Incontro informativo Il libro unico del lavoro a due anni dal suo debutto Milano, 25 novembre 2010 1
Il libro unico del lavoro a due anni dal suo debutto Relatori: - Ernesto Murolo - Assolombarda - Agata Famoso - Assolombarda Milano, 25 novembre 2010 2
Introduzione A distanza di quasi due anni dalla sua introduzione si può affermare che il Libro unico del lavoro (legge n. 133/2008 e D.M. 9.7.2008) ha conseguito gli annunciati obiettivi di semplificazione degli adempimenti? 3
Introduzione superato l'iniziale sconcerto che contraddistingue i mutamenti epocali, l'analisi delle nuove norme sul Lul non può non evidenziarne alcuni aspetti certamente positivi: sono nate su un terreno reso sgombro dalla radicale abrogazione di tutte le obsolete norme previgenti non impongono adempimenti teorici, asettici, lontani dalla realtà, ma prendono atto e fanno proprie le esigenze di chi le norme le deve poi applicare il Ministero del lavoro e gli altri Enti hanno dedicato particolare cura e attenzione all'attuazione, dando precise e puntuali istruzioni, pareri, chiarimenti,... 4
Introduzione di particolare rilievo l'innovativa interpretazione della "unicità" del Lul, non considerato come requisito "fisico" del documento, bensì come una sorta di "modalità di tenuta", nello specifico nella rigorosa numerazione sequenziale dei fogli, senza salti o buchi ciò ha consentito di poter continuare a tenere: un Lul distinto per ciascun luogo di lavoro (insediamenti fissi e non cantieri mobili o temporanei) un Lul per differenti categorie o gruppi di lavoratori un Lul per ogni soggetto cui è affidata l'elaborazione e la tenuta, anche di singole sezioni 5
Il libro unico del lavoro il Lul ha lo scopo di documentare a ciascun lavoratore interessato lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro, e agli organi di vigilanza lo stato occupazionale e la regolarità dei rapporti di lavoro nell impresa non può in nessun caso essere utilizzato per contrastare il lavoro nero, sommerso e irregolare o per dimostrare la regolare costituzione dei rapporti di lavoro circostanze queste che oggi possono essere certificate solo con la produzione delle copie delle comunicazioni preventive uniche inviate ai Centri per l'impiego 6
Il libro unico del lavoro la raccolta delle copie delle comunicazioni preventive uniche inviate ai Centri per l'impiego, per analogia di contenuti, sostituisce, di fatto, l'abolito libro matricola il libro unico del lavoro è composto e può quindi essere agevolmente suddiviso in due distinte Sezioni: il foglio o cedolino paga, che contiene i dati relativi alla retribuzione che viene corrisposta ai lavoratori il Calendario delle presenze, che riporta, se del caso utilizzando dei codici inequivoche, i dati relativi alle presenze e alle assenze, a qualsiasi titolo, dei lavoratori 7
Soggetti da registrare i dati che sono riportati nelle due Sezioni devono sempre essere congrui, nel senso che la retribuzione deve tener conto delle presenze... nel libro unico del lavoro devono essere registrati obbligatoriamente i dati relativi ai: lavoratori dipendenti subordinati di qualsiasi qualifica inseriti nell organizzazione d impresa (dirigenti, quadri intermedi, impiegati, operai, apprendisti, ), anche se operano all estero associati in partecipazione d'opera, con apporto lavorativo oppure misti (senza calendario presenze) 8
Soggetti da registrare collaboratori coordinati e continuativi, con o senza progetto, qualsiasi siano le modalità organizzative adottate (senza calendario presenze) collaboratori coordinati e continuativi occasionali (mini co.co.co.) nel libro unico del lavoro NON devono invece essere registrati i dati relativi ai: parenti del datore di lavoro soci lavoratori di società percettori di borse o assegni di studio 9
Soggetti da registrare tirocinanti o stagisti professionisti e lavoratori autonomi titolari di partita IVA che fatturano le loro prestazioni collaboratori e amministratori che non percepiscono compensi lavoratori intermittenti, senza indennità di disponibilità, nei periodi in cui non lavorano lavoratori occasionali accessori (artt. da 70 a 73 del D.Lgs n. 276/2003) retribuiti con il sistema dei "voucher" 10
