REGOLAMENTO BACHECHE ESPOSTE SU TERRITORIO DEL COMUNE DI RADICONDOLI.

Documenti analoghi
REGOLAMENTO BACHECHE ESPOSTE SU TERRITORIO DEL COMUNE DI RADICONDOLI.

COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO REGOLAMENTO BACHECHE ESPOSTE SU TERRITORIO COMUNALE

CITTÀ DI IMOLA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L USO DELLE BACHECHE COMUNALI. Approvato con delibera C.C. n. 242 del

REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE E L UTILIZZO DI BACHECHE SU IMMOBILI E AREE DI PROPRIETA COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE E L UTILIZZO DI BACHECHE

Comune di STEZZANO. Provincia di Bergamo R E G O L A M E N T O PER CONCESSIONE IN USO DELLE BACHECHE COMUNALI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO UTILIZZO SALA PER RIUNIONI PUBBLICHE

REGOLAMENTO PER L USO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE

C O M U N E DI LIMANA REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZO DELLE BACHECHE DI PROPRIETA COMUNALE

REGOLAMENTO PER L AFFISSIONE DEGLI ANNUNCI FUNEBRI SUGLI SPAZI COMUNALI

REGOLAMENTO COMUNALE. PER LA CONCESSIONE e L UTILIZZO DELLE BACHECHE DI PROPRIETA COMUNALE

quale insiste l occupazione, il territorio del Comune di Foligno è classificato in tre 19/07/1994, in due categorie:

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE E L ESERCIZIO DEI PASSI CARRABILI

CITTA DI BONDENO Provincia di Ferrara Settore Finanziario Ufficio Tributi

COMUNE DI MONTIGNOSO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI DEL COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL CANONE RICOGNITORIO SUI PASSI CARRABILI, ACCESSI E DIRAMAZIONI STRADALI

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE BACHECHE INFORMATIVE.

COMUNE DI MESSINA REGOLAMENTO DI UTILIZZO

COMUNE DI UMBERTIDE (Provincia di Perugia) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

COMUNE DI BAIANO PROVINCIA DI AVELLINO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

REGOLAMENTO COMUNALE PASSI CARRABILI

C O M U N E D I S A T R I A N O ( P R O V I N C I A D I C A T A N Z A R O ) <><><> Sito web:

CITTÀ DI IMOLA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SALE E SPAZI COMUNALI

COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

Viale Beverora, Piacenza

COMUNE DI PALESTRINA PROVINCIA DI ROMA CLASSE IV

COMUNE DI BRUNATE Provincia di Como

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO A TERZI DI STRUTTURE COMUNALI PER L ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI

REGOLAMENTO PER ACCESSI E PASSI CARRABILI

Comune di San Salvatore Telesino Provincia di Benevento. Regolamento per la concessione di dilazione di pagamento per imposte e tributi comunali

di Argenta n. 54 del PROVINCIA DI FERRARA SETTORE Urbanistica Demanio Patrimonio

Comune di Paullo. Provincia di Milano. Regolamento per la concessione in uso dei locali e degli immobili comunali

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI

COMUNE DI SEDINI Provincia di Sassari

PROVINCIA DI UDINE INDICE

Regolamento per la concessione e l utilizzo delle sale di proprietà comunale

Comune di Tavullia Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CON RITO CIVILE, DI COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE TRA PERSONE

COMUNE DI TALAMELLO Provincia di Pesaro-Urbino REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE L OCCUPAZIONE PROVVISORIA DELL AREA PUBBLICA

REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELLA SALA CONFERENZE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

REGOLAMENTO SULL UTILIZZO DELLE STRUTTURE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI BREZ

C O M U N E D I C A R D I T O

Regolamento per la concessione in uso a terzi delle attrezzature comunali per l organizzazione di manifestazioni e spettacoli

COMUNE DI VAIANO REGOLAMENTO COMUNALE PASSI CARRABILI PROVINCIA DI PRATO

REGOLAMENTO PER L'USO DELLA SALA CONSILIARE

Oggetto: regolamento per l assegnazione di posti auto - approvazione. Il Consiglio Comunale

COMUNE DI GANDINO PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO SETTIMANALE

REGOLAMENTO COMUNALE

R R R R R R R R R R ART.

