MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo



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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo Servizi assicurativi per il triennio 30.11.2009 30.11.2012 Lotto n. 3 Capitolato di polizza convenzione assicurativa Vita / Caso Morte per Esperti, Cooperanti Volontari e relativi familiari a carico, Borsisti stranieri

POLIZZA CONVENZIONE ASSICURATIVA VITA / CASO MORTE tra IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e Premesso che il Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo - in applicazione della Legge 26.02.1987 n. 49, deve provvedere ad assicurare la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni dell integrità fisica derivante da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio o per causa di servizio, nonché di una indennità per il caso morte durante il servizio o per causa di servizio, a favore del personale inviato all estero in missione (Esperti) ai sensi dell Art. 17 lettera b) e c), dell Art. 26 comma 7 e dell Art. 27 della medesima Legge; - In applicazione degli Artt. 31 e 32 della Legge 26.02.1987 n. 49 e successive modificazioni deve provvedere ad assicurare contro i rischi di infortuni, morte e malattia i Volontari, i Cooperanti e loro familiari a carico; - in applicazione dell Art. 18 comma 2 del Regolamento di attuazione della Legge 26.02.1987 n. 49 approvato con D.P.R. n. 177 del 12 aprile 1988 provvede ad assicurare gli studenti stranieri che usufruiscono di borse di studio, di tirocinio, altri sussidi; e la Società è obbligata ad assumere i suddetti rischi, si conviene e si stipula la presente assicurazione che verrà regolata dalle norme di polizza di seguito descritte. Durata del contratto Dalle ore 24.00 del : 30/11/2009 Alle ore 24.00 del : 30/11/2012 pag. 2 di 16

SEZIONE I - NORME COMUNI ALLE VARIE SEZIONI DI POLIZZA Art.1 Definizioni Assicurazione : Polizza : Contraente : Assicurato : Beneficiario : Società : Broker : Premio : Rischio : Sinistro : Indennizzo : Annualità assicurativa Infortunio : Malattia: Applicazione di copertura Il contratto di assicurazione Il documento che prova l'assicurazione; Il Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo. La persona fisica sulla cui vita è stipulata la presente Assicurazione In caso di morte dell Assicurato gli aventi diritto o, in mancanza di essi, le persone designate dallo stesso. L impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; La Aon S.p.A. incaricata dal Contraente della gestione ed esecuzione del assicurazione, riconosciuto dalla Società La somma dovuta dal Contraente alla Società. la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Il periodo pari od inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione della presente polizza convenzione ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente od una inabilità temporanea. Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio I dati identificativi del singolo rischio di ogni Assicurato e cioè i suoi dati anagrafici, effetto e scadenza della missione in servizio di cooperazione o del contratto di cooperazione, nonché i Paesi di destinazione dell Assicurato e, per i Borsisti stranieri, il Paese di provenienza. pag. 3 di 16

