Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Indennità e rendita - Contributi o premi - Aziende industriali - Determinazione del premio - Tasso specifico aziendale - Criteri di calcolo - Fondamento - Diminuzione del premio dovuto da una singola impresa in conseguenza di un evento concernente un singolo lavoratore assicurato - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione 5.12.2001/11.2.2002, n. 1941/02 Pres. Prestipino Rel. Roseli P.M. Fuzio (Conf.) INAIL (Avv.ti Rossi, Muccio) ATTIVITÀ DIFESA MARGHERA S.p.A. (Avv. Vesci). Ai fini della determinazione del premio dovuto dalle aziende industriali per l'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel calcolo del tasso specifico aziendale devono essere inclusi gli oneri presunti (che si traducono nella riserva sinistri, ossia nella somma destinata a coprire oneri non determinabili attualmente in via definitiva), da distribuirsi secondo un criterio di probabilità basato su gruppi di imprese, in modo che il rischio venga ripartito secondo il criterio mutualistico, proprio dell'assicurazione, atteso che il tasso aziendale non si riferisce all'andamento infortunistico della singola impresa, bensì al rapporto tra l'andamento infortunistico in ciascuna categoria di lavorazione ed il numero dei lavoratori assicurati nelle singole imprese, nonché le loro retribuzioni; ne consegue che il premio dovuto da una singola impresa non può essere diminuito in base ad un fatto concernente il singolo lavoratore assicurato e avvenuto dopo la determinazione del premio da parte dell'assicuratore, ché una tale diminuzione ridurrebbe il premio a mero corrispettivo dell'indennizzo e trascurerebbe sia l'anzidetta funzione mutualistica dell'assicurazione sia il criterio probabilistico di calcolo del premio (nella specie, la S.C. ha annullato, alla stregua degli enunciati ché le loro retribuzioni; ne consegue che il premio dovuto da una singola impresa non può essere diminuito in base ad un fatto concernente il singolo lavoratore assicurato e avvenuto dopo la determinazione del premio da parte dell'assicuratore, ché una tale diminuzione ridurrebbe il premio a mero corrispettivo dell'indennizzo e trascurerebbe sia l'anzidetta funzione mutualistica dell'assicurazione sia il criterio probabilistico di calcolo del premio (nella specie, la S.C. ha 1
annullato, alla stregua degli enunciati principi, la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di un'azienda che, vistasi calcolata mediante capitalizzazione la rendita per malattia professionale riconosciuta ad un lavoratore suo dipendente, aveva chiesto la diminuzione del premio per sopravvenuta morte dell'assicurato e per conseguente diminuzione dell'esborso da parte dell'inail). FATTO. Con ricorso del 12 dicembre 1994 al Pretore di Milano la S.p.A. Monfrini conveniva in giudizio lo INAIL, chiedendo, per quanto qui ancora interessa, la diminuzione del tasso di premio dovuto per il lavoratore Pietro Giordano, considerata la natura non professionale della sua malattia e la restituzione di quanto, a suo dire, indebitamente pagato. Costituitosi il convenuto, nel luglio 1995 il lavoratore decedeva e la ricorrente modificava la domanda, chiedendo che il tasso di premio fosse diminuito in base a diversi criteri, ossia considerando, ai fini della riserva sinistri, non già la rendita per malattia capitalizzata, ma lo ammontare della rendita effettivamente pagata (ossia pagata per breve tempo, data la recente morte dell'assicurato). Autorizzata la modifica della domanda, il Pretore accoglieva con decisione del 14 maggio 1997, confermata con sentenza del 20 giugno 1998 dal Tribunale, il quale rigettava anzitutto la censura concernente la modificazione della domanda, osservando che, ferma restando la sostanza del petitum, il sopravvenuto decesso dell'assicurato aveva giustificato il mutamento della pretesa in ordine ai criteri di rideterminazione del premio assicurativo. Accettato il contraddittorio da parte dell'istituto convenuto, legittimamente il Pretore aveva autorizzato la modificazione ai sensi dello art. 420, primo comma, cod. proc. civ.. Quanto al merito, il Tribunale riteneva che, ai fini del calcolo della riserva sinistri e nello ambito della determinazione del tasso specifico aziendale, dovesse aversi riguardo al triennio 1992-1994, anteriore al detto decesso, nonché allo effettivo e lieve esborso sopportato dall INAIL, invece che ad un calcolo meramente teorico e basato su previsioni, quale quello fondato sulla capitalizzazione della rendita per malattia. Contro questa sentenza ricorre per cassazione l INAIL. La S.p.A. Attività Difesa Marghera, già S.p.A. Monfrini, resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria. 2
