D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Applicazione alle Associazioni Sportive Dilettantistiche e alle Associazioni di Promozione Sociale



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D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Applicazione alle Associazioni Sportive Dilettantistiche e alle Associazioni di Promozione Sociale Direzione Regionale Prevenzione

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 È il Testo Unico di riordino in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 è la legge fondamentale e di riferimento della sicurezza nei luoghi di lavoro

In data 20 agosto 2009 è entrato in vigore il D.Lgs. 3 agosto 2009, n 106 recante disposizioni integrative e correttive del Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

D. LGS. 3 AGOSTO 2009 N. 106: pubblicato il 5 agosto 2009 ed emanato in attuazione della Legge Delega n. 123/2007 integra e corregge le disposizioni del D.Lgs. 81/08: - 148 articoli su 306-38 allegati su 51

Principi fondamentali Nella sicurezza sono tutti protagonisti a tutti i livelli con diversi compiti e responsabilità Il T.U. si applica a tutti i lavoratori e le lavoratrici, subordinati ed autonomi ed ai soggetti ad essi equiparati La sicurezza è applicata in tutti gli ambiti lavorativi sia pubblici che privati e a tutte le tipologie di rischio

Ambito di applicabilità Art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio

commi 2 e 3-bis indicano le attività per le quali le disposizioni del TU devono essere applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative da individuarsi con specifici decreti ministeriali

Attività particolari Forze Armate e di Polizia VVF e Servizi di Protezione Civile Soccorso alpino e speleologico Strutture giudiziarie e penitenziarie Università e scuole Mezzi di trasporto aerei e marittimi Archivi, biblioteche, musei con vincoli particolari

Nelle attività particolari non sono considerate, né quelle svolte dalle ASD, né quelle delle APS a tali associazioni dovrà applicarsi il TU: in senso estensivo o nei termini dell art. 21

Nelle ASD e APS operano diversi soggetti, legati agli enti da rapporti di diverso genere lavoratori subordinati collaboratori con rimborso spese volontari collaboratori remunerati

Collaboratori che prestano attività a titolo volontaristico o con mero rimborso spese D.Lgs. n. 81/2008 considera il volontariato in riferimento a: > Cooperative sociali (L. n. 381/91); > Volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco; > Volontari della protezione civile; > Volontari della croce rossa italiana; > Volontari del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico; > Volontari di cui alla L. n. 266/91; > Volontari che effettuano servizio civile;

per i soggetti che prestano la propria attività: spontaneamente a titolo gratuito o con mero rimborso delle spese nelle Associazioni di promozione sociale di o nelle Associazioni sportive dilettantistiche nulla viene specificamente previsto dalla normativa prevenzionistica

L. n. 266/91, art. 2 Attività di volontariato 1 principio definizione attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà

2 principio rapporti economici L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo soltanto rimborso spese quelle effettivamente sostenute per l'attività prestata (entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse)

3 principio incompatibilità La qualità di volontario è incompatibile: con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo; con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte

D.Lgs. n. 81/2008, art. 3, comma 12bis disciplina applicazione per VOLONTARI ex L. n. 266/1991 con riferimento all art. 21 del TU (e implicitamente anche all art. 26)

Parere della Regione del Veneto Direzione Prevenzione 22 giugno 2010

Confrontando: - definizione di attività di volontariato con attività dei collaboratori ASD e APS Considerando: - rilevanza sociale delle attività svolte da ASD e APS - assenza di fini di lucro - limitate risorse a disposizione delle medesime

Si ritiene opportuno estendere la disciplina ex art. 3, comma 12-bis altresì ai soggetti che prestano la propria attività spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso delle spese, in favore di ASD e APS

Applicazione concreta attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni del titolo III; dispositivi di protezione individuale conformi alle disposizioni di cui al titolo III; se attività presso un datore di lavoro, questi è tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare e, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività svolte, nell ambito della medesima organizzazione, dal personale dipendente; il titolare dell organizzazione (Presidente Associazione) è tenuto a fornire loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il volontario è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Al di fuori dei soggetti sopra considerati nel caso in cui gli importi eventualmente corrisposti ai collaboratori sopra considerati si configurino come retribuzioni al prestatore d opera verrà applicato il regime previsto per i lavoratori autonomi (art. 2222 cod. civ.) con applicazione degli artt. 21 e 26 del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 3, co. 11)

INVECE se c è un vincolo di soggezione del collaboratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del titolare dell Associazione (ordini specifici, assidua attività di vigilanza e controllo dell esecuzione delle prestazioni lavorative) collaboratori rientrano più genericamente nell ambito dell art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, con applicazione per esteso delle disposizioni del TU relative alla tipologia di attività e di rischio

Utilizzo di palestre in concessione le palestre o i locali dati in concessione d uso dall Ente pubblico non rientrano nella disponibilità giuridica dell associazione

di conseguenza l obbligo di garantire la sicurezza a carico delle associazioni viene assolto mediante l impegno a rispettare le prescrizioni d uso dell Ente proprietario o del gestore che ne ha valutato i rischi ed ha approntato le misure di prevenzione volte alla gestione delle emergenze e degli incendi

Obblighi di tutela verso i collaboratori dell associazione operanti presso i locali dati in concessione Presidente dell Associazione concessionaria INFORMA collaboratore/volontario delle prescrizioni d uso ricevute dal concedente.

Grazie per l attenzione