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ALLEGATO B) DELIBERA C.C. N. 10 DEL 1/03/2010 IL FUNZIONARIO INCARICATO F.TO DR. MARCO RICCI CONVENZIONE TRA COMUNI DI FORLI, FORLIMPOPOLI, BERTINORO, MELDOLA, PREDAPPIO, CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE, ROCCA SAN CASCIANO, PORTICO E SAN BENEDETTO, MODIGLIANA, TREDOZIO, CIVITELLA DI ROMAGNA, GALEATA, PREMILCUORE E SANTA SOFIA PER LA COSTITUZIONE DELL ASP DISTRETTUALE AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL FORLIVESE Addì. del mese di dell anno. presso.. Tra Il Comune di Forlì rappresentato da in esecuzione della delibera consiliare n. del Il Comune di Bertinoro rappresentato da in esecuzione della delibera consiliare n. del Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole rappresentato da in esecuzione della delibera consiliare n. del Il Comune di Civitella di Romagna rappresentato da in esecuzione della delibera consiliare n. del Il Comune di Forlimpopoli rappresentato da in esecuzione della delibera consiliare n. del Il Comune di Galeata rappresentato da in esecuzione della delibera consiliare n. del Il Comune di Meldola rappresentato da in esecuzione della delibera consiliare n. del Il Comune di Modigliana rappresentato da in esecuzione della delibera consiliare n. del Il Comune di Portico e San Benedetto rappresentato da in esecuzione della delibera consiliare n. del Il Comune di Predappio rappresentato da in esecuzione della delibera consiliare n. del Il Comune di Premilcuore rappresentato da in esecuzione della delibera consiliare n. del Il Comune di Rocca San Casciano rappresentato da in esecuzione della delibera consiliare n. del Il Comune di Santa Sofia rappresentato da in esecuzione della delibera consiliare n. del 1

Il Comune di Tredozio rappresentato da in esecuzione della delibera consiliare n. del Premesso - SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 OGGETTO E FINALITA 1. I Comuni di Forlì, Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia e Tredozio approvano, con la sottoscrizione della presente convenzione e come anche esplicitamente stabilito nelle delibere dei rispettivi organi consiliari elencate in premessa, la loro partecipazione, in qualità di soci, all Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) Azienda Servizi alla Persona del Forlivese con sede legale ed amministrativa in Predappio. 2. La presente convenzione disciplina le modalità di tale partecipazione. Art. 2 ATTIVITA E SERVIZI CONFERITI 1. In coerenza con finalità, principi e ambito territoriale di intervento individuati nello statuto dell ASP Azienda Servizi alla Persona del Forlivese, vengono conferiti all ASP suddetta le attività ed i servizi sotto elencati, con le modalità appresso a ciascuno indicate: a) Servizi in area anziani L ASP può gestire i seguenti servizi in area anziani: segretariato sociale, assistenza domiciliare ed interventi complementari, servizi di supporto, attività ricreative, culturali e sociali, centri diurni, strutture comunitarie e residenziali, alloggi con servizi. In particolare al momento della costituzione vengono conferiti all'asp dai Comuni soci, in continuità con quanto già erogato dalle IPAB, i seguenti servizi: i) Casa protetta I servizi di Casa protetta riguardano all'atto della costituzione n. 118 anziani non autosufficienti di cui n. 117 convenzionati con l A.Usl di Forlì. L ammissione di anziani in casa protetta è decisa dal servizio assistenza anziani dell AUSL che vi provvede utilizzando la lista unica formalizzata a livello comprensoriale. Il servizio infermieristico e medico è garantito dall ASL per il tramite di propri operatori dipendenti e convenzionati. Il servizio socio-assistenziale e socio-sanitario, il servizio alberghiero e quant altro necessario è garantito dall ASP. I servizi sono articolati nelle strutture e si intendono conferiti dai Comuni sede delle medesime strutture come di seguito indicato. 2

STATUS UTENTE Mignani- Baccarini Castrocaro T. e Terra del Sole Artusi Forlimpopoli Piccinini Predappio Villa del Pensionato Rocca San Casciano N utenti convenzionati 36 40 32 9 117 N utenti non convenzionati 1 1 TOTALE ii) Centro diurno L Azienda gestisce all'atto della costituzione un centro diurno per anziani presso la struttura Artusi di Forlimpopoli per n. 5 posti protetti di cui n. 4 convenzionati con l'a.usl di Forlì. Gli altri comuni soci possono conferire centri diurni per anziani di cui sono titolari successivamente alla costituzione sulla base di appositi contratti di servizio, previo parere favorevole dell'assemblea dei soci ed in linea con la programmazione di distretto socio-sanitaria. Iii) Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) All'ASP del Forlivese è conferito dalla totalità dei comuni soci il servizio distrettuale di Residenza Sanitaria Assistenziale con n. 33 posti per anziani non autosufficienti in convenzione con l AUSL di Forlì. All'atto della costituzione il servizio assistenziale ed infermieristico viene svolto in appalto da cooperativa sociale con la quale è in essere apposito contratto. La cooperativa mette a disposizione anche il personale alberghiero, di fisioterapia e animazione. Il personale medico è a carico della AUSL. L ammissione degli ospiti è decisa dal servizio assistenza anziani dell AUSL previa verifica dell unità di valutazione geriatrica. L attività alberghiera e quant altro necessario è garantita dall ASP. Il servizio viene svolto nei locali dell ex ospedale di Dovadola, via Nazionale, di proprietà dell'a.usl di Forlì che lo concede all'asp in comodato d'uso secondo le condizioni di cui al contratto stipulato tra Ausl e ASP. iiii) Alloggi con servizi L'ASP gestisce gli alloggi con servizi così come definiti nell'ambito della programmazione del piano di zona per la salute ed il benessere sociale. All'atto della costituzione gestisce alloggi con servizi per n. 15 anziani non autosufficienti in convenzione con l'ausl di Forli presso l'immobile denominato ex convento francescano sito in Rocca San Casciano e di proprietà dello stesso Comune. Gli altri comuni soci possono conferire all'asp alloggi con servizi per anziani di cui sono titolari successivamente alla costituzione sulla base di appositi contratti di servizio, previo parere favorevole dell'assemblea dei soci ed in linea con la programmazione di distretto socio-sanitaria. 3

