La responsabilità professionale

Documenti analoghi
La responsabilità professionale

La responsabilità professionale

Avv. Alberto MANZELLA

ROMA, Ospedale San Camillo, 19 maggio Dott. Francesco M. Cirillo, Consigliere della Corte di cassazione

Responsabilità sanitaria e medicina penitenziaria Dott.ssa Martina Brini

INDICE. Osservazioni introduttive... pag. XI CAPITOLO I INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI E CLASSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PROFILI CIVILISTICI DELLA RESPONSABILITA PROFESSIONALE. Avv. Veronica Scotti Professore a Contratto Politecnico di Milano

Capitolo I. Norme deontologiche e comportamento contrattualmente dovuto dal professionista

INTRODUZIONE. La principale obbligazione del lavoratore è quella di offrire la propria

La differenza tra le obbligazioni di mezzi e le obbligazioni di risultato

La giurisprudenza sulla responsabilità del medico

RIFLESSIONI SULL ACCERTAMENTO DELLE RESPONSABILITÀ TECNICHE

Profili civilistici della responsabilità del medico e della struttura sanitaria

INCONTRO DI PRASSI COMUNE. Avv. Fabrizio Pullè. L atto introduttivo del Giudizio in responsabilità medica

L attività professionale

Rapporti tra mediatore / conciliatore ed organismi di mediazione, conciliazione e arbitrato. Vercelli, 21 febbraio Avv.


RESPONSABILITA CIVILE E PENALE DEGLI ORGANI SOCIALI(AMMINISTRATORI E SINDACI)

LA RESPONSABILITÁ MEDICA UN TERRENO SEMPRE FERTILE DI QUESTIONI GIURIDICHE

PRESCRIZIONE DELL AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA INADEMPIMENTO CONTRATUALE

N. Todeschini - La responsabilità civile del medico

LA DIFESA DEL MEDICO. I LIMITI CAUSALI DELL APPORTO PROFESSIONALE DEL SINGOLO OPERATORE. LA RESPONSABILITÀ DEL MEDICO NELL EQUIPE OPERATORIA

CORTE D APPELLO DI BARI II SEZIONE CIVILE

Responsabilità medica e della struttura sanitaria

Le coperture assicurative

L ACCETTAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO NON COSTITUISCE

L azione sociale di responsabilità del socio nei confronti degli amministratori

Inadempimento contrattuale e causa impeditiva ignota

INDICE. Capitolo I ORIGINE, FUNZIONE E CARATTERISTICHE DELLE CLAUSOLE DI IRRESPONSABILITÀ

L onere della prova: i principi di disponibilità e di vicinanza della prova.

Il risarcimento del danno da vacanza rovinata

L azione di responsabilità contro gli amministratori di società di capitali nelle procedure concorsuali: la sentenza 9100/2015 della Cassazione

ASPETTI GIURIDICI DELLA QUESTIONE

ISSN Pubblicato dal 08/09/2015

Il recesso per giusta causa e la clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia

INDICE-SOMMARIO INTRODUZIONE

La nuova gestione del rischio nelle strutture sanitarie

Il consenso informato quale scriminante riguardo all esito di una prestazione di chirurgia estetica

PROGRAMMA CORSO PRE-INTENSIVO ESAME AVVOCATO LEZIONE 1 INTRODUZIONE AL CORSO PRE-INTENSIVO EIKÒTOS

Limiti all utilizzo del cellulare aziendale: rassegna giurisprudenziale

Regime probatorio per dimostrare l esistenza del rapporto di lavoro subordinato. Onere della prova rigoroso nelle imprese familiari

Servizi di investimento: prodotti; regole di comportamento degli intermediari; tecniche di risoluzione delle controversie

Ia Responsabilita del volontario di protezione civile

LA RESPONSABILITA PENALE E CIVILE

DELIBERA DL/040/15/CRL/UD del 30 marzo DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA xxx / WIND TELECOMUNICAZIONI xxx (LAZIO/D/115/2014)

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DELL 8 SETTEMBRE 2010, N.

BREVE NOTA ALLA SENTENZA N.2951/2016 DELLE SS.UU DELLA CORTE DI CASSAZIONE.