Soggetti da registrare i lavoratori "distaccati" e quelli "somministrati" devono essere contemporaneamente registrati: sul Lul del distaccante e del somministratore con registrazioni complete del calendario delle presenze, da rilevare anche in modo informale e da acquisire dai datori di lavoro presso cui i lavoratori operano sul Lul del distaccatario e dell'utilizzatore con registrazioni piuttosto libere e semplificate (solo all'inizio e alla fine dell'impiego, in forma di elenco, ecc.) l'omissione di queste ultime registrazioni però, di norma, non è considerata sanzionabile 11
Soggetti da registrare la carica di "amministratore" di società non configura di per sé un rapporto di tipo lavoristico, bensì una mera funzione operativa, una mansione... quasi sempre alla carica si accompagna un ulteriore rapporto, stavolta di lavoro, che gli interessati intratten-gono con la società che amministrano, che può essere: di dipendente subordinato, magari dirigente libero professionale o di lavoro autonomo, con iscri-zione o meno a un Albo e possesso di partita IVA di collaborazione parasubordinata (art. 50, comma 1, lett. c-bis del DPR n. 917/1986 - T.U.I.R.) 12
Soggetti da registrare a seconda della tipologia di rapporto che l'amministratore intrattiene con la società ci saranno, ovviamente, delle ricadute diverse ai fini della registrazione a Lul, sia del soggetto che dei suoi emolumenti, rimborsi spese, ecc. va da sé che gli amministratori che svolgono la funzione in modo volontario e a titolo gratuito, siccome di fatto non rendono una prestazione di lavoro, sono del tutto estranei a qualsivoglia implicazione e registrazione a Lul 13
Dati da registrare per ciascuno dei lavoratori da iscrivere il Lul dovrà riportare: il cognome e nome il codice fiscale la qualifica e il livello di inquadramento contrattuale (se ricorre) la retribuzione base l anzianità di servizio le posizioni assicurative e previdenziali le somme erogate a titolo di rimborso spese le trattenute a qualsiasi titolo effettuate le detrazioni fiscali i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare (A.N.F.) le prestazioni ricevute da Enti e Istituti previdenziali le somme erogate a titolo di premio le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario 14
Dati da registrare poiché crea tuttora delle perplessità, un ulteriore approfondimento merita il regime di registrazione a Lul dei Rimborsi spese che, anche alla luce delle più recenti direttive ministeriali, prevede che deve trattarsi di: rimborsi riconosciuti personalmente ai lavoratori quale mero reintegro delle spese sostenute per motivi di lavoro, pagando con denaro proprio, a prescindere dal mezzo di pagamento utilizzato soggetti che hanno già l'obbligo di essere registrati a Lul: infatti non basta l'esigenza di dover registrare dei rimborsi spese per iscrivere a Lul soggetti che altrimenti non ne avrebbero l'obbligo 15
Dati da registrare inoltre il Ministero del lavoro ha precisato che le spese da registrare a Lul possono: essere esenti da prelievo fiscale e contributivo essere rimborsate sia in forma analitica (note a piè di lista, rimborsi chilometrici, ecc.) che in modo forfetario (fino a un massimo di 15,49) essere registrate indicando il solo importo totale restituito al lavoratore e non il dettaglio analitico, già oggetto di altre scritture aziendali essere annotate nel mese in cui vengono in concreto pagate al lavoratore (criterio di cassa) 16
Dati da registrare il Ministero infine ha disposto che, poiché non comportano esborsi da parte del lavoratore e quindi nessun rimborso a suo favore, NON vanno registrate a Lul: le spese sostenute per motivi di lavoro, ma diretta-mente (con denaro dell'azienda) o indirettamente (carta di credito aziendale) dal datore di lavoro. Ad esempio per l'acquisto di biglietti aerei o ferroviari, alberghi, ristoranti, rifornimenti di carburante, ecc. le spese anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro con riferimento a documenti (fatture, scontrini fiscali, carte carburanti, ecc.) intestati direttamente all'azienda 17