b) Servizi in area disabili i) Centro socio-riabilitativo residenziale e diurno All ASP è conferito dalla totalità dei comuni soci, in quanto trattasi di servizio a carattere distrettuale, un centro socio-riabilitativo residenziale per n. 12 ospiti portatori di disabilità in età adulta ed un centro socio-riabilitativo diurno per n. 3 ospiti in convenzione con il Comune di Forlì che opera in qualità di comune capofila dell accordo di programma. All'atto della costituzione il servizio è erogato mediante personale assistenziale ed educativo messo a disposizione da cooperativa sociale sulla base di apposito contratto. Il fabbisogno medico ed infermieristico è garantito dall AUSL di Forlì. Le ammissioni e dimissioni sono decise dagli operatori facenti capo all'ufficio di direzione dell accordo di programma. All'atto della costituzione il servizio è svolto in apposita palazzina presso il Comune di Dovadola di proprietà dell IPAB OP Zauli da Montepolo di Dovadola attuale titolare della convenzione con il Comune di Forlì. Attraverso la procedura di accreditamento transitorio o provvisorio, sulla base della decisione del Comitato di Distretto, si definirà entro l'anno 2010 il soggetto gestore dei due servizi accreditati nonché la relativa localizzazione, soggetto con il quale l'asp stipulerà contratto di servizio sottoscritto anche dal Comune di Forlì e dall'azienda Usl trattandosi di servizio socio-sanitario di valenza distrettuale. ii) Soluzioni residenziali per gravissime disabilità acquisite in età adulta All'ASP è conferita dalla totalità dei comuni soci, in quanto trattasi di servizio a carattere distrettuale, la gestione di n. 7 posti letto destinati a persone affette di gravissime disabilità acquisite in età adulta ex DGR 2068/2004. All'atto della costituzione detto servizio è collocato al secondo piano della struttura di p.le SS. Annunziata di Dovadola di proprietà dell'ipab OP Zauli da Montepolo di Dovadola. Agli ospiti l AUSL garantisce l assistenza infermieristica e parte di quella medica, mentre la restante parte dell attività medica, nonché quella assistenziale (N. 5 OSS), riabilitativa e alberghiera fa capo attualmente all'ipab OP Zauli di Dovadola. Con apposito contratto di servizio ai sensi del successivo art. 5 saranno disciplinate le modalità di gestione da parte dell'asp del Forlivese dei servizi oggetto della presente lettera. 2. La definizione del numero di posti convenzionati per non autosufficienti nei servizi diurni e residenziali per anziani e disabili gestiti dall'asp sarà oggetto della programmazione attuativa annuale del piano di zona per la salute ed il benessere sociale del distretto di Forlì approvata dal Comitato di Distretto nel rispetto degli indirizzi della Conferenza sociale e sanitaria di Forlì. 3. Sulla base delle attività già gestite dalle IPAB che si trasformano sono conferite all'asp i seguenti servizi: a) gestione farmacia di Predappio che si intende conferita dal Comune di Predappio b) gestione alloggi di edilizia agevolata: si tratta di n. 15 alloggi situati a Forlimpopoli in via Saffi 104/a che si intendono conferiti dal Comune di Forlimpopoli. 4

Art. 3 QUOTE DI PARTECIPAZIONE 1 Gli Enti pubblici territoriali sottoscrittori della presente convenzione rappresentano il 100% delle quote di partecipazione come chiaramente specificato nello Statuto dell ASP. 2 Le quote di partecipazione dei soci indicati al comma 1, al momento della costituzione dell ASP, sono ripartite come da tabella allegato A) alla presente convenzione e di seguito riportate: a) Comune di Bertinoro il 2,04 %; b) Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole il 18,38 %; c) Comune di Civitella di Romagna il 0,10 %; d) Comune di Forlì il 22,26 %; e) Comune di Forlimpopoli il 20,77 %; f) Comune di Galeata il 0,10 %; g) Comune di Meldola il 1,94 %; h) Comune di Modigliana il 0,92 %; i) Comune di Portico e San Benedetto il 0,16 %; j) Comune di Predappio il 28,90 %; k) Comune di Premilcuore il 0,10 %; l) Comune di Rocca San Casciano il 3, 98 %; m) Comune di Santa Sofia il 0,10 %; n) Comune di Tredozio il 0,25 %. 3 Gli Enti Pubblici territoriali sottoscrittori della presente convenzione condividono i seguenti criteri di determinazione delle quote di rappresentanza spettanti ad ogni ente pubblico territoriale socio, anche in caso di nuove partecipazioni, che comportano una modifica dell assemblea dei soci e quindi una modifica statutaria, o di nuovi conferimenti da parte di enti già soci: a) Il 32,93% delle quote è ripartito tra i Comuni sulla base della popolazione residente calcolata al 1 gennaio del 2009. Questo criterio trova fondamento nel fatto che trattandosi di ASP distrettuale tutti i servizi gestiti possono avere come utenti cittadini provenienti da ciascun comune del distretto, e pertanto anche non residenti nel comune sede del servizio. In particolare ciò riguarda i servizi a carattere segnatamente distrettuale, così come individuati nell'art. 2, ma anche i posti protetti, in particolare per quei comuni, come il Comune di Forlì, che hanno nel loro territorio un numero di posti convenzionati in casa residenza per anziani ben inferiore alla domanda proveniente dai propri cittadini residenti. Detto criterio deve altresì essere coordinato con quanto previsto al successivo art. 6 sulle responsabilità dei singoli comuni soci rispetto alla partecipazione al programma dell eventuale disavanzo di gestione. 5

