Il dolo omissivo nella truffa contrattuale. Il caso esaminato riguarda la stipulazione di un contratto preliminare di affitto di ramo d azienda con opzione alla cessione tra Tizio, gestore di un attività commerciale e Caia, acquirente che versava a Tizio un anticipo pari a 1600 euro in modo da predisporre i locali per l inizio dell attività commerciale. Essa riceveva in seguito le chiavi del suddetto locale e la validità ed efficacia del contratto d affitto era condizionata, in base a quanto espresso da una clausola contrattuale, all ottenimento della necessaria autorizzazione comunale per l esercizio di locali ad uso bar da parte del venditore, mentre la realizzazione dell opzione di vendita era sottoposta ad un idoneo periodo di sperimentazione dello svolgimento dell attività economica da parte dell acquirente, pari ad un anno. Tuttavia, Caia si sottraeva agli impegni precedentemente assunti e chiedeva non solo l annullamento del contratto ma anche il recupero delle spese che aveva investito per il rimodernamento dei locali in quanto Tizio avrebbe omesso di comunicargli le necessarie autorizzazioni amministrative. Il venditore, preso atto della posizione di Caio di cui affermava l infondatezza, pretendeva la restituzione delle chiavi in modo da velocizzare l affitto del ramo d azienda nei confronti di altri soggetti interessati ma la controparte propone querela nei suoi confronti e si ritiene danneggiata dalla presunta omissione di Tizio riguardante la mancanza delle autorizzazioni comunali nel momento in cui veniva predisposto il preliminare. La questione giuridica qui analizzata verte sulla rilevanza penale del silenzio serbato su fatti o circostanze da cui derivi o meno l induzione in errore del soggetto nella stipulazione di un contratto preliminare di ramo d azienda con opzione di cessione. L art. 640, primo comma, c.p. dispone che chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La truffa è un delitto contro il patrimonio posto mediante frode e rientra tra i reati comuni di danno a forma vincolata, in quanto questa norma incriminatrice tutela l interesse pubblico di impedire l uso dell inganno per indurre chicchessia a prestazioni utili non dovute, con danno altrui ( 1 ). Questa fattispecie penale ha natura plurioffensiva poiché consiste nell aggressione ingiustificata e fraudolenta del patrimonio altrui e nella 1 CADOPPI-CANESTRARI ED ALTRI, Trattato di diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il patrimonio, Vol. X, p. 514, 2011.
lesione della libertà di autodeterminazione della vittima ( 2 ). Essa si realizza mediante una cooperazione artificiosa della vittima, nel senso che il suo consenso non è frutto di libero arbitrio ma si collega ad un errore desunto dall inganno perpetrato dal soggetto attivo. La c.d. truffa contrattuale si verifica quando un contraente, per effetto dei raggiri ed artifici compiuti dalla controparte è indotto in errore e stipula un contratto che altrimenti non avrebbe concluso ( 3 ) L elemento oggettivo è costituito da una situazione di induzione in errore, caratterizzata da artifici e raggiri. Gli artifici consistono in qualsiasi trasformazione della realtà esterna mediante creazione di falsa apparenza materiale che sia idonea a trarre in inganno il soggetto passivo mentre i raggiri si differenziano per una diretta attività di persuasione realizzata dal truffatore ( 4 ). In tal senso, ai fini della configurabilità della truffa, occorre che la vittima sia indotta in errore, cioè subisca un effettivo inganno da cui derivi un danno in luogo dell ingiusto profitto del soggetto agente. Il danno nel delitto di truffa fa riferimento ad un concetto di patrimonio costituito dal complesso di utilità economiche che aumentano o diminuiscono la sfera giuridico- patrimoniale di un soggetto, anche nel caso in cui si tratti di situazioni od aspettative di mero fatto, mentre il requisito del profitto ingiusto concerne qualsiasi incremento anche non di tipo economico. La configurabilità degli artifici e dei raggiri deve essere valutata in concreto, cioè con particolare riferimento alle modalità di esecuzione del fatto, mentre l elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico, cioè la coscienza e volontà di indurre, mediante gli elementi suddetti, un soggetto in errore. Tuttavia, un autorevole orientamento dottrinale ( 5 ) ha affermato che, nell ipotesi della truffa contrattuale, il silenzio-omissione acquisisce rilievo penale qualora l autore del fatto abbia nascosto alcune circostanze o 2 MANTOVANI, Diritto penale, Parte speciale, Delitti contro il patrimonio, Padova, 2002, p. 190; ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte speciale, I, Milano, 2002, p. 323 e s. Si veda anche LA CUTE, voce Truffa, (diritto vigente), in Enciclopedia del diritto, Giuffrè, vol. XLV, p. 248. 