Dati da registrare le spese sostenute sì dal lavoratore, ma prelevando il denaro da un fondo di cassa che il datore di lavoro gli ha messo a disposizione... in questo caso non andrà nemmeno annotata a Lul l'iniziale costituzione del fondo, né le successive integrazioni la mancata annotazione a Lul di spese marginali, occasionali e non ricorrenti, di importo modesto e scarso rilievo economico non è, di norma, sanzionabile, purché non incida sugli aspetti retributivi, contributivi e fiscali e ne sia comunque tenuta analitica documentazione 18
Il cedolino e la busta paga il libro unico del lavoro contiene la Sezione retribuzioni, che altro non è che il cedolino paga del lavoratore tale foglio paga o cedolino non va però confuso con la busta o prospetto paga che il datore di lavoro, ex lege n. 4/1953, è tenuto a consegnare, anche via e-mail, ai dipendenti, esclusi i dirigenti, assieme alla retribuzione anche se l'art. 39, c. 5, della legge n. 133/2008 consente di assolvere a tale obbligo consegnando al lavoratore una copia della sezione retribuzioni del Lul purché non riporti il calendario delle presenze, che il lavoratore non può avere, nemmeno se lo chiede, salvo diversa previ-sione del CCNL 19
Il Calendario delle presenze il libro unico del lavoro contiene pure il Calendario delle presenze che, per i lavoratori c.d. "standard", anche se percepiscono una retribuzione mensile anziché oraria, deve riportare, per ogni giorno: il numero delle ore di lavoro ordinario effettuate l indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario effettuate le eventuali assenze dal lavoro, anche se non retribuite le ferie i riposi 20
Il Calendario delle presenze per i lavoratori retribuiti in misura fissa o a giornata intera, in analogia a quelli non soggetti ai limiti orari di cui al D.Lgs n. 66/2003 (dirigenti, quadri, capi reparto, ecc.), può essere annotata la solo presenza ("P"), con obbligo però di indicare comunque le causali delle assenze la rilevazione delle presenze è del tutto libera e rimessa all'autonoma organizzazione aziendale, sia in termini di tempi (ogni giorno, ogni settimana,...) che di modalità (lettori di badge, cartellini, fogli firma, ecc.)... non si possono rilevare le presenze con sistemi di identificazione biometrica dei lavoratori (impronte digitali, ecc.) ritenuti troppo invasivi dal Garante per la privacy 21
Il Calendario delle presenze mentre per la registrazione a Lul delle presenze si possono utilizzare soltanto procedure automatiche e bisogna osservare quanto disposto dalla legge, sia in termini di modalità (sistemi di tenuta del Lul consentiti) che di tempi (entro il 16 del mese successivo) a tale ultimo proposito, per ovviare alle difficoltà emerse nel dover rispettare il citato termine anche quando, ad esempio, si pagano salari e stipendi ai lavoratori il 27 del mese, il Ministero del lavoro ha dato la possibilità di elaborare il Lul avvalendosi della c.d. "retribuzione sfasata" 22
Il Calendario delle presenze ciò permette di utilizzare per il calcolo della retribuzione di un mese, le presenze e i dati retributivi variabili del mese precedente Esempio: se si sta elaborando, entro il 16 marzo 2011, il Lul del mese di febbraio 2011, potrà essere inserito il calendario delle presenze e utilizzati i dati retributivi variabili del mese di gennaio 2011 l'adozione della retribuzione sfasata comporta l'obbligo di inserire una specifica annotazione in tal senso sul Lul allo scopo di renderne edotti gli organi di vigilanza 23
I tempi di registrazione le registrazioni a libro unico del lavoro devono essere effettuate, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo a quello interessato (art. 39, comma 3, della legge n. 133/2008) se il 16 cade in un giorno considerato festivo viene prorogato al primo giorno feriale successivo 24