MASSIME LAVORO. Corte di Cassazione Sez. Lav. 7 Novembre 2013, n (Pres. F.M. Lavoro (rapporto di) Lavoro subordinato Dipendente Titolo

Cass., 13 maggio 2014, n La Corte di Cassazione, confermando le decisioni di primo e secondo grado, ha rigettato il

L esclusione da Irap per gli agenti di commercio, i promotori finanziari e i lavoratori autonomi: normativa e recenti pronunce giurisprudenziali

P A R E R E. Al riguardo, occorre distinguere tra due ipotesi tra loro differenti.

L OBBLIGAZIONE DEL PROFESSIONISTA

I CRITERI DI RESPONSABILITÀ


Fiscal News N. 94. Reverse charge: cessione beni con posa in opera. La circolare di aggiornamento professionale

DIRETTORE LAVORI RESPONSABILITÀ ALLA LUCE DEI NUOVI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Il licenziamento per scarso rendimento: rassegna giurisprudenziale

CORSO DI MAGISTRATURA. Le lezioni di Roberto GAROFOLI

IL CONSENSO INFORMATO E LA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA ( CUM SENTIRE ) - che il PAZIENTE - PREVIAMENTE INFORMATO - IN MANIERA ADEGUATA ed ESAURIENTE - D

ABUSO DEL PROCESSO FRAZIONAMENTO DEL CREDITO CONTRATTO DI LAVORO INTERESSE OGGETTIVAMENTE VALUTABILE ALLA TUTELA PROCESSUALE

La responsabilità civile dell attestatore. Di Marco Capecchi

I criteri di calcolo nella rivaluzione e negli interessi

CORSO DI MAGISTRATURA. Le lezioni di Roberto GAROFOLI

PARTE PRIMA. IL PROBLEMA DEL DANNO NON PATRIMONIALE Analisi storico-ricostruttiva. Origini e ratio legislativa dell art c.c.

CORSO DI FORMAZIONE PER CTU E PER AUSILIARI ED ESPERTI MEDICI NEL PROCEDIMENTO DI MEDIA CONCILIAZIONE 8 INCONTRI DA 4 ORE CIASCUNO

Condominio e danni da cose in custodia. Dimostrato il nesso causale l obbligazione risulta solidale.

IL PARERE DEL BROKER. MALASANITA o MALPRATICA?

Il diritto del lavoro è il complesso di norme che disciplinano il rapporto di lavoro e che tutelano

Sig. Federico Pastorello, nato a Rovereto il 9 luglio 1973, cod. fisc. PSTFRC73L09H612T,

La responsabilità civile

(XII Commissione Affari Sociali della Camera)

Danni da dequalificazione, da perdita di chance ed alla salute per il lavoratore illegittimamente pretermesso da incarichi

Cendon / Book. Collana diretta da Dario Primo Triolo CENACOLO GIURIDICO: CASI E LEZIONI CIVILE 19 LE OBBLIGAZIONI. Dario Primo Triolo

MED MAL: QUALE LA SITUAZIONE ATTUALE?

Tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro: sì alla retribuzione aggiuntiva

MODIFICA CRITERI DI DEDUCIBILITA COSTI RICEVUTI DA PAESI BLACK LIST


INDICE SOMMARIO LA RESPONSABILITA` DEL MEDICO LA GIURISPRUDENZA

DELIBERA DL/073/14/CRL/UD del 29 luglio 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA P. T. / OKCOM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del

Srl commerciali - Soci lavoratori e amministratori - Obblighi contributivi - Novità del DL n. 78 INDICE. Circolare n. 17.

LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL DATORE DI LAVORO NEI CONFLITTI TRA DIPENDENTI AVV. CLAUDIA MATARAZZO TORINO, 31 MARZO 2014

INDICE SOMMARIO. Capitolo I IL GRANDE FORSE

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III

Le Sezioni Unite del gennaio 2008 tornano sulla responsabilità del medico e della struttura sanitaria tra contratto di spedalità e contatto sociale.

La responsabilità di cose in custodia

Acquisto dei beni immobili a titolo di usucapione: la Cassazione torna sul tema dei presupposti

DISCIPLINARE DI INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER COLLABORAZIONE TECNICA

I RISCHI DELLA PROFESSIONE MEDICA IN CARDIOLOGIA VALUTATI DAL MEDICO LEGALE. Francesco De Stefano Genova, 13 Novembre 2015

Riduzione della capacità lavorativa e danno (Cass., n /2013)

Licenziamento per superamento del periodo di comporto e assenza per malattia dovuta ad infortunio sul lavoro (Cass. n /2013)

