Sviluppo Sostenibile: tutela della biodiversità e dell ambiente, qualità della vita Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea. L.R. 31 marzo 2008 n. 10 Marzo - Giugno 2017 Centro Parco Ex Dogana Austroungarica Via De Amicis s.n.c. - Lonate Pozzolo 6 giugno 2017 A.P.G. Marco Mappelli
La fauna minore o meglio la piccola fauna Accanto a uccelli e mammiferi vi è un universo di fauna meno appariscente per dimensioni che popola gli ecosistemi indispensabile per l equilibrio biologico, spesso organismi fragili, sensibili alle variazioni climatiche e all inquinamento, da essere indicatori ecologici o speciee focali, specie spesso minacciate di estinzione quindii da proteggere. Zerinthia polixena Cervo volante Salamandra alpina
MINACCE Introduzione di specie esotiche Competizione diretta o indiretta Frammentazione o scomparsa degli habitat Particolarmente in pianura (boschi isolati, vaste aree ad agricoltura intensiva ed estensiva, scomparsa di paludi e zone umide, metapopolazioni ecc) Cambiamenti climatici Riscaldamento globale provoca la migrazione di specie verso nord, con arrivo di specie tropicali alloctone, estinzione di quelle locali Collezionismo Specie quasi scomparse per eccessiva cattura (farfalle, coleotteri)
MISURE DI PROTEZIONE Ripristino degli habitat Costruzione di reti ecologiche Sottopassi per migrazion ne Tutela habitat particolarii Tutela delle specie Gestione specie alloctone Reintroduzioni
PICCOLA FAUNA E FLORA SPONTANEA L.r. 10/2008 - art. 1 Finalità 1. Ferma restando le competenze riservate allo stato, la Regione disciplina con la presentee legge la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea regionale in applicazione della Convenzione di Berna ratificata con L. n. 503/81 (conservazione della vita selvatica e dell ambiente naturale in Europa), del decreto del Presidente della repubblica n. 357/97 (conservazione degli habitat naturali e seminaturali) e della Convenzione di Rio de Janeiro ratificata con L. n. 124/94 ( Convenzione sulla biodiversità).
PICCOLA FAUNA E FLORA SPONTANEA L.r. 10/2008 - art. 1 Finalità 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale approva appositi elenchi riferiti a ; a) Comunità e specie di inverte ebrati da proteggere; b) Specie di anfibi e rettili protetti e da proteggere in modo rigoroso; c) Specie di flora spontanea protette e specie con raccolta regolamentata d) Lista nera delle specie alloctone animali da monitorare, contenere o eradicare; e) Lista nera delle specie alloctone vegetali da monitorare, contenere o eradicare.
PICCOLA FAUNA E FLORA SPONTANEA L.r. 10/2008 - art. 3 conservazione degli invertebrati 1. La Regione individua le comunità di invertebrati minacciate di estinzione e le tutela vietando l alterazione e la distruzione del loro habitat. 2. La Regione tutela le specie di invertebrati indicate come rare nonchè tutte le specie endemiche lombarde. 3. Dal 1 marzo al 30 settembre è vietata la cattura di chiocciole dei generi Helix e Cantareus che è consentita nel restante periodo dell anno (dall alba al tramonto e a mano libera) in numero non superiore a 30 esemplari per persona. 5. Sono vietati l uccisione, la cattura, il trasporto e la detenzione di gamberi di fiume autoctoni (genere Austropotamobius)
PICCOLA FAUNA E FLORA SPONTANEA L.r. 10/2008 - art. 4 conservazione di anfibi e rettili 1. Sul territorio regionale, salvo quanto previsto dal comma 2, sono vietate la cattura, l uccisione e la detenzione delle specie di anfibi e rettili autoctoni della Lombardia. 2. Dal 1 ottobre al 30 giugno è vietata la cattura di tutte le specie di rane; nel restante periodo dell anno è consentita la cattura di rane verdi adulte della specie Rana esculenta e rane rosse della specie Rana temporaria per una quantità giornaliera non superiore a trenta individui, solo mediante l uso di mani libere o con canna da pesca priva di amo. 4. Tale cattura non è ammessa dal tramonto al levar del sole. 5. Gli habitat naturali delle specie di anfibi e rettili sono da considerarsi tutelati. 7. I comuni, qualora nel loro territorio sussistano popolazioni di anfibi in migrazione, coadiuvano e incentivano le operazioni di salvataggio svolte dai servizi di vigilanza ecologica.