Le quote riferite alla popolazione vengono rideterminate a cadenza triennale sulla base della popolazione residente rilevata al 1 gennaio dell anno precedente a quello in cui saranno applicate le quote così rideterminate. b) Il 33,33% delle quote è ripartito tra i Comuni sulla base del patrimonio conferito, disponibile ed indisponibile. Ai fini della determinazione delle quote secondo il presente criterio, al momento della costituzione si assume il valore del patrimonio, calcolato sulla base del valore catastale rivalutato al 5% per quanto attiene agli immobili e del reddito dominicale moltiplicato per 75 e rivalutato del 25% per quanto attiene ai terreni. Detto valore va assunto al netto dei mutui passivi gravanti al 31.12.2008 sullo stesso patrimonio valutati sulla base del piano di ammortamento ovvero facendo riferimento all'entità del capitale ancora da restituire. Al momento della costituzione i patrimoni, già di competenza delle IPAB, vengono considerati come conferiti dal Comune sede dell IPAB da cui provengono. I patrimoni conferiti dai Comuni all ASP successivamente alla costituzione, andranno ad aumentare le quote di rappresentanza del comune che li conferisce sulla base del presente criterio ed il loro valore sarà calcolato sulla base degli stessi criteri individuati sopra calcolati al 31 dicembre dell'anno precedente quello di decisione del conferimento. c) Il 33,34% delle quote di rappresentanza è ripartito tra i Comuni sulla base del valore dei servizi ed attività conferite. Ai fini della determinazione delle quote secondo il presente criterio si assume il valore economico indicato in euro dei servizi ed attività conferiti da ciascun comune calcolato a bilancio consuntivo 2008. Al momento della costituzione i servizi ed attività già di competenza delle IPAB vengono considerati come conferiti dal Comune sede dell IPAB da cui provengono. I servizi di carattere distrettuale, ovvero prioritariamente destinati a tutti i cittadini del distretto, a prescindere dal comune di residenza, così come individuati all'art. 2 della presente convenzione, non sono computati nei servizi oggetto del presente criterio ma concorrono alla determinazione del criterio di cui alla lettera a) riferito al numero di abitanti. I servizi ed attività, conferiti dai Comuni all ASP successivamente alla costituzione, andranno ad aumentare le quote di rappresentanza del comune che li conferisce sulla base del presente criterio ed il loro valore economico sarà calcolato sulla base dell ultimo consuntivo utile al momento del conferimento. In occasione del conferimento di nuove attività o servizi da parte di comuni soci sono rideterminate complessivamente le quote di rappresentanza di cui al presente punto, anche attraverso la rivalutazione del valore economico dei servizi ed attività già conferiti sulla base degli stessi criteri applicati per la determinazione del valore economico dei servizi e/o attività di nuovo conferimento. d) Ai Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Santa Sofia e Premilcuore che hanno costituito un ASP in deroga sul loro territorio multiservizi e multisettore è attribuita una quota di partecipazione alla presente Azienda a titolo simbolico calcolata nello 0,10 % per ciascun comune. 6

Art. 4 DISCIPLINA DEI CONFERIMENTI DI BENI PATRIMONIALI E DELLE COMPENSAZIONI E MANUTENZIONI RELATIVE AI MEDESIMI 1. L ASP sarà inizialmente proprietaria dei soli patrimoni già di proprietà delle IPAB che si trasformano, i quali ai sensi del punto 4 della DGR 284/2005 si intendono conferiti dai Comuni sede delle istituzione stesse. Detti beni sono elencati all'allegato 2 alla presente convenzione. 2. Disciplina dei conferimenti di beni patrimoniali. I Comuni sottoscrittori della presente convenzione condividono che non sia né necessario né opportuno trasferire all' ASP la proprietà di beni immobili di proprietà degli Enti medesimi già eventualmente utilizzati per l erogazione di servizi conferiti all ASP. Gli appartamenti di proprietà del comune di Rocca San Casciano presso cui è erogato il servizio di casa protetta e alloggi con servizi già gestiti dall'ipab Villa del Pensionato sono dati in comodato gratuito all'asp da parte del Comune proprietario per tutta la durata della presente convenzione ovvero a tempo indeterminato. Con riferimento altresì ai locali in cui opera la Farmacia di Predappio, nonché quelli in cui l'asp avrà la sede amministrativa, entrambi di proprietà del Comune di Predappio, saranno assunti in locazione dall'asp a canoni di mercato documentati. 3. Per quanto attiene i beni mobili si prevederà quanto segue: a. I beni mobili già di proprietà delle IPAB sono conferiti in proprietà all ASP; b. I beni mobili di proprietà dei Comuni soci sono conferiti in utilizzo all ASP dagli enti proprietari sulla base di contratti di locazione o comodato gratuito secondo quanto già dettagliato al comma 2 per i beni immobili cui si riferiscono. 4. Disciplina delle manutenzioni. Per la manutenzione dei beni immobili di proprietà dell ASP, questa si avvarrà di propria struttura tecnica. Per la manutenzione degli immobili di proprietà dei Comuni soci conferiti in utilizzo all ASP i contratti sottoscritti tra i Comuni proprietari e l ASP ai sensi del precedente comma 2 disciplineranno la struttura tecnica alla quale fare riferimento, se quella della stessa ASP o altra messa a disposizione dagli stessi comuni proprietari. 5. Alla manutenzione dei beni mobili utilizzati dall ASP nella gestione dei servizi ed attività provvederà direttamente l Azienda quale che sia l Ente proprietario. 6. Si prevede che il sostentamento dei costi delle manutenzioni sia così ripartito: a. Manutenzioni ordinarie a totale carico ASP; b. Manutenzioni straordinarie di immobili di proprietà dell ASP a totale carico dell ASP; c. Manutenzioni straordinarie di immobili di proprietà dei comuni in utilizzo all'asp in comodato gratuito a totale carico dell ASP; d. Manutenzioni straordinarie di immobili di proprietà comunale in utilizzo all'asp in locazione a totale carico del Comune proprietario. 7. Destinazione del patrimonio in caso di estinzione dell ASP: in caso di estinzione dell ASP, salvo diverse disposizioni assunte dalla Regione Emilia Romagna, il patrimonio ritorna nelle disponibilità degli Enti locali che lo ha conferito. 7

