Regolamento per le Commissioni Regionali di Conciliazione

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Regolamento per le Commissioni Regionali di Conciliazione Art. 1 Istituzione della Commissione Presso ciascun EPAR Regionale, su delibera del relativo Consiglio di Amministrazione Regionale, potrà essere costituita apposita Commissione Regionale di Conciliazione che esperisce il tentativo di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 s.s. c.p.c. e successive modificazioni. Art. 2 Composizione e Funzionamento della Commissione Ciascuna Commissione Regionale di Conciliazione è composta da: - n. 2 rappresentanti segnalati dall Organizzazione sindacale datoriale C.I.F.A.; - n. 2 rappresentanti segnalati dall Organizzazione sindacale dei lavoratori CONF.S.A.L.. I rappresentanti della Commissione Regionale possono essere sostituiti dalle Organizzazioni che li hanno segnalati che possono, altresì, nominare, in caso di assenza temporanea del rappresentante titolare, dei supplenti. Per la trattazione delle singole controversie la seduta della Commissione Regionale di Conciliazione sarà valida anche in presenza di due membri, uno di parte Sindacale e uno Datoriale. Tutti i componenti della commissione sono tenuti all obbligo di riservatezza in ordine alle questioni affrontate e ai dati acquisiti nel corso della procedura di conciliazione. L Ente Paritetico e i Conciliatori designati non sono responsabili del risultato conclusivo della conciliazione effettuata. Art. 3 Ambito di Applicazione della Procedura di Conciliazione Alla Commissione Regionale di Conciliazione sono demandate le controversie individuali, singole o plurime, relative all interpretazione ed applicazione dei CCNL, sottoscritti da C.I.F.A. e CONF.S.A.L.. La Commissione è competente anche per le controversie relative a licenziamenti individuali di cui alla legge 604/1966 ed alla legge 300/1970, e successive modifiche e integrazioni, fermo restando Regolamento per le Commissioni Regionali di Conciliazione 1

che le singole commissioni non hanno competenza alcuna con riferimento al tentativo obbligatorio di cui all art. 1 comma 40 L. 92/2012. Con riferimento a tale ultima funzione C.I.F.A. da una parte e CONF.S.A.L. dall altra, con riferimento al comma 17 dell art. 4 L.92/2012 che disciplina la procedura di convalida delle dimissioni nonché delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, al fine di assicurare la genuinità del consenso del lavoratore, convengono che questa convalida possa avvenire in sede sindacale, secondo le disposizioni dell art. 411 c.p.c; la sede sindacale viene individuata nell EPAR Regionale e per la stessa nella Commissione Regionale di Conciliazione all uopo costituita. La Commissione opererà su base territoriale e avrà sede presso gli EPAR territoriali costituiti; in loro assenza, l EPAR Regionale in persona del suo Presidente, si riserva la facoltà di istituire delle Commissioni Territoriali di Conciliazione - anche finalizzate ad una singola procedura - in composizione paritetica ai sensi del precedente art. 2. Art. 4 Procedura per l attivazione della Commissione di Conciliazione Il procedimento viene instaurato a seguito della presentazione della richiesta di composizione della controversia tramite l apposita modulistica predisposta dall EPAR nazionale, da inviare per lettera raccomandata A/R, posta elettronica certificata ovvero consegna a mano all EPAR Nazionale stesso. L istanza può essere presentata: personalmente dal lavoratore o, in caso di persone giuridiche, da un rappresentante fornito dei poteri necessari per risolvere la controversia; tramite l Organizzazione sindacale o datoriale firmatarie del CCNL di riferimento alla quale la parte sia iscritta o abbia conferito mandato. L istanza, non appena presentata, dovrà essere protocollata, registrata e assegnata alla competente sede regionale dell EPAR. La parte che intende promuovere il tentativo di conciliazione deve, altresì, darne comunicazione alla controparte mediante invio di una copia della suddetta istanza. L istanza deve contenere l indicazione della generalità delle parti (nel caso in cui la parte sia una persona giuridica, associazione non riconosciuta o comitato, l istanza dovrà indicare la denominazione o la ditta nonché la sua sede legale e operativa), il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua attività, l esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa, l elenco degli eventuali documenti allegati, il luogo dove devono essere fatte le Regolamento per le Commissioni Regionali di Conciliazione 2

