LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO



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Università degli Studi di Catania Area della Prevenzione e della Sicurezza - Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi (SPPR) - Dott. Giuseppe Caccia ASPP Università degli Studi di Catania LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 1

Perché è importante sensibilizzare i lavoratori sulla sicurezza Motivo Etico Motivo Economico 2 2

Motivo Etico INAIL: dati infortuni del 27 aprile 2012 Continuano a calare nel 2011 gli infortuni sul lavoro in Italia, (726.000) con una flessione del 6,4% Si mantiene sotto quota mille il numero di lavoratori che hanno perso la vita: le vittime sono 930 (40 in meno in confronto al 2010). In aumento del 9,6% le malattie professionali 930 vittime? troppe anche una sola! 3 3

Motivo economico L analisi delle spese e dei costi degli infortuni operato da organi di ricerca (quali Eurispes nel "Rapporto Italia 2010) ha evidenziato un costo di 40 miliardi di euro per la collettività. Nell`ipotesi di diminuzione dell`l% del numero di infortuni si avrebbe risparmio economico pari a 438 milioni di euro, o per una diminuzione del solo 5% un risparmio economico pari a 2,2 miliardi di euro 4 4

.l iter legislativo dal DPR 547/1955 al D.Lgs 81/2008 integrato mediante il Decreto correttivo D.Lgs 106/2009 5

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123,, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n.108) Il provvedimento, approvato dal Governo in attuazione della delega contenuta nella Legge 3 agosto 2007 n n 123, è entrato in vigore il 15 maggio 2008. Modificato e integrato mediante il Decreto correttivo D.Lgs 106/2009: teso a correggere errori materiali e a modificare portata e ampiezza di Obblighi e Sanzioni contenuti nel D.Lgs 81/2008

D. Lgs. 81/2008 306 Articoli suddivisi in 13 Titoli Titolo I - Principi comuni (artt. 1-61) Titolo II - Luoghi di lavoro (artt. 62-68) Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei D.P.I.. (artt. 69-87) Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili (artt. 88-160) Titolo V - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (artt. 161-166) Titolo VI - Movimentazione manuale dei carichi (artt. 167 171) Titolo VII - Attrezzature munite di videoterminali (artt. 172-179) Titolo VIII - Agenti fisici (artt. 180 220) Titolo IX - Sostanze pericolose (artt. 221-265) Titolo X - Esposizione ad agenti biologici (artt. 266 286) Titolo XI - Protezione da atmosfere esplosive (artt. 287 297) Titolo XII - Disposizioni in materia penale e di procedura penale (artt. 298 303) Titolo XIII - Norme transitorie e finali (artt. 304 306)

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 TITOLO I principi comuni - CAPO I disposizioni generali - ART. 2 - Definizioni a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il 8 volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 TITOLO I principi comuni - CAPO I disposizioni generali - ART. 2 - Definizioni b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo; 9

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 TITOLO I principi comuni - CAPO I disposizioni generali - ART. 2 - Definizioni d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa; e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; 10

PARLEREMO DI LUOGHI DI LAVORO Pericolo e Rischio - Valutazione dei rischi Il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) D.P.C. - D.P.I. Requisiti dei luoghi di lavoro Ergonomia. 11 11

LUOGHI DI LAVORO Luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro ubicati all interno dell azienda o dell Unit Unità Produttiva nonché ogni altro luogo di pertinenza all azienda azienda accessibile ai lavoratori. 12 12

Definizioni di cui all Art. 2 del D.Lgs. 81/08: «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; 13 13

TUTTI I PERICOLI COMPORTANO RISCHI? 14 14

NO! «pericolo»: elettricità (folgorazione) Monossido di carbonio (asfissia).elementi meccanici in movimento (taglio, cesoiamento) «rischio»: in assenza di contatto con la fonte di pericolo la probabilità di danno = zero 15 15

