Il reato continuato, disciplina giuridica e caratteri

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Il reato continuato, disciplina giuridica e caratteri Autore: Concas Alessandra In: Diritto penale, Diritto processuale penale L'istituto giuridico del reato continuato è previsto e disciplinato dall'articolo 81 comma 2 del codice penale. In diritto penale si ha reato continuato quando una stessa persona compie, con più azioni od omissioni, una pluralità di violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge, anche in tempi diversi, in esecuzione dello stesso disegno criminoso. Si tratta di un particolare tipo di concorso materiale di reati, caratterizzato dalla presenza di un disegno criminoso unico che accomuna i reati commessi nella sua esecuzione. L'art. 81 del codice penale in seguito alla riforma della legge n. 220 del 1974 di conversione del decreto legge n. 99 del 1974, è stato modificato ampliando la portata applicativa della norma. In seguito l'articolo 81 è stato modificato con la legge n. 251 del 2005, con l'aggiunta di un altro comma, il quarto, secondo il quale "fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave". In caso di reato continuato è prevista l'applicazione del cumulo giuridico, cioè della pena determinata ai sensi dell'articolo 81 comma 1 del codice penale, secondo il quale "è punito con la pena che dovrebbe 1 di 6

infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo". La difficoltà di provare la presenza di uno "stesso disegno criminoso", ha indotto nel tempo la giurisprudenza a presumere l'esistenza del reato continuato in quei casi nei quali un soggetto compia più reati anche a distanza di tempo, estendendo l'area di azione del cumulo giuridico, anche se il criterio cronologico resta, secondo la giurisprudenza della cassazione uno degli elementi da valutare per applicare o meno l'istituto giuridico. L'espressione stesso disegno criminoso identifica l'ipotesi nella quale l'agente ha, prima dell'inizio dell'esecuzione del primo reato, programmato con sufficiente precisione i tipi di reati che è intenzionato a commettere. Stando all'articolo 81 del codice penale, i requisiti del reato sono: pluralità di azioni oppure omissioni, stesso disegno criminoso, pluralità di violazioni della stessa norma o di diversa disposizione della legge penale. In relazione al primo requisito ci deve essere una pluralità di condotte autonome che danno luogo agli altrettanti disegni criminosi. Ogni singola violazione deve integrare gli estremi di quel singolo reato. Il tempo nel quale queste azioni possono essere commesse non rileva perché tra un azione e un altra può 2 di 6

intercorrere un notevole lasso di tempo senza per questo venire meno la fattispecie di reato. La pluralità di azioni non va intesa esclusivamente in senso naturalistico, perché le azioni devono potere essere unificate in un azione giuridicamente unitaria. Per questa ragione il furto di più oggetti della stessa specie, ad esempio il furto di più auto in una stessa concessionaria, non si può qualificare come reato continuato ma esclusivamente un unico reato di furto. Per pluralità di violazioni, l articolo 81 del codice penale ammette la configurabilità di questo tipo di reato anche in presenza della commissione di illeciti diversi e non ha rilevanza il fatto che gli stessi siano dotati di caratteri fondamentali comuni. La caratteristica principale della fattispecie è però l univocità del disegno criminoso. La teoria più accreditata vuole che l univocità del disegno presupponga, oltre all elemento intellettivo della rappresentazione anticipata, un altro elemento finalistico costituito dall unicità dello scopo. Il reo pone in essere diversi episodi illeciti tesi alla realizzazione di un unico scopo. Per il reato continuato l Ordinamento prevede l applicazione della pena prevista per il concorso formale di reati, vale a dire pena prevista per il reato più grave con aumento fino a triplo. Il comma 3 dell articolo 81 del codice penale stabilisce poi che nei casi preveduti da quest articolo, la 3 di 6

pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti. L ultimo comma prevede che l aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave. Una particolare questione applicativa è stabilire che cosa accada se, dei diversi fatti di reato avvinti dal vincolo della continuazione, qualcuno sia stato giudicato con sentenza ed altri debbano essere successivamente valutati. Si è posta, cioè, la questione se si potesse applicarsi il regime del cumulo giuridico previsto per il reato continuato e a quali condizioni. Da sempre si era ritenuto che il cumulo giuridico potesse concedersi se il reato giudicato fosse quello più grave mentre si escludeva che questo regime sanzionatorio potesse essere applicato ove, ad essere già giudicato, fosse stato uno dei reati satellite. La Corte Costituzionale ha detto la sua con la sentenza n. 115 del 1987 affermando che nemmeno l'intangibilità del giudicato può arrecare un ingiusto sacrificio al condannato con la conseguente dilatazione dell'ambito d'applicazione del cumulo giuridico. 4 di 6

Il legislatore ha raccolto le indicazioni della Consulta con l'articolo 671 del codice di procedura penale che prevede la possibilità, nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, che il condannato o il pubblico ministero possano chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. In relazione alla struttura del reato continuato, si ritiene che esso sia da considerarsi reato unico ai fini della pena mentre, sotto il profilo dell'applicazione di istituti come la prescrizione o la concessione del decreto di amnistia, ciascun reato vada considerato autonomamente. Articolo 671 del codice di procedura penale Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato 1. Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Tra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza. 2. Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto. 5 di 6

2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del codice penale. 3. Il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente. Articolo 81 del codice penale Concorso formale Il reato continuato è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più' grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della stessa disposizione di legge. Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. Nei casi previsti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti. https://www.diritto.it/il-reato-continuato-disciplina-giuridica-e-caratteri/ 6 di 6