CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COLLETTI, FERRARESI, AGOSTINELLI, BONAFEDE, BUSINAROLO, SARTI, TURCO

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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2658 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI COLLETTI, FERRARESI, AGOSTINELLI, BONAFEDE, BUSINAROLO, SARTI, TURCO Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche Presentata l 8 ottobre 2014 ONOREVOLI COLLEGHI! Il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, ai cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, di seguito «testo unico», all articolo 138 regola il funzionamento del contenzioso, istituendo otto tribunali regionali delle acque pubbliche che giudicano, ai sensi dell articolo 140, in materia di diritti. Al Tribunale superiore delle acque pubbliche appartiene la cognizione in grado di appello di tutte le cause decise in primo grado dai tribunali regionali; esso opera altresì quale giudice amministrativo sulle impugnazioni dirette degli atti amministrativi in materia di acque. Il funzionamento di questi organi giurisdizionali, strutturati e operanti con norme ancorate al codice processuale del 1865, non più in vigore, si presenta assolutamente antieconomico, in quanto risultano essere operativi per un numero molto esiguo di controversie rispetto al normale carico degli altri organi giurisdizionali. In base ai dati dell Istituto nazionale di statistica (ISTAT), le controversie in materia di acque pubbliche pendenti nel 2004 erano 1.776 e sono scese a 1.150 nel 2011. Un fenomeno di interesse sempre minore per i cittadini, ma con un costo elevato costante. Occorre altresì ovviare all anomalia costituita dalla disposizione dell articolo 143 del testo unico per la quale il Tribunale superiore delle acque pubbliche è ancora oggi competente a decidere in unico grado per determinate questioni, risultando in tal modo compresse le garanzie del diritto di difesa delle parti.

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 2658 Nel corso degli anni vi sono stati vari tentativi di rivedere la disciplina del testo unico: nel 1973 con il progetto di riforma presentato dalla Commissione Ferrati, nel 1990 con il progetto di riforma presentato dalla Commissione Palazzolo e nel 2002 con il decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, (poi convertito, con modificazioni, dalla legge 10 gennaio 2003, n. 1), recante «Misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia», il cui capo I, non convertito in legge, prevedeva l abolizione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Nel 2002 la Corte costituzionale ha ritenuto illegittimi alcuni criteri previsti per la composizione e il funzionamento dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Con la sentenza n. 305 del 2002 ha dichiarato incostituzionali gli articoli 139 e 143, terzo comma, del testo unico, nella parte in cui non prevedevano criteri per la sostituzione dei componenti per i casi di astensione, ricusazione o impedimento. Con la sentenza n. 353 del 2002 era stato ritenuto illegittimo l articolo 138 del medesimo testo unico in quanto prevedeva che fossero aggregati al tribunale regionale delle acque pubbliche tre funzionari dell ex Genio civile. L unico tentativo di riforma andato a buon fine è rappresentato dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, con cui sono stati modificati gli articoli 139 e 140 del testo unico nel senso auspicato dalla Corte costituzionale: il collegio è ora integrato da tre esperti, iscritti all albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura su proposta del presidente della corte d appello o del presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, a seconda del tribunale interessato. È stata modificata la struttura del collegio del tribunale superiore, che ora decide con l intervento di tre votanti, tra i quali uno degli esperti ingegneri. Tale riforma non ha tuttavia eliminato il significativo problema dell ingente costo dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche e all anomalia esaminata. Il presente intervento normativo si propone quindi di migliorare l efficienza dell apparato giustizia sopprimendo i citati organi giurisdizionali e attribuendo al giudice ordinario (tribunali e corti d appello) le cause relative a diritti soggettivi ed al giudice amministrativo (tribunali e Consiglio di Stato) le controversie che hanno quale proprio oggetto la lesione di interessi legittimi. Le controversie in materia di risarcimento del danno sono attribuite al giudice amministrativo nei casi devoluti alla sua giurisdizione. Al fine di una generale razionalizzazione il posto di presidente del Tribunale superiore della acque pubbliche viene soppresso a favore dell istituzione di un nuovo posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione e l organico amministrativo del tribunale viene aggregato a quello della Corte di cassazione, fatti salvi i diritti del personale impiegato. La disciplina transitoria e di attuazione è concepita per un graduale passaggio al nuovo sistema che rispetti le aspettative e i diritti delle parti nei procedimenti pendenti (articolo 5, comma 4), garantendo l appello e l impugnazione dei provvedimenti, secondo un termine (novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge) che tiene conto delle novità introdotte. Il medesimo criterio di riparto della giurisdizione è esteso anche alle ipotesi di revocazione, di opposizione di terzo e di correzione delle ordinanze e delle sentenze, previste attualmente dal codice di procedura civile. L attuazione delle disposizioni contenute nella presente proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 2658 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. 1. Ai fini della presente legge per tribunali regionali si intendono i tribunali regionali delle acque pubbliche e per Tribunale superiore si intende il Tribunale superiore delle acque pubbliche, previsti e disciplinati dal titolo IV del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni. ART. 2. 1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il titolo IV del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, e l articolo 64 dell ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono abrogati. Dalla stessa data sono soppressi i tribunali regionali delle acque pubbliche e il Tribunale superiore delle acque pubbliche. ART. 3. 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie concernenti le materie previste dall articolo 140 del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, già di competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche, sono instaurate davanti al tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo del distretto territorialmente competente, il quale giudica in composizione collegiale. Le controversie nelle materie previste dall articolo 143 del medesimo testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1993 sono attribuite alla giurisdizione del giudice