I RISCHI CHE POSSIAMO INDIVIDUARE NEI LUOGHI DI LAVORO: 16

RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI Sono rischi di natura infortunistica che possono causare l infortunio l quando ci esponiamo anche una sola volta ad un determinato fattore di rischio. Derivano da: carenze strutturali; carenze di sicurezza negli impianti elettrici e tecnici ; incendio e/o esplosione vie di fuga/uscite di emergenza Ognuno di questi FATTORI DI RISCHIO può causare un infortunio grave o anche la morte al verificarsi anche di una sola volta, pensiamo per esempio alla folgorazione, il cesoiamento, ETC. 17

RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI Sono rischi di natura igienico ambientale, che causano infortunio o malattia quando l esposizione l ad un determinato fattore di rischio si ripete nel tempo. I rischi per la salute dei lavoratori derivano da: esposizione a rumore e vibrazioni, radiazioni, illuminazione e microclima; movimentazione dei carichi e posture scorrette; esposizione a di sostanze tossiche e nocive; esposizione a microrganismi nocivi. Questi fattori di rischio causano malattie professionali solo dopo una esposizione prolungata al rischio: per esempio, lavorare in un ambiente rumoroso per molto tempo senza protezioni 18

Il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) I RISCHI SONO TUTTI COMPLETAMENTE ELIMIBABILI? 19

Il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) NO! Pertanto, applicate tutte le misure di prevenzione, per i rischi NON completamente eliminabili, interverremo prima con idonei Dispositivi di Protezione Collettiva (D.P.C.) e successivamente con idonei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) 20

Il Dispositivi di Protezione Collettiva Il Dispositivi di Protezione Individuale 21

Alcune immagini della NON sicurezza 22 22

SuperMan? 23 23

Il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) D. Lgs 81/2008 - Art. 28 La valutazione di tutti i rischi deve essere effettuata dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile del SPPR, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) Il DVR redatto a conclusione della valutazione dei rischi deve avere data certa. 24

Il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) Il Documento di Valutazione dei Rischi deve contenere: A) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l attivitl attività lavorativa B) l indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI adottati C) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; D) l individuazione delle procedure per l attuazione l delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell organizzazione aziendale che vi debbono provvedere E) l indicazione dei nominativi del Datore di Lavoro, responsabile del SPPR, Medico Competente, Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza 25

IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E LA REDAZIONE DEL DVR 26

Il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) MATRICE DEL RISCHIO La Matrice del Rischio rappresenta lo strumento utilizzato per combinare le quantità (potenzialità e probabilità) ) che influiscono nella determinazione del rischio, ossia la criticità del rischio. Ad ogni voce di pericolo e/o difformità,, identificata da un codice, sono attribuiti i parametri che seguono: G n = Gravità del pericolo/difformità o magnitudo del danno (n da 1 a 4), P n = Probabilità o frequenza dell evento evento sulla base di dati statistici o ipotizzati (n da 1 a 4), C n = Grado di Criticità del rischio- G n X P n (da 1 a 16), L attribuzione dei parametri G n e P n determina univocamente, in base al grafico Matrice dei Rischi,il grado di criticità C n del rischio o difformità strutturale/operativo della voce,, ed in conseguenza di esso devono essere eseguiti gli interventi necessari per eliminarlo (interventi di tipo strutturale o sull attivit attività lavorativa 27 svolta).

Il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) MATRICE DEL RISCHIO Categoria di Probabilità P1 P2 Definizione Evento improbabile Evento possibile Categ. di Gravità G1 G2 Definizione Danni al fisico di trascurabile entità (abrasioni, contusioni, malessere passeggero) Danni al fisico di modesta entità (ferite, tagli, malattie lievi) P3 P4 Evento già verificatosi Evento verificatosi ripetutamente G3 G4 Danni di notevole entità (fratture, lesioni gravi, malattie invalidanti) Danni gravi (morte, invalidità permanente) 28

Il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) MATRICE DEL RISCHIO P 4 P 3 P 2 P 1 4 8 12 16 3 6 9 12 2 4 6 8 1 2 3 4 G1 G2 G3 G4 C4 Rischio alto AREA 9-16 C3 Rischio medio-alto AREA 4-8 C2 Rischio Medio-Basso AREA 2-3 C1 Rischio Basso AREA 1 29