L'istituzione e la tenuta del Lul hanno l obbligo di istituire, tenere, compilare e conservare il libro unico del lavoro: tutti i datori di lavoro privati di qualsiasi settore - ivi compresi i datori di lavoro: agricoli dello spettacolo dell autotrasporto marittimi a condizione che occupino almeno uno dei soggetti che hanno l'obbligo di essere registrati sul Lul... fanno eccezione i soli datori di lavoro domestici che occupano colf e badanti 25
L'istituzione e la tenuta del Lul l obbligo di istituire il Lul nasce qualche giorno prima del 16 del mese successivo a quello in cui inizia a lavorare il primo: lavoratore subordinato di qualsiasi qualifica (dirigente, quadro, impiegato, operaio, apprendista, ); collaboratore parasubordinato; associato in partecipazione,... il libro unico del lavoro non deve più essere tenuto sui vari luoghi di lavoro, ma può essere tenuto, in alternativa, presso: la sede legale dell impresa lo studio del Consulente del lavoro o altro professionista abilitato ex art. 1 della legge n. 12/1979 26
L'istituzione e la tenuta del Lul i servizi e i centri di assistenza delle associazioni artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa le società Capogruppo, e i Consorzi di cooperative (art. 31 D.Lgs n. 276/2003) quando il Lul non è tenuto presso l'azienda c'è l obbligo di inviare una preventiva comunicazione alla D.P.L. competente con l'indicazione del nominativo del soggetto e dell'indirizzo dove è tenuto il libro unico la comunicazione può essere fatta sia dall'azienda che dall'intermediario, anche all'interno del sito Inail 27
L'esibizione del Lul l obbligo di esibizione del Lul grava sul soggetto che lo tiene che, a seconda dei casi, è: il datore di lavoro che deve esibirlo agli organi di vigilanza: prima che venga chiuso il verbale di primo accesso, anche a mezzo fax o e-mail, se l'ispezione avviene presso una sede aziendale stabile entro il termine fissato dagli ispettori con il verbale di primo accesso se l ispezione riguarda invece attività mobili o itineranti 28
L'esibizione del Lul il Consulente del lavoro o altro professionista abilitato che deve esibirlo entro 15 gg. dalla formale richiesta degli ispettori con il verbale di primo accesso, fatti salvi i casi di giustificati motivi ostativi o impeditivi il servizio o centro di assistenza delle associazioni di categoria che deve esibirlo entro 15 gg. dalla forma-le richiesta degli ispettori con il verbale di primo accesso, fatti salvi i casi di giustificati motivi ostativi o impeditivi in azienda gli ispettori troveranno il Lul aggiornato: al mese precedente, se arrivano dopo il 16 del mese; a due mesi prima, se arrivano prima del 16 del mese 29
Elenchi riepilogativi mensili durante l accesso ispettivo gli organi di vigilanza, possono richiedere al datore di lavoro che occupa più di 10 lavoratori o opera in più sedi stabili l esibizione di elenchi riepilogativi mensili del personale (dati relativi alle presenze, alle ferie e ai tempi di lavoro e di riposo), aggiornati all ultimo periodo di registrazione, anche suddivisi per le singole sedi gli elenchi riepilogativi sono previsti come mera forma di collaborazione dei datori di lavoro all attività di vigilanza, fermo restando che l eventuale, mancata fornitura agli ispettori dei predetti elenchi non è comunque ritenuta sanzionabile 30
I sistemi di tenuta del Lul il libro unico del lavoro non può essere tenuto manualmente utilizzando libri rilegati, perché gli unici sistemi di elaborazione e tenuta consentiti (art. 1 D.M. 9.7.2008), sono: Il sistema a fogli mobili il sistema a stampa laser il sistema informatico 31
I sistemi di tenuta del Lul il sistema a fogli mobili prevede l elaborazione e la stampa meccanografica del libro unico del lavoro su fogli mobili (moduli) previa numerazione di ogni pagina e vidimazione, prima della messa in uso, da far esegui-re presso una qualunque Sede dell INAIL o in fase di stampa tipografica il sistema a stampa laser comporta l elaborazione e la stampa del Lul su fogli mobili (in bianco), ma prevede il preventivo rilascio di un autorizzazione da parte dello INAIL alla stampa e generazione della numerazione in automatico, quindi esonera da ogni obbligo di preven-tiva vidimazione da parte dell'istituto 32
