POLIZZA APIARI FURTO E ATTI VANDALICI



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POLIZZA APIARI FURTO E ATTI VANDALICI PREMESSA SASA si obbliga, nei termini ed alle condizioni di questo contratto, verso il pagamento anticipato del premio, nei limiti delle somme assicurate, a risarcire gli assicurati per i danni subiti agli APIARI garantiti. Art. 1 OGGETTO DELLA GARANZIA SASA, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga durante il periodo di efficacia della polizza, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono a risarcire i danni materiali e diretti a seguito di sinistri causati agli APIARI assicurati, anche se proprietà di terzi da: - - INCENDIO; - - FULMINE; - - ESPLOSIONE; - - CADUTA DI AEROMOBILI, ULTRALEGGERI, LORO PARTI O COSE TRASPORTATE; - - FURTO; - - ATTI VANDALICI O DOLOSI DI TERZI L assicurazione è valida unicamente per Apiari censiti o dichiarati all Autorità Sanitaria di competenza per territorio. Art. 2 ESCLUSIONI I Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, occupazione militare, invasione, salvo che l Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il l Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; c) ai prodotti degli alveari o loro derivati; d) causati da atti di terrorismo o di sabotaggio; e) causati con dolo o colpa grave dell assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata, dalle persone conviventi o delle quali civilmente risponde, nonché delle persone incaricate della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate, da persone legate al Contraente o all Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell Art. 649 C.P.( n.n. 1,2,3), anche se non coabitanti; f) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, eventi atmosferici; g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione del lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; h) verificatesi in occasione di trasporto, carico e scarico degli alveari; i) causati da malattie, epidemie, avvelenamento da trattamenti fito-sanitari non consentiti, morie e migrazione degli sciami, riduzione della popolazione a seguito delle normali pratiche apistiche. Art. 3 SOMMA ASSICURATA Ciascun alveare si intende assicurato per un valore massimo di 200,00, somma che deve corrispondere come massimo al costo di rimpiazzo di una uguale o equivalente per caratteristiche e prestazione. Art. 4 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro l Assicurato deve: a) fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno:

b) darne avviso all Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione di SASA entro e non oltre tre giorni da quando ne ha avuta conoscenza ( art. 1913 C.C.) c) in caso di furto o di sinistro presumibilmente doloso farne, nei tre giorni successivi, da quando ne è venuto a conoscenza, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro o l ammontare approssimativo del danno, copia di tale dichiarazione dev essere trasmessa a SASA: d) in caso di distruzione eseguita per ordine dell Autorità inviare a SASA copia di tale ordinanza: e) conservare la tracce e i residui del sinistro: f) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui ad a): L inadempimento di cui ai punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (art. 1915 C.C.) Art. 5 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO. Se l Assicurato esagerano dolosamente l ammontare del danno, dichiarano distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occultano, sottraggono o manomettono cose salvate, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilitano il processo di questo, l Assicurato perde il diritto all indennizzo Art. 6 PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO L ammontare del danno è concordato tra le parti direttamente oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati, uno da SASA e l altro dall Assicurato, con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza avere alcun voto deliberatorio. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Art. 7 MANDATO DEI PERITI I Periti devono: a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro: b) verificare esistenza, qualità, quantità e valore degli APIARI assicurati; c) stimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di polizza. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza, in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegato le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Tali risultati sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d ora a qualsiasi impugnativa, salvi il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art.8 DETERMINAZIONE DELL AMMONTARE DEL DANNO. L ammontare del danno è determinato, separatamente per ogni cosa colpita, secondo le norme seguenti: a) Nel caso di danno riparabile: 1. stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro delle cose danneggiate secondo criteri di valutazione di cui all art.3; 2. stimando l importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del sinistro, necessarie per rimettere la cosa danneggiata in condizione di poter compiere normalmente le funzioni cui è destinata;

3. stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti eventualmente sostituite. Per il calcolo dell indennizzo si detrae dall importo stimato come in a)2 quello stimato in a)3. b) Nel caso di danno non riparabile: 1. stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro dalle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione di cui all art. 3; 2. stimando il valore della cosa danneggiata al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o per altra cosa; 3. stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui. Per il calcolo dell indennizzo si detrae dall importo stimato in b)2 quello stimato in b)3. Un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione calcolate in a)2 sono uguali o superiori al valore della cosa danneggiata, calcolato in b)2. Se la somma assicurata per ciascuna cosa, risulta, al suo costo di rimpiazzo al momento del sinistro l Assicurato sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose. Art.9 LIMITE MASSIMO DELL INDENNIZZO Resta convenuto, ai fini della presente Sezione I Danni Materiali, che in nessun caso SASA risarcirà per uno o più sinistri che avvengano durante l annualità assicurativa, somma superiore a 200.000,00. Il massimo esborso di SASA per sinistro/anno e per APIARIO non potrà comunque superare: 7.000,00 per il TIPO A; 10.000,00 per il TIPO B; 15.000,00 per il TIPO C ed 25.000,00 per il TIPO D. Art. 10 SCOPERTO IN CASO DI SINISTRO. In caso di sinistro Furto o atti vandalici o dolosi indennizzabile a termini di polizza SASA rimborserà l 80% (ottantapercento) del danno liquidabile, restando il rimanente 20% (ventipercento) a carico dell Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all indennizzo, farlo assicurare da altri, con il minimo assoluto di 200,00. Tale minimo viene elevato ad 500,00 nel caso venga assicurato apiario con più di 36 alveari. Art. 11 OBBLIGO DI RIMPIAZZO. In caso di sinistro agli Alveari la Società pagherà solo dopo che l Assicurato abbia documentato che è stato effettuato sulla stessa area la riparazione o il ripristino degli alveari oppure la sostituzione di famiglie/nuclei danneggiati o asportati, sempreché essa sia stata effettuata entro sei mesi dal giorno dell accettazione della liquidazione. Le disposizioni di questa clausola non saranno applicate quando il danno risulti inferiore al 30% (trenta per cento) del valore del singolo alveare. Art. 12 PAGAMENTO DELL INDENNIZZO Il pagamento dell indennizzo in contanti è eseguito da SASA alla propria sede, ovvero alla sede dell Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, semprechè si trascorso il termine di trenta giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l anzidetto termine di 30 giorni, decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente e/ o dell Assicurato della prova che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli art. 2a) e 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla Legge o un atto di cessione, oppure se l assicurato e/o il Contraente non sono in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento a SASA, a carico di questa non decorrono interessi; SASA ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell Assicurato e/o del Contraente, con l annotazione dei vincoli dai quali sono gravate. Le spese di quietanza sono a carico dell Assicurato.

Art. 13 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO E LORO REINTEGRO In caso di sinistro, le somme assicurate alle singole applicazioni si intendono ridotte, con effetto immediato a fino alla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto d eventuali franchigie e/o scoperti e senza corrispondente restituzione del premio. Su richiesta dell Assicurato e previo esplicito consenso della Società dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; l Assicurato corrisponderà il rateo di premio relativo all importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso. L eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell art. 21. Art. 14 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DECORRENZA E DURATA TACITA PROROGA PAGAMENTO DEL PREMIO MINIMO ANTICIPATO. La presente polizza: a) si intende valida unicamente per apiari censiti e/o dichiarati all autorità di competenza per territorio. b) decorre dalle ore 24,00 del giorno del pagamento del premio minimo anticipato e, in nessun caso, prima della data di decorrenza fissata in polizza; c) ha durata di anni 1 (uno) dalla data di decorrenza fissata in polizza con tacito rinnovo; d) in mancanza di disdetta data da una delle Parti mediante lettera raccomandata almeno, tre mesi, prima della scadenza annuale, è tacitamente rinnovata per una data uguale a quella originale ( anni uno) e così successivamente. e) Il premio minimo anticipato per le annualità successive a quella iniziale deve essere pagato dalla data stabilita in polizza o al più tardi, entro quindici giorni, verso quietanza emessa da SASA. Trascorso tale termine, senza bisogno di diffida o di costituzione in mora, l efficacia della presente polizza rimane sospesa e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento fermo restando la scadenza stabilita. Il premio minimo anticipato annuo, al netto i imposte del 22,25% è oggetto di conguaglio in occasione dell appendice di liquidazione premio alla scadenza delle rate annuali dell annualità assicurativa cui tale premio anticipato si riferisce. Art. 15 CONTEGGIO DEL PREMIO ANNUO. Per le garanzie di cui alla presente polizza, il premio annuo comprensivo di imposta, per ciascun APIARIO è stabilito nel modo seguente: Consistenza apiario Premio da 0 a 35 alveari (tipo A) 53,00 da 36 a 60 alveari (tipo B) 91,00 da 61 a 120 alveari (tipo C) 167,00 oltre 120 (tipo D) Valore totale alveari al 6 per mille premio minimo 175,00 N. B. L assicurato potrà incrementare sino a 5 alveari nel corso dell annualità assicurativa il suo apiario, senza alcun aumento di premio, a condizione che ciascun alveare in più venga comunicato tramite raccomandata o fax alla Contraente ASPROMIELE. La garanzia sui nuovi alveari decorrerà dalle ore 24 successive alla comunicazione stessa. L Assicurato si impegna a pagare alla decorrenza della successiva semestralità assicurativa il maggior premio dovuto.