Art. 5 INDIRIZZI GENERALI PER LA DEFINIZIONE E LA STIPULA DEI CONTRATTI DI SERVIZIO 1. L ASP, al momento dell avvio dell attività, subentra nei rapporti giuridici posti in essere dalle IPAB originarie. 2. L esercizio da parte dell ASP della gestione di servizi e/o attività conferiti dai Comuni soci è regolato da contratti di servizio. 3. I contratti di servizio saranno approvati dagli organi esecutivi degli Enti pubblici territoriali soci individuati come sottoscrittori. 4. Entro sei mesi dall avvio dell attività dell Azienda dovranno essere stipulati i contratti per i servizi e/o attività già gestiti dall IPAB. Per tutti gli altri servizi e/o attività conferiti ai sensi dell art. 2 della presente convenzione l effettivo avvio dell attività in capo all Azienda è subordinato alla stipula del relativo contratto di servizio. 5. I contratti di servizio, per le parti riferite a servizi e/o attività socio-sanitari integrati, saranno sottoscritti anche dall Azienda U.S.L. per gli oneri di sua competenza. 6. I contratti di servizio, per le parti riferite a servizi e/o attività sociali e socio-sanitari, già gestiti dal Comune di Forlì in qualità di comune capofila della gestione associata dei servizi sociali e socio-sanitari integrati tra i quindici comuni del comprensorio forlivese ai sensi dell Accordo di Programma e convenzione attuativa per il triennio 2009-2011, sono sottoscritti dal Comune di Forlì, Ufficio di direzione dell Accordo di Programma. 7. Ogni singolo contratto di servizio dovrà contenere la definizione di tutti gli aspetti relativi alle modalità di gestione dei servizi e/o delle attività conferiti, ivi compresa l individuazione degli standard qualitativi e quantitativi del servizio. 8. L Assemblea dei soci curerà il costante monitoraggio circa l andamento dei contratti di servizio. 9. Alla scadenza di tali contratti di servizio, l Assemblea dei Soci valuterà le condizioni per l eventuale rinnovo alle medesime condizioni o con modifiche. 10. Per tutti i servizi socio-sanitari oggetto di accreditamento ai sensi della normativa regionale ex L.R. 4/08 e disposizioni attuative il contratto di servizio stipulato tiene di norma a riferimento i criteri ed i requisiti dell'accreditamento transitorio e/o provvisorio ovvero definitivo nel rispetto della tempistica di attuazione definita dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione di Giunta Regionale n. 514/2009. Art. 6 GARANZIE ED OBBLIGHI PER I SOCI 1. La gestione dell ASP deve assicurare la salvaguardia degli interessi finanziari dei Soci, indipendentemente dall entità della loro propria quota associativa. 2. Ciascun socio ente pubblico territoriale detiene il diritto di sottoporre al Consiglio di Amministrazione dell Azienda cui partecipa proposte di attività e chiarimenti attinenti ed 8

eventuali problematiche riferite alla sua attività. A tali istanze il Consiglio deve fornire risposta entro 30 giorni dal loro ricevimento. 3. L Assemblea dei Soci deve essere convocata entro il termine massimo di 20 giorni dall istanza rivolta a questo fine dal legale rappresentante di ciascun socio; 4. I legali rappresentanti di ciascun socio, ed i delegati da essi eventualmente nominati, riceveranno oltre agli atti fondamentali dell ASP, dell attività dell Azienda. periodiche relazioni sull andamento 5. Fermo restando il principio del pareggio di bilancio, in caso di eventuali perdite, dopo l approvazione da parte dell Assemblea dei soci del piano di rientro predisposto dal Consiglio di Amministrazione, ciascun socio territoriale pubblico parteciperà alla copertura dell eventuale disavanzo non coperto dal piano di rientro in proporzione al grado di utilizzo dei servizi da parte dei cittadini residenti nel proprio Comune per l esercizio di competenza cui si riferiscono le perdite. L Assemblea dei soci verifica, prioritariamente, la localizzazione e le ragioni del disavanzo e propone i provvedimenti conseguenti. Art. 7 INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO 1. In linea con gli orientamenti della Regione Emilia Romagna le tariffe a carico degli utenti per la compartecipazione alla spesa dei servizi gestiti dall'asp si uniformano all'obiettivo di omogeneizzazione su base distrettuale e tendenzialmente anche su base regionale. Per i servizi socio-sanitari dalla data di approvazione della direttiva regionale in materia di compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato degli interventi e servizi sociali e socio-sanitari ai sensi dell'art. 49 della L.R. 2/2003 e s.m.i. le tariffe applicate dall'asp saranno uniformate alle disposizioni della suddetta direttiva. 2. Per la definizione delle quote a carico degli utenti riferite al servizio di casa protetta per anziani, salvo diverse disposizioni della Regione Emilia Romagna a seguito dell'emanazione della direttiva di cui al comma precedente, nel processo di adeguamento e tendenziale omogeneizzazione si dovrà tenere conto della storicizzazione delle rette riferite alle diverse strutture gestite dall'asp. Art. 8 MODALITA' DI RISOLUZIONE EVENTUALI CONTROVERSIE 1. Nel caso insorga una controversia fra le Parti sull applicazione della presente convenzione, deve essere preliminarmente esperito ogni utile tentativo fra le Parti interessate per una definizione equa e bonaria della controversia stessa. In caso di infruttuosità di tali tentativi, che dovranno risultare da atti scritti, ciascuna delle Parti resta libera di adire l Autorità Giudiziaria competente. Art. 9 DURATA 1. La presente convenzione è prevista di durata a tempo indeterminato. Verrà pertanto riapprovata solo al verificarsi della necessità di apportare modifiche (mutare del numero dei soci, variazioni nel conferimento di servizi/attività, mutate previsioni di legge ecc.) 9

