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contro e con l'intervento di per l'annullamento

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

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contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

contro nei confronti di per l'annullamento

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ha pronunciato la presente

contro per la riforma

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Transcript:

Pubblicato il 17/08/2016 N. 00783/2016 REG.PROV.COLL. N. 00470/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 470 del 2016, proposto da: **, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Laghi C.F. LGHNCL80R26D458G, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53; contro Ministero dell'interno, Questura di Ravenna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge

dall'avvocatura Distrettuale di Bologna, anche domiciliataria in Bologna, via Guido Reni 4; per l'annullamento del provvedimento di rifiuto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro emesso dalla Questura di Ravenna il 16 dicembre 2015; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2016 il dott. Ugo De Carlo e uditi per il Ministero l avv. Andrea Cecchieri; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Il ricorrente impugnava il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ottenuto a seguito di istanza di sanatoria ex D.lgs. 109/2012 per l esistenza di tre condanne per il reato di cui all art. 171 ter L. 633/1941 previste come ostative dall art. 4 D.lgs. 286/1998. L unico motivo di ricorso contesta che i reato commessi dal ricorrente prima della regolarizzazione e che non hanno impedito

la sanatoria, siano ora ritenuti ostativi per la concessione del rinnovo del medesimo permesso. Il Ministero dell'interno si costituiva con comparsa di stile concludendo per il rigetto del ricorso. La situazione in cui viene a trovarsi il ricorrente assume un carattere del tutto peculiare. Le condanne per il reato di cui all art. 171 ter L. 633/1941 originariamente erano ritenute ostative solamente per le domande di permesso per lavoro autonomo. In seguito, per effetto delle modifiche introdotte all art. 4, comma 3, D.lgs. 286/1998 dall'art. 1, comma 22, lett. a), nn. 1) e 2), L. 15 luglio 2009, n. 94, le condanne per tale reato in materia di violazione del diritto di autore sono divenute ostative anche per il permesso di soggiorno per lavoro subordinato. In occasione della sanatoria prevista dal D.lgs. 109/2012, dal punto di vista dei precedenti penali, l ostatività alla concessione della regolarizzazione era legata alla commissione di reati per cui fosse consentito l arresto obbligatorio in flagranza di reato. Il reato previsto dall art. 171 ter L. 633/1941 non rientra in questa categoria e pertanto la sanatoria fu correttamente concessa. Orbene appare assolutamente illogico che si conceda una sanatoria che consente di permanere in modo legale sul territorio nazionale ed in occasione del rinnovo del titolo si dichiari che non è possibile procedere al rinnovo per l esistenza di un precedente

penale che già sussisteva quando si è delibata la possibilità di effettuare la sanatoria. Va considerato che la sanatoria di cui al D.L. 78/2009 prevedeva di non ammettere alla procedura di sanatoria coloro: che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice. La Corte costituzionale, con sentenza 2-6 luglio 2012, n. 172, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'art. 381 del codice di procedura penale, senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. In virtù di tale sentenza la sanatoria di cui all art. 5 D.lgs. 109/2012 impediva la conclusione della regolarizzazione per i lavoratori extracomunitari che: c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del medesimo codice; d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i

quali l'italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del medesimo codice.. Ma anche al di fuori della normativa sulle sanatorie, il regime di pericolosità presunta previsto dal legislatore agli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, D.lgs. 286/1998 è stato attenuato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 202/2013 che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dell art. 5, comma 5, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o al familiare ricongiunto, e non anche allo straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato. In sostanza il ricorrente ha potuto fruire di una normativa, in occasione della sanatoria, che ha consentito una valutazione in concreto della pericolosità sociale, cosicché l esistenza delle sentenze di condanna per il reato di cui all art. 171 ter L. 633/1941 non ha impedito la concessione della regolarizzazione, mentre in sede di rinnovo, applicandosi la normativa generale di cui all art. 4, comma 3, D.lgs. 286/1998, non potrebbe fruire di una valutazione della pericolosità nei medesimi termini non

avendo familiari in Italia che consentano l applicazione della sentenza 202/2013 della Corte Costituzionale. La conclusione cui è giunta la Questura di Ravenna costituisce un applicazione letterale della legge, ma non coglie la contraddizione profonda a livello di ordinamento generale che ne deriva. Potrebbe esservi materia per sollevare un eccezione di costituzionalità per evidente illogicità del sistema e violazione dell art. 3 Cost., ma il giudice prima di investire la Corte Costituzionale deve verificare se non ci sia un interpretazione costituzionalmente orientata della norma. Nel caso di specie è evidente che la norma che impedisce la concessione del rinnovo del permesso è stata prevista dal legislatore per impedire che possa essere concesso un permesso di soggiorno o un rinnovo a chi ha commesso un certo tipo di reati che sono considerati incompatibili con la presenza o la permanenza nel nostro territorio. Quando, però, si è concessa una sanatoria, ritenendo che l esistenza di condanne per certi reati non fosse sintomatica di una pericolosità sociale tale da sconsigliare la regolarizzazione, è come se si fosse annullata la valenza di quei reati per le successive valutazioni che l Amministrazione sarà chiamata ad operare in occasione dei rinnovi del permesso concesso all esito della regolarizzazione. Di conseguenza se l extracomunitario commetterà reati considerati ostativi dal legislatore dopo aver ottenuto la sanatoria, non potrà ottenere il rinnovo del permesso, ma sarebbe assolutamente

contraddittorio che ciò che non è stato rilevante in sede di regolarizzazione, diventi automaticamente ostativo in sede di rinnovo. Il ricorso va, pertanto, accolto ed il provvedimento annullato. La novità e particolarità del caso giustificano la compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l effetto annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate con rimborso del contributo unificato ove versato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Di Nunzio, Presidente Maria Ada Russo, Consigliere Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE Ugo De Carlo IL PRESIDENTE Giuseppe Di Nunzio IL SEGRETARIO