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 54 di data 22 settembre 2015.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER IMPIANTI PUBBLICITARI CAPO 1

COMUNE DI CENESELLI PROVINCIA DI ROVIGO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ORDINANZA MUNICIPALE concernente la posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate al pubblico O R D I N A :

GENERALITA RICHIEDENTE PROVINCIA C.A.P. INDIRIZZO N. TELEFONO FAX CODICE FISCALE P.IVA. della DITTA N. TELEFONO FAX E MAIL

Città di LONATO del GARDA. Provincia di Brescia AREA SOCIO - ASSISTENZIALE E SPORT. Settore SPORT EXTRASCOLASTICO

COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA PROVINCIA DI AREZZO REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del entrato in vigore il

COMUNE DI TORINO DI SANGRO

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

C O M U N E D I G I O V E P R O V I N C I A D I T E R N I REGOLAMENTO PER L USO DELLA SALA CONSILIARE

REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELLE SALE COMUNALI PER RIUNIONI, CONFERENZE, RAPPR ESENTAZIONI, CONCERTI E ALTRO

L.R. 17/2009, art. 6, c. 3 B.U.R. 11/8/2010, n. 32

COMUNE DI SPORMAGGIORE Provincia di Trento

RICHIESTA UTILIZZO AREA PER FESTE E MANIFESTAZIONI PRESSO IL CENTRO FIERE FRANCIACORTA AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELIBERAZIONE C.C. 58/2006.

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE Provincia di Varese

COMUNE DI LEONFORTE Provincia di ENNA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE ATTREZZATURE DI PROPRIETA COMUNALE

CITTA DI MARIANO COMENSE Provincia di Como RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO

Regolamento per la concessione del patrocinio da parte dell Amministrazione comunale

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.

Comune di Chiauci (Provincia di Isernia) Regolamento per la concessione dei loculi e degli ossari cimiteriali

COMUNE DI CASTELGUGLIELMO UFFICIO TECNICO

Regolamento per l'utilizzo nuovi spazi culturali in edifici di proprietà dell'amministrazione Comunale. Art. 1. Art. 2

CITTÀ DI SQUINZANO - PROVINCIA DI LECCE -

REGOLAMENTO PER L AUTORIZZAZIONE DELLA LICENZA DI PASSO CARRAIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI

Comune di Monticello Brianza Provincia di Lecco

REGOLAMENTO. Approvato con delib. CC n. 51/

REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTI DI ORMEGGIO

REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELLE SALE COMUNALI

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO. Provincia di Bologna REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL TEATRO COMUNALE

COMUNE DI VALLEDORIA ASSESSORATO ALLE FINANZE E POLIZIA LOCALE. Regolamento per il funzionamento di un mercato da svolgersi nel periodo estivo

Premessa. Articolo 1 - Capienza. Articolo 2 - Destinazione d uso

REGOLAMENTO per l utilizzo delle aree private, soggette a servitù di uso pubblico ed adibite a parcheggio. Art. 1 Individuazione

Modulo di richiesta di concessione in uso della Sala dell Arengo

REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Frontino DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N DEL

Provincia di Prato Regolamento per la Concessione in uso delle Sale di Proprietà o nella Disponibilità della Provincia

Transcript:

