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Transcript:

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 49/2013 APRILE/5/2013 (*) 9 Aprile 2013 L INPS FORNISCE UN DETTAGLIATO RIEPILOGO DELLE NOVITA INTRODOTTE DALLA LEGGE FORNERO SUL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 70-72 DEL D.LGS. 276/2003. CON LA CIRCOLARE N 49 DEL 29 MARZO U.S. VENGONO CHIARITI MOLTI DUBBI OPERATIVI CHE ATTANAGLIAVANO GLI UTILIZZATORI DEI VOUCHER. 1

L INPS, con la circolare n 49 del 29 marzo 2013, ha provveduto a riepilogare le (molte) novità che la Riforma Fornero ha apportato alla disciplina del lavoro occasionale accessorio. Disciplinato dagli artt. 70-72 del D. Lgs. n 276/2003, così come novellato dalla L. 92/2012, tale istituto normativo ricomprende le prestazioni lavorative di natura meramente occasionale, che danno luogo a compensi, in favore del singolo prestatore, di importo complessivo non superiore a euro 5.000,00, per anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. Fermo restando tale limite complessivo, nel caso in cui le prestazioni vengano rese in favore di imprenditori commerciali o professionisti, l importo corrisposto da ciascun committente non potrà essere superiore ad euro 2.000,00 netti (pari ad euro 2.666,00 di valore nominale del voucher). Pertanto, nel nuovo impianto normativo, sparisce il riferimento alle tipologie di attività ed alle categorie di lavoratori, al fine di determinare la possibilità di ricorrere ai buoni lavoro e viene privilegiato il limite quantitativo ragguagliato al compenso percepito. Nella circolare n 49/2013, altresì, si stabilisce l impossibilità di espletare prestazioni di lavoro occasionale per i soggetti occupati presso lo stesso datore di lavoro in qualità di dipendenti, sia in caso di contratto lavorativo full-time che di part-time. Con il documento di prassi de quo, viene inoltre precisato che, gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro occasionale accessorio, esclusivamente nei periodi di vacanza quali: Le vacanze natalizie ricomprendenti il periodo dal 01 dicembre al 10 gennaio; Le vacanze pasquali ricomprendenti il periodo dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell Angelo; 2

Le vacanze estive ricomprendenti il periodo dal 1 giugno al 30 settembre. La prestazione è, inoltre, consentita nei giorni di sabato e domenica, in qualunque periodo dell anno, se effettuata dagli studenti universitari con meno di venticinque anni di età. Con particolare riguardo ai soggetti pensionati è da ricordare che, non possono essere impiegati, con la tipologia lavorativa de qua, i soggetti che siano stati dichiarati inabili al lavoro. Possono, ex adverso, per espressa previsione normativa, svolgere prestazioni occasionali i soggetti percettori di prestazioni integrative del salario o a sostegno del reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000,00 annui (da intendersi sempre quale valore netto ). La circolare n 49/2013 dell INPS ritorna (cfr. Ministero del Lavoro - Circolare n 4/2013) anche sulla peculiarità prevista per i lavoratori extracomunitari, che hanno la possibilità di cumulare il compenso percepito tramite i voucher, al fine di raggiungere il reddito minimo utile per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. Tale apertura non va ad intaccare l esenzione fiscale delle somme percepite a seguito del lavoro occasionale accessorio effettuato. Il documento di prassi si sofferma, poi, sulla definizione di imprenditore commerciale, contenuta nella norma, evidenziando che, in tale espressione, devono essere ricomprese le persone, sia fisiche che giuridiche, che operano in un determinato mercato per la produzione, la gestione o la distribuzione di beni e servizi ed i professionisti. Tali soggetti economici, come già precisato, possono utilizzare i voucher nel limite di euro 2.000,00 netti per lavoratore. 3

E evidente che, qualora tali soggetti economici utilizzino voucher quali committenti privati, il limite di riferimento è il canonico euro 5.000,00 per prestatore. Anche i committenti pubblici, compresi gli Enti locali, potranno ricorrere al lavoro occasionale accessorio rispettando il solo limite generico di euro 5.000,00. L INPS ritorna anche sul limite temporale di utilizzo dei buoni lavoro, già disconosciuto dal Ministero del Lavoro con lettera circolare del 18 febbraio u.s. e, uniformandosi a tale interpretazione, consente il pieno ed illimitato utilizzo nel tempo (almeno per ora ) dei voucher acquistati successivamente al 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della Legge Fornero ). Confermata anche la necessità di correlare ogni voucher ad una singola ora di lavoro, con l esclusione del settore agricolo, nel quale sarà necessario far riferimento alle retribuzioni previste dalla contrattazione collettiva normalmente inferiori al valore del buono lavoro. Un importante passaggio della circolare n 49/2013 invita i committenti a farsi rilasciare dai prestatori una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n 445/2000, attestante gli eventuali compensi già percepiti nel corso dell anno solare. Tale dichiarazione si rende necessaria per evitare che, il superamento del limite economico per prestatore possa comportare la trasformazione del rapporto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il committente, chiedendo il rilascio di tale dichiarazione, potrà evitare l applicazione di eventuali conseguenze sanzionatorie, avendo modo di monitorare eventuali compensi già percepiti dal prestatore, addossandogli le eventuali conseguenze in caso di dichiarazione mendace. In ultimo, il documento di prassi INPS, richiamando precedenti istruzioni fornite (cfr. Circ. 88/2009), ricorda il divieto di utilizzo indiretto dei 4

buoni lavoro, ad esempio attraverso appalti di servizi, evidenziando che, le attività disciplinate dall art. 70 del D. Lgs. 276/2003 debbano essere svolte direttamente a favore dell utilizzatore della prestazione dovendosi escludere la possibilità di ricorrere ad intermediari. Ad maiora IL PRESIDENTE Edmondo Duraccio (*) Rubrica riservata agli iscritti nell Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori ED/FC/PA 5