(Avv. Michele Cancellaro) Tribunale di Torino. Sezione I Civile. Ordinanza 11 ottobre (est. Liberati) ******

Documenti analoghi
Profili generali e condizioni di ammissibilità: tipo di pronuncia e natura del credito azionato. L istituto... 39

Cass /2014. Iscrizione della causa a ruolo con la velina: mera irregolarità.

Il procedimento sommario di cognizione facoltativo ex artt. 702 bis ss. c.p.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Udienza di prima comparazione delle parti e trattazione (art. 183 c.p.c.)

INDICE SOMMARIO. Abbreviazioni delle Riviste e delle Enciclopedie... Pag. IX CAPITOLO I NATURA GIURIDICA E PRESUPPOSTI DEL PROCEDIMENTO INGIUNTIVO

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO. Giuseppe Buffone LE RISPOSTE DEI GIUDICI DI MERITO. Sentenza Cassazione, Sez. Un /2010. Raccolta di massime

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE La Banca Caripe S.p.a. ha, con ricorso monitorio presentato il , chiesto ed ottenuto S.r.l. e

E) Giurisprudenza di merito

INDICE SOMMARIO. REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi Termine a difesa...

Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Messina. L attività professionale dei praticanti abilitati

Al comma 1, sostituire le parole le parti private con le parole nei quali siano interessate più parti private, queste

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni

Ritiene il Collegio che debba essere rigettata l istanza di rimessione in termini presentata da AA e debba, conseguentemente, essere confermata la dic

Opposizione a decreto ingiuntivo. Cassazione Sezione Unite 9 settembre 2010 n Sabato 09 Ottobre :02

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile

INDICE. Schemi GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO Prefazione...

INDICE-SOMMARIO PARTE PRIMA IL RITO C.D. LOCATIZIO CAPITOLO PRIMO L AMBITO DI APPLICAZIONE DEL RITO C.D. LOCATIZIO

99. L esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili. adibiti ad uso abitativo per morosità o per altro inadempimento» 477

Estinzione del giudizio avanti al giudice unico del tribunale e condanna del rinunciante alle spese di lite

SOMMARIO CAPITOLO PRIMO: LE NOVITA DELLA RIFORMA SUL PROCESSO CIVILE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

INDICE SOMMARIO PREMESSA. ... Pag. 1

Cassazione civile, sez. unite, 9 settembre 2010, n

Art Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Prima Sezione Civile

Ingiunzione fiscale. Processo

L onere della prova: i principi di disponibilità e di vicinanza della prova.

SOMMARIO PARTE I IL CODICE DI PROCEDURA CIVILE. Sezione I Impugnazioni in generale

LA CHIUSURA DEL PROCESSO. Diversi modi in cui il processo si può chiudere senza una decisione di merito o di rito

Appello tributario. Decorrenza termine lungo

Disegno di legge recante

Rappresentanza processuale Giudicato implicito. Corte di Cassazione, Sez. un., sentenza n del 4 marzo 2016.

Legislazione Giurisprudenza

Parte Prima I ricorsi in materia di Patrocinio a spese dello Stato nell ambito del processo penale

Le variazioni ai giudizi di impugnazione

Ufficio Esecuzioni Mobiliari

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

COGNIZIONE PIENA E COGNIZIONE SOMMARIA

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

Il criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c.

IL SISTEMA DELLE OPPOSIZIONI NEL PROCESSO ESECUTIVO

Cassazione Civile Sezioni Unite, del 18 maggio 2011, n Nota a cura di Federico Trombetta

NOZIONE DI PRECLUSIONE

INDICE. Capitolo I Le attività di recupero dei crediti

CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97

INDICE CAPITOLO PRIMO: UNA NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE (ANNA MARIA SOLDI)

Tribunale di Salerno: no alla rimessione nei termini di costituzione dell opponente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

La decadenza dall azione per rovina e difetti di cose immobili è materia di eccezione in senso stretto

SOMMARIO. Parte I Profili generali

PCT - LA COMPARSA DI RIASSUNZIONE: ATTO IN- TRODUTTIVO O ATTO ENDOPROCESSUALE AL FINE DELLE MODALITÀ DI DEPOSITO?

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO. ha pronunciato la seguente ORDINANZA OSSERVATO IN FATTO

SOMMARIO. Capitolo 3 Forma della domanda e deposito del ricorso

COMPETENZA. 3 criteri materia valore territorio inderogabile e derogabile verticali e orizzontali

INDICE SOMMARIO. Prefazione... Nota del curatore...

