con sede in Castelnuovo Rangone, in persona del presidente legale rappresentante Carlo Alberto Rinaldi, partita iva , con

Documenti analoghi
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO SENTENZA

Anatocismo Bancario - Dr. Luigi Cucurullo

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari -sezione IV civilein

Accoglimento totale del 18/04/2015 RG n. 781/2013

L anatocismo bancario

SENTENZA. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7635/2013 R.G. promossa da:

LA CONSULENZA TECNICA NELL AMBITO DEI RAPPORTI DI CONTO CORRENTE BANCARIO

CONVENUTA - ATTRICE IN RICONVENZIONALE OGGETTO: contratti bancari. CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 8 febbraio 20

Sentenza n. 164/2017 pubbl. il 23/01/2017 RG n. 104/2014

COSTI E COMMISSIONI NELLE OPERAZIONI DI CONTO CORRENTE BANCARIO LE FORME DI REMUNERAZIONE NEI CONTRATTI BANCARI: VECCHIA E NUOVA DISCIPLINA

Sentenza n. 1797/2015 pubbl. il 23/07/2015 RG n /2011

Accoglimento totale del 11/05/2015 RG n /2014

L anatocismo: nuova formulazione dell art. 120 TUB e riflessi operativi sui conti bancari

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

Obbligo della forma scritta e pattuizione degli interessi ultralegali

Decisione N del 23 febbraio 2017

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA

QUESITI IN TEMA BANCARIO SEZIONE CIVILE - TRIBUNALE DI LIVORNO VERSIONE DEL 24/11/16 QUESITO

- controlicorrente - avverso la sentenza n. 920/2010 della CORTE D'APPELLO di SALERNO del , depositata il 13/10/2010; udita la relazione dell

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

- CONVENUTA. Firmato Da: LUCA DELI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c767

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA

TRIBUNALE ORDINARIO DI MONDOVI Il Giudice Istruttore Sciogliendo la riserva assunta nella causa iscritta al n. XXX/09 RG, ha pronunciato la seguente:

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO III Sezione Civile

conti correnti - Leggi di riferimento Codice Civile L. 385/93 Testo Unico Bancario L. 108/96 e art. 644 c.p. Dlgs 342/99 Delibera C.I.C.R.

La difficile lettura della riforma (L. 27/12/13 n.147) e la disciplina attuale dell anatocismo tra norme, giurisprudenza e dottrina

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA. Sezione S2. Giudice: Rovatti Alberto. promossa da:

contratto di conto corrente stipulato tra l attrice Zilco 2 S.r.l. e la convenuta Hypo Alpe Adria Bank S.p.A.. L attrice allega che, nell arco di 11 t

Il pagamento di interessi anatocistici. Dott. Mario Mauro

TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO

Tribunale di Torino, 17 maggio 2010

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

Tuttavia mentre la capitalizzazione degli interessi sugli anticipi esteri è avvenuta di volta in volta, in occasione dell accensione delle singole ant

2) Quanto al giudizio R.G. ----: Voglia l Ecc.ma Corte, respinta ogni diversa e contraria domanda, istanza, deduzione ed

Il contenzioso bancario: la prospettiva del legale

A 7,J. Corte di Cassazione - copia non ufficiale. s a rei' EN ZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sentenza n. 651/2016 pubbl. il 11/06/2016 RG n. 621/2014 Repert. n. 1345/2016 del 11/06/2016

ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE (SBF)

Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza Sentenza n del 05 ottobre 2005 Estensore Panzera

IL TASSO CONVENZIONALE DEGLI INTERESSI MORATORI

III corso di formazione per tirocinanti L ANATOCISMO BANCARIO MARIA ROSARIA SODANO E ANTONIO STEFANI

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

contro MOTIVI DELLA DECISIONE

Tribunale di Udine. - sezione civile -

contro N. R.G. 2920/2011

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

GROUP PLC /03/ /2016 R.G.).

Condominio - Annullamento delibera assembleare - Nomina amministratore senza maggioranza assoluta

Autore: Peruzzo Matteo In: Diritto civile e commerciale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in qualità di Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio

F O G L I O I N F O R M A T I V O FINANZIAMENTI A REVOCA A BREVE TERMINE PER UTILIZZI DI NATURA FINANZIARIA INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

A Milano, 1 ottobre Le osservazioni di Altroconsumo. In primis è bene ricordare cosa riporta l articolo 120 comma 2 del TUB.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Palermo. 1) Pof. Dott. ALFONSO GIORDANO Presidente

Decisione N del 15 luglio 2016

Banca Popolare di Sondrio - soc. coop. per azioni - (C.F. e P. IVA ), con sede in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 16, in persona dei suoi proc

