UNIONE GIOVANI RAGIONIERI COMMERCIALISTI DI BRESCIA CONVENZIONI



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UNIONE GIOVANI RAGIONIERI COMMERCIALISTI DI BRESCIA Via Aldo Moro 10-25124 BRESCIA Telefono 030/220408 Telefax 030/2427076 Codice Fiscale 98038510172 Partita IVA 03181880174 CONVENZIONI 1) polizza RC professionale con la società Mediolanum assicurazioni alle seguenti condizioni : rischio assicurato : responsabilità civile per danni patrimoniali cagionati a terzi nell ambito dello svolgimento dell attività professionale di ragioniere commercialista (garanzia base) - conduzione dello studio professionale (garanzia opzionale) ; massimale assicurato : ipotesi a) massimale L. 300.000.000 unico annuo ipotesi b) massimale L. 500.000.000 unico annuo ipotesi c) massimale L. 1.000.000.000 unico annuo; premio annuo lordo - calcolato su introiti annui fino a L. 150.000.000 (oltre tale importo si procederà alla regolazione premio per la parte eccedente) : ipotesi a) premio per danni patrimoniali L. 1.000.000 premio per conduzione dello studio L. 100.000 ipotesi b) premio per danni patrimoniali L. 1.400.000 premio per conduzione dello studio L. 130.000 ipotesi c) premio per danni patrimoniali L. 1.800.000 premio per conduzione dello studio L. 150.000 ; attività di sindaco in S.p.A. e S.r.l.: maggiorazione del premio annuo del 20% ; scoperto: nessuno scoperto ; garanzia postuma: 5 anni, previo pagamento di un unico premio forfettario ; garanzia pregressa: illimitata, purché le richieste di risarcimento siano presentate per la prima volta all assicurato nel corso del periodo di assicurazione ; sconto: 10% subito - il secondo anno 20% se raggiungiamo 11 polizze, 30% se raggiungiamo 26 polizze. Per maggiori informazioni contattare il Sig. Sergio Lagrasta tel. 02/72003454 - portatile 0335/209045.

2) presso i seguenti fornitori : - TUTTOUFFICIO (negozi di Brescia : Via Malta, Via Moretto, Via Orzinuovi, Via Pisacane e Rezzato) per acquisti unitari superiori a L. 50.000 ed escluse le campagne promozionali, oltre ad un ulteriore buono d acquisto del 5% per fatturati annui superiori a L. 4.000.000, ci applica i seguenti sconti : cancelleria 15% editoria 10% telefonia (escluso ricariche e Tim card) 5% Buffetti (registri, ricevute fiscali, etc.) 10% software 10% mobili per ufficio 15% hardware 5%. - KARNAK S.A.: società di vendita a domicilio con sede nella Repubblica di San Marino. L agente Sig. Federico Trevisan (tel. 030/2009334 - portatile 0338/9965989) s impegna ad applicare le condizioni più favorevoli per l acquisto di materiale di consumo per l ufficio (carta, scrittura, archiviazione, informatica, fotocopiatura, elementi per stampa, accessori per scrivania, mobilio, pulizia ed igiene) e sarà lieto di visitarti per illustrarti l ampio catalogo ed i celeri servizi di consegna. - INGROS CARTA GIUSTACCHINI: società per la vendita all ingrosso di materiale di consumo per l ufficio. Sconti sugli acquisti concordati con il Sig. Carlo. PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO IL PRESIDENTE (Daniela Mentasti)

! / 69 MDIOLAIVUM ASSICURAZIOM,. - CAP Soc. L 35.OC0.03O.OW (INT MRS.) - SEDE LEGALE: 20121 MILANO - i0a PALEOCAPA N. 3 - DIREZ. GEN.: 20390 SEGRATE MI - CENlRO DIREZIONALE PALAZZO CANOVA MILANO 2 - TEL. (02) 21021 FAX (02) 21024918 - IND. TEL. MEDIOIASS-MILANO - TELM: 333590 MEDA!% I - CAS. POST. 31-2CO90 SEGRATE (MI) - C.C.I.A.A. (MI) 861729 - REG. SOC. TRIS. (Mo 153959 - COD. FISCJPART NA 02430620159 IMPRESA AUTORIZZATA ALL ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON DECRETO DEL MINISTERO DELL INDUSTRIA DEL COMM. E DELL AFlTIG. N. 9002 DEL 7-S-74 (GAZi!. UFF. N. 219 DEL 22-8-74) l i l I l j POLIZZA DI ASSICURAZIONE / RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI PROFESSIONALI