INDICE I. LE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE

Schemi 14A 14B 14C 17A 17B

PROCESSO CIVILE A COGNIZIONE PIENA PROCESSO ORDINARIO TRIBUNALE

INDICE SOMMARIO. Capitolo 1 LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

COOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile

INDICE. Schemi. Prefazione... p. XV

PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c.

INDICE CAPITOLO I INTRODUZIONE. 1. Ratio normativa della fase introduttiva della causa civile... 1

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO

RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI

Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte di Cassazione, nello statuire sulla competenza territoriale in materia di obbligazioni pecuniarie, si

INDICE. Prefazione...

LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE. Sentenza 8 aprile 2011, n Cass. 8114/2011:O.S.A. - Compensazione spese: illegittimità

(tratto dal Compendio di diritto processuale civile) articolo c.p.c. 7 Competenza del Giudice di pace

INDICE INDICE. Prefazione...p. XVII

VI-2 SEZIONE CIVILE. - Presidente Rep. - Consigliere C.C.15/9/2015. CARUSO Assunta, DEL GROSSO Michele e VANGELI Avv. Pietro,

IL NUOVO REGIME PROCESSUALE DELLA RESPONSABILITÀ SANITARIA 2017: SCHEMI E PRIME CONSIDERAZIONI. Schema di Giulio SPINA

Corte di Cassazione II Sezione Civile - n del 3 agosto 2016

Indice analitico. Disposizioni Generali

INDICE SOMMARIO. Elenco delle principali abbreviazioni... Premessa. La tutela giurisdizionale dei diritti e le ordinanze anticipatorie di condanna...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE LAVORO ORDINANZA. ultimo titolare del. , giusta delega in atti; contro. Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

PROVVEDIMENTI ANTICIPATORI

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.


IL PROCESSO ESECUTIVO IMMOBILIARE

INDICE. Capitolo I IL GIUSTO PROCESSO REGOLATO DALLA LEGGE (G. Vignera) Sezione I LA GARANZIA DEL GIUSTO PROCESSO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

CIRCOLARE N. 56/E. Roma, 24 ottobre 2007

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione

SFRATTO PER MOROSITÀ E PER FINITA LOCAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha. SENTENZA, in forma semplificata,

Indice sommario. Capitolo I (di ALBERTO TEDOLDI) 17 Funzione e struttura del procedimento per convalida di sfratto

15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE. Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente -

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)

SOMMARIO INTRODUZIONE... 1

Cass /2011:Opposizione a sanzione amministrativa: è sempre competente il Giudice di Pace

Corte di Cassazione Sez. Un. sent. 18 luglio 2017, dep. 19 ottobre 2017 n Pres. Rordof est. De Chiara

TRIBUNALE DI UDINE CONTRIBUTO UNIFICATO

di continenza o connessione... [F004] Ordinanza collegiale con declaratoria di incompetenza

Transcript:

In seguito all'overulling della Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la giurisprudenza di merito si è pronunciata pressochè unanimemente per l'irretroattività del principio affermato dagli Ermellini, che, come noto, hanno stauito che anche il termine per la costituzione dell'opponente, così come quello dei termini a comparire, va dimidiato!!! Come comprensibile, tale dictum ha generato il panico negli operatori del diritto, che si sono trovati esposti, in numerosissimi casi, ad eccezioni d'improcedibilità per costituzione oltre il termine dimidiato; tuutavia, la giurisprudenza di merito, a partire da una pronuncia del Tribunale di Varese, ha posto rimedio a tale situazione con l'affermazione dell'anzidetto principio di diritto. (Avv. Michele Cancellaro) Tribunale di Torino Sezione I Civile Ordinanza 11 ottobre 2010 (est. Liberati) ****** 1 / 5