REGOLAMENTO BACHECHE ESPOSTE SU TERRITORIO DEL COMUNE DI RADICONDOLI. TITOLO I FONDAMENTO NORMATIVO ART. 1 1. Il presente Regolamento Comunale disciplina in maniera specifica e dettagliata l affissione di Bacheche su immobili di proprietà privata e/o pubblica, allo solo scopo di esporre all interno delle stesse avvisi contenenti scritti o immagini con finalità divulgative rientranti nel presupposto indicato dall art. 17 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 (esenzioni dall imposta sulla pubblicità). DELLE BACHECHE ESPOSTE SU AREE O PROPRIETA PRIVATE. ART. 2 1. Si definisce Bacheca una vetrinetta con frontale apribile, esposta al pubblico contenente scritti, immagini ed oggetti con finalità divulgative, informative, culturali, didattiche, purchè non a scopi pubblicitari e/o commerciali. 2. L installazione, anche provvisoria di Bacheche su aree di proprietà private è subordinata all autorizzazione comunale rilasciata dal Responsabile del settore tecnico o suo delegato, che dovrà verificare la corrispondenza della richiesta ai dettami del piano particolareggiato e/o di altri vincoli o norme tecniche vigenti all atto di presentazione della domanda. 3. E considerata richiesta di apposizione provvisoria l esposizione che non superi giorni 15 compreso il giorno di installazione e quello della effettiva rimozione. ART. 3 1. In caso di esecuzione di lavori sia pubblici che privati che richiedono la temporanea rimozione della Bacheca il concessionario dell autorizzazione deve provvedere alla rimozione e alla eventuale ricollocazione in pristino, con le modifiche resesi necessarie a propria cura e spese. 2. Qualora non si ottemperi alla rimozione entro 3 giorni dalla comunicazione e/o immediatamente per i casi di urgenza il Responsabile del settore Tecnico può ordinare la rimozione forzata della Bacheca a spese degli autorizzati e revocare l autorizzazione con decorrenza immediata.

ART. 4 L autorizzazione può essere revocata dall Ufficio Tecnico nei seguenti casi: a) non corrispondenza al presente Regolamento; b) ragioni di pubblica utilità. ART. 5 Il rilascio dell autorizzazione è subordinato alla presentazione di una domanda nominativa corredata dalla seguente documentazione: a) Generalità del richiedente; b) Motivazione e modalità di impiego della Bacheca; c) Disegno in scala non inferiore a 1:5 della Bacheca e del suo posizionamento; d) Relazione illustrativa nella quale sono precisati i materiali utilizzati e i colori da impiegare; e) Fotografie a colori dell esatta ubicazione della Bacheca; f) Autorizzazione scritta del proprietario del bene sul quale la Bacheca insisterà. Il richiedente verrà considerato come titolare e responsabile della Bacheca fino ad eventuale richiesta di variazione scritta. ART. 6 1. Per la scelta dei materiali e dei colori si dovrà tenere in considerazione la tipologia edilizia del luogo e delle Bacheche vicini già esistenti (intendendo per vicine quelle collocate nella stessa via o quartiere che rispondono ai requisiti del presente regolamento). 2. In mancanza di precise descrizioni dettate da piani urbanistici, le Bacheche dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche: a) Il telaio perimetrale può essere realizzato: - Ferro battuto con finitura di colore grigio scuro; - Profilati estrusi in lega di alluminio o ferro di colore grigio scuro; - Legno con coloritura conguagliata a castagno. b) La svecchiatura sia fissa che mobile deve essere realizzata in vetro trasparente incolore stratificato o temperato. c) Non sono ammesse luci interne. d) Gli ingombri massimi ammessi sono: - Altezza mm. 1000 Larghezza mm. 800 Profondità mm. 50. TITOLO II DELLE BACHECHE DI PROPRIETA COMUNALE ESPOSTE SU IMMOBILI COMUNALI ART. 7 1. Le Bacheche collocate negli edifici di proprietà del Comune di Radicondoli, acquistate e affisse direttamente dall Ente, sono concesse in via prioritaria, alle associazioni ed alle società sportive che svolgono attività senza finalità di lucro, al fine di facilitare l accesso della cittadinanza all informazione e comunicazione locale.