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO

3 Edizione MASTER DIRITTO BANCARIO

TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

Sentenza n. 267/2017 pubbl. il 23/03/2017 RG n. 3137/2013 Repert. n. 604/2017 del 23/03/2017

TRIBUNALE DI VIGEVANO

Decisione N del 02 maggio 2014

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO

TRIBUNALE DI BARI ATTO DI PIGNORAMENTO DI TITOLO DI PROPRIETA INDUSTRIALE

Decisione N. 595 del 31 gennaio 2014

Sentenza n. 723/2016 pubbl. il 14/03/2016 RG n. 4445/2009

La clausola sugli interessi anatocistici è sempre vessatoria

Risoluzione N.107/E QUESITO

IL COLLEGIO ARBITRALE

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

ANATOCISMO STRUMENTI PROCESSUALI CIVILISTICI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

Tribunale di Sondrio

n. 580/ST del 14 DICEMBRE 2012

Sentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene

COMUNE DI MOSCUFO. Provincia di Pescara DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud

Le commissioni bancarie. Stefano Gennari

TRIBUNALE DI CASSINO

Assicurazione contro gli infortuni domestici. Azione diretta contro istituto assicuratore: inammissibilità (A

Sentenza n. 3979/2017 pubbl. il 19/09/2017 RG n. 4362/2015

Accoglimento totale del 30/01/2016 RG n. 1240/2014

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE SENTENZA

Tribunale di Udine. - sezione civile -

Spese e diritti rifusi. MOTIVI DELLA DECISIONE. L opposizione non è fondata. L opponente ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatogli l

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE IX SENTENZA TRA

Transcript:

Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale di Modena Il Giudice dott. Roberto Cigarini, ha emanato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 424/2006 R.G. promossa da: S.A.P.I. s.p.a. con sede in Castelnuovo Rangone, in persona del presidente legale rappresentante Carlo Alberto Rinaldi, partita iva 00155900368, con domicilio eletto in Modena Via C. Battisti 85, nello studio dell'avv. Riccardo Rubbiani, rappresentata e difesa nel presente giudizio in virtù di procura speciale apposta in calce all'atto di citazione dall'avv. Franco Fabiani del Foro di Como parte attrice contro Banca Toscana s.p.a. con sede in Firenze, in persona del dirigente centrale dott. Luca Bonito e del quadro direttivo dott. Carlo Michele Nicolai, codice fiscale 05272250480, con domicilio eletto in Modena Via Rua Pioppa 2, nello studio dell'avv. Luca Ghelfi, rappresentata e difesa nel presente giudizio in virtù di procura speciale apposta

in calce alla copia notificata della citazione dall'avv. Beatrice Ducci Donati del Foro di Firenze parte convenuta oggetto: contratti bancari Conclusioni di parte attrice Accogliere la domanda come proposta dall attrice e, quindi, accertata la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito e la illegittimità dell applicazione di somme a titolo di c.m.s. e spese per chiusura periodica, condannare la convenuta a pagare alla attrice la somma di 74.420,77 come accertato dalla svolta attività peritale. Con gli interessi legali di mora (D. Lgs. 213/2002) dalla data di chiusura del conto al saldo. Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto anticipato. Con vittoria di spese, anche per consulenza tecnica di parte, da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari. Conclusioni di parte convenuta Stante l estinzione del rapporto di conto corrente n. 33250/37 intervenuta in data 31/12/2003 mediante rendiconto finale, non impugnato né contestato nei modi e termini contrattualmente previsti, dichiarare l inammissibilità ed improponibilità della stessa così come proposta dalla soc. Sapi s.p.a. a suo carico, con ogni conseguenza di ragione di legge stante l eccezione di prescrizione formulata. In tesi in denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione preliminare respingere le domande tutte avanzate dalla soc. Sapi poiché infondate in fatto e diritto ed ultronee con eccezione di prescrizione decennale relativamente al rapporto di conto corrente ovvero alla durata di indagine

retroattiva sullo stesso. Vittoria di spese. RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La società attrice è stata titolare sino al 31/12/2003 del conto corrente n. 33250.37 acceso presso la banca convenuta. L attrice, invocando l applicazione dei principi accolti dalla giurisprudenza italiana a partire dalla fine degli anni 90, chiede che la banca convenuta, accertata la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l applicazione di interessi ultralegali, il conteggio, l applicazione della commissione di massimo scoperto e la capitalizzazione della stessa, l applicazione di interessi usurari, sia condannata alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al risarcimento del danno. La banca convenuta ha eccepito l irretroattività della legge n. 108/1996 e comunque l insussistenza di interessi usurari, ha chiesto di rivedere la posizione accolta, ormai da tempo, anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 4 novembre 2004 n. 21095, ha eccepito la prescrizione dell azione, l avvenuta tacita approvazione degli estratti conto, la legittimità della commissione di massimo scoperto e comunque la non applicazione al caso di specie, se non del tutto occasionalmente, della commissione stessa. Sulla questione dell anatocismo Sul punto, il giudicante, pur condividendo parte delle critiche svolte dalla dottrina alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 21095/2004, in particolare la non distinguibilità tra usi normativi ed usi 3

