COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE Provincia di Bari Piazza Dott. Simone, 8 Tel. 080.3028311 Fax 080.3023710 Cod. Fisc. 82001050721 P. IVA 00862890720 E-Mail: info@comune.santeramo.ba.it Indirizzo Internet: www.comune.santeramo.ba.it Allegato A alla Deliberazione di C.C. n. 76 del 30/11/2015 NUOVO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE COMUNALI PER LA INSTALLAZIONE DEI CIRCHI E DELLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
ART. 1 Oggetto del Regolamento La concessione di aree comunali per la installazione di circhi equestri e di attrazioni dello spettacolo viaggiante è disciplinata, oltre che dalla legge 18 marzo 1968, n. 337, anche dal presente regolamento. Per aree comunali destinate alla installazione di circhi equestri e di attrazioni dello spettacolo viaggiante, si intendono solo gli spazi pubblici compresi in apposito elenco approvato con atto separato del Consiglio Comunale, nei quali possono essere installati i circhi e le attrazioni dello spettacolo viaggiante. ART. 2 Installazione Circhi La concessione di area comunale per la installazione di circhi potrà essere rilasciata in qualsiasi periodo dell anno, con esclusione dei 20 giorni precedenti e successivi alle festività pasquali e alla festa patronale. Qualora sia stata rilasciata una concessione per un circo, potrà essere rilasciata una successiva concessione soltanto dopo che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla prima. ART. 3 Installazione Attrazioni Spettacolo Viaggiante Le richieste di concessione di aree comunali, anche per più eventi, per la installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, debitamente firmate dai richiedenti ed in competente bollo, devono essere indirizzate al Sindaco e devono pervenire al Comune almeno 40 giorni prima della Festa Patronale, delle Festività Pasquali o di altre manifestazioni e periodi. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute fuori del termine di cui al comma precedente e, a tal fine, farà fede la data di arrivo al protocollo generale del Comune, ovvero la data del timbro postale di spedizione. Nella domanda i richiedenti, oltre alle proprie generalità e alla dichiarazione di essere proprietari o, comunque, di avere titolo all utilizzo dell attrazione, devono indicare: 1. - il nome dell attrazione così come riportato nell elenco ministeriale (evitando di utilizzare nomi di fantasia); - le misure esatte (compreso casse di controllo, pedane, sporgenze, ecc.) dell attrazione per la quale viene richiesta la concessione, specificando, altresì, se si tratta di grande, media o piccola attrazione; 2. il codice identificativo rilasciato a seguito di avvenuta registrazione dell attrazione; 3. il numero e la data di rilascio della prescritta licenza di cui all art. 68 del T.U.L.P.S.; 4. il numero di codice fiscale del titolare; 5. il numero e le misure dei carriaggi e dei carri abitazione. Eventuali dichiarazioni mendaci, salvo le sanzioni penali qualora il fatto costituisse reato e l applicazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo art. 15, comporteranno l esclusione dalla graduatoria redatta per le manifestazioni richieste dell anno di riferimento. Alla domanda, oltre ad una fotografia dell attrazione (o fotocopia leggibile) devono essere obbligatoriamente allegati: - Collaudo statico; - Collaudo impianto elettrico;
- Copia del contratto di assicurazione r.c. dal quale deve evincersi in modo inequivocabile l attrazione al quale si riferisce; non potrà essere rilasciata la licenza di esercizio qualora alla documentazione fosse allegata solo copia o ricevute di quietanza senza i predetti riferimenti; - tutti quei documenti atti a dimostrare il possesso dei requisiti, di cui al successivo art. 5, ai fini della stesura della graduatoria, di cui al successivo art. 4. Almeno 10 giorni prima della data fissata per la festa, tutta la documentazione, ivi compresa la polizza di assicurazione con copertura in corso di validità e le marca da bollo per la licenza di esercizio, deve essere depositata presso il competente ufficio comunale. ART. 4 Commissione Assegnazione Aree Per le assegnazioni delle aree di cui al precedente art. 1 sarà costituita una apposita commissione consultiva che provvederà a stilare una proposta di graduatoria per ogni categoria di attrazioni comprese nell elenco istituito presso il Ministero del Turismo e dello Spettacolo ai sensi dell art. 4 della legge 18.03.1968, n. 337, fra le domande pervenute nei termini di cui al precedente art. 3. La commissione di cui al comma precedente è formata - dal Sindaco o da suo delegato che la presiede; - dal Dirigente del competente Settore o suo delegato; - dal Responsabile dell Ufficio di Polizia Amministrativa o suo delegato; - dal Comandante la Polizia Locale o suo delegato; - dal Dirigente il Settore A.T.T. del Comune o suo delegato; - da n. 3 rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale; - dall esercente più anziano di piazza (su richiesta dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria). Le funzioni di segretario vengono svolte da un dipendente del Servizio Attività Produttive del Comune; Perché la riunione sia valida deve essere presente la maggioranza dei componenti la Commissione (la metà più uno) e, fermo restando che i rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali di categoria siano presenti almeno in numero di due, in caso di votazione, a parità di voti espressi dai presenti, prevale quello del Presidente. ART. 5 Graduatoria generale di anzianità per la concessione di aree La graduatoria, di cui al primo comma del precedente art. 4, sarà stilata in funzione della Festa Patronale o altra festa e/o manifestazione, tenendo conto dei seguenti requisiti e sulla base della somma dei punteggi assegnati per ogni requisito posseduto: 1) anzianità di frequenza punti 3 per ogni anno; 2) anzianità di gestione dell attrazione per la quale si chiede la concessione punti 2 per ogni anno; 3) anzianità di appartenenza alla categoria punti 0,25 per ogni anno; 4) residenza da almeno 3 anni nel Comune di Santeramo in Colle punti 10. Il requisito dell anzianità di frequenza di cui al punto sub 1) e di gestione dell attrazione di cui al sub 2) sono strettamente personali. Tuttavia essi sono conservati a favore del nuovo titolare qualora l attrazione sia ceduta. Il requisito di anzianità di frequenza di cui al punto sub 1), qualora il richiedente sia titolare di più attrazioni, è applicabile per una sola di esse per ogni categoria; Si decade dal punteggio acquisito con l anzianità di cui ai punti sub 1), sub 2) sub 3) e sub 4) qualora non si agisca in Santeramo in Colle per due anni consecutivi e,