Art. 2 Identificazione degli Assicurati La presente convenzione viene stipulata per tutte le persone appartenenti alle categorie di seguito indicate: Categoria A) il personale inviato all estero in missione ai sensi dell Art. 17 lettera b) e c), dell Art. 26 comma 7 e dell Art. 27 della Legge 26.02.1987 n. 49; sono inoltri considerati Assicurati i pubblici dipendenti che siano inviati in missione all estero dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, specificatamente autorizzati dal Contraente ad essere garantiti con la presente polizza convenzione, che si assumono fin da ora l obbligo di pagare il premio dell assicurazione che resta a loro esclusivo e totale carico. Le persone appartenenti alla presente Cat. A) verranno identificate nella presente polizza convenzione con il termine Esperti. Categoria B) i Cooperanti come definiti all art. 32 della Legge n. 49 del 26.02.1987, modificato dalle Leggi nn. 288/91 e 426/96, che abbiamo stipulato un contratto con una Organizzazione non Governativa (O.N.G.) registrato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, inclusi i familiari al seguito che siano a carico di detti Cooperanti; Categoria C) i Volontari come definiti all art. 31 della Legge n. 49 del 26.02.1987 modificato dalle Leggi n. 288/91 e 426/96, che abbiamo stipulato un contratto con una Organizzazione non Governativa (O.N.G.) registrato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, inclusi i familiari al seguito che siano a carico di detti Volontari; Categoria D) gli Studenti stranieri di cui all Art. 18 comma 2 del Regolamento di attuazione della Legge 26.02.1987 n. 49 approvato con D.P.R. n. 177 del 12 aprile 1988, cioè che usufruiscono di borse di studio, di tirocinio, altri sussidi, concesse dal Governo Italiano per la partecipazione in Italia a corsi di laurea di perfezionamento, dottorati di ricerca, specializzazione o formazione presso Università ed Istituti specializzati o presso Enti di formazione. Le persone appartenenti alla presente Cat. D) verranno identificate nella presente polizza convenzione a titolo esemplificativo con il termine Borsisti. I rischi ed i capitali assicurati per ciascun assicurato sono specificati nelle successive Sezioni della presente polizza convenzione. Art. 3 Esonero della preventiva denuncia delle generalità degli Assicurati Premesso che l assicurazione copre automaticamente tutti gli Assicurati senza alcuna notifica preventiva dei rischi, il Contraente è esonerato dall obbligo di preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l identificazione di tali persone, del paese di destinazione e della durata della copertura assicurativa ad essi riferita si farà riferimento, per ciascuna delle categorie assicurate, agli atti, registrazioni e/o documentazione del Contraente, che lo stesso si impegna ad esibire in qualsiasi pag. 4 di 16

momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta della Società di fare accertamenti e verifiche. Il Contraente resta altresì esonerato dall obbligo di denunciare alla Società le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate all atto della stipula del presente contratto o che dovessero in seguito sopravvenire Art. 4 - Persone non assicurabili Sono ammessi al beneficio dell'assicurazione tutti indistintamente gli Assicurati a prescindere dalle loro condizioni di salute e da eventuali pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni delle quali gli Assicurati stessi risultassero affetti all atto della stipula del presente contratto o che dovessero in seguito sopravvenire, salvo le esclusioni di cui all art. 3 della Sezione III della presente polizza convenzione. L assicurazione non vale, fatto salvo patto speciale : 1. per le persone con età superiore a 75 anni per gli appartenenti alla Cat. A), Cat. B) e Cat. C), rispettivamente Esperti, Cooperanti e familiari a carico, Volontari e familiari a carico; 2. per le persone con età superiore a 55 anni per gli appartenenti alla Cat. D) Borsisti. Per gli Assicurati che raggiungono tale età nel corso della durata della singola applicazione di copertura l assicurazione mantiene la sua validità fino alla data di scadenza della missione in servizio di cooperazione o del contratto di cooperazione, anche se superiore alla scadenza della polizza convenzione ma non oltre il termine fissato all ultimo comma del successivo art. 7. Art. 5 Estensione territoriale La presente polizza convenzione ha validità nel mondo intero, salvo le limitazioni previste dal successivo art. 6. Gli eventuali indennizzi verranno corrisposti solo in Italia ed in euro. Art. 6 Ambito di operatività del contratto La presente polizza convenzione avrà validità per ciascun Assicurato, ai termini ed alle condizioni previste dall art. 7 e da ciascuna Sezione: Per gli appartenenti alle categorie A), B), C): 1. in qualunque Paese del Mondo ove l Assicurato svolge la propria missione in servizio di collaborazione e attività di cooperazione, compresi i relativi viaggi sia di andata che di ritorno da / per l Italia, nonché durante tutti i soggiorni, spostamenti e viaggi effettuati per lo svolgimento di tale attività e per il rientro in Italia; 2. in qualunque Paese del Mondo, esclusa l Italia, nel quale l Assicurato trascorre eventuali periodi di ferie e/o congedo compresi nel periodo di validità della singola applicazione inclusi i relativi viaggi sia di andata che di ritorno da / per il Paese di cui al punto 1., Italia esclusa. Per gli appartenenti alla Cat. D): 1. in Italia; 2. nei Paesi ove l Assicurato si rechi per studi / corsi di formazione o di ricerca, ferie e/o vacanza e su espressa autorizzazione del Contraente, inclusi i relativi viaggi di andata e ritorno. Restano comunque esclusi in ogni caso dalla copertura il Paese di origine pag. 5 di 16