I sistemi di tenuta del Lul il sistema informatico prevede l inoltro di una preventiva informativa alla DPL e l'utilizzo di: supporti magnetici sui quali ogni scrittura costituisca documento informatico, e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate sistemi di elaborazione automatica dei dati che garantiscano: la consultabilità in ogni momento l inalterabilità l integrità la sequenza cronologica delle operazioni 33
Le vidimazioni del Lul la vidimazione è l operazione con cui il Lul, unico pure in presenza di più posizioni assicurative e previdenziali o più sedi di lavoro, sebbene stabili e organizzate, viene ufficializzato dall'inail mediante: la numerazione dei singoli fogli la bollatura di tutti i fogli la registrazione sull ultimo foglio l annotazione in procedura GRA, a carico del codice ditta e non più di una delle P.A.T. aziendali 34
Le vidimazioni del Lul manuale: i fogli mobili, già numerati, sono presentati all INAIL che: appone il bollo o marchio (a secco o a inchiostro), registra sull ultimo foglio del blocco e annota in procedura GRA in fase di stampa: numerazione e bollatura dei fogli è fatta in tipografia con la stampa dei moduli. Occorre ogni volta una preventiva autorizzazione dell'inail che poi registra sull'ultimo foglio e annota in procedura GRA con la Numerazione unitaria con la Numerazione unitaria (o Unica): è riservata ai Consulenti del lavoro e agli altri soggetti abilitati che possono adottare per le aziende amministrate una numerazione unitaria del Lul. Occorre un autorizzazione dell'inail, da richiedere una sola volta per via telematica, fornendo un elenco delle aziende assistite, da tenere aggiornato comunicando, entro 30 gg., sia i nuovi datori assistiti, che quelli per i quali si cessa dall incarico 35
Le vidimazioni del Lul in fase di stampa laser L'utente, assieme alla stampa laser del tracciato e dei dati, numera e vidima anche i fogli... Per fare ciò occorre sempre l'autorizzazione dell'inail: a) se l'utente usa un proprio layout, deve chiederla con l'apposito modulo, allegando un facsimile del tracciato del Lul prodotto dalla laser... b) se invece l'utente usa il layout di una software house già preautorizzato dall'inail nazionale, deve ugualmente essere in possesso di una propria autorizzazione, che può anche essere quella dei vecchi libri paga ma, in mancanza, dev'essere richiesta alla Sede Inail... 36
Le vidimazioni del Lul in fase di stampa laser ogni singolo foglio del Lul dovrà riportare: il numero progressivo sequenziale, la data e l ora di stampa, e... nell'ipotesi a) prima illustrata: 1. il numero e la data dell autorizzazione, nonché il codice della Sede Inail che l ha rilasciata all'utente nell'ipotesi b) prima illustrata: 1. il tipo di layout e gli estremi dell autorizzazione rilasciata dall'inail alla Casa di software, 2. il numero e la data dell autorizzazione, nonché il codice della Sede INAIL che l ha rilasciata all'utente 37
REGIME SANZIONATORIO duplice ipotesi di violazione di tipo OMISSIVO di tipo COMMISSIVO OMISSIVO : trattandosi di inosservanza sanabile è applicabile la diffida obbligatoria COMMISSIVO : l interesse protetto dalla norma non è più sanabili non è applicabile la diffida art. 13 D.lgs. 28 aprile 2004 n. 124 Il trasgressore che ottempera tempestivamente e compiutamente è ammesso a pagare la sanzione pecuniaria nella misura pari al minimo se prevista da un minimo ad un massimo, ovvero nella misura pari a un quarto se la sanzione è stabilita in misura fissa art. 16 legge 24 novembre 1981 n. 689 Il trasgressore è ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio della misura minima 38
