nr. 29 del 16 ottobre 2017

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Transcript:

CARLIN LAURENTI & associati Studi coordinati di Commercialisti e Revisori 45014 PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86 tel 0426.321062 fax 0426.323497 per informazioni su questa circolare: evacarlin@studiocla.it Circol@re nr. 29 del 16 ottobre 2017 OBBLIGO CENSIMENTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI (VENDING MACHINE) a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile Dallo scorso 1 settembre 2017 i soggetti passivi IVA che utilizzano le cosiddette vending machine (distributori automatici) di vecchia generazione, devono provvedere al loro censimento secondo le regole tecniche definite dal Provvedimento n. 61936 del 30 marzo 2017 dell Agenzia delle Entrate. Si tratta in particolare dei distributori automatici meno evoluti non dotati di una porta di comunicazione che permetta la trasmissione digitale ad un dispositivo che possa a sua volta trasmetterli all Agenzia delle entrate. Tali apparecchi sono presenti in molte strutture per il divertimento, sale giochi, parchi giochi cittadini che si avvalgono di gettoni o tessere prepagate, con apparecchi per la somministrazione di cibi e bevande o di gadget e oggettistica. Interessate anche le lavanderie a gettone, gli autolavaggi e altre tipologie di servizi. Nessun obbligo invece per i distributori automatici di tabacchi, ricariche telefoniche e gratta e vinci e distributori automatici di carburanti. PREMESSA Dallo scorso 1 settembre 2017 i soggetti passivi IVA che utilizzano le cosiddette vending machine (distributori automatici) per la vendita di prodotti, devono provvedere al loro censimento secondo le regole tecniche definite dal Provvedimento n. 61936 del 30 marzo 2017 dell Agenzia delle Entrate. Il provvedimento è stato emanato per dare attuazione all articolo 2, comma 2 del D.Lgs. 127/2015, come modificato dall articolo 4, comma 6, lettera a) del D.L. 193/2016, che aveva introdotto l obbligo, dal 1 aprile 2017, della memorizzazione elettronica e dell invio telematico dei dati dei corrispettivi per gli operatori IVA che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, le cosiddette vending machine per l appunto. Si tratta in particolare dei distributori automatici meno evoluti, non predisposti per trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo che possa poi inviarli all Agenzia delle entrate, ma dotati tuttavia di una scheda interna che registra i dati di vendita. Dal 1 aprile 2017, infatti, i distributori vending machine più sofisticati erano tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, ai sensi della legge 1 dicembre 2016, n. 225. Il provvedimento che, al punto 1.0.4, evidenzia che 1.4 Rientrano nella definizione di vending machine di cui al punto 1.1 anche gli apparecchi che erogano indirettamente prodotti e servizi agli utenti finali (come, ad esempio, il distributore che eroga, previo pagamento, gettoni o schede elettroniche da inserire in altre macchine per usufruire del prodotto o del servizio)..

Dunque nessun problema per i cambia monete, o i distributori automatici meccanici, che sono esonerati, ma non per i cambia gettoni, che rientrano nel campo di applicazione del provvedimento se dotati di b) un sistema elettronico (cd. sistema master ) costituito, generalmente ma non esclusivamente, da una o più schede elettroniche dotate di processore con memoria, capace di memorizzare e processare dati al fine di erogare il bene o il servizio selezionato dall utente finale. Il provvedimento include anche i totem per la ricarica di chiavette USB e dispositivi mobili in genere, quindi tessere ecc. Ricordiamo che con il provvedimento del 30 giugno 2016, invece, veniva disciplinata una soluzione transitoria, valida per i distributori automatici dotati di un erogatore di prodotti o servizi, di una porta di comunicazione in grado di trasferire digitalmente i dati da un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell Agenzia delle Entrate, di una o più periferiche di pagamento e di un sistema elettronico dotato di memoria capace di raccogliere i dati dalle singole periferiche di pagamento e memorizzarli (vedasi ns. circ. n.21 del 1.09.2016). OBBLIGHI DAL 1 GENNAIO 2018 La fase di memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall utilizzo dei distributori automatici prenderà avvio invece dal prossimo 1 gennaio 2018. La trasmissione telematica avverrà al momento della rilevazione manuale dei dati di vendita dalla vending machine, in prossimità della stessa e utilizzando un device mobile censito dal sistema dell Agenzia delle Entrate, così come definito dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento emanato dalla stessa Agenzia. Le vending machine di ultima generazione che sono in grado di collegarsi direttamente all Agenzia delle Entrate, possono effettuare direttamente l invio telematico senza la necessità di utilizzare il dispositivo mobile indicato nel provvedimento dell Agenzia. COME EFFETTUARE IL CENSIMENTO Se nella propria attività è operativa una vending machine senza porta di comunicazione, è quindi necessario comunicare all Agenzia delle Entrate: 1) la data della sua messa in servizio; 2) la matricola identificativa dei sistemi master che gestiscono l informazione; 3) l'informazione che l apparecchio non è dotato di una porta di comunicazione nonché altri dati indicati nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento. Una volta effettuata la trasmissione telematica, l Agenzia delle Entrate rilascerà l apposita ricevuta telematica che attesta la buona riuscita dell invio. Il processo di censimento si conclude con la produzione di un QRCODE che i soggetti obbligati devono apporre in luogo visibile e protetto sulla singola vending machine. Nella fase transitoria, i proprietari dei distributori automatici avranno tempo sino alla data del 31 dicembre 2022 per adattare o sostituire progressivamente i sistemi master in loro gestione. Le finalità di questo nuovo adempimento sono legate a rivalutare il ruolo dell Agenzia delle Entrate, che da mero controllore tende a divenire conoscitore dei dati utili a supportare i soggetti passivi della Dichiarazione dei redditi, monitorare il gettito IVA, nonché valutare la capacità contributiva degli stessi. ESCLUSI DALL OBBLIGO Niente obbligo di invio telematico dei corrispettivi all agenzia delle Entrate per i distributori automatici di tabacchi, ricariche telefoniche e gratta e vinci. Il chiarimento è arrivato con la risoluzione n. 44/E che detta le regole sull adempimento a cui sono tenuti i rivenditori che erogano beni e servizi tramite vending machine.