Il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) MATRICE DEL RISCHIO I RISCHI C4 (di cui alle aree 9-16) sono INACCETTABILI, e quindi è necessario affrontarli immediatamente, nelle more degli interventi correttivi l attività lavorativa viene sospesa. I RISCHI C3 (di cui alle aree 4-8) sono GRAVI, e quindi è necessario affrontarli tempestivamente. I RISCHI C2 (di cui all area 2-3) sono relativi ad eventi che si manifestano con maggiore frequenza significativa ma con conseguenze «raramente» gravi; verranno pertanto affrontati con la dovuta attenzione. I RISCHI C1 (di cui all area 1) possono essere considerati trascurabili; comunque vanno tenuti sotto controllo. 30

Il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) Liste di controllo o Check List Le check list sono strumenti per rendere metodologico e sistematico il processo di verifica di aspetti che riguardano la sicurezza. Ci aiutano ad individuare i pericoli e la stima dei rischi nei luoghi di lavoro 31

Esempio di lista di controllo 32

Il Documento di Valutazione dei Rischi dell Universit Università degli Studi di Catania Il Documento di Valutazione dei Rischi dell Universit Università degli Studi di Catania consta di due elaborati: Le schede di Valutazione e La Relazione Essi raccolgono, dati, valutazioni, misure, prescrizioni, nominativi dei lavoratori, e tutte le informazioni in materia di sicurezza, così come previsto dall art. art. 28 del D. Lgs. 81/08. Il D.V.R. fa riferimento alle singole Unità Produttive dell Ateneo (Aree, Dipartimenti, Centri di servizio, et.)

Il Documento di Valutazione dei Rischi dell Universit Università degli Studi di Catania - Elaborato Schede di Valutazione viene prodotta una scheda per ogni vano che raccoglie i dati di ciascun locale: dati geometrici, rischi, prescrizioni e misure, criticità dei rischi, schemi di riepilogo e le planimetrie dei locali. - Elaborato Relazione consta di due parti; la prima,, descrive, i riferimenti normativi, l organizzazione dell Universit Università,, l elenco l delle Unità Produttive, i criteri adottati nella valutazione, la classificazione dei luoghi i di lavoro utilizzata nel D.V.R. La seconda parte,, contiene la relazione tecnica di valutazione dei rischi relativa all Unità Produttive, i dati dell UP, la Gestione della sicurezza, le misure di prevenzione e protezione, l elenco l del personale, le attività di rischio e i lavoratori esposti, le conclusioni.

REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs 81/2008 allegato IV): 35

36

Ergonomia nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008, all articolo articolo 15 (Misure generali di tutela), comma 1, lettera d) Introduce l obbligo l del: rispetto dei principi ergonomici dell organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo. 37

Ergonomia nei luoghi di lavoro All interno del D.Lgs. 81/2008 vi sono altri riferimenti al rispetto dei principi ergonomici, in particolare: titolo II (Luoghi di Lavoro) titolo III (Attrezzature di lavoro e D.P.I.) titolo VI (Movimentazione manuale dei carichi) titolo VII (Attrezzature con videoterminali) 38

Ergonomia nei luoghi di lavoro CAMPI DI INTERVENTO: Concezione dei posti di lavoro; Scelta delle attrezzature; Definizione dei metodi di lavoro e produzione. INTERAZIONI 39

Uomo Macchina: Nella scelta delle macchine e delle attrezzature fare riferimento ai principi ergonomici contenuti nelle norme tecniche più aggiornate. Scegliere le macchine in modo che il lavoro sia sicuro, confortevole, evitando posture scorrette Scegliere hardware e software in modo da rendere agevoli le azioni operative, il trasferimento di dati e di informazioni Adeguare altezze e forma dei piani di lavoro Adottare macch. e attrez. regolabili in modo da poterle adattare alla corporatura e all attivit attività da svolgere Scegliere macch. e attrez. tenendo conto degli sforzi richiesti, alla frequenza dei movimenti operativi 40

