MEDIAZIONE ATIPICA E ALBO DEI MEDIATORI (L. 39/1989)" Trib. Reggio Emilia, 17.4.2012 commento e testo



Documenti analoghi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA

FATTO. Nella presente controversia, l attrice G chiede il risarcimento dei danni

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;

Contratto di sub trasporto, perdita delle cose trasportate e

UNICO DOTT. GIANLUIGI MORLINI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili TRA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione I

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA in persona del Giudice Monocratico dott.ssa C.C.

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8597/2011 tra

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 7347/2014. tra

(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.).

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO

NULLITA DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE DI UNA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA PER MANCATA INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DELLA MEDESIMA

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Tribunale di Udine. - sezione civile -

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) D E C I S I O N E

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO SEZIONE CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

Editrice PROPRETARIO EX ART BIS C.C. (DOPO IL D.L. 83/2015) Formula annotata di Giulio SPINA TRIBUNALE DI...

I vizi lamentati per la loro classicità e molteplicità possono essere assunti ad un caso di scuola:

PREVENTIVO DI MASSIMA. OGGETTO: Cliente // Controparte (Tribunale di. ) Vertenza risarcimento danni Valore della causa.

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo

Tribunale di. Atto di citazione **** della Sig.ra XXX, nata a... il. ed ivi residente in via,

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Commissione Tributaria Provinciale di Enna sezione terza sent. n. 140 del 2010

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore]

DECRETO INGIUNTIVO PER RECUPERO CANONI. (In calce a citazione di sfratto)

Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale:

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g /2013. tra

IL COLLEGIO DI ROMA. Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario. [Estensore]

ha pronunciato la presente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

TABELLA B DIRITTI DI AVVOCATO

TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento II^ Sezione riunita in Camera di SENTENZA

Art. 54 decreto legge

Opposizione a decreto ingiuntivo costituzione opponente. dimezzamento automatico dei termini sezioni unite 19246/2010 mero obiter dictum

Corte di Appello Milano n M. S.p.a. (Avv. Migliavacca) INPS (Avv. Vivian) Equitalia Esatri S.p.a.

Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sezione Lavoro. Sentenza n del 12 ottobre (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)

Tribunale Civile e Penale di Bologna. Seconda Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SCUOLA FORENSE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO INCONTRO DEL

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE

Cartelle per posta: prova dell avvenuta notifica

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

Il Giudice, dott. Orazio Muscato, in funzione di delegato del Presidente, nel giudizio di opposizione promosso dall Avv. Xxxxxx del Foro di Varese

TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE. Istante ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C.F.: ) residente/con sede in ( ),

Periodico informativo n. 82/2013. Le spese di soccombenza

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON

ha pronunciato la presente

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX

SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA , N REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice. dott. Michele Ruvolo, della Sezione Distaccata di Bagheria, ha SENTENZA T R A

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA

MUNICIPIO DELLA CITTA DI NARO Provincia di Agrigento

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COSENZA SEZIONE DODICESIMA. SENTENZA N. 90/12/05 del 13 luglio Estensore Tortorici

Tribunale di Mantova, Sez. II Giudice Designato Dott. Mauro Bernardi Provvedimento del giorno 10 dicembre 2004

TAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente

Decisione N. 571 del 30 gennaio 2014

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

L attività di vigilanza dell Enasarco e relativi ricorsi

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA

T.A.R. Lombardia - Sezione III - Sentenza 31 luglio 2002, n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il gravame è fondato.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COMUNE DI BARDONECCHIA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Transcript:

MEDIAZIONE ATIPICA E ALBO DEI MEDIATORI (L. 39/1989)" Trib. Reggio Emilia, 17.4.2012 commento e testo P&D.IT La previsione di cui all oggi abrogato art. 6 L. n. 39/1989 in ordine alla necessità di iscrizione al ruolo per l ottenimento del compenso mediatorio, s applica anche alle ipotesi di mediazione atipica, quale il procacciamento d affari.

Sent. / REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Cont. / Cron. Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente: Sentenza assunta ex art. 281 c.p.c. il S E N T E N Z A EX ART. 281 SEXIES C.P.C. ATTORE OPPONENTE: Frontera Salvatore (avv. P. Fornaciari) Conclusioni: Foglio allegato Depositata il CONVENUTO OPPOSTO: Conte Vincenzo (avv. Ferretti) Conclusioni: Comparsa di risposta Il Cancelliere Oggetto:

FATTO La presente controversia trae origine da una scrittura privata di mutuo stipulata il 12/6/2006, nella quale Salvatore Frontera e Vincenzo Conte danno atto che il primo ha ricevuto dal secondo 18.500 come prestito personale, e pattuiscono la restituzione da parte del Frontera al Conte della somma stessa entro il 28/2/2007. Ciò posto ed incontestato che il Frontera ha poi versato al Conte solo 10.000, il Conte stesso ottiene il decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo per il saldo di quanto indicato nella scrittura, pari ad 8.500 oltre accessori. Avverso l ingiunzione e con due citazioni poi riunite, propone opposizione il Frontera, deducendo la simulazione del contratto di mutuo, in realtà mai intercorso tra le parti poiché nessuna dazione di denaro sarebbe stata effettuata dal Conte al Frontera; e la dissimulazione invece del pagamento di un compenso mediatorio, riconosciuto dal Frontera al Conte a seguito dell opera di quest ultimo nell ambito di una vendita immobiliare da De Luca Gennaro, cognato del Conte, al Frontera. Sulla base di tale narrativa e sul presupposto che il Conte non è mai stato iscritto al ruolo di cui all art. 6 L. n. 39/1989 ratione temporis vigente, il Frontera chiede la revoca del decreto opposto, ed in via riconvenzionale la restituzione della somma di 10.000 pagata ante causam. La causa è istruita con gli interpelli e l esame dei testi indotti dalle parti. DIRITTO a) Va innanzitutto confermato quanto statuito dal Giudice Istruttore allora procedente in ordine all ammissibilità delle deposizioni testimoniali assunte, con conseguente rigetto dell eccezione di nullità di tali deposizioni formulate dalla difesa di parte opposta. E noto infatti che, ex art. 1417 c.c., la prova per testi della simulazione è ammessa, qualora la domanda sia stata formulata dalle parti, se detta domanda è diretta a far valere l illiceità del contratto dissimulato.