LA RESPONSABILITÀ SANITARIA IN ITALIA E LA SUA

LA RESPONSABILITÀ GIURIDICA DELL INSEGNANTE

Demansionamento del lavoratore e mobbing: gli orientamenti della giurisprudenza

APPROFONDIMENTO SULLA CIRCOLARE 16/2012 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA

INDICE - SOMMARIO. GIORGIO DE NOVA PER UNA MAPPA DELLE NULLITÀ... pag. 1 CRISTINA MENICHINO LA CLAUSOLA CLAIMS MADE NEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

NOTA A CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI SENTENZA 16 febbraio 2016, n.2951

LA RESPONSABILITA DA INADEMPIMENTO ED IL DANNO NON PATRIMONIALE CONTRATTUALE

DIRITTO DEL LAVORO. Nozioni base

Transcript:

La responsabilità professionale Avv. Alberto Manzella 1

La responsabilità nelle professioni intellettuali La professione intellettuale è caratterizzata dall impiego di intelligenza e cultura ed è connotata da: Autonomia Discrezionalità Personalità-fiduciarietà Professionalità Competenza attestata dall iscrizione in appositi Albi Soggezione del professionista alla potestà disciplinare del proprio ordine professionale 2

La responsabilità nelle professioni intellettuali Lo svolgimento di tale attività rientra(va) nel novero di quelle che sono comunemente definite professioni protette, ove il professionista si avvale delle forme del contratto d opera intellettuale e non delle diverse forme del contratto di appalto, vendita ecc. 3

Il contratto d opera intellettuale Con il contratto d opera intellettuale, un soggetto, il professionista intellettuale, assume l obbligo nei confronti di un altro soggetto, cliente, di eseguire, dietro compenso, una determinata prestazione avente contenuto intellettuale. Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive ove avviene uno scambio tra il compimento di un opera intellettuale ed il compenso 4

Il contratto d opera intellettuale Ciò che contraddistingue il contratto d opera intellettuale dal contratto d opera in generale è la natura della prestazione che si traduce in una libertà del professionista nella scelta dei modi di attuazione dell incarico, più consoni alle esigenze del cliente. La valutazione dell esatto adempimento dell obbligazione del professionista verrà quindi effettuata (soprattutto) tenendo conto della modalità attraverso cui l incarico è stato svolto 5

Obbligazioni di mezzi e di risultato Secondo una distinzione tradizionale (peraltro ampiamente rivisitata dalla dottrina e dalla giurisprudenza più recenti), le obbligazioni da contratto sarebbero classificabili in due categorie: di mezzi, aventi ad oggetto un comportamento professionalmente adeguato di risultato, aventi ad oggetto il risultato che il cliente-creditore ha interesse a conseguire 6

Obbligazioni di mezzi e di risultato L importanza di tale distinzione, secondo la tradizionale lettura, condizionava in maniera determinante la ripartizione dell onere della prova. In caso di mancato od inesatto adempimento nelle obbligazioni di mezzi, l onere probatorio era posto in capo al creditore (il cliente) nelle obbligazioni di risultato, l onere probatorio gravava in capo al debitore (colui che doveva svolgere la prestazione) 7

Obbligazioni di mezzi e di risultato In questa prospettiva le obbligazioni assunte dai professionisti intellettuali nell esercizio delle proprie attività, venivano di regola qualificate come obbligazioni di mezzi per cui, assumendo l incarico, il professionista si impegnava a svolgere a favore del proprio cliente una prestazione di consulenza ed assistenza adeguata sotto il profilo tecnico e professionale, senza normalmente assumere vincoli specifici circa il buon esito di tali attività. 8

L impostazione attuale su obbligazioni di mezzi e di risultato Sia la dottrina che la giurisprudenza, volte a tutelare la parte debole, hanno pressoché abbandonato tale distinzione, giungendo, di conseguenza, ad ampliare l ambito della responsabilità professionale. 9

L impostazione attuale su obbligazioni di mezzi e di risultato La conseguenza è che sul piano della responsabilità può ritenersi ormai venuta meno la distinzione di cui beneficiavano le professioni protette 10

L impostazione attuale su obbligazioni di mezzi e di risultato La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha avuto modo di specificare che la distinzione tra obbligazione di mezzi di risultato non ha alcuna incidenza sul regime di responsabilità, ove è richiesto al professionista di attenersi a parametri molto rigidi di professionalità, in quanto lo standard di diligenza del professionista è cresciuto sensibilmente, comprimendo di conseguenza l area della colpa grave nei confronti di problemi tecnici di speciale difficoltà di cui all articolo 2236 CC. (Cass. Civ. Sez. Un. 15781/2005) 11