Il premio minimo annuo lordo di polizza viene fissato in 2.000,00; alla fine di ogni semestralità assicurativa si farà luogo alla regolazione consuntiva del premio, tenendo conto del numero degli Apiari per i quali è stata richiesta, durante la semestralità trascorsa, la copertura assicurativa. Art. 16 NOTIFICA DELLE COSE ASSICURATE DECORRENZA AUTOMATICA DELL ASSICURAZIONE LIQUIDAZIONE DEL PREMIO. Premesso che la presente polizza, avrà effetto dalle ore 24 successive al pagamento del premio minimo anticipato ed avrà come allegato un elenco riportante i Soci aderenti assicurati, per i NUOVI INGRESSI la Contraente si obbliga: a) a comunicare a SASA Agenzia R.B.C. SNC ASTI entro e non oltre 30 giorni dalla data di adesione alla copertura assicurativa il nominativo del nuovo Socio e il numero dei suoi Alveari da assicurare inoltre a segnalare alla SASA tutte le variazioni intervenute sui Soci già assicurati. La copertura del nuovo ingresso decorrerà dalle ore 24,00 dalla data di adesione e versamento del relativo premio da parte del nuovo Socio Assicurato alla Contraente ASPROMIELE. I nuovi ingressi potranno essere comunicati e quindi assicurati sino a tutto il 31 maggio di ogni anno. b) l assicurato si obbliga in caso di furto a fornire entro e non oltre i 3 gg. lavorativi, dalla presa conoscenza, i documenti attestanti l effettivo spostamento dell apiario. b) sulla base della notifiche di cui al punto a) precedente SASA a mezzo appendici emesse il 30 giugno di ogni anno, provvederà alla liquidazione del premio relativo ai nuovi apiari comunicati ed assicurati dalla data di effetto della polizza e sino al 31 maggio di ogni anno. I premi di liquidazione vanno pagati entro 20 (venti ) giorni dalla presentazione all Assicurato della relativa appendice, in caso contrario l assicurazione rimane sospesa e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. Art. 17 MODIFICHEDELL ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dall assicurazione devono essere provate per iscritto. Art- 18 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO. Il Contraente e/o l Assicurato devono dare comunicazione scritta a SASA di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da SASA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art. 1898 C.C. Art. 19 VALIDITA TERRITORIALE Le coperture assicurative sono valide unicamente per le aziende aventi sede nella regione Piemonte ed apiari siti nella regione medesima. Art. 20 INVERSIONE DELL ONERE DELLA PROVA In tutti i casi di cui SASA rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare, dei rischi assicurati, l onere della prova che tale danno rientra nella garanzia è a carico dell Assicurato il quale intende far valere un diritto all indennizzo. Art. 21 RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo SASA, può recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, essa mette a disposizione la quota di premio per il periodo di rischio non corso, esclusi l imposta e ogni altro onere di carattere tributario. E a carico della Contraente l onere di avviso agli Assicurati della cessazione della copertura assicurativa. Art.23 FORO COMPETENTE Foro competente a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello dell Autorità Giudiziaria dove ha sede la Direzione SASA o l Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

Art. 24 RINVIO DELLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto è qui diversamente regolato valgono le norme di legge. Il Contraente dichiara di aver preso conoscenza delle Condizioni Generali di Assicurazione e Condizioni Particolari di Assicurazione e di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati: Art. 5 Esagerazione dolosa del danno; Art. 6 Procedure per la valutazione del danno Art. 11 Obbligo di rimpiazzo Art. 13 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro. Art 20 Inversione dell onere della prova. Art. 21 Recesso in caso di sinistro IL CONTRAENTE Aspromiele sasa assicurazioni riassicurazioni spa Numero pagine totali: 7