Ciò detto, pacifico essendo che il Conte non è mai stato iscritto al ruolo di cui all art. 6 L. n. 39/1989, deriva la nullità del contratto di mediazione da lui eventualmente stipulato, per contrarietà a norma imperativa ex art. 1418 c.c. (Cass. n. 11247/2003, Cass. n. 14076/2002, Cass. n. 4635/2002, Cass. n. 15849/2000, Cass. n. 3803/1998); e la nullità per contrarietà a norma imperativa rende il contratto illecito (cfr. art. 1343 c.c.), ciò che giustifica la prova per testi ex art. 1417 c.c. Inconducente è poi il rilievo della difesa di parte opposta, secondo cui, anche se opera di intermediazione vi fosse stata, essa sarebbe assimilabile al procacciamento d affari e non già alla mediazione: sul punto, basta infatti osservare che, secondo la giurisprudenza nettamente maggioritaria e qui condivisa, la previsione di cui all art. 6 L. n. 39/1989 ratione temporis vigente s applica anche alle ipotesi di mediazione atipica, quale il procacciamento d affari (Cass. n. 16147/2010, Cass. n. 7332/209, Cass. n. 19066/2006). b) Venendo al merito, l istruttoria testimoniale esperita ha consentito di ritenere provato quando dedotto da parte opponente, e cioè che la scrittura privata azionata in sede monitoria dissimula il pagamento di un compenso pattuito tra le parti per l opera di mediazione prestata dal Conte relativamente ad un immobile venduto dal De Luca al Frontera. Infatti: l opera di mediazione svolta dal Conte è pienamente confermata dal teste De Luca, parte del contratto di compravendita stipulato dal Frontera: è stato il Conte a mettermi in contatto col Frontera per l acquisto dell immobile il Conte mi ha fatto vedere l immobile, poi mi ha messo in contatto col Frontera ; l avvenuta pattuizione di un compenso tra Frontera e Conte in relazione all opera di mediazione svolta da quest ultimo, è comprovata da Lara Giovannini, dipendente della società della quale Frontera è amministratore: mi trovavo nell ufficio accanto a quello del Frontera ed ho sentito. che Frontera e Conte parlavano di un compenso, intorno ai 20.000 euro, per la vendita dell immobile ; ulteriore conferma del fatto che tra le parti fosse stato stipulato un contratto di mediazione, non già di mutuo, deriva dalla deposizione di Enzo Cesarini, teste particolarmente credibile in quanto del tutto

estraneo ai fatti di causa, ed autore di una deposizione particolarmente interessante in quanto riferita ad una deposizione de relato contra se da parte del Conte: il sig. Conte mi riferì, in circostanza del tutto occasionale (venne da me per l acquisto di piastrelle), che aveva problemi col signor Frontera a causa di una pretesa mediazione che a suo dire gli spettava per avergli trovato il compratore di un immobile. Preciso che l incontro con il Conte di cui sopra avvenne presso il negozio Caripal s.a.s.. c) Sulla base di quanto sopra, deve ritenersi provata la simulazione del contratto di mutuo e l esistenza di un contratto dissimulato in base al quale il Frontera ha riconosciuto al Conte il pagamento di un compenso mediatorio. Deriva che, in accoglimento della domanda dell opponente, va revocato il decreto ingiuntivo qui opposto, in quanto relativo alla richiesta di pagamento del compenso mediatorio da parte di chi non è iscritto al ruolo mediatorio, ciò che impedisce di ottenere il compenso ex art 6 L. n. 39/1989 ratione temporis vigente; e va accolta la domanda riconvenzionale dello stesso opponente, volta alla restituzione della somma di 10.000 pacificamente ricevuta ante causam, atteso che l art. 8 della legge n. 39/1989 obbliga alla restituzione di quanto eventualmente ricevuto, oltre interessi moratori al tasso legale dalla domanda, radicata con la notifica della citazione in opposizione il 27/12/2007, al saldo. d) Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo in aderenza alla nota presentata, sono quindi poste a carico della soccombente parte convenuta opposta ed a favore della vittoriosa parte attrice opponente. Si dà atto che il presente fascicolo è per la prima volta pervenuto a questo Giudice, che ha preso servizio presso il Tribunale di Reggio Emilia il 11/4/2012, all udienza del 12/4/2012, ed alla successiva udienza del 17/4/2012 è stato deciso con sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c. P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa - revoca il decreto ingiuntivo n. 3718/2007 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 21 22/11/2007; - condanna Conti Vincenzo a pagare a Frontera Salvatore 10.000, oltre interessi legali dal 27/12/2007 al saldo; - condanna Conti Vincenzo a rifondere a Frontera Salvatore le spese di lite del presente giudizio, che liquida in 601,2 per rimborsi, 2.330 per diritti, 3.040 per onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP, con distrazione a favore dell avvocato Piero Fornaciari ex art. 93 c.p.c. come da domanda. Reggio Emilia, 17/4/2012 Il Giudice dott. Gianluigi MORLINI IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria il. IL CANCELLIERE