dell Assicurato, quello di residenza dello stesso in epoca precedente alla concessione della borsa di studio ed i relativi viaggi per/da detti Paesi. Art. 7 Durata della copertura per ogni assicurato Le singole applicazioni di copertura hanno durata: 1) per gli appartenenti alla Cat. A), B) e C) dal momento nel quale l Assicurato lascia la propria dimora abituale o saltuaria per raggiungere i Paesi di destinazione e fino al momento nel quale l Assicurato rientra presso la propria dimora al termine della missione in servizio di cooperazione o del contratto di cooperazione fra l Assicurato stesso ed il Contraente; per gli Assicurati che hanno iniziato la propria missione in servizio di cooperazione o contratto di cooperazione in data precedente alla data di stipula della presente polizza, le garanzie prestate dalla presente polizza prendono effetto dalle ore 24.00 del 30 novembre 2009 e continuano fino alla scadenza di detta missione o contratto; 2) per gli appartenenti alla Cat. D) dal momento di arrivo in Italia dell Assicurato e per durata pari a quella relativa alla borsa di studio concessa all Assicurato stesso, fino al momento nel quale l Assicurato lascia il territorio italiano per rientrare nel proprio Paese al termine di detta borsa di studio; per gli Assicurati che hanno iniziato i propri studi / corsi di formazione o ricerca in Italia in data precedente alla data di stipula della presente polizza, le garanzie prestate dalla presente polizza prendono effetto dalle ore 24.00 del 30 novembre 2009 e continuano fino alla scadenza di detto rapporto. Tutte le coperture assicurative emesse in applicazione della presente polizza convenzione avranno validità fino alla scadenza della missione in servizio di cooperazione, del contratto di cooperazione o della borsa di studio tra l Assicurato ed il Contraente, anche se tale missione e contratto, comprese le proroghe senza soluzione di continuità, abbia validità oltre la scadenza del 30.11.2012, ma fino ad un periodo massimo di 12 mesi da tale data, purchè venga corrisposto il relativo premio. Art. 8 Cessazione del rischio della singola applicazione Nel caso di cessazione anticipata della singola applicazione, non dovuta a sinistro, la Società terrà conto della relativa riduzione del premio purchè il Contraente ne dia comunicazione ai sensi di quanto previsto dall art. 4 Regolazione del premio della Sezione II. Art. 9 - Sinistro che colpisca più teste L assicurazione comprende anche il sinistro che colpisca più teste a seguito di uno stesso evento accidentale fino ad un importo complessivo pari a 10.000.000,00= Detto importo andrà suddiviso in relazione al numero delle teste colpite da sinistro e in proporzione ai rispettivi capitali assicurati. Art. 10 Rilascio di Certificati di assicurazione da parte della Società La Società si impegna, a richiesta del Contraente, a rilasciare un Certificato di assicurazione per ciascun Assicurato riportante rischi e capitali assicurati, effetto e scadenza delle singole coperture assicurative. pag. 6 di 16

SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., la mancata comunicazione da parte dell Assicurato o del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le incomplete inesatte dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della presente polizza, o durante il corso della stessa, non pregiudicheranno il diritto al risarcimento, sempreché tali omissioni o inesatte / incomplete dichiarazioni non siano avvenute con dolo. Il Contraente è esentato da qualsiasi obbligo di dichiarare i sinistri che avessero colpito polizze da esso sottoscritte a copertura dei medesimi rischi in data precedente la stipulazione della presente polizza di assicurazione. Art. 2 - Pagamento del premio La presente polizza convenzione non è soggetta al pagamento di un premio anticipato da parte del Contraente sia per la prima annualità che per le annualità successive. Le modalità di pagamento dei premi dovuti a fronte della presente polizza sono infatti indicate al successivo art. 4) Regolazione del premio. I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'agenzia o al Broker alla quale è assegnata la polizza. La Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e che tale atto è liberatorio per l Assicurato/Contraente; farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker alla Società. Il termine di rispetto per il pagamento di premi risultanti dalla regolazione o da altre appendici emesse sulla presente polizza si intende fissato in novanta giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente del relativo documento emesso dalla Società, ritenuto corretto dal Contraente. Ai fini dell operatività delle garanzie assicurative per tutti i premi dovuti dal Contraente a fronte della presente polizza, si considera come data di avvenuto pagamento quella dell atto che conferisce tale ordine alla Ragioneria del Contraente, a condizione che gli estremi dell atto vengano comunicati per iscritto alla Società o al Broker, a mezzo raccomandata o telefax o posta elettronica e che il pagamento avvenga entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento del documento stesso. Art. 3 Durata e proroga dell assicurazione La presente polizza convenzione ha effetto dalle ore 24.00 del 30.11.2009 e scadenza alle ore 24.00 del 30.11.2012 (scadenza anniversaria al 30.11 di ogni anno) e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti. Il Contraente e la Società ad ogni scadenza annuale hanno comunque facoltà di rescindere dalla presente polizza con preavviso di almeno 90 giorni da inviarsi a mezzo lettera raccomandata AR. In tal caso trova applicazione l ultimo comma dell art. 7 della Sezione I. La Società si impegna, su richiesta del Contraente, a concedere la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e per un periodo massimo di 120 giorni. pag. 7 di 16

