STUDIO SINERGIA Serata di aggiornamento 6 febbraio 2017
Legge di stabilità 2017 (legge n. 232/2016) Misure per la crescita Bonus per le famiglie Bonus scuola Bonus edilizia Bonus imprese
Bonus Bebè Bonus Famiglia Bonus mamme domani Bonus Nido da 1.000 Social card Sia 2017 Voucher baby sitter e asilo nido Taglio irpef 2017 Riduzione canone rai a 90
Student act 2017 (borse di studio, esonero tasse, no tax area super borse di studio) Bonus 18enni Bonus insegnanti Bonus neodiplomati
Bonus ristrutturazioni Proroga di tre anni delle agevolazioni per le ristrutturazioni: 50% Ecobonus 65% per miglioramento efficienza energetica Bonus mobili Sisma bonus
Bonus Imprese Taglio ires al 24% Proroga super ammortamento del 140% Iperammortamento del 250% per investimenti innovativi Introduzione imposta IRI per imprese individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice Ace estesa a persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice con contabilità ordinaria Rinvio dell aumento dell iva Nuova Sabatini fino al 2018 (contributi statali per investimenti in macchinari e beni strumentali)
Bonus imprese Rottamazione dei ruoli (istanza entro il 31,03,17, possibilità di fare 5 rate versando il 70% nel 2017 e il 30% nel 2018) Trasmissioni trimestrali dei dati rilevanti ai fini iva (ultimo giorno del 2^ mese successivo a ogni trimestre) Regime di cassa per le contabilità semplificate Pagamenti F24 superiori a 1000 cartacei se non ci sono compensazioni Obbligo pagamenti tracciabili per lavori condominiali Agenti di commercio: il limite di deduzione dei canoni di noleggio è di 5164,57 Scadenze dei versamenti delle imposte tax day
Le nuove comunicazioni Comunicazione trimestrale dei dati delle fatture Comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni iva
Comunicazione trimestrale dei dati delle fatture DA QUANDO? Dall'1.1.2017. Obbligo di presentazione dello Spesometro annuale per le operazioni effettuate nel 2016.
Comunicazione trimestrale dei dati delle fatture CHI? Tutti i soggetti passivi IVA: Ditte individuali, Società e Professionisti Esclusioni: Regime dei minimi Regime forfetario
Comunicazione trimestrale dei dati Dati delle fatture: delle fatture COSA? I dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; La data e il numero della fattura; La base imponibile; L aliquota applicata; L'imposta; La tipologia dell'operazione.
Comunicazione trimestrale dei dati Per il 2017 delle fatture QUANDO? entro il 25 luglio 2017: operazioni del primo semestre 2017 (gennaio-giugno); entro il 25 gennaio 2018: operazioni del secondo semestre 2017 (luglio-dicembre).
Comunicazione trimestrale dei dati delle fatture QUANDO? Per il 2018 e seguenti entro il 31 maggio: operazioni primo trimestre (gennaio-marzo); entro il 16 settembre: operazioni secondo trimestre (aprile-giugno); entro il 30 novembre: operazioni terzo trimestre (luglio-settembre); entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo: operazioni quarto trimestre (ottobredicembre).
Comunicazione trimestrale dei dati delle fatture QUANDO? Nota bene: Le comunicazioni potrebbero diventare semestrali con scadenza: 16 settembre: operazioni del primo semestre 28 febbraio anno successivo: operazioni secondo semestre
Comunicazione trimestrale dei dati delle fatture Adempimenti eliminati Con decorrenza dal 1^ gennaio 2017 sono eliminati i seguenti adempimenti: comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, domicilio o residenza in paesi a fiscalità privilegiata (cd. Comunicazione Black List); invio del modello Intrastat relativamente agli acquisti di beni e ai servizi ricevuti.
Comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni iva DA QUANDO? Dall'1.1.2017.
Comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni iva Tutti i soggetti passivi IVA: CHI? Ditte individuali, Società e Professionisti Esclusioni: esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA; (es. esenti IVA, regime dei minimi, regime forfetario) esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche.
Comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni iva COSA? I dati sintetici riguardanti l'iva a credito e a debito, ripartiti per aliquote; (definiti con successivo provvedimento dell'ade) Nota bene: la comunicazione in oggetto deve essere inviata anche nell'ipotesi in cui dalla liquidazione periodica dell'imposta emerga un'eccedenza a credito.
Comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni iva QUANDO? Per il 2017 e seguenti entro il 31 maggio per le liquidazioni del primo trimestre (gennaio-marzo); entro il 16 settembre per le liquidazioni del secondo trimestre (aprile-giugno); entro il 30 novembre per le liquidazioni del terzo trimestre (luglio-settembre); entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo per le liquidazioni del quarto trimestre (ottobre-dicembre).
