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COMUNE DI FOLIGNO OGGETTO: Contratto di affitto terreni ad uso agricolo di proprietà comu- nale siti in loc. Cantagalli, in deroga alla L. 203/82 e per gli effetti dell art. 45 della legge medesima. Affittuario: Ditta TIZIANA PETRONI. Esente da bollo ai sensi dell art. 25 all. B del D.P.R. 26/10/1972, n. 642. SCRITTURA PRIVATA N. L anno 2011 (Duemilaundici) il giorno.. ( ) del mese di.., tra le parti: 1) COMUNE DI FOLIGNO, Piazza della Repubblica 10 (C.F. 00166560540), in persona del Dott. Sandro Rossignoli, nato a Spello (PG) il 3/03/1967, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale, il quale interviene a questo atto e stipula nella sua qualità di Dirigente Area Servizi Finanziari - Servizio Patrimonio ed Espropri, ai sensi dell art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 - Affittante; 2) Sig.ra PETRONI TIZIANA, nato a Camerino (MC) il 02/10/1969, residente in Foligno, Frazione Scafali, Via Pietro Micca n. 14/A (C.F.: PTRTZN69R42B474W), coltivatore diretto Affittuario. ED INOLTRE Con l intervento delle organizzazioni professionali agricole prescelte dalle parti, come appresso indicato: 1) per il Comune di Foligno: CONFAGRICOLTURA PERUGIA, con sede in Perugia, Ponte S.Giovanni, Via S. Bartolomeo n. 79, rappresentata da ; 2) per l affittuario:. SI PREMETTE 1

- che con determinazione dirigenziale n. del.., valida ed efficace, conservata agli atti del Comune, è stato deciso di concedere in affitto alcuni terreni ad uso agricolo alla Sig.ra Tiziana Petroni, con decorrenza dall 11/11/2011 e fino al 10/11/2016; - che le parti sono assistite, secondo normativa vigente, dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole alle quali rispettivamente aderiscono, riconoscendo e dando atto che gli immobili oggetto del presente atto ben si prestano ad un affitto regolato in deroga alla disciplina vigente, ai sensi dell art. 45 della L. 203/82; - che i rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole di Categoria, dopo aver identificato le parti intervenute alla stipula del presente atto, hanno informato dettagliatamente le medesime circa la disciplina attualmente vigente in materia di contratti agrari, ed in particolare circa le norme della L. 3/05/1982, n. 203 che regolano la durata del contratto, la misura del canone, dei miglioramenti, ecc.; - che i rappresentanti hanno precisato che la validità delle intese in deroga alla richiamata Legge 203/82 è riconosciuta dagli artt. 23 e 29 della L. 11/71, nonché dagli artt. 45 e 48 della medesima Legge; - che le parti hanno accettato di fissare la durata del contratto a partire dall 11/11/2011 e improrogabilmente fino al 10/11/2016, senza possibilità di tacito rinnovo e senza la preventiva comunicazione della disdetta e senza alcun indennizzo e di concordare consensualmente, in deroga agli artt. 8 e seguenti della L. 203/82, il canone annuale in 7.000,00 complessivi. Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, le parti, 2

come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: ART. 1 Il Comune di Foligno, di seguito denominato Affittante, come sopra rappresentato, concede in affitto alla Sig.ra Tiziana Petroni, di seguito denominata Affittuario, che accetta, i terreni agricoli di proprietà comunale siti in loc. Cantagalli, ricadenti in parte nel territorio comunale di Foligno ed in parte nel territorio comunale di Bevagna, catastalmente individuati come segue: N.C.T. Comune di Foligno: Fg. 208, Partt. 153, 28 e 181 per mq. 175,190; N.C.T. Comune di Bevagna: Fg. 41, Partt. 518, 39, 85 e 189 per mq. 31.570, e cosi per complessivi mq. 206.760, come risulta evidenziato in giallo nella planimetria allegata sub A. L affittuario dichiara altresì di conoscere il terreno e di ritenerlo idoneo alle coltivazioni che intende effettuare. ART. 2 La durata del presente contratto di affitto, in deroga agli artt. 1 e 22 della L. 203/82, avrà inizio dall 11/11/2011 e terminerà improrogabilmente il 10/11/2016, senza possibilità di rinnovo tacito, senza la preventiva comunicazione della disdetta e senza alcun indennizzo. E facoltà dell affittante risolvere il contratto anticipatamente, con preavviso di anni 1 (uno), qualora intenda destinare il bene ad altri usi. Qualora l affittante intenda alienare parte dei terreni dovrà darne comunicazione all affittuario con almeno 6 mesi di anticipo dall evento. La risoluzione anticipata del contratto per qualsiavoglia titolo non darà diritto ad alcun indennizzo, reintegro o rimborso a favore dell Affittuario. L affittuario prende atto che qualsiasi decisione dovesse assumere la 3