Il Giudice istruttore Sciogliendo la riserva assunta all udienza del 6.10.2010. Rilevato che la convenuta opposta ha eccepito preliminarmente l improcedibilità della opposizione in conseguenza della tardiva costituzione dell opponente, e cioè oltre il termine dimidiato di cinque giorni di cui al combinato disposto degli artt. 165 e 645, II co., c.p.c., applicabile, alla luce del principio interpretativo stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 19246 del 2010, depositata il 9.9.2010, a tutti i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, indipendentemente dalla effettiva assegnazione all opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, in quanto. non solo i termini di costituzione dell opponente e dell opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l opposzione sia stata proposta, in quanto l art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà. (così Cass. 19246/2010 citata). Considerato che tale interpretazione ha mutato il precedente indirizzo interpretativo della stessa Corte di Cassazione, secondo cui il termine di costituzione dell opponente era ridotto alla metà solo quando costui si fosse avvalso della facoltà di indicare un termine di comparizione inferiore a quello ordinario (come spiegato nella stessa sentenza 19246/2010 citata, nella quale è riportato tale costante orientamento, da Cass. 12.10.1955 n. 3053 fino a Cass. 3355/1987, id. 2460/1995, 3316 e 12044/1998, 18942/2006). Rilevato che l opponente non ha assegnato alla opposta un termine a comparire inferiore a quello minimo, avendo notificato l atto di citazione il 2.4.2010 ed indicato la prima udienza al 5.10.2010, con la conseguenza che la sua costituzione, secondo detto precedente e consolidato orientamento interpretativo, risultava tempestiva. Osservato, alla luce del principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.), che non sembra che l errore della parte che abbia fatto affidamento su una consolidata (al tempo della proposizione della opposizione e della costituzione in giudizio) giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, possa avere rilevanza preclusiva, sussistendo i presupposti per la rimessione in termini (art. 153 c.p.c. nel testo in vigore dal 4.7.2009), alla cui applicazione non 2 / 5

osta la mancanza dell istanza di parte, essendo conosciuta, per le ragioni evidenziate, la causa non imputabile (così, Cass., sez. II, ordinanze interlocutorie nn. 14627/2010, 15811/2010 depositate il 17.6.2010 ed il il 2.7.2010). Ritenuto, pertanto, che la tardiva costituzione dell opponente e la decadenza che ne è derivata siano riconducibili ad un causa non imputabile all opponente stesso, con la conseguente sussistenza dei presupposti per rimettere in termini l opponente, di guisa che la sua costituzione, effettuata oltre il suddetto termine dimidiato ma entro quello ordinario di dieci giorni, deve essere ritenuta tempestiva, e che quindi non occorre assegnare un ulteriore termine per provvedervi, trattandosi di attività già compiuta. Osservato, quanto alla istanza di autorizzazione alla provvisoria esecuzione del decreto opposto, che l opposizione, fondata sulla interperazione del contratto concluso dall attore con la P di quello accessorio di finanziamento dallo stesso stipulato con la convenuta N, sia di pronta soluzione, non sembrando richiedere istruzione, con la conseguenza che non paiono esservi i presupposti per la provvisoria esecutorietà del decreto opposto. Rilevato, infine, che entrambe le parti hanno domandato l assegnazione dei termini previsti dall art. 183 c.p.c., di guisa che occorre assegnare loro i relativi termini, invitandole anche ad indicare separatemente i nomi dei testimoni da escutere su ogni capitolo di prova che dedurranno ed a prendere posizione sul calendario del processo, ai sensi dell art. 81 bis disp. att. c.p.c. P.Q.M. Visto l art. 153, II co., c.p.c. Rimette in termini l attore ai fini della sua costituzione. Visto l art. 648 c.p.c. 3 / 5

Respinge l istanza di autorizzazione alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.. del 2010 di questo Tribunale. Visto l art. 183, 6 comma, c.p.c., Assegna a tutte le parti, che ne hanno fatto istanza: - termine perentorio di 30 giorni dal 31.10.2010 per il deposito di memorie contenenti precisazioni e modifiche delle domande, eccezioni, conclusioni rispettivamente proposte; - ulteriore e successivo termine perentorio di 30 giorni per il deposito di memorie di replica alle domande, eccezioni e conclusioni come sopra modificate e precisate, per proporre eccezioni consequenziali a dette domande ed eccezioni, nonché per il deposito di documenti e per la richiesta di mezzi di prova; - ulteriore e successivo termine perentorio di 20 giorni per articolare prova contraria. Invita le parti ad indicare separatemente i nomi dei testimoni da escutere su ogni capitolo di prova che dedurranno ed a prendere posizione sul calendario del processo, ai sensi dell art. 81 bis disp. att. c.p.c.. Riserva di provvedere sulle istanze delle parti alla scadenza di tali termini. Si comunichi. Torino, 11.10.2010 4 / 5

IL GIUDICE ISTRUTTORE Giovanni Liberati fonte (www.altalex.com) 5 / 5