PICCOLA FAUNAA E FLORA SPONTANEA l.r. 10/2008 - art. 5 conservazione della vegetazione ai fini faunistici 1 La vegetazione spontanea prodottasi nei corpi d acqua e sui terreni di ripa soggetti a periodiche immersioni, le sorgenti, i fontanili, le brughiere, i pascoli, le torbiere e le praterie non possono essere danneggiati o distrutti, fatti salvi gli interventi autorizzati. 2 Sono consentiti interven nti di sfalcio e pascolo per utilizzi tradizionali ed interventi di sfalcio e pulizia di tutti i corpi d acqua superficiale. 3 Tali interventi devono rispettare le specie di flora spontanea protetta in modo rigoroso. 4 Negli ambienti di cui al comma 1, l eliminazione della vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea mediante il fuoco o sostanze erbicide è vietata. 5 Tale eliminazione è inoltre vietata lungo le rive dei corpi d acqua, naturali o artificiali, sia perenni che temporanei, lungo le scarpate e i margini delle strade.
PICCOLA FAUNA E FLORA SPONTANEA l.r. 10/2008 - art. 5 conservazione della vegetazione ai fini faunistici 7. Gli interventi di contenimento del canneto e della vegetazione ad erbe palustri, sono ammessi, se eseguiti con tecniche che non arrechino disturbo o pregiudizio della nidificazione e riproduzione della fauna selvatica. Tali interventi vanno eseguiti parzialmente, con frequenza biennale o superiore.
PICCOLA FAUNAA E FLORA SPONTANEA L.r. 10/2008 - art. 6 flora spontanea protetta 1 Ai sensi della presente legge la flora spontanea protetta si suddivide in specie a protezione rigorosa, di cui è vietata la raccolta, e specie a raccolta regolamentata. 3 La Giunta Regionale, sentiti istituti scientifici, approva e aggiorna l elenco della flora autoctona protetta in modo rigoroso (allegato C c1) e con raccolta regolamentata (allegato C c2).
PICCOLA FAUNAA E FLORA SPONTANEA L.r. 10/2008 - art. 7 raccolta regolamentata 1 La raccolta della flora spontanea protetta è ammessa con le seguent limitazioni 2 Per ciascuna giornata di raccolta, per ogni raccoglitore, possono essere raccolti fino a sei esemplari per ogni specie prevista nell allegato C c2 3. Ogni raccoglitore può prelevare fino a un chilogrammo di mirtilli pe giornata. Se la raccolta è effettuata da più raccoglitori il quantitativo massimo sale a 4 chilogrammi.
PICCOLA FAUNA E FLORA SPONTANEA L.r. 10/2008 - art. 10 Introduzioni, reintroduzioni e restocking 1 Sul territorio della Regione è vietato rilasciare individui di qualsiasi specie di invertebrati, anfibi e rettili non autoctoni. 2 È vietata l introduzione di naturali. specie vegetali alloctone negli ambient 3 La Giunta adotta misure incentivanti l eradicazione delle specie invasive presenti nelle liste nere di cui agli allegati D e E. 4 Reintroduzioni e restocking (rinforzi) di piante, invertebrati, anfibi e retti sono finalizzati alla conservazione della biodiversità.
PICCOLA FAUNAA E FLORA SPONTANEA L.r. 10/2008 - art. 12 tutela degli alberi monumentali 1 La Regione promuove la tutela degli alberi monumentali che posson essere di specie autoctona o appartenenti a specie alloctone s esemplari di notevole valore storico e paesaggistico. 2 Gli abbattimenti di alberi monumentali sono vietati salvo che per moti di sicurezza e incolumità.
PICCOLA FAUNAA E FLORA SPONTANEA L.r. 10/2008 - art. 14 vigilanza 1 La vigilanza sulle disposizioni della presente legge è esercitata tramite le guardie dei parchi Regionali, la polizia locale e le guardie ecologiche volontarie.