Oltre agli apparecchi che non erogano beni o servizi, ma soltanto un attestato di pagamento (ad esempio i pedaggi autostradali e le biglietterie automatiche per il trasporto e la sosta), fanno eccezione le vending machine che erogano beni sui quali l imposta è già stata assolta in una fase precedente, come le operazioni che ricadono nel regime dell Iva monofase (articolo 74 del Dpr n. 633/1972). Un altra esclusione è prevista anche per le lotterie ad estrazione istantanea ( gratta e vinci ), esenti dall'imposta in base all articolo 10 del decreto Iva. Per i distributori misti l obbligo di trasmissione dei dati è solo parziale: si tratta delle macchinette che erogano sia beni soggetti a Iva ordinaria, sia beni esclusi dall obbligo di memorizzazione elettronica e d invio telematico dei corrispettivi. In questo caso i rivenditori saranno tenuti effettuare la trasmissione dei dati relativi ai soli servizi e prodotti non esclusi dall obbligo ( merce varia ); non rientrano, invece, tra le informazioni da memorizzare e inviare elettronicamente quelle relative alle cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di ricariche telefoniche e di biglietti delle lotterie istantanee ( gratta e vinci ). Infine, per quanto riguarda la Categoria dei gestori carburanti, è stato confermato che, al momento, tale comparto resta escluso dal perimetro di regolamentazione della disciplina esclusivamente per le Vending machine di carburante (se un esercente di un impianto di distribuzione carburante possiede altre tipologie di Vending machine sarà tenuto al censimento di queste ultime ed all invio dei dati dal 1 gennaio p.v.). AUTOLAVAGGI E DISTRIBUTORI DI CARBURANTE Le categorie degli autolavaggisti e dei gestori di distributori di carburante rappresentano un caso particolare all interno della normativa sulla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. Lo scorso 17 luglio, durante l Assemblea congiunta di Faib e Assolavaggisti, si è tenuto un incontro di chiarimento e dibattito con i Dirigenti dell Agenzia delle Entrate per chiarire gli aspetti più problematici della nuova disciplina. Durante l incontro è stato confermato che, a decorrere dal 1 aprile scorso, i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni tramite distributori automatici, dotati di memorizzazione elettronica, sono obbligati alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per tutte le cessioni di beni e prestazioni servizi effettuate mediante tali vending machine (a prescindere dalla categoria merceologica del bene oggetto di cessione o del servizio oggetto della prestazione). Per rientrare nella disciplina, direttamente dal 1 aprile scorso, la Vending machine doveva rispettare le caratteristiche tecniche definite dall Agenzia ed essere, quindi, composta da: una Periferica di pagamento: periferica della Vending machine che gestisce monete e/o banconote e/o transponder ( chiavette ) e/o carte di debito/credito e/o sistemi di pagamento contactless un Sistema master: (anche solo Master o S.M.): componente (scheda elettronica dotata di CPU) capace di raccogliere i dati dalle singole periferiche di pagamento, memorizzarli e di trasmetterli/comunicarli ad altri apparati un Distributore (D.A.): erogatore dei prodotti selezionati collegabile al Sistema master una Porta di comunicazione: un accesso (tramite collegamento wireless, via cavo o via transponder) presente sul distributore necessario al fine di comunicare/trasferire digitalmente i dati Al contrario, per tutte le Vending machine che alla data del 1 aprile scorso non possedevano le suddette caratteristiche tecniche (in particolare la porta di comunicazione), l obbligo è stato spostato al 1 gennaio 2018 con conseguente periodo transitorio 31 dicembre 2022 per l adattamento tecnico.