Per l'eventuale conguaglio, ai sensi della presente clausola, si intende richiamato l Art.4 Regolazione del premio che segue. Il Contraente si riserva la facoltà di risolvere o di richiedere l aggiornamento, in qualsiasi momento, della presente polizza convenzione in caso di abrogazione o revisione della Legge n. 49 del 26.02.1987 e del Regolamento di attuazione della Legge 26.02.1987 n. 49, o di recedere annualmente dalle singole garanzie prestate alle diverse Sezioni per singole categorie di Assicurati. Art. 4 - Regolazione del premio Il Contraente si impegna a notificare alla Società, a mezzo di propri elenchi o tabulati, ed entro i 90 giorni successivi a ciascun trimestre, le singole applicazioni di copertura affinché la Società possa procedere alla regolazione del premio. Per la categoria D) Borsisti le notifiche avverranno con cadenza semestrale. In particolare il Contraente dovrà indicare tutte le nuove applicazioni di copertura, le eventuali cessazioni anticipate o annullamenti o proroghe, suddivisi per ciascuna categoria, intervenute nel trimestre precedente (semestre precedente per la categoria D). In occasione della prima notifica trimestrale dei dati (notifica semestrale per la cat. D) la Contraente dovrà altresì notificare le applicazioni di copertura in vigore alla data del 30.11.2009 ed il periodo residuo, da assicurare nella presente polizza, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo. Detti elenchi o tabulati dovranno contenere per ciascuna applicazione di copertura: - Nome, Cognome e Data di nascita dell Assicurato (gg/mm/aa) - Data di decorrenza della copertura assicurativa - Data di scadenza della copertura assicurativa (intera durata) - Paesi di destinazione, per le sole cat. A), B) e C) - Descrizione dell incarico per le sole cat. A), B) e C) - Capitolo e Sottocapitolo di spesa per le sole cat. A), B) e C) - Area geografica e Paese di provenienza per la sola cat. D) - Premio lordo dovuto per l intero periodo di riferimento, (con il massimo di un anno per le applicazioni superiori a 12 mesi), per le categorie A) e D) - Premio lordo per il periodo di riferimento trimestrale dovuto per le categorie B) e C). Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro i termini previsti dal precedente art. 2). Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a sessanta giorni, dandone comunicazione scritta, trascorso il quale la garanzia, relativamente alle applicazioni di copertura oggetto della mancata notifica trimestrale (semestrale per la cat. D) o mancato pagamento del premio, resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a sessanta giorni, trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari. pag. 8 di 16