CONDIZIONI GENERALI Dl ASSICURAZIONE Nei testo che segue, si intendono per: Definizioni ASSICURAZIONE POLIZZA CONTRAENTE ASSICURATO SOCIETÀ PREMIO SINISTRO INDENNIZZO INTROITI COSE DANNO CORPORALE DANNO MATERIALE DANNO PATRIMONIALE : il contratto di assicurazione; : il documento che prova l assicurazione; : il soggetto che stipula l assicurazione; : il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; : la MEDIOLANUM ASSICURAZIONI S.p.A.; : la somma dovuta dal Contraente alla Società; : la richiesta di risarcimento di perdite o danni per i quali è prestata l assicurazione; : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; : quantità di denaro acquisito al lordo di ogni deduzione per le spese sostenute. : sia gli oggetti materiali sia gli animali; : II danno risarcibile ai sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni a persone; : II danno risarcibile ai sensi di legge in conseguenza di danneggiamenti a cose; : l esclusivo pregiudizio economico risarcibile ai termini di legge che non sia conseguenza di morte o lesioni a persone o di danneggiamenti a cose. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonchè la stessa cessazione dell assicurazione (art-t. 1892, 1893 e 1894 C.C.). Art. 2 - Altre assicurazioni L Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società I esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.). Art. 3 - Pagamento del premio L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società. Art. 4 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali variazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 - Aggravamento dei rischio Il Contraente e l Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell assicurazione (art. 1898 C.C.). Art. 6 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro (v. anche art. 22) In caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato deve darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.) e/o possibilità. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (art. 1915 C.C.). Agli effetti dell assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O. - vedi cond. agg. A), il Contraente o l Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per quali ha luogo l inchiesta pretorile a norma della legge infortuni sul lavoro (D.P.R. 30/6/1965 N. 1124). Art. 8 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. Art. g - Proroga dell assicurazione In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza dell assicurazione, quest ultima è prorogata per un anno. Art. 10 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 11 - Competenza per i reclami stragiudiziali La competenza per eventuali reclami stragiudiziali in ordine al presente contratto di assicurazione è dell lsvap - Sezione Reclami - con sede in Via Vittoria Colonna 39,00193 Roma. Art. 12 - Rinvio alle norme di legge Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONISTI - Art. 13 - Oggetto dell assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile: a)di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell esercizio dell attività professionale descritta in polizza, svolta nei termini delle leggi che la regolano. L assicurazione comprende le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell Assicurato per errori imputabili all Assicurato stesso; b)di danni corporali o materiali, involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in relazione alla conduzione dei locali adibiti all attività dell Assicurato e delle attrezzature ivi esistenti. L assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto doloso dei suoi dipendenti. L assicurazione è inoltre estesa alla responsabilità civile personale dei collaboratori indicati in polizza, facenti parte dello studio ed iscritti al relativo Albo professionale. L assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall lnps ai sensi dell art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Art. 14 - inizio e termine della garanzia L assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato nel corso del periodo di assicurazione, indipendentemente dal momento in cui il danno è stato causato o si è manifestato. Art. 15 - Limiti di risarcimento a) L assicurazione di cui all art. 13, lett. a), è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, alla voce perdite patrimoniali, per ciascun periodo assicurativo annuo indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all Assicurato nello stesso periodo. Per quanto riguarda le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell Assicurato, detto massimale si intende ridotto ad 1/3; b)l assicurazione di cui all art. 13, lett. b), è prestata fino a concorrenza di un importo pari al massimale indicato in polizza, alla voce R.C.T., per ogni sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo, qualunque sia il numero delle persone danneggiate. Il massimale stabilito per la perdita o il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati. Art. 16 - Estensione territoriale L assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio della Comunità Economica Europea, compresi S.C.V. e R.S.M., nonchè nei Paesi confinanti con il territorio italiano. Art. 17 - Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi: a) le persone cui, ai sensi dell art. 13, compete la qualifica di Assicurato; b)il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato, nonchè qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; c)i dipendenti dell Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro, salvo quanto previsto dalle Condizioni Aggiuntive A) e/o B) se richiamate ed operanti. Art. 18 - Rischi esclusi dall assicurazione L assicurazione non vale per: a) le perdite conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, nonchè quelle derivanti da furto, rapina o incendio; b)la responsabilità civile derivante all Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa (D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136); c)le perdite inerenti l attività svolta dall Assicurato nell ambito di incarichi di consigliere di amministrazione o di sindaco di società od enti; d)i danni conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi: e) le perdite inerenti l attività svolta dall Assicurato in qualità di curatore fallimentare o revisore dei conti; f) le perdite inerenti l attività svolta dall Assicurato per incarichi conferiti da Enti Pubblici per le mansioni svolte nell ambito di tali Enti; g)le perdite inerenti l attività svolta dall Assicurato nell ambito dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale istituiti con legge 30.12.91 n. 413. Art. 19 - Regolazione del premio Il premio viene anticipato in via provvisoria nell importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante.10 stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l Assicurato deve fornire per iscritto alla Società I indicazione dei valori realizzati nello stesso periodo. Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. Se l Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni. Trascorso tale termine il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se l Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora all atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell ultimo consuntivo. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il registro delle fatture o quello dei corrispettivi). Art. 20 - Indicizzazione I massimali ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita ) elaborato dall Istituto Centrale di Statistica. L adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l indice indicato in polizza, corrispondente a quello del mese di settembre dell anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di settembre successivo. Il diritto all adeguamento sorge quando la differenza fra detti indici sia non inferiore al 10% e gli aumenti e le riduzioni sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell anno in cui si è verificata la variazione. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di massimali e di premio. Qualora, in conseguenza delle variazioni dell indice, i massimali ed il premio vengano