L Agenzia, in tale ambito, ha precisato che anche qualora i soggetti interessati non dovessero provvedere all adattamento tecnico dei propri distributori, saranno tenuti comunque, dal 1 gennaio 2018, alla registrazione dei corrispettivi in modo manuale ed all invio telematico degli stessi tramite il portale messo a disposizione degli operatori da parte dell Agenzia. E stato, inoltre, specificato che l obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica verrà assolto mediante soluzioni tecniche che, tenendo conto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo delle Vending machine consentano di non incidere sull attuale funzionamento degli apparecchi in essere; pertanto, al fine di garantire un passaggio al nuovo regime secondo i principi di normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli apparecchi è stato definito un percorso di fiscalizzazione graduale delle Vending machine, costituito da una soluzione transitoria da utilizzare non oltre il 31 dicembre 2022 che porterà ad una soluzione a regime che verrà disciplinata con successivo provvedimento dell Agenzia delle Entrate. Per i contribuenti ed operatori economici del settore che non hanno ancora provveduto alla registrazione sul portale dell Agenzia delle Entrate ed al successivo censimento delle Vending machine utilizzate nell ordinaria attività d impresa, è stato messo a disposizione, dal 1 settembre p.v., un area dedicata all interno del sito internet dell Agenzia in cui trovare i servizi per censire online i propri distributori ed ottenere i certificati per sigillare elettronicamente il file XML con cui trasmettere i dati dei corrispettivi registrati dagli apparecchi nella fase di erogazione dei prodotti. I dati verranno, come detto, sigillati elettronicamente e trasmessi online, su canale sicuro, all Agenzia delle Entrate mediante i dispositivi mobili con cui i gestori rilevano gli incassi registrati dal distributore (o in alternativa manualmente qualora non si sia dotati di porta di comunicazione). Al termine della fase di censimento, l Agenzia fornirà un singolo QRCODE da applicare su ogni apparecchio in modo da consentire a chiunque di riconoscere che il distributore in questione, che si sta utilizzando, sia conosciuto e vigilato dall Amministrazione. Il sigillo elettronico verrà applicato grazie ad un certificato digitale, rilasciato online dall Agenzia delle Entrate agli operatori del settore del Vending, e garantirà l autenticità, l inalterabilità e la riservatezza dei dati dei corrispettivi. L acquisizione ed invio dei dati dal Sistema master avverrà periodicamente, a seconda della localizzazione e dell utilizzo della Vending machine (potrà assumere cadenza giornaliera, infragiornaliera, infrasettimanale, inframensile fino ad un periodo massimo di 60 gg) in occasione del rifornimento dei beni da vendere e della raccolta del denaro presente nella cassetta monete. Spesso gli autolavaggi hanno all interno dell attività dispositivi automatici oltre a quelli in modalità self per gli automobilisti che preferiscono questa tipologia di sistema o che vogliano far da sé. Assolavaggi, l associazione Confesercenti che rappresenta la categoria, ha cercato di chiarire in che modo i titolari di questi particolari distributori automatici dovranno comportarsi. Al momento, si evidenziano due diverse situazioni: un impianto di lavaggio manuale a gettoni non essendo dotato di alcuna memoria, non essendo collegati a nessuna periferica di pagamento e svolgendo di fatto solo un servizio di messa a disposizione a tempo degli strumenti utili per il lavaggio, non risulterebbe rientrare nella normativa;

un impianto completamente automatizzato, che ha una memoria ed eroga un servizio di lavaggio al fruitore senza che egli debba far nulla se non inserire il corrispettivo previsto nella collegata periferica di pagamento, ricadrebbe in maniera molto più naturale nel presupposto oggettivo definito dalla norma. Secondo Assolavaggi, quindi, gli impianti self service a gettone (piste self service, aspiratori ecc.) invece rimarrebbero fuori dalla disciplina. Per i distributori automatici di carburante invece, in considerazione delle peculiari caratteristiche tecniche degli strumenti utilizzati e delle norme attualmente vigenti in materia di controlli amministrativi a cui sono sottoposti i gestori in tale ambito merceologico, saranno oggetto di un successivo Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate che disciplinerà termini e regole tecniche di avvio dell adempimento anche per questi distributori, tenendo comunque in considerazione che i dati fiscali e tributari sono già in possesso dell Amministrazione pubblica. Su questo aspetto, i dirigenti dell Agenzia delle Entrate hanno chiarito che sarà attivato un Tavolo di confronto con le Associazioni di Categoria. Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito oppure sulla nostra pagina Facebook www.studiocla.it