3 Cfr. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte speciale. III. Delitti contro il patrimonio, Milano, 2003, p. 320 e ss. 4 La giurisprudenza interpreta in modo estensivo questi concetti nel senso che, secondo un autorevole orientamento risalente nel tempo, essi fanno riferimento a qualunque atteggiamento che induca altri in errore e comporti la realizzazione di un ingiusto profitto. Si veda Cass., 25 marzo 1982, Inf. prev., 1985, p. 57; Cass., 12 dicembre 1983, in Rivista penale, 1984, p. 1102; Cass., 14 febbraio 1967, in Rep. Foro. It, 1968, voce Truffa, n. 7; Cass., 10 aprile 1981, in Rivista penale, 1982, p. 206. 5 Cfr. LA CUTE, cit., p. 206. Di diverso avviso, FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, II, p. 179, secondo cui l equiparazione dell omettere rispetto all agire appare preclusa nei reati di evento a forma vincolata. Nello stesso senso, si veda MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, IX, p. 692 e ss.
informazioni che aveva l obbligo di comunicare all acquirente anche se la fonte di tale dovere risieda in una norma extrapenale. L art. 40, secondo comma c.p. disciplina la tematica dell omissione in base al quale non impedire un evento, che si ha l obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo e l omissione dolosa si riscontrerebbe anche nelle ipotesi in cui le circostanze siano conoscibili o meno dalla controparte mediante l ordinaria diligenza ( 6 ). La sentenza della Corte di Cass., n. 30798/2012 ha stabilito che in materia di truffa contrattuale anche il silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere giuridico di farle conoscere integra l'elemento oggettivo ai fini della configurabilità del reato di truffa, trattandosi di un raggiro idoneo a determinare il soggetto passivo a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe dato e che il reato in esame è configurabile non soltanto nella fase di conclusione del contratto, ma anche in quella dell'esecuzione allorquando una delle parti, nel contesto di un rapporto lecito, induca in errore l'altra parte con artifizi e raggiri, omettendo intenzionalmente la comunicazione di circostanze rilevanti che si ha il dovere di far conoscere, conseguendo un ingiusto profitto con altrui danno ( 7 ). Uno dei primi criteri costituenti l omissione dolosa nella truffa contrattuale è rappresentato dalla violazione da parte del soggetto agente di uno specifico obbligo di informare (es., buona fede contrattuale) in quanto il silenzio acquisisce valore di raggiro nell ipotesi in cui rappresenta in modo non veritiero alla vittima uno stato di fatto incidente sulla sua volontà (c.d. preordinazione di fondo). La Suprema Corte, specifica poi che l idoneità del raggiro e dell artificio richiesta dalla norma in esame deve essere valutata in concreto, ossia con riferimento alla situazione concreta e alle precise modalità esecutive della stessa: tale idoneità non è esclusa da preventivi controlli, né dalla scarsa diligenza impiegata dalla persona offesa se alla base esista un artificio o un raggiro posto in essere dall agente e si accerti che tra di esso e l errore in cui la parte offesa è caduta esista un nesso eziologico ( 8 ). Gli ulteriori elementi che fondano la rilevanza penale del silenzio-omissione sono rappresentati da una valutazione in concreto dell idoneità del raggiro, cioè della condotta truffaldina che ha provocato l induzione in errore della controparte e dalla prova del relativo nesso causale. Nel caso in esame, il preliminare di affitto del ramo d azienda menzionava, tra le clausole contrattuali, la richiesta avanzata da Tizio nei confronti della P.a per il rilascio delle relative autorizzazioni amministrative abilitanti all esercizio dell attività commerciale. In tal senso, Caia era consapevole di tale condizione 6 Corte Cass., sez., II, n. 41717/2009 in Rep. Foro It., 2010, voce Truffa, n. 11. 7 Corte Cass., n. 30798/2012 in Il Quotidiano Giuridico - Quotidiano di informazione e approfondimento giuridico, n. 18/04, anno 2012. 8 Corte Cass., n. 30386/2012 in www.neldiritto.it