Uomo Ambiente L uomo agisce all interno di un ambiente, composto da elementi solidi (tavoli e sedie, banco di lavoro, macchine, pavimentazione e pareti) e con caratteristiche specifiche di illuminazione, temperatura e umidità,, ma anche di rumori e vibrazioni Rispettare i criteri ergonomici nella strutturazione e disposizione dei posti di lavoro Strutturare gli ambienti di lavoro tenendo conto della distribuzione degli arredi, spazi di accesso al posto di lavoro, spazi operativi, mobilità posturali. Assicurare uniformità di illuminazione, climatizzazione, telecomunicazioni, etc. Bisogna considerare anche gli aspetti legati all attenzione attenzione e all affaticamento affaticamento mentale 41

Area della Prevenzione e della Sicurezza POSTAZIONI CON VIDEOTERMINALI (VDT) 42 I principali rischi sono dovuti a posture scorrette soprattutto quando gli operatori lavorano per molto tempo in una posizione statica: rischi a carico dell apparato muscolo scheletrico. 42

Area della Prevenzione e della Sicurezza POSTAZIONI CON VIDEOTERMINALI (VDT) 43 A carico dell apparato visivo non ci sono rischi specifici che derivano dal attivit attività svolta al VDT. Lo sforzo cui sono sottoposti gli occhi può causare esclusivamente stanchezza. In tal senso incide: distanza dal monitor, illuminazione ambientale, tipo di software, etc. 43

Area della Prevenzione e della Sicurezza POSTAZIONI CON VIDEOTERMINALI (VDT) Le radiazioni elettromagnetiche emesse dalle apparecchiature con VDT sono ad un livello ritenuto NON nocivo. 44 44

Area della Prevenzione e della Sicurezza POSTAZIONI CON VIDEOTERMINALI (VDT) 45 La mancata conoscenza di questi rischi porta le persone a pensare che i fastidi agli occhi siano dovuti alle radiazioni emesse e difficilmente collegano i dolori muscolo scheletrici alle posizioni costrittive che devono adottare 45

Servizio Prevenzione e Protezione dei Rischi Disposizione di una postazione VDT 46

47 COS E UN EMERGENZA? UNA SITUAZIONE DETERMINATA DA: - UN INCENDIO, - UN ESPLOSIONE, - UN CROLLO, - UN ALLUVIONE, - UNA NUBE TOSSICA, - TERREMOTO, - ETC. 47

GESTIRE UN EMERGENZA: E necessario formare degli addetti alla gestione delle emergenze. Il personale designato dovrà attuare le procedure di evacuazione, lotta antincendio e il primo soccorso. 48 48

Primo Soccorso Il datore di Lavoro organizza il primo soccorso e i necessari rapporti con i servizi esterni in base all a a natura delle attività e delle dimensioni dell azienda o della UP, sentito il Medico competente (se vi è l obbligo). Per individuare le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso e i requisiti del personale addetto, la formazione necessaria è necessario identificare la categoria di appartenenza della propria azienda (D.M. 388/2003) 49 49

Prevenzione Incendi Il datore di Lavoro designa uno o più lavoratori incaricati all attuazione attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio. I lavoratori designati devono frequentare un corso di formazione specifico. Verrà formata la squadra antincendio (D.M. 10 marzo 1998). 50 50

Formazione per i lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze A)Formazione degli addetti al Primo Soccorso riguarda l attuazione l di misure di primo intervento e l attivazione l di misure di primo soccorso. Il corso di formazione deve essere svolto da personale medico - durata 12 ore per aziende a rischio Non rilevante - durata 16 ore per aziende a rischio Rilevante B)Formazione degli addetti alla Prevenzione Incendi attuazione di misure di primo intervento di prevenzione incendi. Il corso di formazione deve essere svolto da personale dei V.FF. - durata 4 ore per attività Rischio incendio Basso - durata 8 ore per attività Rischio incendio Medio - durata 16 ore per attività Rischio incendio Alto 51 51

Grazie dell attenzione 52