle modifiche in commento, con riferimento a tutte le fatture divenute esigibili in data precedente alla pubblicazione delle modifiche in commento. 5