pendente che ella aveva accettato al momento della stipulazione del preliminare e di cui era stata informata da Tizio riguardo al fatto che la P.a. amministrazione avrebbe espletato al più presto le idonee pratiche burocratiche. La condotta di Tizio appare cosi improntata ai consueti canoni di buona fede e correttezza che sovrintendono ai rapporti di natura contrattuale e manca in questa ipotesi l atteggiamento omissivo doloso dato che la controparte conosceva le condizioni pattuite contenute nel preliminare sin dal momento della sua formazione negoziale e non è stata influenzata nella sua libertà di autodeterminazione. L idoneità del raggiro e dell artificio idoneo ad indurre in errore la controparte non sussiste poiché il ritardo nel rilascio delle opportune autorizzazioni è imputabile alla P.a. e deriva da circostanze indipendenti dalla volontà del soggetto che incidono sul nesso causale. Cosi, Tizio risulta esposto ad un procedimento penale derivante da una querela posta da Caia sulla base di un fatto che egli non ha commesso e di cui è stato incolpato in modo diretto ( 9 ), a mezzo denuncia. La configurabilità del delitto di calunnia (art. 368 c.p.) nei confronti di Caia che imputa a Tizio di non avergli comunicato le necessarie documentazioni è ammissibile poiché la controparte era al corrente e quindi aveva preso visione, mediante accettazione per iscritto, di una delle clausole contrattuali del preliminare secondo cui il venditore, già al momento della stipula aveva esplicato formale richiesta alla P.a. La denuncia in seguito presentata da Caia concerne la falsa incolpazione di altrui soggetto, cioè l elemento oggettivo del delitto di calunnia che si verifica qualora l autorità giudiziaria dia inizio ad un procedimento penale o comunque ad indagini idonee all accertamento della commissione di un reato ( 10 ), con conseguente lesione del corretto funzionamento dell amministrazione della giustizia e dell onore della persona falsamente accusata ( 11 La condotta dolosa del soggetto agente è, in tale ipotesi, provata dalla piena conoscenza delle condizioni contrattuali che ha accettato senza che esse possano dare adito a situazioni di ignoranza od errore e la recente 9 La giurisprudenza distingue tra due tipi di incolpazione: formale o diretta, cioè consistente nella esplicita designazione del denunciato, e reale o indiretta, rappresentata dalla simulazione a carico di soggetto non esplicitamente individuato ma identificabile, delle tracce di un dato reato: si veda Cass. 4 maggio 1982, in Cassazione penale, p. 83, 1963. 10 Tribunale di Nola, sentenza del 20 maggio 2008 in www.overlex.it 11 Cfr. Cass. penale, Sez., VI, sent. n. 12279/2008 in www.overlex.it : il delitto di calunnia, contemplato dall art. 368 c.p., ha come scopo porre in essere uno strumento di tutela dell interesse a che non siano instaurati processi penali contro una persona innocente. Il soggetto titolare di questo interesse è rappresentato, sicuramente dalla persona falsamente incolpata ma anche e soprattutto, dallo Stato, il quale ha il fine di garantire che la giustizia penale reprima coloro che effettivamente abbiano contravvenuto alla legge.
giurisprudenza ( 12 ) stabilisce che il dolo nel delitto di calunnia si realizza quando è provato che colui che formula la falsa accusa ha agito intenzionalmente con consapevolezza e con la certezza dell innocenza dell incolpato. Pertanto l intenzionalità dell incolpazione e la sicura conoscenza dell innocenza dell incolpato sono due dati, che vanno tenuti concettualmente distinti e che devono entrambi ricorrere ai fini dell elemento soggettivo del reato, il quale risulta integrato solo nel caso in cui vi sia esatta corrispondenza tra momento rappresentativo e momento volitivo. 12 Cass. pen. sez. VI, sent. n. 3179/2012 in Giurisprudenza penale, R. GIOVAGNOLI- E. M. FRANCINI, (a cura di), 2012, p. 156.