2. Le domande di affissione di Bacheche da parte di associazioni e/o società sportive che svolgono attività senza finalità di lucro devono essere dirette in via prioritaria su immobili di proprietà pubblica e solo ove non ci siano spazi disponibili su tali immobili possono essere indirizzate verso immobili di proprietà privata, sottostando alle regole indicate dall art. 5 del presente Regolamento. ART. 8 Il Comune si riserva l utilizzo diretto di n. 2 Bacheche comunali, nel paese di Radicondoli ed n. 1 Bacheca nel paese di Belforte, per l informazione istituzionale e per le proprie attività. Numero due bacheche comunali nel Capoluogo sono destinate ai gruppi consiliari regolarmente costituitisi in seno al Consiglio Comunale del Comune di Radicondoli. ART. 8 BIS Due bacheche comunali tra quelle installate presso Palazzo Bizzarrini, sono destinate ai gruppi consiliari di cui all'art. 8. Dette bacheche sono concesse a titolo gratuito per l'intera durata del mandato amministrativo ai gruppi consiliari che ne facciano richiesta. Tenuto conto del numero limitato degli spazi a disposizione, è fatto divieto di concedere più di una bacheca allo stesso soggetto, considerato nelle sua articolazione o compenenti interne. Le domande di concessione dovranno essere inoltrate al Comune, in carta libera, tramite il capigruppo consiliare e in caso di cessazione/rinuncia all'uso della bacheca, il capogruppo medesimo dovrà farsi carico dell' immediata comunicaziona al comune nonchè del rilascio della bacheca. Durante il periodo elettorale l'affissione nelle bacheche comunali è soggetta all' osservanza delle norme previste in materia di propaganda elettorale. ART. 9 1. Le Bacheche di proprietà comunale installate su edifici di sua proprietà non riservate all amministrazione comunale sono concesse, secondo l ordine cronologico di presentazione della domanda, a seguito di istanza nominativa corredata dalla seguente documentazione: a) Generalità del richiedente ( in caso di associazione indicare il responsabile legale); b) Gestore della Bacheca( per il possesso delle chiavi); c) Motivazione e modalità di impiego della Bacheca; d) Ricevuta di versamento della tassa di concessione. 3. Si fissa la tassa per la concessione della Bacheca di proprietà comunale in Euro 50,00. La tassa va pagata al rilascio della concessione e gli anni successivi per l intera durata della concessione, entro il 30 Marzo di ogni anno. 3. A garanzia del rispetto delle norme di cui al comma precedente, il concessionario presterà un deposito cauzionale pari ad. 50,00, da versare presso la Tesoreria comunale nelle forme che saranno indicate dall Ufficio Tributi.

