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ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 4 16 GENNAIO 2017 Abrogazione dei modelli Intra-2 Acquisti dal 01.01.2017 Copyright 2017 Acerbi & Associati ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE I 36100 VICENZA, VIA NAPOLI 66 TEL. 0444322866-0444322705 R.A. FAX. 0444545075 Codice fiscale e partita I.V.A. 02380850244 Indirizzo E-Mail: info@studioacerbi.com - Web-site: www.studioacerbi.com

Acerbi & Associati Consulenza tributaria, aziendale, societaria e legale nazionale e internazionale L art. 4 comma 4 del D.L. n. 193/2016 (si veda anche la circolare di Studio n. 19 del 2016) prevede quanto segue: 4. omissis Dal 1 gennaio 2017: omissis b) limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell Unione europea, le comunicazioni di cui all articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse; Con la disposizione normativa di cui sopra viene disposta l eliminazione dell obbligo della presentazione del modello Intrastat previsto dall art. 50 comma 6 del D.L. n. 331/1993 relativamente agli acquisti di beni effettuati presso operatori comunitari e relativamente alle prestazioni ricevute, sempre da operatori comunitari. La motivazione parrebbe, come rilevabile in premessa del citato D.L. n. 193/2016, riconducibile al fatto della considerata e straordinaria necessità di procedere alla revisione della disciplina di alcuni adempimenti tributari che risultino di scarsa utilità all Amministrazione Finanziaria ai fini dell attività di controllo o di accertamento, o comunque non conformi al principio di proporzionalità. Per quanto riguarda il periodo di riferimento delle operazioni riepilogate negli elenchi Intrastat di cui viene prevista l abolizione, l Agenzia delle Dogane con la Nota 10 gennaio 2017 n. 244/RU (allegata di seguito alla presente) ha confermato che le informazioni relative agli acquisti intracomunitari dell ultimo trimestre e dell ultimo mese dell anno 2016 devono essere oggetto di comunicazione tramite modello Intrastat. Conseguentemente, i soggetti obbligati sono tenuti alla trasmissione telematica all Agenzia delle Dogane entro il prossimo 25 gennaio 2017 - degli elenchi riepilogativi (Modelli INTRA-2) concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'unione europea, di cui all articolo 50, comma 6, del Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre, n. 427, riferiti al quarto trimestre ed al mese di dicembre dell anno 2016. In termini più generali, si fa notare che l abrogazione del modello Intrastat acquisti potrebbe comportare un aggravio in più in termini di comunicazione dei dati e delle fatture emesse e ricevute, cioè il nuovo spesometro trimestrale, previsto dall art. 4 comma 1 del D.L. n. 193/2016 il quale ha modificato l art. 21 del D.L. n. 78/2010, istitutivo, appunto dello spesometro medesimo. Tale impressione risulta confermata da quanto commentato dalla citata Nota 10 gennaio 2017 n. 244/RU dell Agenzia Dogane la quale sostiene che dall esame degli atti parlamentari relativi al D.L. n. 193/2016, si evince che l espressa abrogazione operata dall art. 4 comma 4 di una serie di obblighi di comunicazione prima posti a carico dei contribuenti soggetti all IVA - tra cui quella delle comunicazioni INTRASTAT relative agli acquisti di beni e servizi - è strettamente correlata all introduzione (prevista dal comma 1) di un nuovo adempimento, vale a dire la comunicazione telematica all Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute, attraverso una riscrittura dell art. 21 del Decreto legge n. 78 del 2010 che disciplinava il cosiddetto spesometro. Oggetto di detta comunicazione sono i dati delle 2

Acerbi & Associati Consulenza tributaria, aziendale, societaria e legale nazionale e internazionale fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate nel medesimo periodo, comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. Pertanto, con tutta probabilità, le operazioni relative agli acquisti intracomunitari finora espressamente escluse dall obbligo di comunicazione tramite spesometro in quanto già oggetto di comunicazione tramite modello Intrastat, saranno oggetto di comunicazione tramite il nuovo spesometro trimestrale. 3