Art.5 - Modifiche dell assicurazione La polizza di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Art.6 - Recesso in caso di sinistro Non è ammesso il recesso della Società dalla presente polizza o da garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, a seguito di ogni sinistro. Art. 7 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 8A) - Clausola Broker Alla Aon S.p.A, è affidata la consulenza/assistenza tecnica per la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di broker, incaricato dal Contraente, iscritto alla Sez. B del Registro Unico degli Intermediari, ai sensi dell art. 109 del Dlgs. 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale atto è liberatorio per l Assicurato/Contraente. L opera del broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato assicurativo, dalle compagnie di assicurazione aggiudicatarie del presente contratto con un aliquota provvigionale del 7% (sette percento) da applicarsi ai premi imponibili della presente polizza convenzione. Art.8B) - Gestione della polizza Corrispondente/Coverholder (clausola valevole in caso di aggiudicazione ai Lloyd s of London) Alla società Aon S.p.A. è affidata la gestione e l esecuzione della presente assicurazione, in qualità di Broker della Contraente iscritto alla Sezione B, di cui al Registro Unico degli Intermediari, ai sensi dell art. 109, D.Lgs 209/2005 e s.m.i. I sottoscrittori dei Lloyd s conferiscono mandato alla Società. (di seguito nominata Corrispondente/Coverholder dei Lloyd s) di effettuare la gestione amministrativa del presente contratto e di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza, compreso l incasso dei premi. Pertanto: a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd s si considererà come effettuata alla Società; b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd s si considererà come effettuata dalla Società. Il Contraente e il Corrispondente/Coverholder dei Lloyd s si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker ed il Corrispondente/Coverholder dei Lloyd s sono autorizzati ad incassare i premi. pag. 9 di 16

Art.9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali le Parti sono tenute, nonché quelle dalle stesse ritenute necessarie, dovranno essere fatte con lettera raccomandata anche a mano od altro mezzo (telefax, posta elettronica o simili) indirizzata all altra Parte o al Broker incaricato dal Contraente per la gestione della polizza. Art.10 - Buona fede nelle comunicazioni del Contraente Le coperture di cui alla presente polizza convenzione non saranno inficiate da eventuali erronee, inesatte o ritardate dichiarazioni e/o comunicazioni del Contraente dei dati delle singole applicazioni di copertura, purchè ciò avvenga in buona fede, impegnandosi il Contraente a versare alla Società, in tali evenienze, l eventuale maggior premio dovuto su presentazione di apposita appendice. Art.11 - Altre Assicurazioni Il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall obbligo previsto dall art. 1910 del Codice Civile di denunciare alla Società le altre eventuali assicurazioni che il Contraente stesso o i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero con altre Società. L eventuale coesistenza di altre polizze che assicurano gli stessi rischi non ha influenza sulla presente assicurazione il cui indenizzo viene in ogni caso liquidato nella misura stabilita in polizza. Art.12 - Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente e all Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. Art.13 - Obbligo di fornire dati sull andamento del rischio La Società si impegna a fornire con cadenza semestrale un tabulato riepilogativo dei sinistri denunciati specificando per ognuno: numero del sinistro della Società data di accadimento nome dell Assicurato stato del sinistro ( in trattativa, liquidato, chiuso senza seguito ) importo a riserva importo liquidato e data della liquidazione Nel tabulato riepilogativo di fine annualità assicurativa l'impresa indicherà: numero totale dei sinistri in trattativa / liquidati / senza seguito importo totale liquidato, a riserva. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate, anche se successive alla scadenza contrattuale. Art.14 - Coassicurazione e delega Valida esclusivamente in caso di coassicurazione ai sensi dell art. 1911 C.C. e non in caso di A.T.I. Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle pag. 10 di 16

Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto alla Aon S.p.A. e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla Aon S.p.A. la quale tratterà con la Delegataria. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici. Clausola utilizzabile per partecipazione in A.T.I. L assicurazione è ripartita per quote tra le società indicate in polizza. Ciascuna di esse è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in esplicita deroga all art. 1911 del C.C., così come previsto dall art. 11 del D.Lgs. 17-03-95 n 157. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall una all'altra parte unicamente per il tramite dell'impresa all'uopo designata quale coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici. Ogni modifica del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse dopo la firma dell atto relativo, anche da parte della sola Delegataria. Il rischio viene ripartito tra le Società e secondo le percentuali indicate all art. 4 della Sezione IV. Art.15 - Foro competente Per le controversie nascenti tra gli eredi o i beneficiari dell Assicurato da una parte, e la Società dall altra, sarà competente il Foro nella cui giurisdizione si trova la residenza o il domicilio dell Assicurato dei suoi eredi o del Beneficiario. Per le controversie diverse da quelle sopraindicate il Foro competente è esclusivamente quello di Roma ed è escluso in ogni caso il ricorso all arbitrato. Art. 16 - Rinvio alle norme di Legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge. pag. 11 di 16

