C O M U N E D I ALTOFONTE PROVINCIA DI PALERMO. Regolamento Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e Anticendio Boschivo



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C O M U N E D I ALTOFONTE PROVINCIA DI PALERMO C.A.P 90030 Piazza Falcone e Borsellino Altofonte Regolamento Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e Anticendio Boschivo Art.1 (Oggetto) Oggetto del presente, è la regolamentazione della struttura comunale permanente e volontaria di Protezione Civile, chiamata Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e Antincendio Boschivo, in grado di far fronte alle attività ed ai compiti di protezione civile così come definiti della legge n 225/92 e dalla legge n. 353 del 21.11.2000. La predetta struttura avrà come nome operativo la dicitura: Gruppo Altofonte. Art.2 (Finalità) Il Gruppo Altofonte, chiamato di seguito, ai soli fini di questo Regolamento, Gruppo, nell ambito del territorio della regione Sicilia e, se richiesto dalle Autorità competenti anche al di fuori di questa, si propone di cooperare con gli organi preposti e con altre Organizzazioni di Volontariato nelle attività di Protezione Civile e Antincendio Boschivo. In particolare il Gruppo Altofonte: a. è disponibile, per interventi a supporto delle strutture operative istituzionali, durante le emergenze b. si occupa di prevenzione e di avvistamento degli incendi boschivi c. spegne gli incendi boschivi, mediante l attivazione di apposite Squadre d intervento; d. favorisce il monitoraggio dell evoluzione degli eventi durante le emergenze, anche mediante comunicazioni radio; e. promuove manifestazioni volte alla diffusione delle finalità per le quali si è costituita ed opera il Gruppo; f. concorre all assistenza dei cittadini durante eventi e manifestazioni pubbliche

Art.3 (Ammissione al Gruppo) Il Gruppo Altofonte è composto da un minimo di 30 ad un massimo di 40 unità operative, possono aderire cittadini, che manifestano interesse a svolgere la loro attività a vantaggio della cittadinanza locale, allo scopo di prestare la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali nell ambito della protezione civile, in attività di previsione, prevenzione, sorveglianza del territorio e soccorso in caso di calamità, di superamento dell emergenza e di formazione nella materia suddetta. L ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda all Ufficio Protezione Civile del Comune di Altofonte e all accettazione della stessa da parte del Sindaco. Il Comune individuerà le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l adesione dei cittadini all iniziativa. I Cittadini che intendono aderire al Gruppo devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a. età non inferiore ai 18 anni. b. non aver riportato condanne o non avere carichi pendenti c. essere residenti ad Altofonte I volontari, prima di essere inseriti nel Gruppo, dovranno essere sottoposti a visita medica obbligatoria e dotati dell equipaggiamento, e dei dispositivi di protezione individuale idonei ad affrontare gli incendi boschivi I volontari ammessi al Gruppo, saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall amministrazione comunale - che ne certifichi le generalità, l appartenenza al gruppo e la qualifica o eventuale specializzazione. Il Sindaco e il Responsabile dell U.C.P.C, nell effettuare la selezione tra gli aspiranti volontari, devono tenere conto dei seguenti requisiti, dando priorità a quelle che possono essere più funzionali all operatività del gruppo, in particolare ai fini dell antincendio boschivo: competenze qualifiche specializzazioni Verrà inoltre creato un apposito registro, che conterrà tutti i nominativi delle persone che hanno fatto richiesta di adesione al Gruppo, ma che non sono state inserite nelle 30 unità operative. Art.4 (Il Sindaco) Il Sindaco, ai sensi dell art.15 della Legge n 225/92, è autorità comunale di protezione civile e assume, al verificarsi dell emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. Il Sindaco è il responsabile del gruppo e nomina, sulla base di criteri attinenti la competenza, la professionalità e la continuità, fra i componenti dello stesso un Coordinatore e un Vice coordinatore che dovrà ottenere la legittimazione dagli iscritti riuniti in assemblea plenaria con il voto palese di non meno di due terzi dei votanti.