proprietà in merito alla destinazione di tale fondo, il contratto potrà essere modificato in base alle decisioni assunte dal proprietario. In ogni caso, alla cessazione del rapporto, ogni miglioria apportata ai fondi si intenderà acquisita senza diritto a reintegri, rimborsi o indennizzi per l affittuario. Le parti, disciplinando con questo articolo la cessazione del contratto, hanno inteso rinunciare a tutte le procedure contemplate dagli artt. 5 e 46 della L. 203/82. Alla scadenza del presente contratto, l affittuario si obbliga a riconsegnare detto fondo libero da persone, animali e cose, nella piena e libera disponibilità dell affittante, entro e non oltre il 10/11/2016, autorizzando in ogni caso ed in base al presente atto che ne costituisce titolo, l esecuzione per il rilascio degli immobili stessi. In caso di mancato rilascio del fondo alla scadenza pattuita, l affittuario si obbliga al pagamento a favore dell affittante di una penale di 51,65 (cinquantuno/65) per ogni giorno di ritardo nel rilascio, salvo il danno ulteriore. ART. 3 Il canone annuo dei terreni concessi in affitto con il presente atto, in deroga agli artt. 8 e seguenti della L. 203/82, viene fissato in 7.000,00 (settemila/00) annue da pagarsi in un unica soluzione al 31 ottobre di ogni anno. ART. 4 La destinazione dei fondi è agricola e non può essere variata. Ogni modifica che si intende apportare al fondo oggetto del presente contratto 4

dovrà essere autorizzata dal Comune di Foligno. La Ditta affittuaria si impegna a custodire i beni oggetto del presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia, si obbliga a curare la coltivazione di tutti i terreni secondo le regole di buona tecnica agraria, si impegna a curare la regimazione dello sgrondo delle acque, la manutenzione ordinaria delle strade poderali e la pulizia dei canali, ove esistenti. ART. 5 L affittuario si impegna a non subaffittare i terreni oggetto del presente contratto, a non cederli, anche parzialmente, in godimento a terzi, a non accendere o far accendere servitù passive né a trasferire ad altri, direttamente o indirettamente, il presente contratto per nessun titolo o ragione (fatta salva l applicazione dell art. 48 L. 203/82), né a destinarli ad uso diverso da quello per il quale sono stati concessi. Qualsiasi danno causato dall affittuario dovrà essere risarcito. ART. 6 Il presente contratto di affitto viene stipulato in deroga alle norme vigenti in materia di patti agrari, ai sensi dell art. 45 della L. 203/82. L affittuario dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 45 della Legge 3/05/1982 n. 203, sia al disposto degli artt. 1 22 relativi alla durata dei contratti, sia ad ogni azione di adeguamento o perequazione del canone di cui agli artt. 8 e seguenti della L. 203/82, sia all indennizzo di cui agli artt. 43-50 della citata legge, sia al diritto di esecuzione di qualsiasi miglioramento ai sensi dell art. 16 e seguenti della L. 203/82, sia, infine ed in generale, ad ogni diritto 5

che potesse ad esso spettare in relazione alla predetta Legge 203/82 e/o altra legge in materia di contratti agrari che contenesse disposizioni in contrasto con le clausole del presente contratto. L affittuario dichiara altresì di rinunciare, come in effetti rinuncia, al diritto di prelazione così come previsto dalla normativa vigente. ART. 7 L affittuario dichiara di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative ai fondi presi in affitto e dichiara, inoltre, di assumersi i rischi derivanti da avversità atmosferiche e/o calamità. ART. 8 Nessuna servitù o diritto sui beni affittati potrà essere creata o lasciata cadere, anche meramente di fatto in via transitoria, dall affittuario. Quest ultimo ha l obbligo e la cura della perfetta conservazione dei confini con tutti i terreni ad esso consegnati. ART. 9 Le imposte e tasse saranno ripartite come per legge e cioè: all affittante spetta l imposta sul R.D., all affittuario spetta l imposta sul R.A. Le spese di registrazione sono interamente a carico dell affittuario. Ogni modifica al presente contratto dovrà essere stipulata ed approvata per iscritto con l assistenza delle rispettive Organizzazioni Professionali agricole di categoria. In caso di insorgenti controversie, le parti si impegnano ad avvalersi dell azione conciliativa delle rispettive organizzazioni prima di adire le vie legali. In conformità a quanto sopra esposto, i rappresentati delle rispettive or- 6

ganizzazioni di categoria, nella loro qualità come in premessa, fanno fede della effettiva volontà delle parti di derogare la normativa prevista dalla Legge 203/82, dandosi reciprocamente atto che il presente accordo realizza un equilibrato assetto degli interessi delle parti e delle categorie economiche da loro rappresentate e sono intervenuti ed hanno concorso al perfezionamento di detto accordo, che sottoscrivono, per confermare la sua validità ai sensi degli artt. 23 e 29 della L. n. 11/71, nonché ai sensi degli artt. 45 e 58 della Legge 3 maggio 1982, n. 203. Letto, confermato e sottoscritto... 7