SEZIONE III ASSICURAZIONE CASO DI MORTE PER CAUSE NATURALI CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E RISCHI COPERTI (VALIDA PER TUTTE LE CATEGORIE ASSICURATE) Art. 1 - Obblighi della Società Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla presente polizza convenzione. Art. 2 Struttura del contratto L assicurazione viene assunta dalla Società senza presentazione di alcuna documentazione sanitaria o dichiarazione sullo stato di salute degli Assicurati nei limiti del capitale massimo procapite di Euro 600.000,00=. La copertura assicurativa entra in vigore a partire dalle ore 24.00 del 30.11.2009, data in cui viene stipulata la presente polizza convenzione tra il Contraente e la Società. Per decorrenza della copertura assicurativa per ciascun Assicurato si intende: 1. la data di primo inizio della polizza convenzione per tutti coloro che a tale data risultano in servizio; 2. la data di acquisizione del diritto all assicurazione per le nuove inclusioni di assicurati rientranti nelle categorie assicurate successive alla data del 30.11.2009 Essendo il presente contratto stipulato in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altro contratto riguardante gli stessi Assicurati ed identiche garanzie, sono escluse dalla presente polizza le malattie contratte in data precedente l effetto della presente polizza convenzione, seppur insorte o manifestate durante il periodo di validità della presente polizza convenzione Ai sensi dell art. 1919 C.C. gli Assicurati dovranno comunque sottoscrivere l Atto di Adesione all Assicurazione Vita (allegato al presente contratto) che contiene anche la presa di conoscenza e di assenso all assicurazione, atto che sarà conservato a cura della Contraente. Art. 3 - Rischio di morte E coperto il rischio di morte per cause naturali dell Assicurato avvenuto durante il servizio o per causa di servizio anche se successivamente alla scadenza della presente polizza convenzione o alla data di scadenza della singola applicazione di copertura ma non oltre 18 mesi dalla prima di tali date. E escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato: da dolo del Contraente, dell Assicurato o del Beneficiario; da eventi assicurati con polizza Infortuni; da suicidio; da evento bellico o similare. Art. 4 - Beneficiari Beneficiari delle prestazioni garantite dal presente contratto sono le persone designate dall Assicurato alle quali spettano le somme assicurate o, in mancanza di esse, gli aventi diritto. Art. 5 - Denuncia del sinistro La denuncia del sinistro dovrà essere indirizzata al broker o alla Società, entro il 30 giorno dal decesso dell Assicurato o dal momento in cui l Ufficio della Contraente addetto alla gestione della polizza o gli eventi diritto dell Assicurato ne abbiano avuto la possibilità. Quanto prima il pag. 12 di 16

Contraente, l Assicurato o i suoi aventi diritto dovranno corredare la denuncia con certificazione medica iniziale. Art. 6 Pagamenti della Compagnia a seguito di decesso dell Assicurato Per tutti i pagamenti della Società conseguenti al decesso dell Assicurato devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l effettiva esistenza dell obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto che dovranno presentare documento identificativo valido, nonché: - certificato di morte dell Assicurato; - relazione medica sulle cause del decesso, nonché ulteriore documentazione di carattere sanitario che venisse richiesta dalla Società (cartelle cliniche, esami medici ecc.); - eventuale atto notorio allo scopo di conoscere l esistenza di eventuale testamento e per individuare con esattezza i beneficiari o gli aventi diritto; nel caso di beneficiari minorenni è necessaria la presentazione del Decreto del Giudice Tutelare; - eventuale copia del testamento pubblicato. La Società esegue il pagamento agli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione suddetta. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei beneficiari. Art. 7 - Limiti di età Si intende richiamato l art. 4) della Sezione I. pag. 13 di 16