DIRITTO. - Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 420 cod. proc. civ., data dall'avere i giudici di merito ritenuto che allo attore spettasse il potere di modificare la domanda a causa della sopravvenienza di un fatto, in realtà irrilevante ai fini della decisione; più precisamente, avendo la società attrice chiesto una diminuzione del premio assicurativo per la natura non professionale della malattia sopportata dal lavoratore assicurato, il fatto che questi fosse poi deceduto non giustificava, ad avviso della ricorrente, la modificazione della causa petendi, ossia la richiesta di diminuzione del premio stante il minore esborso effettuato dall'assicuratore a causa di rendita per malattia. Il motivo non è fondato. La conservazione del petitum e la modificazione della sola causa petendi dimostrano come siasi trattato di semplice emendatio libelli, autorizzata dal giudice di primo grado per un fatto sopravvenuto nel corso del processo, ossia per un motivo ritenuto giustificato dal giudice medesimo, e poi in sede d'appello dal Tribunale, secondo un apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, tanto più che il contraddittorio venne accettato dal convenuto (Cass. 10 gennaio 1983 n. 153). Col secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 39 e 40 DPR 30 giugno 1965 n. 1124, 16 e segg. del decreto del Ministro del lavoro 18 giugno 1988 nonché vizi di motivazione. Esso sostiene che negli elementi di determinazione del premio di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali rientra il "tasso specifico aziendale", a sua volta determinato (anche) dalle somme destinate a coprire oneri sicuramente a carico dell'istituto assicuratore ma di ammontare ancora incerto e perciò determinabile solo in via presuntiva. Di questi oneri fa parte, secondo il ricorrente la rendita per malattia calcolabile per capitalizzazione, come è avvenuto nel caso di specie, e senza che il premio possa essere abbassato per sopravvenuta morte dell'assicurato e per conseguente, effettivo esborso minore del previsto. Questo motivo è fondato. L'art. 39 DPR cit. prevede che le tariffe dei premi dovuti all INAIL vengano determinati in modo da ricomprendere l'onere finanziario previsto, corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione. Due sono pertanto i criteri fondamentali di determinazione: calcolo fondato su previsioni, ossia probabilistico, e perseguimento dell'equilibrio finanziario dell'istituto. Il successivo art. 40 affida a quest'ultimo di deliberare le tariffe ed al Ministero del 3
lavoro e della previdenza sociale di approvarle. Nel tempo si sono succeduti i decreti ministeriali 10 dicembre 1971, 14 novembre 1978, 18 giugno 1988 e 12 dicembre 2000, tutti aventi natura di norme di diritto ai sensi dell'art. 1, n. 2, delle preleggi e 360 n. 3 cod. proc. civ. (ex multis Cass. 23 gennaio 1995 n. 778) e ciascuno utile per interpretare il precedente, quanto alle sue disposizioni confermative e chiarificative. L'art. 20 del D.M. del 1988 ha stabilito che il tasso specifico aziendale comprende "anche gli oneri per i casi di infortunio o di malattia professionale ancora da definire alla data di determinazione degli stessi tassi specifici aziendali". L'art. 14 del D.M. del 1971 aveva già definito il detto tasso come quello derivante dal rapporto oneri - mercedi nel triennio immediatamente precedente l'anno in cui é stata chiesta la riduzione del premio (da parte del datore di lavoro) o lo aumento (da parte dell INAIL). Tra gli "oneri" sono compresi quelli "diretti", ossia le prestazioni economiche o sanitarie da erogare, e quelli "presunti", che si traducono nella riserva sinistri, ossia nella somma destinata a coprire oneri non determinabili attualmente in via definitiva. Il tasso aziendale non si riferisce all andamento infortunistico della singola impresa bensì al rapporto tra l'andamento infortunistico in ciascuna categoria di lavorazione ed il numero dei lavoratori assicurato nelle singole imprese, nonché le loro retribuzioni. In tal modo gli oneri presunti vengono distribuiti secondo un criterio di probabilità basato su gruppi di imprese, in modo che il rischio venga ripartito secondo il criterio mutualistico, proprio dell'assicurazione. Il criterio probabilistico, inoltre, sottostà a tutta la tecnica assicurativa e deve governare anche la determinazione dei tassi specifici (la assenza di infortuni o di malattie nella singola azienda non influisce sulla probabilità di sinistri futuri). Per tal motivo il D.M. del 2000 chiarisce nell'art. 22, comma 3, che gli oneri presunti debbono essere calcolati a stima su base nazionale e attribuiti alle singole posizioni assicurative con criterio statistico attuariale. Tutte queste considerazioni, già svolte dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza 11 giugno 2001 n. 7853, inducono a ritenere errata la sentenza qui impugnata, che ha ritenuto potersi diminuire il premio dovuto da una singola impresa in base ad un fatto concernente il singolo lavoratore assicurato e avvenuto dopo la determinazione del premio da parte dell'assicuratore e potersi quindi condannare questo alla restituzione, così riducendo il premio a mero corrispettivo dell'indennizzo e obliterando 4
sia la funzione mutualistica dell'assicurazione sia il criterio probabilistico di calcolo del premio. Tutto ciò in base ad imprecisati principi generali ed "alla luce delle dichiarazioni di un funzionario dell INAIL". Accolto il ricorso e non occorrendo nuovi accertamenti di fatto, la Corte può decidere il rigetto della domanda ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., mentre le spese possono essere compensate per la complessità della questione dibattuta. (Omissis) 5