I nuovi adempimenti a partire dal 01 gennaio 2017 NUOVO REGIME DI CASSA DELLE IMPRESE IN CONTABILITA SEMPLIFICATA
A chi si rivolge? alle ditte individuali alle società di persone (s.n.c. s.a.s.) in contabilità semplificata non si applica alle s.r.l. (che sono tenute per obbligo a tenere la contabilità ordinaria) non si applica alle ditte individuali o alle società di persone che hanno optato per la tenuta della contabilità ordinaria
Quali sono le imprese che possono tenere il regime della contabilità semplificata? Quelle che rispettano un determinato limite annuo di ricavi. Tale limite varia a seconda dell attività esercitata, ovvero: Euro 400.000 per chi fa prestazione di servizi; Euro 700.000 per chi svolge altre attività (ex. commercio).
Cosa cambia? Fino al 31 dicembre 2016 il reddito veniva determinato secondo il criterio della competenza temporale (principio di maturazione del costo/ricavo). Esempio gli affitti, lavori ultimati, le assicurazioni) Dal 01 gennaio 2017 il reddito viene determinato secondo il principio misto di cassa competenza (come regime naturale/obbligatorio). Diventa indispensabile avere un conto corrente dedicato all attività per monitorare i movimenti finanziari Eccezioni che continuano a seguire la competenza temporale: ammortamenti, perdite su crediti, accantonamento al TFR, i canoni di leasing, le spese di lavoro dipendente, le plusvalenze /sopravvenienze attive e le minusvalenze/sopravvenienze passive
Maggiori implicazioni il criterio della competenza ha il vantaggio di mantenere equilibrio nella distribuzione dei redditi nei vari anni (tramite la rilevazione delle rimanenze finali) il criterio di cassa può determinare redditi disomogenei nei vari anni (si pensi al caso di un artigiano che riceve un acconto importante nel corso dell esercizio per una commessa che svilupperà nell anno successivo anche acquistando successivamente il materiale: il risultato sarà quello di avere un reddito elevato nell anno dell acconto ed eventualmente una perdita elevata nell anno dopo). E avere un anno con un reddito alto ed un altro anno con una forte perdita non è la stessa cosa rispetto ad avere redditi costanti negli anni..
Motivazioni alla base del nuovo regime introdotto per agevolare gli imprenditori che hanno difficoltà negli incassi; prima si pagavano le imposte su un reddito figurativo ; rischiavo di pagare le imposte su un reddito mai percepito adesso pago le imposte su un reddito effettivamente conseguito; la determinazione del reddito su cui pago le imposte si avvicina molto a quello che è l andamento dell azienda
Maggiori problematiche I PERIODO DI APPLICAZIONE DEL REGIME DI CASSA: il reddito del periodo di imposta è ridotto dell importo delle rimanenze finali dell anno prima Tanto più sono rilevanti le rimanenze finali dell anno prima, tanto più avrò un costo iniziale anno 2017 Probabile perdita esercizio 2017 Problema della perdita non riportabile agli esercizi successivi (perdo il diritto a dedurre una parte di costo legittimo). La perdita è compensabile nell anno solo in presenza di altri redditi Probabile reddito alto nel 2018
Rimedio per chi ha rimanenze elevate opzione per il regime di contabilità ordinaria (vincolo minimo triennale); maggiori costi tenuta contabilità maggiori adempimenti amministrativi per l imprenditore (redazione situazione patrimoniale iniziale, tenuta prima nota, conto corrente dedicato) maggior tempo da dedicare alla contabilità
Rimedio per chi non ha rimanenze elevate l imprenditore non ha difficoltà ad incassare: nulla cambia in quanto si può tenere la contabilità delle registrazioni effettuate (è una semplificazione ma vincolo minimo tre anni). In questo caso determino il reddito in base alle registrazioni IVA effettuate (cioè quello che registro è per presunzione legale incassato/pagato); NON devo monitorare i movimenti finanziari l imprenditore ha difficoltà negli incassi: qui cambia perché conviene monitorare i movimenti finanziari in modo da determinare il reddito in base al principio delle registrazioni IVA ma con evidenza a fine anno dei mancati incassi/dei mancati pagamenti (che non fanno reddito) tutte e due queste soluzioni NON eliminano il problema delle rimanenze finali anno 2016 (costo iniziale del 2017)
Regole per i registri contabili 2 REGISTRI CRONOLOGICI SEPARATI E DISTINTI: - PER GLI INCASSI - E PER I PAGAMENTI TENUTA DEI SOLI REGISTRI IVA E INDICAZIONE A FINE ANNO DEI MANCATI INCASSI E PAGAMENTI TENUTA DEI SOLI REGISTRI IVA (METODO DELLE REGISTRAZIONI EFFETTUATE CON VINCOLO MINIMO TRIENNALE) PRESUNZIONE DI INCASSO E PAGAMENTO
I nuovi adempimenti IL NUOVO REGIME I R I
ART.55-BIS TUIR TASSAZIONE SEPARATA - ll reddito d impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, determinato ai sensi del presente capo, è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l aliquota prevista dall articolo 77. DEDUZIONE PRELIEVI - Dal reddito d impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d imposta e dei periodi d imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d imposta successivi, a favore dell imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.