Roma, 10 gennaio 2017 Protocollo: 244/R.U. Alle Direzioni Interregionali, Regionali ed Interprovinciale di Trento e di Bolzano LORO SEDI Rif.: Allegati: Agli Uffici delle Dogane e p.c. All Agenzia delle Entrate LORO SEDI ROMA All Istituto Nazionale di Statistica ROMA Alla Direzione Centrale Legislazione e procedure accise Alla Direzione Centrale tecnologie per l innovazione All Ufficio del Vicedirettore- Direttore Vicario All Ufficio AEO, altre semplificazioni e rapporto con l utenza SEDE OGGETTO: Legge 1 dicembre 2016, n.225, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili Art. 4, comma 4, lettera b) Soppressione delle comunicazioni concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'unione europea (Modelli INTRA -2). Com è noto, l articolo 4, comma 4, lett. b) del Decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI Ufficio normativa e contenzioso in materia doganale ed extratributaria 00143 Roma, Via M. Carucci 71 Tel +390650246563 e-mail: dogane.contenzioso.normativadoganale@agenziadogane.it

finanziamento di esigenze indifferibili, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2016, n.225 ha disposto, a decorrere dal 1 gennaio 2017, la soppressione delle comunicazioni concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'unione europea, di cui all articolo 50, comma 6, del Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre, n. 427 (Modelli INTRA-2), elenchi riepilogativi sinora presentati telematicamente a questa Agenzia 1. Di tale circostanza questa Direzione Centrale ha dato notizia con nota prot. n.137063/ru del 20 dicembre 2016, pubblicata anche sul sito internet dell Agenzia, precisando che non v è dubbio alcuno circa la permanenza dell obbligo di comunicazione degli elenchi riepilogativi concernenti invece le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE. La formulazione della suddetta disposizione ha tuttavia generato qualche perplessità, ciò in quanto essa stabilisce la soppressione dell adempimento - limitandosi a fissarne la data di decorrenza - senza precisare il periodo di riferimento delle operazioni riepilogate negli elenchi riepilogativi di cui viene prevista l abolizione. Al fine di garantire l uniforme ed il corretto adempimento da parte degli operatori economici interessati, è stato pertanto chiesto alla scrivente di voler chiarire se, alla luce delle intervenute modifiche normative in materia, persista l obbligo della comunicazione degli elenchi riepilogativi delle suddette operazioni riferite all ultimo trimestre e all ultimo mese dell anno 2016. Dall esame degli atti parlamentari relativi al suddetto Decreto legge, si evince che l espressa abrogazione operata dall art. 4, comma 4, di una serie di obblighi di comunicazione prima posti a carico dei contribuenti soggetti all IVA - tra cui quella delle comunicazioni INTRASTAT relative agli acquisti di beni e servizi - è strettamente correlata all introduzione (prevista dal comma 1) di un nuovo adempimento, vale a dire la comunicazione telematica all Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute, attraverso una riscrittura dell art. 21 del Decreto legge n. 78 del 2010 che disciplinava il cosiddetto <<spesometro>>. Oggetto di detta comunicazione sono i dati delle fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate nel medesimo periodo, comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. 1 D.M. 22 febbraio 2010, art. 3. 2

Poiché tale nuovo adempimento decorre dal 1 gennaio 2017, ne deriva che le informazioni relative a periodi precedenti non devono essere oggetto di detta comunicazione telematica. Per le suesposte ragioni, la scrivente ritiene che non costituisca una duplicazione di adempimenti a carico dei soggetti IVA la comunicazione a questa Agenzia degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE con riferimento all ultimo trimestre e all ultimo mese dell anno 2016, informazioni di cui, altrimenti, l Amministrazione finanziaria non potrebbe diversamente disporre. Conseguentemente, i soggetti obbligati sono tenuti alla trasmissione telematica a questa Agenzia entro il prossimo 25 gennaio 2017 - degli elenchi riepilogativi (Modelli INTRA -2) concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'unione europea, di cui all articolo 50, comma 6, del Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre, n. 427, riferiti al quarto trimestre ed al mese di dicembre dell anno 2016. *** Codeste Direzioni Interregionali, Regionali e Interprovinciale vorranno assicurare la massima diffusione, in ambito locale, della presente comunicazione, non mancando di segnalare eventuali problematiche che dovessero verificarsi nell applicazione delle suddette disposizioni. Il Direttore Centrale Dott.ssa Cinzia Bricca Firmato digitalmente 3