COME GESTIRE AL MEGLIO L ASSOCIAZIONE: DALLA NASCITA ALLO SCIOGLIMENTO 1
I fase: LA NASCITA STESURA STATUTO E ATTO COSTITUTIVO CONGRUO E COERENTE CON L ATTIVITA POSTA IN ESSERE DALL ASSOCIAZIONE DEVE EVENTUALMENTE CONTENRE I RIFERIMENTI DELLE LEGGI DI RIFERIMENTO (legge 266/1991 per ODV, legge 383/2000 per APS, decreto legislativo 460/1997 per ONLUS) DEVE RIPORTARE I CONTENUTI SOSTANZIALI DEL COMMA 8 DELL ART. 148 DEL TUIR (se l associazione vuole beneficiare della decomercializzazione di eventuali servizi a pagamento verso i soci)
ART. 148 TESTO UNICO comma 8 8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata: a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codicecivile, sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalita' di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreche' le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita' della stessa.
I fase: LA NASCITA Richiesta codice fiscale con apposito modello aa5/6 Eventuale pagamento dell imposta di bollo e dell imposta di registro:» Odv: no I.BOLLO; no I. REGISTRO;» Onlus: no I. BOLLO; si I. REGISTRO;» Aps, associazioni culturali, etc.: si I. BOLLO; si I. REGISTRO; Registrazione degli atti» Condizione necessaria per beneficiare della normativa fiscale di favore per gli enti associativi / stabilito nell art. 148 TUIR comma 8» Entro 30 giorni dalla costituzione/pena sanzione di 258 euro» Il bollo deve avere la stessa data dell atto costitutivo/pena sanzione Compilazione ed invio MODELLO EAS» Entro 60 giorni dalla costituzione/pena sanzione di 258 euro
2 fase: LA GESTIONE I LIBRI SOCIALI LA CONTABILITA E IL BILANCIO LE MODICHE RILEVANTI E LE COMUNICAZIONI LE DONAZIONI LE RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI 5
I LIBRI SOCIALI 6
Libri Sociali 7
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Alcuni consigli per la gestione dei Libri 10
LA CONTABILITA Non sono previste in proposito particolari formalità: o è sufficiente un registro di prima nota o un libro giornale a partita semplice con le voci delle entrate e delle uscite o non vi è alcun obbligo di vidimazione.
LA CONTABILITA Ai fini civilistici non sussiste, relativamente alla attività istituzionale, degli gli enti non commerciali alcuno specifico obbligo contabile o amministrativo in termini di rendicontazione se non quello previsto dall art. 20 del Codice civile relativo alla convocazione dell assemblea per l approvazione del bilancio. Si ricorda che gli enti non commerciali che vogliono usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 148 del Tuir, (enti di tipo associativo), devono inserire nel proprio statuto, tra le altre, una clausola che imponga l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessiva- comma 8, lett. d), L obbligo risulta limitato esclusivamente al momento conclusivo e finale della gestione dell esercizio sociale, mentre nulla è stabilito per le rilevazioni e gli obblighi di contabilità da cui il bilancio possa scaturire. L ente non commerciale dovrà, quindi, redigere un rendiconto economico o finanziario, secondo i criteri indicati nello statuto o secondo le modalità liberamente scelte dall ente stesso. Quanto sopra espresso si riferisce all ente non commerciale che esercita solo attività istituzionale. Diversa è la situazione nel caso che l ente eserciti anche attività commerciale. In tale ipotesi, infatti, esistono obblighi ben precisi.