NUOVO REGIME SANZIONATORIO Mancata istituzione del Libro Unico del lavoro Illecito Art. 39 c. 1 D.L. n. 112/2008 Per aver violato l obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro il datore di lavoro privato che occupa lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione con apporto lavorativo Sanzione Art. 39 c. 6 D.L. n. 112/2008 Sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2500 Diffida (art. 13, D.lgs. n. 124/2004): è applicabile, sanzione pari a euro 500 Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 833,33 euro 39
NUOVO REGIME SANZIONATORIO Non regolare tenuta del Libro Unico del lavoro Illecito Art. 39 c. 1 D.L. n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008 Per aver tenuto il Libro Unico del lavoro senza rispettare una delle modalità di cui all art. 1 del D.M. 9 luglio 2008 Sanzione Art. 39 c. 6 D.L. n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008 Sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2500 Diffida (art. 13, D.lgs. n. 124/2004): è applicabile, sanzione pari a euro 500 Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 833,33 euro 40
NUOVO REGIME SANZIONATORIO Omesse registrazioni sul Libro Unico del lavoro Illecito Art. 39 c. 1 e 2, D.L. n. 112/2008 Per aver omesso di registrare, fatti salvi i casi di errore meramente materiale, i dati relativi al lavoratore e alla prestazione lavorativa di cui all art. 39, commi 1 e 2, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali Sanzione Art. 39 c. 7, D.L. n. 112/2008 Sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1500. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da euro 500 a euro 3000 Diffida (art. 13, D.lgs. n. 124/2004): è applicabile, sanzione pari a euro 150nell ipotesi base, a 500 in quella più grave Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 300 euro nell ipotesi base, a 1000 in quella più grave 41
NUOVO REGIME SANZIONATORIO Infedeli registrazioni sul Libro Unico del lavoro Illecito Art. 39 c. 1 e 2, D.L. n. 112/2008 Per aver infedelmente registrato, fatti salvi i casi di errore meramente materiale, i dati relativi al lavoratore e alla prestazione lavorativa di cui all art. 39, commi 1 e 2, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali Sanzione Art. 39 c. 7, D.L. n. 112/2008 Sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1500. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da euro 500 a euro 3000 Diffida (art. 13, D.lgs. n. 124/2004): non è applicabile Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 300 euro nell ipotesi base, a 1000 in quella più grave 42
NUOVO REGIME SANZIONATORIO Tardiva registrazione sul Libro Unico del lavoro Illecito Art. 39 c. 3, D.L. n. 112/2008 Per aver omesso di registrare i dati relativi al lavoratore e alla prestazione lavorativa di cui all art. 39, commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo Sanzione Art. 39 c. 7 D.L. n. 112/2008 Sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da euro 150 a euro 1500 Diffida (art. 13, D.lgs. n. 124/2004): è applicabile, sanzione pari a euro 100 nell ipotesi base, a 150 in quella più grave Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 200 euro nell ipotesi base, a 300 in quella più grave 43
NUOVO REGIME SANZIONATORIO Omessa esibizione del Libro Unico del lavoro (datore di lavoro) Illecito Art. 39 c. 6, D.L. n. 112/2008 Per aver omesso il datore di lavoro di esibire agli organi di vigilanza il Libro Unico del lavoro Sanzione Art. 39 c. 6, D.L. n. 112/2008 Sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2000 Diffida (art. 13, D.lgs. n. 124/2004): non è applicabile Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 400 euro 44
NUOVO REGIME SANZIONATORIO Omessa conservazione del Libro Unico del lavoro Illecito Art. 39 c. 7, D.L. n. 112/2008 Per non aver conservato il Libro Unico del lavoro per il termine previsto Sanzione Art. 39 c. 7 D.L. n. 112/2008 Sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600 Diffida (art. 13, D.lgs. n. 124/2004): non è applicabile Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari 200 euro 45