PREIEVI ART.55 BIS TUIR Le somme prelevate a carico dell utile dell esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito dell esercizio e dei periodi d imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, a favore dell imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci costituiscono reddito d impresa e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci. PRESUNZIONE Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d imposta precedenti a quello dal quale ha effetto tale articolo; le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi d imposta
POSSIBILE SCELTA PER OPZIONE TASSAZIONE REDDITO DI IMPRESA AL 24% TASSAZIONE DEI PRELEVAMENTI A IRPEF PROGRESSIVA PRELEVAMENTI IN DEDUZIONE DAL REDDITO DISAPPLICAZIONE TRASPARENZA OPZIONE DURA PER 5 ANNI SI ESPRIME NELLA DICHIARAZIONE DEL PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE (TEMPO PER VALUTARE)
AMBITO SOGGETTIVO: SOGGETTI CON REDDITO IMPRESA IN CONTABILITA ORDINARIA CHI? DITTE INDIVIDUALI IMPRESE FAMIGLIARI IMPRESE CONIUGALI SOCIETA DI PERSONE SRL CON RISTRETTA BASE (SOLO SOCI PERSONE FISICHE)
MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO REDDITO D IMPRESA DELL ANNO «N» (DETERMINATO CON REGOLE ORDINARIE) QUOTA PRELEVATA (NON RELATIVA A ANNI SINO AL 2016) SOCI PAGANO IRPEF QUOTA NON PRELEVATA IMPRESA PAGA 24% (IRI)
CALCOLI DI CONVENIENZA REDDITO IMPRESA: 100.000 IRPEF DOVUTA: 36.170 REGIME IRI CON PRELIEVO DI 80.000 IRPEF DOVUTA: 25.570 IRI DOVUTA SU 20.000: 4.800 RISPARMIO FINANZIARIO - 3.800 CON PRELIEVO DI 60.000 IRPEF DOVUTA: 19.270 IRI DOVUTA SU 40.000: 9.600 RISPARMIO FINANZIARIO - 7.300 CON PRELIEVO DI 40.000 IRPEF DOVUTA: 11.520 IRI DOVUTA SU 60.000: 4.800 RISPARMIO FINANZIARIO - 10.250 CON PRELIEVO DI 20.000 IRPEF DOVUTA: 4.800 IRI DOVUTA SU 80.000: 19.200 RISPARMIO FINANZIARIO - 12.170 IN SOSTANZA: A PARITA DI REDDITO MENO PRELEVO E PIU DIFFERISCO UNA PARTE DELLA TASSAZIONE (REDDITOMETRO?????)
COMPLICAZIONE INPS INALTERATO MECCANISMO DI APPLICAZIONE INPS CONTRIBUTO DOVUTI DAL SOGGETTO ISCRITTO A GESTIONE ARTIGIANI O COMMERCIANTI CONTRIBUTI OBBLIGTORI DEDUCIBILI DA IMPONIBILE (MENTRE NON DOVREBBE RILEVARE REDDITO ASSOGGETTATO A TASSAZIONE SEPARATA)
NUOVA IPOTESI DI CALCOLO REGIME IRPEF REDDITO IMPRESA: 100.000 CONTRIBUTI INPS DOVUTI (IPOTESI 24%): 24.000 REDDITO IMPONIBILE: 76.000 IRPEF DOVUTA 25.850 REGIME IRI - REGIME IRI CON PRELIEVO DI 24.000 IRPEF DOVUTA: ZERO IRI DOVUTA SU 76.000: 18.240-7.610 IL PRELEVAMENTO DI UN IMPORTO PARI A CONTRIBUTI DOVUTI DETERMINA AZZERAMENTO IRPEF
A CHI INTERESSA ATTIVITA CHE GENERANO REDDITI ELEVATI CHE (ALMENO IN PARTE) NON VENGONO PRELEVATI POSSIBILI PROBLEMI: TASSAZIONE NON DEFINITIVA (QUANDO PRELEVERO AVRO ALTRE TASSE) ABBANDONO DELLA SEMPLIFICATA GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE PIU COMPLICATA PROBLEMI DI ACCERTAMENTO AGENZIA ENTRATE (REDDITOMETRO)
STUDIO SINERGIA GRAZIE per l attenzione