LA CONTABILITA La contabilità è anche strumento per trarre elementi per la qualificazione (commerciale o non commerciale) dell'ente. Le scritture contabili diverranno, infatti, la base anche per l'applicazione e la verifica dei parametri di cui all'art. 149 del decreto, concernente la perdita della qualifica di ente non commerciale. La previsione statutaria di redazione annuale del bilancio o rendiconto da parte degli enti non commerciali di tipo associativo è, altresì, presupposto necessario, ancorché non sufficiente, alla decommercializzazione delle eventuali attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei soci, di cui all'articolo 148, comma 3 del Tuir. Se il rendiconto non viene approvato si perdono le agevolazioni fiscali
LA CONTABILITA ALCUNI CONSIGLI: TENERE IL LIBRO PRIMA NOTA OGNI OPERAZIONE DEVE AVERE IL PROPRIO GIUSTIFICATIVO CONSERVAZIONE PER 10 ANNI DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DIPENDE DA: CONTABILITA FINANZIARIA O ECONOMICA????? DIMENSIONI ASSOCIAZIONE Il sistema contabile scelto dipende dalla dimensione dell associazione stessa. Gli enti non commerciali di piccole dimensioni che svolgono solo attività istituzionale possono limitarsi a tenere un rendiconto delle entrate e delle uscite. SVOLGIMENTO DI EVENTUALI ATTIVITA COMMERCIALI POSSIBILITA DI GODERE DI EVENUTALI BENEFICI DI LEGGE (ES. LEGGE N. 80/2005 PIU DAI MENO VERSI)
LA GESTIONE DI ALCUNE MODIFICHE: 1. STATUTO 2. Sede; 3. Legale rappresentante; 4. Nome dell associazione; 5. SCIOGLIMENTO; LE VARIAZIONI DELLO STATUTO VANNO REGISTRATE PRESSO A.E. MENTRE LA MODIFICHE 2/3/4/5 VANNO COMUNICATE ALL AGENZIA DELLE ENTRATE ENTRO 30 GIORNI TRAMITE PRESENTAZIONE DEL MODELLO AA5/6 PER AGGIORNARE I DATI IN ANAGRAFE TRIBUTARIA Pena sanzione di euro 258!!!
LE DONAZIONI DA SOCI O DA TERZI LA DETRAIBILITA E LA DEDUCIBILTA DELLA DONAZIONE SPETTA SOLAMENTE ALLE ASSOCIAZIONI CHE NE HANNO I REQUISITI: ODV ISCRITTE NEI REGISTRI REGIONALI, APS ISCRITTE NEI REGISTRI REGIONALI, ONLUS ISCRITTE ALL ANAGRAFE UNICA A.E. I LIMITI DELLA DETRAIBILITA E DEDICIBILITA VARIANO A SECONDA DELLA TIPOLOGIA ASSOCIATIVA PER LE ODV SENZA CONTABILITA ORDINARIA: L art. 15 del TUIR consente alle persone fisiche che effettuano delle erogazioni in favore di ONLUS o ODV iscritte ai registri regionali la possibilità di detrarre dall imposta lorda calcolata, il 26% della somma donata per un importo non superiore a euro 30.000.Inoltre l art. 100 del TUIR consente alle persone giuridiche che effettuano delle erogazioni liberali in favore di ODV iscritte ai registri regionali la possibilità di dedurre dal reddito di impresa dichiarato le somme donate per un ammontare non superiore a euro 30.000 o al 2% del reddito stesso. PER LE ODV CON CONTABILITA ORDINARIA E ONLUS: L art. 15 del TUIR consente alle persone fisiche che effettuano delle erogazioni in favore di ONLUS e di ODV iscritte ai registri regionali la possibilità di detrarre dall imposta lorda calcolata, il 26% della somma donata per un importo non superiore a euro 30.000. L art. 100 del TUIR consente alle persone giuridiche che effettuano delle erogazioni liberali in favore di ODV iscritte ai registri regionali la possibilità di dedurre dal reddito di impresa dichiarato le somme donate per un ammontare non superiore a euro 30.000 o al 2% del reddito stesso. Inoltre l'associazione attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle normative citate, comprese la tenuta di contabilità economica adeguata e la predisposizione di bilancio economico che ai sensi dell art. 14. DL 35/05 come convertito da Legge 80/05 consente tanto alle persone fisiche quanto alle persone