SEZIONE IV - CAPITALE ASSICURATO PER PERSONA, CALCOLO DEL PREMIO Art.1 Prestazioni e Capitale assicurato L assicurazione per ciascun Assicurato è prestata alle condizioni previste dalle Sezioni tutte della presente polizza convenzione per prestazioni e capitali riportati nella tabella che segue: CAT. A) ESPERTI Prestazioni assicurate Somme assicurate procapite Caso Morte 600.000,00.= CAT. B) COOPERANTI E FAMILIARI A CARICO Prestazioni assicurate Somme assicurate procapite Caso Morte 500.000,00.= CAT. C) VOLONTARI E FAMILIARI A CARICO Prestazioni assicurate Somme assicurate procapite Caso Morte 500.000,00.= CAT. D) BORSISTI Prestazioni assicurate Somme assicurate procapite Caso Morte 60.000,00.= Art. 2 Tariffa Premi La copertura assicurativa viene attuata mediante applicazione della seguente Tariffa Premi per le prestazioni previste dalla presente polizza : ASSICURATI PREMIO ANNUO PER ASSICURATO Cat. A) ESPERTI di cui variabile - fisso Cat. B) COOPERANTI e familiari a carico di cui variabile - fisso Cat. C) VOLONTARI e familiari a carico di cui variabile - fisso Cat. D) BORSISTI di cui variabile - fisso I premi suindicati sono riferiti ad una durata annuale e comprensivi dell importo fisso sopraindicato per ogni Assicurato appartenente alle categoria sopraindicate. Il premio per ciascun Assicurato verrà calcolato, in ragione della durata della singola applicazione, in pro-rata temporis in ragione di 1/360 del premio annuo variabile suindicato per ciascuna giornata di garanzia, giorno di inizio e giorno di fine inclusi. L importo del premio fisso è pag. 14 di 16

dovuto per intero alla data di inizio di ciascuna applicazione di copertura indipendentemente dalla durata dell applicazione stessa. Nel caso di coperture di durata inferiore all anno si stabiliranno ratei di premio ottenuti riducendo i premi annui variabili in proporzione alla durata della copertura. Per le esclusioni di Assicurati in corso d anno, per cause diverse dagli eventi assicurati, e di cui verrà data comunicazione dal Contraente alla Società ai sensi della presente polizza, verrà rimborsato il rateo di premio, al netto dell importo fisso, relativo al periodo di mancata esposizione al rischio e determinato mediante riduzione, proporzionale a tale durata, del premio corrisposto. I premi relativi alla presente polizza non sono soggetti ad imposte di legge; eventuali modifiche al regime di aliquota d imposta, successive alla data di effetto della presente convenzione, sono comunque di pertinenza del Contraente. Qualora il periodo assicurativo sia trascorso senza che si siano verificati eventi coperti da rischio, l assicurazione, per ciascun Assicurato, dovrà essere considerata estinta ed i premi pagati resteranno acquisiti dalla Società. Art. 3 - Riparto di coassicurazione Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate : Società Agenzia Percentuale di ritenzione Art. 5 Disposizione finale Rimane convenuto che si intendono operanti solo le norme dattiloscritte del presente capitolato che annulla e sostituisce tutte le condizioni a stampa della Società. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione. Fanno parte della seguente polizza i seguenti documenti: - Fascicolo informativo, contenente la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Glossario; - Atto di adesione all assicurazione Vita. L ASSICURATO LA SOCIETÀ pag. 15 di 16

ATTO DI ADESIONE ALL ASSICURAZIONE VITA POLIZZA N. Contraente: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO Dati Anagrafici dell Assicurato Cognome e Nome:. Sesso: M F Luogo e data di nascita:. Codice Fiscale:. Comune di residenza. Provincia.. Indirizzo. Cap Con la qualifica di.. del Ministero degli Affari Esteri (*) indicare la categoria di appartenenza dell Assicurato secondo quanto previsto dalla polizza convenzione in termini Dati Assicurativi Capitale assicurato: EURO.... Data Decorrenza :../../.. Beneficiari in caso di morte dell Assicurato Dichiarazioni dell Assicurato Il sottoscritto Assicurato, dichiara di essere a conoscenza, anche con riferimento a quanto disposto dall Art. 1919 del Codice Civile, che il presente modulo di adesione deve servire esclusivamente per la sua ammissione alla polizza vita collettiva stipulata tra il Contraente con. acconsente che.dia informazioni sul suo conto ad altri Enti solo a fini assicurativi; Data, Firma dell Assicurato pag. 16 di 16