L impostazione attuale su obbligazioni di mezzi e di risultato Anche la giurisprudenza successiva (Cass. Civ. III sez. 8826/07) ha precisato che per il professionista non vale invocare, al fine di farne conseguire la propria irresponsabilità, la distinzione tra "obbligazione di mezzi" e "obbligazione di risultato", sostenendo che la propria attività è da ricomprendersi tra le prime, sì da non rispondere in caso di risultato non raggiunto 12

L impostazione attuale su obbligazioni di mezzi e di risultato Siffatta distinzione costituisce infatti, come ormai da qualche tempo dalla migliore dottrina non si manca di porre in rilievo, il frutto di una risalente elaborazione dogmatica accolta dalla tradizionale interpretazione e tralatiziamente tramandatasi, priva invero di riscontro normativo e di dubbio fondamento 13

L impostazione attuale su obbligazioni di mezzi e di risultato L ulteriore conferma è poi stata data dalla sentenza 577/2008 con la quale le Sezioni Unite hanno ribadito che in tema di responsabilità professionale ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto ed allegare l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. 14

L impostazione attuale su obbligazioni di mezzi e di risultato Una diversa regola probatoria non potrebbe essere introdotta in base alla superata distinzione tra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi. Tale distinzione, infatti, non è immune da profili problematici, specialmente se applicata proprio alle ipotesi di prestazione d'opera intellettuale, in considerazione della struttura stessa del rapporto obbligatorio e tenendo conto, altresì, che un risultato è dovuto in tutte le obbligazioni. 15

L impostazione attuale su obbligazioni di mezzi e di risultato Quindi la distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato non ha alcuna incidenza sul regime di responsabilità del professionista poiché la responsabilità per inadempimento è disciplinata in modo unitario dall articolo 1218 c.c. 16

Obbligazioni di mezzi e di risultato. L impostazione giurisprudenziale Il percorso compiuto dalla Corte di Legittimità trova il suo antecedente nella pronuncia 13533/2001, sempre delle Sezioni Unite, in tema di ripartizione dell onere della prova. La Corte ha precisato che il creditore che agisce in giudizio, sia per l adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l inadempimento della controparte. Sul debitore incombe l onere della dimostrazione del fatto estintivo dell altrui pretesa, costituito dall avvenuto esatto adempimento 17

L onere della prova Il cliente dovrà solo provare l esistenza del contratto ed allegare l inesatto adempimento Il professionista avrà l onere di dimostrare il fatto estintivo o l impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. 18

Il nesso causale Per dar luogo all obbligazione risarcitoria occorre un nesso di causalità tra la condotta attiva od omissiva posta in essere dal professionista e l evento di danno verificatosi. 19

Il nesso causale Laddove tale nesso causale non sussista, nulla potrà essere imputato al professionista; l onere della prova della sussistenza del nesso causale è comunque sempre posta in capo al cliente-creditore il quale dovrà pertanto dimostrare che l antecedente costituito dalla condotta tenuta dal professionista ha provocato l evento di danno lamentato. 20

Il nesso causale Nell ambito che qui ci interessa, sarà dunque possibile ravvisare ipotesi di responsabilità senza danno tutte le volte in cui l errore professionale non ha dato luogo alla verificazione dell evento. 21

Gli strumenti di cautela Per andare esente da responsabilità, non basta quindi l esatto adempimento, ma occorre anche fornire la prova di tale esatto adempimento. Questo significa che è opportuno predisporre idonei strumenti di cautela nella fase esecutiva del mandato. 22

Gli strumenti di cautela Tracciatura dei documenti Sessioni con i clienti in presenza di assistenti / collaboratori estranei alla prestazione professionale in senso stretto Aggiornamento del cliente in relazione agli sviluppi della pratica (corrispondenza informativa, sessioni in studio ecc.) 23

Gli strumenti di cautela Delega dello svolgimento degli incarichi a soggetti qualificati Obbligo di informazione e verifica della consapevolezza del cliente con conseguente predisposizione di strumenti idonei a dimostrare tale condizione 24

Gli strumenti di cautela Informare il cliente sui rischi derivanti dall attività e sulle modalità con le quali la stessa verrà esercitata. Archiviazione pratica con il consenso scritto del cliente 25