giuridiche che effettuano erogazioni in favore di ODV iscritte, ONLUS o APS iscritte al solo registro nazionale, di dedurle dal proprio reddito fino al 10% del reddito complessivo e comunque fino ad un massimo di euro 70.000. PER LE APS: L art. 15 comma 1 lettera i-quater del TUIR consente alle persone fisiche che effettuano delle erogazioni in favore di APS iscritte ai registri regionali la possibilità di detrarre dall imposta lorda calcolata il 19% della somma donata per un importo non superiore a euro 2065,00. Inoltre l art. 100 comma 2 lettera L del TUIR consente alle persone giuridiche che effettuano delle erogazioni liberali in favore di APS iscritte ai registri regionali la possibilità di dedurre dal reddito di impresa dichiaratolesommedonateperunammontarenonsuperioreaeuro1.549,37 oal2%delredditostesso. 16
RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI Le raccolte pubbliche di fondi sono eventi rivolti al pubblico/colletività per reperire fondi per finanziare le attività istituzionali OCCASIONALITA (massimo 3 volte in un anno) PARTICOLARI CIRCOSTANZE (in occasione di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione) FONDI RACCOLTI: I fondi pervenuti mediante la raccolta non devono avere la natura di corrispettivi, non vi deve, cioè, essere un rapporto di scambio in quanto, anche nell ipotesi in cui vengano offerti dei beni agli offerenti -per sollecitare la generosità dei donatori -questi beni devono essere di modico valore. In nessun caso, quindi, anche per il fatto che, di norma, non vi è proporzione tra il valore del bene offerto e le somme che vengono incassate a titolo di liberalità, si può parlare di un rapporto sinallagmatico (presupposto di commercialità) tra donante e ricevente.modico valorei beni ceduti per la raccolta di fondi devono essere di modico valore (ad esempio, cessione di piante o frutti).non esiste comunque una compiuta definizione giuridica il concetto di modico valore. RENDICONTAZIONE SEPARATA (l agenzia delle entrate ha predisposto apposito modello) OPPORTUNO CITARE I RICHIAMI NORMATIVI NELLA PROMOZIONE DELL EVENTO Decreto Legislativo 460/1997; Art.143 T.U.I.R.; Art. 26 D.Lgs 460/97; Art. 20 DPR 600/73circolare 31/10/2007 n. 59 l'agenzia delle Entrate
3 fase: LO SCIOGLIMENTO ASSEMBLEA STRAORDINARIA con maggioranza inderogabile del voto favorevole dei ¾ dei soci; Predisporre il bilancio finale di chiusura; VINCOLI DI DEVOLUZIONE: Aps- altra aps o destinazione a finalità di utilità sociale; Odv- altra odv; ONLUS -In caso di scioglimento una Onlus deve assumere il parere preventivo dell organismo di controllo di cui all art.3 comma 190 della Legge n. 662/96 che a seguito della L. n. 44 del 26.04.2012, art. 8, comma 23 è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali. Le richieste di parere dovranno essere presentate compilando il modello reperibile sul sito del Ministero del Lavoro allegando la documentazione in esso indicata. Il parere va chiesto anche se il patrimonio è pari a zero; Associazione culturale e associazioni base: generalmente in sede di assemblea straordinaria si individua un altro ente associativo a cui destinare il patrimonio residuo. In realtà dopo aver fatto un interpello al Ministero è necessario chiedere il parere preventivo all organismo di controllo. Comunicare entro 30 giorni dallo scioglimento la cessazione attività all A.E. con modello aa5/6 Pena sanzione di euro 258; Si ricorda che le scritture contabili, i documenti di certificazione, le lettere, i telegrammi e i libri sociali dovranno essere conservati per la durata di dieci anni successivi allo scioglimento, come da articolo 2220 del Codice civile.