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 2658 amministrativo. Il ricorso per cassazione avverso la pronuncia resa in grado di appello dal Consiglio di Stato è limitato ai motivi di cui all articolo 362 del codice di procedura civile ed è deciso ai sensi dell articolo 374, primo comma, dello stesso codice. 2. Le controversie di cui al comma 1 in materia di risarcimento del danno sono attribuite al giudice amministrativo nei casi devoluti alla sua giurisdizione. ART. 4. 1. La pianta organica della magistratura è, contemporaneamente alla soppressione del posto di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, aumentata di un posto di primo presidente aggiunto della Corte di cassazione. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella B di cui all allegato A annesso alla presente legge. 2. L organico del personale amministrativo già attribuito al Tribunale superiore delle acque pubbliche è assegnato alla Corte di cassazione. Il relativo personale in servizio all atto della cessazione dell attività dell ufficio mantiene l inquadramento precedentemente goduto. 3. L organico del personale amministrativo già attribuito ai tribunali regionali delle acque pubbliche è assegnato alle corti d appello competenti per territorio. Il relativo personale in servizio all atto della cessazione dell attività dell ufficio mantiene l inquadramento precedentemente goduto. ART. 5. 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi di diritto i procedimenti pendenti davanti ai tribunali regionali e al Tribunale superiore delle acque pubbliche. Resta fermo l obbligo di depositare i provvedimenti per le cause assegnate in decisione anteriormente alla medesima data. Il deposito di provvedi-

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 2658 menti, successivamente alla scadenza del termine di cui all articolo 2, è effettuato presso la cancelleria della corte d appello relativamente ai provvedimenti del tribunale regionale delle acque pubbliche e presso la cancelleria della prima sezione civile della Corte di cassazione per i provvedimenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Le cancellerie provvedono agli adempimenti di competenza conseguenti al deposito delle sentenze e delle ordinanze in materia civile previsti dal codice di procedura civile. 2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli interessati riassumono le cause pendenti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche e il Tribunale superiore delle acque pubbliche, davanti al giudice individuato secondo i criteri stabiliti dall articolo 3. La mancata riassunzione nel termine determina l estinzione del procedimento. Le controversie pendenti in secondo grado avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche sono riassunte avanti alla corte d appello competente per territorio; quelle pendenti davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado sono riassunte dinanzi al tribunale amministrativo regionale competente che decide con sentenza appellabile al Consiglio di Stato. 3. Gli atti processuali compiuti davanti ai tribunali regionali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche conservano la loro validità e la loro efficacia anche dopo la riassunzione. 4. Contro i provvedimenti per i quali non sia decorso il termine di impugnazione, pronunciati dal tribunale regionale delle acque pubbliche nelle materie di cui all articolo 3, comma 1, è ammesso l appello alla corte d appello competente per territorio; contro i provvedimenti pronunciati dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado nelle materie di cui all articolo 3, comma 2, e, in grado d appello, al medesimo articolo 3, comma 1, è ammesso il ricorso per cassazione nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile.

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 2658 5. Nei soli casi di cui al comma 4 l impugnazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di deposito della sentenza, fatta salva la sospensione dei termini processuali di cui all articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni. 6. Per i giudizi di revocazione, nei casi previsti dagli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile, di opposizione di terzo, nei casi previsti dagli articoli 404 e seguenti del codice di procedura civile, nonché di correzione delle ordinanze e delle sentenze, nei casi previsti dagli articoli 287 e seguenti del codice di procedura civile è competente, nelle materie di cui all articolo 3, comma 1, della presente legge, il tribunale ordinario e, nelle materie di cui al medesimo articolo 3, comma 2, il tribunale amministrativo regionale.

Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 2658 RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA ALLEGATO A (Articolo 4, comma 1) A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione 1 B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione 1 C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità: Presidente aggiunto della Corte di cassazione 2 Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione 1 Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche 1 «TABELLA B D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità 60 E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità 375 F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia 1 G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti 52 H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti 53 I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado 366 L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado 9.039 M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie 200 N. Magistrati ordinari in tirocinio (numero pari a quello dei posti vacanti nell organico) Totale 10.152».

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