Alcuni quesiti fondamentali: Le leggi esistenti sono sufficienti ed adeguate per i processi di integrazione e inclusione lavorativa? Vengono rispettate e opportunamente applicate? Esistono differenze territoriali nella loro applicazione? E possibile creare un sistema nazionale solo interpretando le leggi? Può la sola legge determinare l accesso ad un diritto? Infine: può essere utile definire con chiarezza un modello di intervento e quindi sostenerlo con un valido e coerente quadro legislativo e normativo?
L Italia può considerarsi un paese all avanguardia per quanto riguarda il sistema di Welfare, in particolar modo sul tema della disabilità. Sono presenti normative di tutela e di sostegno all inclusione socio-lavorativa, anche se non sempre vengono rispettate. Il riconoscimento della condizione di disabilità avviene all interno di Commissione mediche, attraverso una codificazione in percentuale del grado di compromissione della persona.
Il quadro legislativo di riferimento a livello nazionale comprende una legge quadro complessiva sulla disabilità (104/92) e una legge che favorisce l ingresso nel mondo del lavoro (68/99) e che istituisce un Fondo Regionale per garantire strumenti economici per i percorsi di accompagnamento e di sostegno. Con la legge 18 del 2009 l Italia ha aderito alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
COSTITUZIONE ITALIANA Art. 1. L Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale 4
Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 5
Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società 6
In Italia il diritto al lavoro è sancito, oltre che dalla Costituzione, anche dalla legge 68/99, rivolta alle persone con disabilità 7
LE POLITICHE ATTIVE In Italia le politiche attive del lavoro cominciano ad avere concreta attuazione a seguito della Riforma del Collocamento, con cui vengono decentrati i servizi per l impiego dallo Stato alle Regioni. In sostanza dal 2000 in poi le Regioni costituiscono la rete dei Centri per l Impiego all interno delle singole Province e attivano strumenti di orientamento e matching. Le Province sono anche la sede degli Uffici Competenti che si occupano della gestione delle liste del Collocamento obbligatorio delle persone con disabilità, a cui può iscriversi chi ha riconosciuto più del 45% di invalidità dalle Commissioni mediche.. 8
Il passaggio da un approccio di sostegno sociale a un approccio di Politiche Attive del Lavoro (PAL) caratterizza il modello che credo si debba realizzare. Per arrivare a questo è necessario che sul territorio vengano strutturati servizi in grado di interloquire col mercato del lavoro e con gli organismi competenti: Comuni, Province (Aree Omogenee/Città Metropolitane), Regioni e Stato anche in attesa della riforma dell art. V della Costituzione nella ridefinizione delle politiche attive del lavoro (definizione ruolo ANPAL). E necessario contestualmente che Politiche del Lavoro e Politiche Sociali trovino un punto di incontro e di piena convergenza sul tema della presa in carico globale delle persone con disabilità. 9
Per operare nell ambito delle Politiche Attive del Lavoro è importante che si attivino reti di operatori che agiscano in ambito di accreditamento regionale e intercettino le azioni programmatiche e di finanziamento locali e nazionali. Il principale canale di finanziamento e di intervento è il Fondo Regionale per il Lavoro dei Disabili, così come previsto all art. 14 della legge 68/99. La rete degli operatori deve quindi strutturarsi attraverso le forme di accreditamento così come previste dalla normativa nazionale (dlgs 276/03) 10
Le persone con disabilità, ed in particolar modo quelle con maggiori fragilità psichiche o motorie, necessitano di strumenti di accompagnamento all inserimento lavorativo e strumenti a garanzia del mantenimento del posto di lavoro. La rete dei servizi presente sul territorio è in grado solo parzialmente di assicurare un intervento con questi strumenti. I servizi pubblici, che operano nell ambito dei servizi sociali delle Aziende Sanitarie e dei Comuni, sono presenti su tutto il territorio pur con difficoltà connesse ai finanziamenti specifici. I servizi privati o del privato sociale sono sviluppati in alcune zone del territorio nazionale, in particolare al nord, e operano attraverso i finanziamenti della legge 68/99 e del Fondo Regionale per i disabili. Le modalità di finanziamento degli interventi non ha consentito uno sviluppo organico di reti, ostacolando anche la crescita di modelli di presa in carico condivisa fra i vari attori del territorio. 11
Gli strumenti che più efficacemente vengono utilizzati nelle azioni di accompagnamento e inserimento al lavoro sono essenzialmente due: il tirocinio e la formazione. Il tirocinio consente alla persona con disabilità e all azienda ospitante di generare le condizioni di osservazione e di organizzazione interna per progettare un successivo inserimento stabile. Consente anche al servizio inviante di monitorare l andamento attraverso un operatore specializzato che affianca la persona con disabilità e programma interventi di adeguamento dell azione stessa. I tirocini per persone con disabilità possono essere ripetuti ed avere tempi più lunghi (attualmente possono avere una durata massima di 24 mesi) L ambito normativo è regionale e su questo tema c è ancora poca uniformità e chiarezza procedurale. 12
La formazione, a mio giudizio, risulta carente evidenziando ancora una volta la necessità di collegare maggiormente formazione e lavoro in un quadro contemporaneo ed adeguato alle necessità delle persone, siano esse disabili o meno, alle imprese, ai processi di inclusione socio-lavorativa.