ART. 10 1. La concessione della Bacheca ha durata quinquennale con diritto di prelazione in capo agli assegnatari della Bacheca che abbiano esercitato il proprio diritto prima della scadenza della concessione nel rispetto delle modalità descritte nell art. 8 del presente Regolamento. 2. La manutenzione ordinaria della Bacheca è a carico del concessionario. E altresì a carico del concessionario la sostituzione del vetro, che per qualsiasi motivo si rendesse necessario. 3. Durante il periodo elettorale l affissione nella Bacheche comunali è soggetta all osservanza delle norme previste in materia di propaganda elettorale. 4. Il concessionario risponde del materiale esposto senza che alcuna responsabilità possa essere imputata al Comune. ART. 11 1. Il massimo spazio che può essere concesso al medesimo richiedente è di una Bacheca. 2. in caso di cessazione della propria attività o in caso di rinuncia all uso della Bacheca, il concessionario dovrà farsi carico dell immediata restituzione delle chiavi al responsabile dell Ufficio Tecnico. In caso di mancata restituzione entro 3 mesi da detta rinuncia o cessazione di attività, l Ente Comunale sarà legittimato a trattenere, a titolo di penale, il deposito cauzionale versato dal concessionario secondo quanto disposto dall art. 9 comma 3 del presente Regolamento. 3. E fatto divieto al concessionario, pena la revoca della concessione, cedere a terzi l uso della Bacheca avuta in concessione. ART. 12 1. L Ufficio Comunale a cui fare riferimento per ogni richiesta, problema o comunicazione è l ufficio Tecnico Comunale. 2. Le chiavi della Bacheca presenti in duplice copia saranno conservate all Ufficio Tecnico e consegnate al concessionario. TITOLO III DELLE BACHECHE DI PROPRIETA PRIVATA ESPOSTE SU IMMOBILI COMUNALI Art. 13 1. Le associazioni senza scopo di lucro possono affiggere Bacheche, acquistate direttamente, su immobili di proprietà comunale, all esclusivo scopo di facilitare l accesso della cittadinanza all informazione e alla comunicazione locale, semprechè non siano utilizzati per scopi pubblicitari e/o commerciali. Anche per questo tipo di Bacheche deve essere seguito l iter procedurale e le regole previste dal presente Regolamento comunale indicato negli art. 2,3,4,5,6. 2. Le Bacheche di proprietà di associazioni senza scopo di lucro, che siano affisse ad immobili di proprietà comunale, sono soggette, oltre che ad ottenere la concessione in base a quanto indicato nel comma precedente, al pagamento di una tassa corrispondente ad 25, 00. La tassa va pagata al rilascio della concessione e gli anni successivi per l intera durata della concessione, entro il 30 Marzo di ogni anno.

3. A garanzia del rispetto delle norme di cui al comma precedente, il concessionario presterà un deposito cauzionale pari ad. 50,00, da versare presso la Tesoreria comunale nelle forme che saranno indicate dall Ufficio Tributi. Art. 14 La concessione della Bacheca ha durata quinquennale con diritto di prelazione in capo agli assegnatari della Bacheca che abbiano esercitato il proprio diritto prima della scadenza della concessione nel rispetto delle modalità descritte nell art. 8 del presente Regolamento. 2. La manutenzione ordinaria della Bacheca è a carico del concessionario. E altresì a carico del concessionario la sostituzione del vetro, che per qualsiasi motivo si rendesse necessario. 4. Il concessionario risponde del materiale esposto senza che alcuna responsabilità possa essere imputata al Comune. Art. 15 1. Il massimo spazio che può essere concesso al medesimo richiedente è di una Bacheca. 3. E fatto divieto al concessionario, pena la revoca della concessione, cedere a terzi l uso della Bacheca avuta in concessione. TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI ART. 16 1. Il Comune di Radicondoli può con atto motivato, procedere alla revoca della concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per ragioni di pubblica utilità senza essere tenuto a corrispondere nessun indennizzo. 2. La revoca della concessione della Bacheca da parte del Comune può altresì avvenire per i seguenti motivi: a) Utilizzo della bacheca per scopi diversi da quelli consentiti dal regolamento. b) Mancato versamento della tassa annuale di concessione della Bacheca ( fissata in uro 50,00 annuali (per le Bacheche di proprietà comunale) ed in 25,00 annuali (per le Bacheche di proprietà di associazioni senza scopo di lucro affisse su immobili di proprietà comunale), entro il 30 Marzo di ogni anno. c) Disuso della Bacheca per sei mesi consecutivi. ART. 17 1. l installazione di una Bacheca senza la preventiva autorizzazione amministrativa, rilasciata dal Ufficio, comporterà l emissione dell ordinanza di rimozione a spese del soggetto, persona fisica e/o giuridica che ha effettuato l installazione abusiva, su immobili di proprietà sia pubblica che privata. ART. 18 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione di approvazione Approvato con delibera di G.M. n 155 del 13.12.2010 e delibera di C.C. n 48 del 20.12.2010 Modificato con delibera di G.M. n 109 del 2.09.2013 e delibera C.C. n 31 del 23.09.2013