2. La convenzione si estinguerà solo in conseguenza dell estinzione dell ASP. Art. 10 ESENZIONE SPESE CONTRATTUALI 1. Ai sensi dell art. 1 della tabella annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, non vi è obbligo di registrazione della presente convenzione. 2. Trattandosi di atto scambiato nell ambito della Pubblica Amministrazione è esente dall applicazione dell imposta di bollo; per la sua natura di convenzione è altresì esente dall applicazione dei diritti di segreteria. Art. 11 CLAUSOLA RESIDUALE 1. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni direttamente sancite dalla legge e dagli Statuti delle Aziende. 10

ASP DEL FORLIVESE ALLEGATO A) QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI SOCI 32,93% N.B. La somma delle quote deve essere = 100% 32,93% 33,33% 33,34% COMUNI N. ABIT. PATRIMONIO SERVIZI Quote riferite agli abitanti Quote riferite al patrimonio Quote riferite ai servizi TOTALE QUOTA BERTINORO 10.651 2,04% 0,00% 0,00% 2,04% CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE 6.572 623.492,99 1.051.084,00 1,26% 10,70% 6,41% 18,38% FORLI' 116.208 22,26% 0,00% 0,00% 22,26% FORLIMPOPOLI 12.837 642.831,23 1.192.469,00 2,46% 11,03% 7,28% 20,77% MELDOLA 10.142 1,94% 0,00% 0,00% 1,94% MODIGLIANA 4.823 0,92% 0,00% 0,00% 0,92% PORTICO E SAN BENEDETTO 814 0,16% 0,00% 0,00% 0,16% PREDAPPIO 6.491 675.350,02 2.631.719,00 1,24% 11,59% 16,06% 28,90% ROCCA SAN CASCIANO 2.062-588.179,00 0,39% 0,00% 3,59% 3,98% TREDOZIO 1.304 0,25% 0,00% 0,00% 0,25% CIVITELLA DI ROMAGNA 0,00% 0,00% 0,10% GALEATA 0,00% 0,00% 0,10% SANTA SOFIA 0,00% 0,00% 0,10% PREMILCUORE 0,10% TOTALE 171.904 1.941.674,24 5.463.451,00 32,93% 33,33% 33,34% 100,00% 11

ELENCO BENI IMMOBILI ALLEGATO B) FABBRICATI FGL. - PART DESCRIZIONE COMUNE REDD. DOM. VALORE RIVALUTATO B1 VIA MASSI FORLIMPOPOLI 3.636,67 534.590,49 Attività Istituzionale INDISPONIBILE A2 VIA SAFFI FORLIMPOPOLI 4.462,22 468.533,10 Attività Istituzionale INDISPONIBILE A10 VIA SAFFI FORLIMPOPOLI 1.704,31 89.476,28 Attività Istituzionale INDISPONIBILE C2 VIA SAFFI FORLIMPOPOLI 130,15 13.665,75 Attività Istituzionale INDISPONIBILE In corso di VIA SAFFI FORLIMPOPOLI 2.151,04 225.859,20 Attività Istituzionale INDISPONIBILE definizione 1.332.124,82 B/1 VIA PICCININI 28 PREDAPPIO 4.593,14 675.191,58 Attività Istituzionale INDISPONIBILE 675.191,58 B/1 VIA BENERICETTI 4 TERRA DEL SOLE 6.798,20 999.335,40 Attività Istituzionale INDISPONIBILE A/4 VIA MAZZINI 22 TERRA DEL SOLE 309,87 32.536,35 Locazione DISPONIBILE A/4 VIA MAZZINI 22 TERRA DEL SOLE 240,41 25.243,05 Locazione DISPONIBILE 1.057.114,80 TOTALE FABBRICATI 3.064.431,20 TERRENI FGL. - PART DESCRIZIONE COMUNE REDD. DOM. VALORE RIVALUTATO PREDAPPIO PREDAPPIO 1.69 158,44 Attività Istituzionale INDISPONIBILE 16-128 TERRA DEL SOLE TERRA DEL SOLE 8,64 810,00 Attività Istituzionale INDISPONIBILE 16-185 TERRA DEL SOLE TERRA DEL SOLE 1,82 170,63 Attività Istituzionale INDISPONIBILE TOTALE TERRENI 1139,07 TOT. FABBRICATI E TERRENI 3.065.570,27 12

Allegato A)delibera C.C. n. 10 del 1/03/2010 IL FUNZIONARIO INCARICATO F.to Dr. Marco Ricci AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL FORLIVESE INDICE Azienda servizi alla persona del forlivese...i INDICE... I 0TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI...1 CAPO I - ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA...1 Articolo 1 - Origini...1 Articolo 2 - Denominazione, sede e costituzione...2 Articolo 3 - Natura giuridica e fonti normative...2 CAPO II - FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO...3 Articolo 4 - Finalità dell'asp e principi degli interventi...3 Articolo 5 - Ambito territoriale di intervento... 3 Articolo 6 - Soci dell'asp... 3 CAPO III - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'... 4 Articolo 7 - Gestione dei servizi e delle attività... 4 Articolo 8 - Contratti di servizio... 4 Articolo 9 - Organismi di partecipazione e di rappresentanza... 4 TITOLO II - ORGANI... 5 CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI... 5 Articolo 10 - Composizione... 5 Articolo 11 - Durata...5 Articolo 12 - Rimborsi spese...5 Articolo 13 - Funzioni... 5 Articolo 14 - Regolamento dell Assemblea... 6 Articolo 15 - Validità delle sedute...7 Articolo 16 - Validità delle deliberazioni...7 Articolo 17 - Maggioranze qualificate... 7 Articolo 18 - Presidente dell'assemblea dei soci... 7 CAPO II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE...8 Articolo 19 - Composizione e procedura di nomina... 8 Articolo 20 - Ineleggibilità e incompatibilità... 8 Articolo 21 - Decadenza e revoca... 8 Articolo 22 - Decadenza e dimissioni dei consiglieri...9 Articolo 23 - Sostituzione...9 Articolo 24 - Funzioni... 9 Articolo 25 - Convocazione...10