In caso di mancata elezione per due turni successivi da tenersi a non meno di 48 ore di distanza, il Sindaco individua, sentiti anche i volontari appartenenti al Gruppo, un nuovo Coordinatore che dalla quarta votazione in avanti potrà essere eletto dall assemblea plenaria con almeno il 50% più uno dei voti espressi in maniera palese. Art.5 (Il Responsabile del Servizio di Protezione Civile) Il Responsabile dell U.C.P.C., svolge attività di raccordo tra il Sindaco e il Gruppo stesso, si occupa di tutta la parte organizzativa, ed ha la responsabilità del gruppo stesso durante i servizi. Compiti: Dispone gli ordini al Coordinatore del gruppo per le attività di Protezione Civile Vigila sul comportamento dei volontari aderenti al gruppo Si occupa dell assicurazione dei volontari del gruppo Predispone le visite mediche per i Volontari Relaziona il Sindaco sull attività del gruppo Art.6 (Il Coordinatore del Gruppo) Il Coordinatore del Gruppo Comunale coadiuva il Sindaco nelle attività di predisposizione e attuazione dei piani di protezione civile, nelle forme e modalità delineate nell art.8 del DPR 194/2001 ed è designato come referente della funzione volontariato del Centro Operativo Comunale. Compiti del Coordinatore del gruppo: Assicura la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell emergenza); Coordina gli interventi del gruppo, relazionandosi con gli organi preposti Garantisce turni di reperibilità propri, e degli aderenti al gruppo comunale, indicando inoltre capacità e tempi di mobilitazione; Cura l informazione, la formazione e l addestramento del gruppo, favorendo la costituzione di squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio e predisponendo apposite esercitazioni, anche in collaborazione con altri comuni e/o con la Provincia; Informa la popolazione per migliorare il livello di sensibilità in materia di protezione civile; Aggiorna costantemente i dati relativi agli elenchi di materiali e mezzi disponibili per l attività di protezione civile e aggiorna il Piano di Protezione Civile Comunale; Sviluppa ogni altra attività ritenuta utile ai fini della protezione civile;

Art.7 (Organigramma del Gruppo) GERARCHIA NEL GRUPPO Coordinatore Vice-coordinatore Capo Squadra Volontario Esperto Volontario Nominato da: Sindaco Sindaco Responsabile del Servizio 5 anni di attività nel Gruppo Art. 3 del presente regolamento Incarichi nel Gruppo Responsabile Servizio Radio Resp. Magazzino e Attrezzature Responsabile Automezzi Autisti Responsabile Sede Art.8 (Attivazione e Intervento) Il Gruppo Comunale Protezione Civile e Antincendio Boschivo è reperibile 24 ore su 24, attraverso un telefonino di proprietà comunale, consegnato al Coordinatore, segnalato alle Autorità preposte all attivazione. Modalità di attivazione: 1. Il Gruppo è attivato in caso di necessità dall Ufficio Protezione Civile o dal Responsabile dell U.C.P.C. 2. In caso di incendi boschivi il gruppo ha autonomia d attivazione, in modo tale da diminuire i tempi d intervento, a condizione che l incendio insista nel territorio comunale o nelle zone limitrofe e in futuro può interessare le zone di Altofonte. 3. In caso d incendio fuori dal territorio comunale, il Gruppo deve essere autorizzato dal Responsabile dell U.C.P.C. 4. Per le attività di prevenzione agli incendi boschivi, ordinaria e straordinaria del territorio, il gruppo si attiva su indicazione del Coordinatore sulla base di una programmazione concordata con l ufficio di Protezione Civile Comunale. Modalità di intervento: 1. I componenti del Gruppo, quando allertati, raggiungono, opportunamente equipaggiati, il luogo dell evento nel più breve tempo possibile e si adoperano nell espletamento dei compiti assegnati, prendendo disposizioni dagli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti. 2. In caso d incendio boschivo i componenti del Gruppo, quando allertati, raggiungono, opportunamente equipaggiati con tutti i D.P.I, il luogo dell incendio nel più breve tempo possibile e si adoperano per il contenimento e lo spegnimento delle fiamme in attesa di ricevere disposizioni dal più alto in grado del Corpo Forestale della Regione Sicilia, presente sul posto che assume la direzione delle operazioni di spegnimento.