comunicazioni inerenti alla procedura e l indicazione dell Organizzazione sindacale o datoriale che rappresenta l istante. Ricevuta l istanza di conciliazione, la controparte, se intenzionata ad accettare la procedura, entro 30 giorni, dovrà depositare presso la Commissione Regionale di Conciliazione una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e diritto ed eventualmente le domande riconvenzionali, unitamente alla documentazione in proprio possesso a sostegno di quanto dichiarato. Art. 5 Fase Istruttoria La Commissione Regionale di Conciliazione dovrà esperire il tentativo di conciliazione con libertà di forme e, laddove se ne ravvisasse la necessità, in più sedute. Prima dell inizio della fase istruttoria la Segreteria Regionale dell Ente ha l onere di controllare per il tramite della Segreteria Nazionale - che le parti abbiano adempiuto agli obblighi amministrativi e che versino regolarmente quanto stabilito dal CCNL di riferimento per l assistenza contrattuale e deve provvedere, entro 20 giorni dalla data di deposito delle memorie difensive a convocare le parti perché sia esperito il tentativo di conciliazione, che dovrà essere tenuto entro i successivi 60 giorni. Il provvedimento di convocazione delle parti dovrà contenere l indicazione del luogo, del giorno e dell ora in cui si riunirà la Commissione regionale per esperire il tentativo di conciliazione. Le parti, personalmente o per il tramite di chi le rappresenta, potranno richiedere, con qualsiasi mezzo che garantisca la ricezione dello stesso, un rinvio congiunto della data di convocazione. Il rinvio verrà concesso a condizione che le parti siano concordi e, in tal caso, la Segreteria Regionale provvederà a comunicare la nuova data di convocazione con idoneo strumento. Le parti, di comune accordo, potranno inoltre far pervenire alla Commissione regionale di Conciliazione la comunicazione di rinuncia alla convocazione, con gli stessi mezzi usati per la richiesta. Art. 6 Esito della procedura di conciliazione Quando il tentativo di conciliazione riesce, la Commissione regionale redige un verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti, dai rappresentanti delle associazioni sindacali che hanno assistito le parti e dal Presidente. Il verbale dovrà essere redatto in 4 copie e dovrà contenere: - il luogo e la data della riunione; - la presenza delle parti singolarmente o correttamente rappresentate; - l oggetto della controversia. Regolamento per le Commissioni Regionali di Conciliazione 3

Ai sensi dell art. 411 c.p.c. così come modificato dalla Legge n. 183/2010, il processo verbale di avvenuta conciliazione deve essere depositato a cura di una delle parti o per il tramite dell Associazione sindacale presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. In caso di mancata comparizione ovvero oltre i 30 minuti di ritardo rispetto all orario di convocazione, senza che sia stata data tempestiva notizia alla Commissione, verrà rilasciato apposito verbale che verrà considerato verbale di mancato accordo. Quando il tentativo di conciliazione non riesce, la Commissione regionale redige un verbale di mancata conciliazione sottoscritto dalle parti, dai rappresentanti delle associazioni sindacali che hanno assistito le parti. Il verbale dovrà essere redatto in 4 copie e dovrà contenere: - il luogo e la data della riunione; - presenza delle parti singolarmente o correttamente rappresentate - oggetto della controversia Le parti sono tenute, altresì, a riportare nel suddetto processo verbale le rispettive ragioni circa il mancato accordo. Resta salva la facoltà della Commissione Regionale di Conciliazione adita di formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia che sarà riassunta nel verbale con l indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta prima della data di comparizione, devono darne tempestiva comunicazione alla Commissione Regionale e presentare congiuntamente la domanda di rinuncia. La Commissione Regionale dovrà avviare la procedura senza attendere i 20 giorni previsti per l eventuale deposito delle memorie del convenuto. Le parti, con la sottoscrizione del verbale di conciliazione, sollevano da ogni responsabilità i membri delle Associazioni di rappresentanza che le hanno assistite approvando in toto quanto contenuto nel verbale di conciliazione. In via generale, i procedimenti di conciliazione sono sospesi nei periodi feriali, intendendosi per tali quelli compresi tra il 1 Gennaio e il 7 Gennaio, tra il 1 Agosto e il 1 Settembre, tra il 23 e il 31 dicembre, tra il venerdì precedente la Pasqua ed il mercoledì successivo. Art. 7 Risoluzione delle Controversie in Via Arbitrale Nel corso del tentativo di Conciliazione, o al suo termine, in caso di mancato accordo, le parti possono decidere di risolvere la controversia in via arbitrale e ciò ai sensi e per gli effetti degli artt. 412 ter e ss c.p.c. Regolamento per le Commissioni Regionali di Conciliazione 4

Art. 8 Conservazione dei Provvedimenti Una copia del fascicolo relativo alla procedura di conciliazione e del relativo provvedimento conclusivo, sia esso di avvenuta conciliazione o di mancato accordo, viene conservato presso la Commissione Regionale di Conciliazione che ha esperito il tentativo; la stessa dovrà trasmettere gli esiti della procedura anche alla Segreteria Nazionale dell Ente. La conservazione degli atti e dei relativi fascicoli potrà avvenire attraverso idonee modalità di archiviazione e custodia dei supporti cartacei, ferme restando le corrispondenti registrazioni informatiche, ovvero in via informatica, con modalità tali da garantire comunque la sicurezza dei dati personali ivi contenuti. Art. 9 Trattamento dei dati personali e conservazione degli atti La Commissione regionale di conciliazione raccoglie i dati personali ai fini del procedimento nel rispetto del D.Lgs. 196/03. I dati, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici. Art. 10 Pubblicità del Regolamento Il presente Regolamento è affisso presso tutte le sedi dell EPAR e viene trasmesso alle Autorità competenti. Regolamento per le Commissioni Regionali di Conciliazione 5