a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, è in facoltà del Contraente e della Società rinunciare all adeguamento, con preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza della polizza. Sono soggetti ad adeguamento anche le franchigie e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuale. Art. 21 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all Assicurato, nè delle spese di giustizia penale. Art. 22 - Arbitrato In caso di divergenza sulla natura dell errore professionale, sulla ammissibilità al risarcimento del danno e sull interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, è in facoltà delle Parti di demandare la decisione ad un collegio arbitrale che risiederà presso lo studio professionale dell Assicurato e sarà composto da tre arbitri dei quali almeno due scelti tra i professionisti iscritti all Albo dell Ordine presso il quale è iscritto l Assicurato. Ciascuna delle Parti nomina il suo arbitro, il terzo è nominato dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente dell Ordine al quale è iscritto l Assicurato. Per il caso che una Parte non proweda alla nomina dell arbitro, l altra, trascorsi inutilmente trenta giorni dall invio della lettera raccomandata con awiso di ricevimento, potrà richiedere la nomina degli altri due arbitri al Presidente del Tribunale del luogo ove risiederà il collegio arbitrale. Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro. Il collegio arbitrale ha diritto di pretendere dalle Parti ogni necessaria informazione e di effettuare ispezioni e audizioni di testi; le decisioni del collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuti di firmare il relativo verbale. CONDIZIONI AGGIUNTIVE valide solo se espressamente richiamate nella scheda di polizza A) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) A parziale deroga dell art. 17 lett. c) delle Norme la Società si obbliga a tenere indenne I Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1) ai sensi degli ar-tt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata I assicurazione; 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un invalidità permanente non inferiore all'l 1 %, calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. L assicurazione è prestata fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza, alla voce R.C.O., per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all Assicurato nello stesso periodo. L assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che al momento del sinistro I Assicurato sia in regola con gli obblighi dell assicurazione di legge. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. L assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni esperite dall lnps ai sensi dell art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222. B) Responsabilità civile verso dipendenti non soggetti all obbligo di assicurazione INAIL A parziale deroga dell art. 17, lett. c) delle Norme, sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell Assicurato non soggetti all obbligo dell assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da questi subite in occasioni di lavoro o di servizio. C) Attività di sindaco (anche Srl) A parziale deroga dell art. 18, art. c), delle Norme, 1 l asicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di violazione colposa, da parte dell Assicurato, dei doveri professionali connessi all esplicazione delle funzioni di sindaco in società per azioni. L assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità dell Assicurato esclusa quella a lui derivante in via di solidarietà ed è prestata fino alla concorrenza di un importo pari ad un terzo del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo che rimane comunque la massima esposizione per la Società qualunque sia il numero dei sinistri denunciati nello stesso periodo. D) Proroga della copertura in caso di cessazione dell attività (Garanzia postuma) In caso di cessazione volontaria e/odefinitiva dell attività professionale, I Assicurato ha la facoltà di continuare ad avvalersi dell assicurazione in relazione alle richieste di risarcimento per danni risarcibili a termini di polizza conseguenti a fatti anteriori alla data di cessazione della attività, denunciate entro 5 anni dalla data di cessazione stessa. Per awalersi di tale garanzia, I Assicurato è tenuto ad inviare la relativa richiesta all Agenzia competente o alla Direzione della Società, entro e non oltre 60 giorni dalla data di cessazione dell attività o del contratto ed al pagamento di un premio unico for-fettario pari a quello dell ultima annualità. Il massimale indicato in polizza costituisce il massimo esborso a carico della Società per tutto il periodo di garanzia successivo alla cessazione dell attività, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati in tale periodo. In caso di decesso dell Assicurato, gli eredi o il curatore testamentario hanno facoltà di richiedere e/o avvalersi della garanzia postuma. E) Committenza auto L assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi dell art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti o commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purchè i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. owero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. Questa specifica estensione di garanzia è prestata con l applicazione di una franchigia assoluta di L. 300.000 per ogni sinistro. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell Assicurato munito di regolare patente di abilitazione e che il dipendente stesso sia iscritto nei libri paga tenuti a norma di legge. F) Esclusione delle sanzioni fiscali A parziale deroga degli artt. 13, lett. a) e 15, lett. a) delle Norme sono escluse dall assicurazione le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende. G) Scoperto L assicurazione di cui all art. 13, lett. a) delle Norme è prestata con uno scoperto pari al 10% dell importo di ogni sinistro, col minimo assoluto di L. 500.000 (cinquecentomila) ed il massimo di L. 10.000.000 (diecimilioni).