Ogni appartenente al Gruppo, ha l obbligo: Art.9 (Doveri e obblighi del Volontario) 1. durante gli interventi di Protezione Civile di attenersi alle disposizioni emanate dal Cooordinatore del Gruppo, dal vice coordinatore o dal capo squadra 2. durante gli interventi di spegnimento degli incendi boschivi di attenersi alle disposizioni impartite dal Corpo Forestale dello Regione Sicilia; 3. durante gli interventi, ed in particolare sugli incendi, di indossare e utilizzare i dispositivi di protezione individuale 4. Una volta iniziato un servizio, questo non deve essere mai abbandonato od interrotto dal volontario, se non su ordine del Capo Squadra o per gravi casi evidenti, comunque comunicati al Capo Squadra stesso. L appartenente al Gruppo, al quale è stata consegnata l attrezzatura s impegna: a) ad usarla esclusivamente per attività di addestramento, prevenzione ed estinzione degli incendi e per eventuali altri interventi per i quali il Gruppo è chiamato ad operare; b) ad usarla con la massima cura ed attenzione al fine di non arrecare danno a sè, nè ad altri, e di non cederla a terzi per nessuna ragione; c) a mantenere sempre in buono stato ed efficienza quanto assegnatogli e ad informare tempestivamente e per iscritto l Ufficio Protezione Civile in caso di guasti, rotture, smarrimenti, ecc.; d) a restituire l attrezzatura, vestiario, tesserino di riconoscimento comunale, anche se non più utilizzabili, nel caso in cui, per qualsiasi motivo non faccia più parte del Gruppo; e) ad osservare le prescrizione di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modifiche Ogni appartenente al Gruppo, in caso di rinuncia deve presentare comunicazione scritta all Ufficio Protezione Civile del Comune di Altofonte e consegnare contestualmente il tesserino di riconoscimento comunale. Il volontario che aderisce al gruppo comunale è tenuto a partecipare alle attività menzionate nel presente regolamento, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Art. 10 (Disposizioni Disciplinari) Il Capo Squadra o chi lo sostituisce al comando delle operazioni può applicare le seguenti sanzioni disciplinari: Richiamo verbale; Richiamo verbale scritto; Allontanamento dal luogo delle operazioni e segnalazione al Coordinatore. Il coordinatore del gruppo, relazionerà il responsabile del servizio Comunale, il quale può applicare le seguenti sanzioni disciplinari: Sospensione precauzionale; Sospensione temporanea

Il responsabile del servizio Comunale, informa il Sindaco, il quale tuttavia può applicare le seguenti sanzioni disciplinari Esclusione dal Gruppo; Art.11 (Diritti del Volontario) - Ai sensi dell Art.9, D.P.R, 8 febbraio 2001, n 194 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile purché il Gruppo Comunale sia regolarmente iscritto nell apposito registro nazionale del volontariato di protezione civile presso il Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri saranno garantiti - nell ambito delle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile - i seguenti benefici: 1) mantenimento del posto di lavoro pubblico e privato; 2) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato; 3) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n 266 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia; 4) il rimborso delle spese sostenute, in conformità all art.10 DPR 194/2001 - nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teoricopratica, suddivise in: spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati, su presentazione di idonea documentazione; reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attività autorizzate con esclusione dei casi di dolo o colpa grave; altre necessità che possono sopravvenire, comunque connesse alle attività o interventi autorizzati; ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari, che ne facciano richiesta (secondo le modalità delineate nel DPR194/2001, art.9,comma 9); viene rimborsato l equivalente degli emolumenti versati dal lavoratore; ai volontari lavoratori autonomi, che ne facciano richiesta, viene corrisposto il rimborso per il mancato guadagno (DPR.194/2001,art.9,comma10) Al Gruppo Comunale potranno inoltre essere concessi contributi per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi (art.3 DPR 194/2001), per il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini (art.4 DPR 194/2001). Art.12 (Addestramento) I volontari si impegnano a frequentare corsi di formazione organizzati dagli Enti preposti con il supporto di tecnici qualificati appartenenti a Istituzioni o Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

I volontari sono addestrati a cura del Comune, tramite il proprio personale, il personale del Dipartimento regionale di protezione civile, quello del Corpo Nazionale dei VV.F., del Corpo regionale delle Forestale e di altri Enti ed organizzazioni. Le attività di formazione e le pratiche di addestramento sono finalizzate al conseguimento della preparazione tecnica specifica ed al perfezionamento continuo. L'addestramento del Gruppo sarà organizzato a cura dell Ufficio Comunale di Protezione Civile. Art.13 (Garanzie) Il Sindaco è garante del rispetto e dell osservanza del presente regolamento. Art.14 (Assicurazione) Per le attività di cui al Art.1 i volontari del Gruppo Comunale ai sensi dell art.4 della Legge 266/91 - sono coperti da apposita polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Tale polizza è a carico dell Amministrazione Comunale e integra la copertura assicurativa prevista dal Dipartimento di Protezione Civile in caso di impiego in emergenza o in occasione di esercitazioni preventivamente autorizzate, come previsto nella Circolare 16 Novembre 1994, 01768 U.L., per le organizzazioni iscritte nell elenco regionale volontariato di Protezione Civile tenuto presso l Agenzia Regionale. Art.15 (Accettazione Regolamento) L accettazione e il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del gruppo comunale di protezione civile, condizionano l appartenenza al Gruppo. Le infrazioni o l inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea - in via precauzionale - attuata dal Sindaco, sentito il parere non vincolante del Coordinatore del gruppo e del Responsabile del Servizio - ad insindacabile giudizio del Sindaco medesimo l eventuale esclusione del volontario dal gruppo comunale di protezione civile.