Articolo 26 - Partecipazione alle sedute...10 Articolo 27 - Validità e svolgimento delle sedute... 10 Articolo 28 - Presidente...11 Articolo 29 - Indennità e rimborsi spese... 11 CAPO III - ORGANO DI REVISIONE CONTABILE...11 Articolo 30 - Composizione e funzionamento...11 CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE... 12 Articolo 31 - Pubblicizzazione degli atti amministrativi, accesso agli atti, informazione e pubblicità... 12 TITOLO III - ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE... 12 CAPO I - DIRETTORE...12 Articolo 32 - Nomina e trattamento...12 Articolo 33 - Attribuzioni...12 CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI...13 Articolo 34 - Principi...13 Articolo 35 - Responsabili degli uffici e dei servizi...13 Articolo 36 - Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi...13 Articolo 37 - Personale...13 TITOLO IV - PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE.. 14 Articolo 38 - Patrimonio...14 Articolo 39 - Sistema informativo contabile... 14 Articolo 40 - Piano programmatico...14 Articolo 41 - Spese in economia... 15 TITOLO V - SERVIZO DI TESORERIA... 15 Articolo 42 - Servizio di tesoreria... 15 TITOLO VI - NORME TRANSITORIE, GENERALI E FINALI...15 CAPO I - NORME GENERALI E FINALI...15 Articolo 43 - Risoluzione eventuali controversie...15 Articolo 44 - Modifiche statutarie... 15 Articolo 45 - Durata e fusioni...15 Articolo 46 - Norma di rinvio...16 Articolo 47 - Norma transitoria... 16 I

0TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA Articolo 1 - Origini 1. Ai sensi della Legge Regionale n. 2 del 12 marzo 2003 è costituita un'azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) per effetto della trasformazione e della fusione delle seguenti IPAB: A. Opera Pia Piccinini Casa Protetta di Predappio Alta, la cui origine risaliva al 1878 quando il reverendo Don Giacomo Piccinini destinò i propri beni per la fondazione di un ospedale. L Ipab Opera Pia Piccinini aveva lo scopo statutario nell'ambito degli indirizzi programmatici della Regione Emilia Romagna, della locale ASL e del Comune di Predappio, di fornire ospitalità ed assistenza alle persone anziane, in particolare in quelle in stato di non autosufficienza fisica e/o psichica per le quali non era possibile garantire la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, tramite l'intervento degli altri servizi presenti sul territorio. B. Opera Pia Spedale G. Zauli da Montepolo di Dovadola la cui origine risaliva al 1879, in conseguenza del lascito del fu Giuseppe Zauli fu Stefano da Montepolo. L Ipab Opera Pia Spedale G. Zauli da Montepolo aveva lo scopo statutario di offrire servizi residenziali rivolti a persone anziane in varie situazioni fisiche o psichiche (autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti) per le quali non era possibile la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale; offrire servizi socio-assistenziali rivolti a persone anziane finalizzati al mantenimento dei destinatari nel proprio ambiente familiare e sociale e infine offrire servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari rivolti a disabili in età adulta in collaborazione con gli enti territoriali competenti. C. Centro Sociale Luisa Giovanni-Mignani e Giovanni Baccarini di Terra del Sole che traeva origine dalla fusione delle due Opere Pie Baccarini e Giovannini-Mignani disposta con R.D. 29 agosto 1909. Dette Opere furono fondate con testamenti 12/1/1886 e 31/12/1899 con cui il sig. Giovanni Baccarini e la sig.ra Luisa Gíovannini-Mignani legarono il loro patrimonio per l'erezione di un ricovero di Mendicità. L Ipab Centro Sociale Luisa Giovanni-Mignani e Giovanni Baccarini aveva lo scopo statutario di offrire servizi residenziali rivolti a persone anziane in varie situazioni fisiche o psichiche (autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti) per le quali non era possibile la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale; offrire servizi socioassistenziali rivolti a persone anziane finalizzati al mantenimento dei destinatari nel proprio ambiente familiare e sociale e infine offrire servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari rivolti a disabili in età adulta in collaborazione con gli enti territoriali competenti. D.Casa di Riposo Pellegrino Artusi di Forlimpopoli, traeva origine dal testamento olografo di Pellegrino Artusi con lo scopo di provvedere al mantenimento e all'assistenza degli inabili di ambo i sessi. L Ipab Casa di Riposo Pellegrino Artusi aveva lo scopo statutario di garantire agli anziani, tramite interventi personalizzati, un adeguato livello assistenziale, nel pieno rispetto della dignità, dell'autonomia e della riservatezza personale. In particolare, assicurava l'assistenza sanitaria di base e trattamenti riabilitativi per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e del 1

grado di autonomia degli Anziani, secondo quanto previsto dalla normativa regionale. Promuoveva inoltre, nell'ambito dei propri servizi, attività di mobilizzazione, occupazionali e ricreativo culturali, favorendo la partecipazione alle iniziative promosse dal territorio. E. La Casa di Riposo di Rocca San Casciano, è sorta de facto l 8 dicembre 1953, venne amministrata di fatto dall ECA sino al 31 marzo 1978 ed iniziò a funzionare autonomamente il 1 aprile 1978 con la denominazione Villa del Pensionato. L Ente ha ottenuto il riconoscimento della originaria natura di Istituzione Pubblica di assistenza e beneficenza con provvedimento della Giunta Regionale n.247 del 3 marzo 2008. L Ipab Casa di Riposo Villa del Pensionato aveva lo scopo statutario di offrire servizi residenziali e semi-residenziali rivolti a persone anziane in stato di parziale o totale non autosufficienza fisica o psichica e per le quali non sia possibile la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale. Articolo 2 - Denominazione, sede e costituzione 1.L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona assume la denominazione di "Azienda Servizi alla Persona del Forlivese" e potrà utilizzare, per facilitare la comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo "ASP del Forlivese". 2.L'azienda Pubblica di Servizi alla Persona ha sede legale in Predappio. 3. L ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all ASP è individuata sulla base di quanto definito dall Assemblea dei soci, salvo quanto eventualmente stabilito nella convenzione di cui all art. 6 comma 2. 4. L'ASP "Azienda Servizi alla Persona del Forlivese" è stata costituita con deliberazione della Giunta regionale n. del, che ha approvato anche il presente Statuto. Articolo 3 - Natura giuridica e fonti normative 1. L'ASP è disciplinata dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", da quanto definito con deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004, dalle successive indicazioni regionali e dal presente Statuto. 2. L'ASP è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, e non ha fini di lucro; può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, compreso lo svolgimento di attività editoriali, nel rispetto delle procedure proprie dell evidenza pubblica, funzionali al perseguimento degli obiettivi fissati. 3. L'ASP svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi. 4. L'ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati. 2