negoziali sul piano della loro struttura 1, bensì soltanto su quello dell oggetto 2 e dell efficacia 3, osserva che la riconducibilità agli usi della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei rapporti di conto corrente bancario viene negata da autorevoli dottrine, propense a ritenere che si tratti non tanto di usi quanto di condizioni generali di contratto. Si tratta, in ogni caso, di una disputa destinata a sopirsi, quanto meno per il periodo successivo alla delibera del CICR del 9 febbraio 2000, avendo il legislatore provveduto a legittimare l anatocismo nei rapporti di conto corrente bancario attraverso l introduzione di un secondo comma nell art. 120 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, in forza del quale il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. La novità legislativa rileva anche nel contratto per cui è causa, che ha avuto svolgimento dal dicembre 1993 al dicembre 2003. La consulenza tecnica d ufficio ha accertato che la banca a partire dall entrata in vigore della delibera CICR del 9/2/2000 (30/06/2000) scrive che sia agli interessi passivi che a quelli attivi verrà applicata pari 1 Tanto gli usi negoziali quanto gli usi normativi sono caratterizzati dal fatto obbiettivo che la generalità dei consociati osservi la consuetudine come norma di diritto. 2 Più specificamente, gli usi negoziali sono integrativi del contratto, mentre quelli normativi integrano la legge. 4

capitalizzazione trimestrale. 4 Sull eccezione di prescrizione La consulenza tecnica d ufficio ha accertato che in mancanza di documentazione idonea agli atti, non è possibile stabilire a priori l esistenza di un affidamento. Il quesito prevedeva, in ossequio ai principi sanciti da Cass. 24418/2010, non modificati da Corte Cost. n. 78/2012, che il termine di decorrenza fosse individuato dall annotazione del pagamento nei casi di assenza di fido o di eccedenza dall affidamento, o dalla chiusura del conto nei casi in cui il versamento dovesse essere considerato meramente ripristinatorio della provvista. La prova relativa all esistenza dell affidamento incombeva chiaramente sulla società attrice. Ne consegue che l eccezione di prescrizione appare fondata con la conseguenza che, sulla scorta del ricalcolo effettuato dalla consulenza tecnica d ufficio, le somme da restituire al correntista ammontano ad 21.792,76 5. Sugli interessi usurari Manca, sul punto, qualunque prova che gli interessi applicati dalla banca convenuta superassero i c.d. tassi-soglia previsti dalla legge 108/1996. In ogni caso, non è stata specificamente contestata dalla parte attrice l eccezione della banca relativa alla irretroattività della normativa 3 Gli usi negoziali valgono come clausole contrattuali mentre quelli normativi hanno una funzione talora integrativa, talora sostitutiva della norma scritta nelle materie regolate dalla legge e nei casi da questa richiamati. 4 Cfr. consulenza tecnica d ufficio del dott. Luca Altomonte, p. 4. 5

antiusura ai contratti conclusi prima dell entrata in vigore della legge 108/1996. Sulle altre eccezioni avanzate dalla banca La mancata contestazione degli estratti conto con la conseguente approvazione tacita ai sensi dell art. 1832 c.c. non è utilmente invocabile dalla banca convenuta. Com è noto, infatti, l approvazione tacita dell estratto di conto corrente non si estende alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti, ma ha la sola funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto. 6 Conclusioni In definitiva, la banca convenuta deve essere condannata a restituire alla società attrice la somma di 21.792,76 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo. Le spese, stante la parziale reciproca soccombenza, sono compensate parzialmente, nella misura di 1/2. DISPOSITIVO DELLA SENTENZA Definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta: condanna la Banca Toscana s.p.a. a pagare a favore della società Sapi s.p.a. la somma di 21.792,76 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo e oltre alle spese del presente procedimento, che, previa compensazione per 1/2 dei soli onorari, liquida in 600,00 per anticipazioni non imponibili, 2.250,00 per compenso di avvocato, oltre 5 Cfr. consulenza tecnica d ufficio, p. 12. 6 Cfr. tra le tante, Cass. 3574/2011. 6

ad iva, se dovuta, e al contributo obbligatorio ai sensi dell art. 11 legge n. 576/1980. Modena, 10 dicembre 2013 Il Giudice designato Roberto Cigarini 7