CAPO II - FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO Articolo 4 - Finalità dell'asp e principi degli interventi 1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di servizi rivolti a anziani, adulti e disabili, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'assemblea dei soci di cui all'articolo 10. 2. L'ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella legge regionale n. 2 del 2003 ed in particolare: a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza; b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie. 3. L'ASP riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona, a tal fine: a) promuove la formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l integrazione professionale e lo sviluppo dell innovazione organizzativa e gestionale; b) favorisce l apporto ed il coinvolgimento dei lavoratori anche nelle rappresentanze collettive. Articolo 5 - Ambito territoriale di intervento 1.L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione dei servizi di cui all'articolo 4 per l'ambito territoriale distrettuale, che comprende i Comuni di: Forlì, Bertinoro Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia e Tredozio. Articolo 6 - Soci dell'asp 1. Sono soci dell'asp i seguenti enti pubblici territoriali: Comuni di: Forlì, Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia e Tredozio 2. I soci di cui al comma 1 stipulano tra loro una convenzione nella quale sono definite: a) le quote da ciascuno rappresentate; b) i criteri di determinazione delle quote di rappresentanza spettanti ad ogni ente pubblico territoriale socio, anche in caso di nuove partecipazioni, che comportano una modifica dell assemblea dei soci e quindi una modifica statutaria, o di nuovi conferimenti da parte di enti già soci; c) i servizi e le attività conferiti all'asp da ciascuno, ivi compresi i servizi e le attività già gestite dalle Ipab al momento della trasformazione; d) i beni patrimoniali conferiti da ciascuno, sia disponibili che indisponibili, ivi compresi i beni già di 3

proprietà delle Ipab al momento della trasformazione, con i relativi criteri di gestione e destinazione nel rispetto delle normative regionali; e) gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio; f) quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i soci e non sia definito dal presente Statuto. 3. L'ammissione di nuovi soci enti pubblici territoriali è deliberata dall'assemblea dei soci e comporta la ridefinizione delle quote di partecipazione stabilite nella convenzione. CAPO III - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' Articolo 7 - Gestione dei servizi e delle attività 1. L'ASP organizza ed eroga i servizi e le attività di cui all'articolo 4 di norma in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa. 2. L'ASP può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia della imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura. 3. L'ASP può avvalersi della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti. 4. L'ASP richiede l'accreditamento per i servizi e le prestazioni che produce ed organizza, individuate a norma della legislazione regionale vigente. 5. L'ASP può partecipare a forme di gestione sperimentali di servizi sociali e socio-sanitari con le modalità stabilite dalla disciplina regionale ed in accordo con gli organi degli enti territoriali competenti per territorio. 6. L'ASP può produrre ed erogare, in forma non prevalente rispetto alle attività ed ai servizi indicati all'articolo 4, comma 1, gli stessi servizi rivolti a soggetti pubblici non soci e a soggetti privati, ponendo a carico degli stessi l'intero costo del servizio fornito. 7. Nel rispetto di quanto previsto all art. 26, comma 4, della L.R. 2/2003, l ASP può costituire strumenti, anche di natura privatistica, finalizzati alla valorizzazione del proprio patrimonio e alla sua efficace gestione. Articolo 8 - Contratti di servizio 1. Il conferimento all'asp della gestione di servizi e/o attività da parte dei soci Enti pubblici territoriali è regolato da contratti di servizio disciplinati al punto 2 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 2004. Articolo 9 - Organismi di partecipazione e di rappresentanza 1.Al fine di mantenere e consolidare i legami con le comunità locali dove sono dislocati i servizi, l'asp promuove la costituzione di organismi di partecipazione e di rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, con compiti consultivi, di controllo della qualità e di promozione della solidarietà e dell'attività di volontariato locale. 4

2.L ASP assume il confronto con le Confederazioni Sindacali e le OO.SS. dei pensionati come lo strumento più idoneo per promuovere l apporto ed il coinvolgimento della rappresentanze collettive nella programmazione dei piani di attività e sulla verifica dei risultati. TITOLO II - ORGANI CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI Articolo 10 - Composizione 1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e di vigilanza sull'attività dell'asp. E composta dal Sindaco di ciascuno dei soci Enti pubblici territoriali o da loro delegati. 2. A ciascuno dei soci di cui al comma 1 è assegnata la quota di rappresentanza fissata nella convenzione di cui all articolo 6, comma 3. 3. La delega di cui al comma 1 deve essere in forma scritta e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; la delega rilasciata dal Sindaco può essere revocata dallo stesso in qualsiasi momento. La delega si estingue automaticamente qualora per qualsiasi causa cessi dalla carica di Sindaco colui che l'ha conferita. 4. In caso di cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco di uno dei soci Enti pubblici territoriali, la rappresentanza in seno all'assemblea spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge e allo Statuto dell'ente medesimo, la funzione vicaria. Articolo 11 - Durata 1. L Assemblea dei soci è organo permanente dell ASP, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine solo a seguito di mutamenti nella titolarità delle cariche di Sindaco dei soci Enti Pubblici territoriali. Articolo 12 - Rimborsi spese 1. Gli eventuali rimborsi spettanti ai componenti l Assemblea dei soci sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. Articolo 13 - Funzioni 1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e vigilanza sull'attività dell'asp e svolge in particolare le seguenti funzioni: a) definisce gli indirizzi generali dell'asp; b) nomina i componenti del Consiglio di amministrazione; c) revoca i componenti del Consiglio di amministrazione, nei casi previsti e definiti dalla normativa regionale vigente; d) indica alla Regione la terna prevista per la nomina del Revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell ASP sia inferiore ai trenta milioni di euro, oppure nomina i due componenti di propria spettanza nel Collegio, nel caso in cui il volume di bilancio sia superiore ai trenta milioni di euro; 5

e) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività; f) approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, salva la necessità del parere obbligatorio e vincolante del soggetto che ha effettuato il conferimento, in conformità a quanto previsto dalla delibera del Consiglio Regionale n.624 del 9 dicembre 2004;, g) approva le alienazioni del patrimonio disponibile, salva la necessità del parere obbligatorio del soggetto che ha effettuato il conferimento, in conformità a quanto previsto dalla delibera del Consiglio Regionale n.624 del 9 dicembre 2004; h) delibera le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione; i) adotta il proprio Regolamento di funzionamento; l) nomina nel proprio seno il Presidente dell assemblea, stabilendone la durata; m) definisce, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale, l indennità ed i gettoni rispettivamente spettanti al Presidente ed ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il compenso dovuto all'organo di revisione contabile; n) delibera l'ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali; o) approva il conferimento di nuovi patrimoni e/o attività da parte dei soci e ratifica la conseguente modifica delle quote di partecipazione, sulla base dei criteri definiti nella convenzione di cui all art. 6, comma 2; p) approva le sperimentazioni gestionali con le modalità previste dalla disciplina regionale, nonché la costituzione di strumenti, anche di natura privatistica, di cui all art. 7, comma 7 del presente statuto; q) Approva il piano di rientro, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in caso di perdita di esercizio. 2. Gli atti di cui al comma 1 non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'asp. Articolo 14 - Regolamento dell Assemblea 1. Il regolamento di funzionamento dell assemblea ne disciplina le modalità di convocazione,lo svolgimento delle adunanze ed ogni altro aspetto non regolato dallo statuto. 2. Il regolamento dovrà conformarsi ai seguenti principi: a) la convocazione dovrà essere effettuata con avviso comunicato ai soci, presso la loro sede legale, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima dell'assemblea; b) l'assemblea non ritualmente convocata è valida qualora ad essa partecipino tutti i soci; tuttavia in tal caso ciascuno dei soci può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; c) è legittima la delega di voto ad altro socio; d) sono ammesse assemblee per teleconferenza o per telecomunicazione, se previste e disciplinate nel regolamento. 6

Articolo 15 - Validità delle sedute 1. In prima convocazione l'assemblea dei soci è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 75% delle quote di partecipazione, purché siano presenti almeno n. 10 enti soci. 2. Qualora in prima convocazione non si raggiungano i quozienti sopra previsti, l'assemblea dei soci può deliberare, in seconda convocazione da tenersi in giorno diverso dalla prima sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% delle quote di partecipazione, purché siano presenti almeno n. 6 soci. Articolo 16 - Validità delle deliberazioni 1. Il voto di ciascun socio è proporzionale alla sua quota di partecipazione all'asp come definita nella convenzione di cui all articolo 6. 2. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti nella medesima assemblea. Articolo 17 - Maggioranze qualificate 1. Per deliberare validamente sulle seguenti materie è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino contemporaneamente almeno il 75% delle quote di partecipazione ed almeno n. 10 soci: a) deliberazione di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione; b) approvazione del proprio Regolamento di funzionamento; c) ammissione di nuovi soci Enti Pubblici territoriali. d) approvazione delle trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile. e) ipotesi di fusione di cui all art. 45 comma 2. Articolo 18 - Presidente dell'assemblea dei soci 1. Il Presidente dell'assemblea dei soci: a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'assemblea; b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'assemblea; c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'assemblea; d) compie tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea; e) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'assemblea. 2. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, viene sostituito dal membro dell'assemblea dei soci che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età. 3. Il Presidente dell'assemblea decade dall'incarico quando siano intervenute, successivamente alla sua nomina, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi negli enti che complessivamente rappresentino più del 55% delle quote di partecipazione o nella metà degli Enti pubblici territoriali soci dell'azienda. La convocazione della seduta per la nomina del nuovo Presidente dell'assemblea compete al Sindaco dell'ente pubblico territoriale che rappresenta la più alta quota. 7

CAPO II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Articolo 19 - Composizione e procedura di nomina 1. L'ASP è amministrata da un Consiglio di amministrazione, nominato dall'assemblea dei soci fuori dal proprio seno, composto da 5 membri scelti tra persone in possesso di specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. L'atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum, conservato agli atti dell'asp. 2. Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione coloro che rappresentano un socio in assemblea. 3. La nomina del Consiglio di amministrazione avviene secondo la procedura prevista nel Regolamento dell'assemblea. 4. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, con la maggioranza dei componenti in carica, un Presidente ed un Vice Presidente. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di sua assenza o impedimento temporanei. 5. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni. Il Consiglio di amministrazione uscente rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi amministratori, che deve avvenire entro dieci giorni dalla loro nomina da parte dell'assemblea dei soci. 6. Nessuno può essere nominato componente del Consiglio di amministrazione per più di due mandati anche se il primo mandato abbia avuto durata inferiore al quinquennio per qualsiasi causa. Articolo 20 - Ineleggibilità e incompatibilità 1. Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione dell'asp coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente. 2. Non possono ricoprire la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che versano in una delle cause di incompatibilità previste dalla normativa regionale vigente. Articolo 21 - Decadenza e revoca 1. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, della maggioranza dei consiglieri nominati contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione. Nel caso in cui le dimissioni o la cessazione dei consiglieri non comportino la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione, l'assemblea provvede alla loro sostituzione con le modalità indicate all'articolo 23. 2. Entro 10 giorni dal verificarsi della condizione di cui al comma 1, il Presidente dell'assemblea dei soci convoca l'assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. 3. La revoca del Consiglio di amministrazione è disposta con deliberazione motivata dell'assemblea dei soci, nei casi e con le modalità definite dalla normativa vigente; per la deliberazione di revoca è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina. 8