comunque, per tre volte nell ultimo quinquennio, salvo valide giustificazioni valutate ad insindacabile giudizio della commissione. Il titolare di attrazione che non avendo mai agito, sia stato autorizzato ad agire solo nell anno precedente, ai fini della graduatoria dell anno in corso, matura esclusivamente i punteggi relativi all anzianità di frequenza (punti 3) e all anzianità di gestione (punti 2). I rimanenti punteggi saranno attribuiti nella graduatoria relativa all anno successivo qualora lo stesso sia autorizzato ad agire per l anno in corso. Qualora non sia presente nel parco nell anno in corso perde tutti i punteggi. Per quelle manifestazioni nuove per le quali non è mai stata redatta una graduatoria, per il 1 anno la stessa dovrà essere redatta tenendo conto dei punteggi relativi ai punti 2), 3) e 4) del presente articolo. ART. 6 Attrazioni di novità Al di fuori della graduatoria, redatta sulla base dei requisiti di cui al precedente articolo, avranno diritto alla concessione dell area, compatibilmente con lo spazio disponibile, gli esercenti lo spettacolo viaggiante, in numero di uno per ogni categoria di attrazioni che abbiano fatto istanza nei termini, per un attrazione che, differenziandosi in modo sostanziale da quelle che abitualmente costituiscono il parco divertimenti, rappresenti una novità di richiamo e di maggior interesse per il parco stesso. I titolari delle attrazioni di cui al comma precedente godranno di tale beneficio solo per l anno di autorizzazione e l anzianità in tal modo acquisita non sarà tenuta in considerazione per gli anni successivi. Tali attrazioni non maturano alcun punteggio ai fini della graduatoria. Potrà essere proposta una nuova istanza di partecipazione al parco della medesima attrazione quale novità decorsi almeno 5 anni dall ultima partecipazione. ART. 7 Pubblicazione della graduatoria L esito delle domande pervenute è pubblicizzato attraverso la pubblicazione all albo pretorio on-line del Comune a conclusione dei lavori della Commissione. ART. 8 Verifica delle condizioni di sicurezza L intero parco, sarà sottoposto alla verifica delle condizioni di sicurezza da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. La data e l ora del sopralluogo da parte della Commissione di cui al comma precedente sarà comunicato in tempo utile ai titolari i quali, oltre ad essere presenti in loco, dovranno far trovare pronta per il collaudo ogni singola attrazione. Gli operatori che non avranno installato, senza documentata motivazione, la propria attrazione, creando, pertanto, grave pregiudizio all attrattiva e all interesse del parco, perderanno il diritto al montaggio per l anno successivo e tale assenza sarà conteggiata ai fini della decadenza di cui al precedente Art. 5 comma 3. La licenza ad agire viene rilasciata dal Dirigente del competente Settore del Comune esclusivamente per quelle attrazioni per le quali sarà stato espresso parere favorevole da parte della Commissione di cui al primo comma del presente articolo. I titolari delle attrazioni per le quali la predetta Commissione, in sede di sopralluogo, non avrà espresso parere favorevole dovranno lasciare libero da qualsiasi ingombro l area assegnata.
ART. 9 Sostituzioni e Rinunce E possibile chiedere, entro i termini di presentazione delle domande, la sostituzione di un attrazione, già autorizzata negli anni precedenti, con altra attrazione della stessa categoria (es. media con media) a condizione che abbia dimensioni similari e qualora non siano presenti altre attrazioni dello stesso tipo nel parco. L esercente che intenda rinunciare alla domanda di concessione dell area deve comunicarlo tempestivamente entro e non oltre il 10 giorno prima della manifestazione. In caso di mancata partecipazione alla manifestazione ad assegnazione intervenuta, senza che siano stati addotti validi e giustificati motivi, l esercente perde definitivamente 15 punti del punteggio acquisito. Qualora l assenza si ripeta, in mancanza di valida giustificazione, i punteggi relativi ai requisiti di cui all art. 5 saranno azzerati. Per giustificato motivo si intende anche la richiesta di un anno di aspettativa, consentita una volta ogni cinque anni e dopo un minimo di tre anni di partecipazione, da richiedersi almeno 30 giorni prima della manifestazione. ART. 10 Tassa per occupazione suolo pubblico e onorario componenti C.C.V.L.P.S. Il rilascio della licenza ad agire è subordinato alla dimostrazione dell avvenuto pagamento del saldo della tassa per occupazione di suolo pubblico e dell onorario spettante ad eventuali figure professionali della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo non comprese nel personale comunale. ART. 11 Licenza di esercizio La licenza è rilasciata dal Dirigente del competente settore ed in essa sono specificati il nome del titolare, la durata dell occupazione, il tipo di attrazione per la quale viene rilasciata e le eventuali prescrizioni ai fini della sicurezza pubblica. Ogni licenza si intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà dell Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni e di addivenire anche alla revoca per i motivi e nei termini di cui al comma successivo. La licenza ad agire concessa ha il carattere della temporaneità ed è, pertanto, limitata al periodo indicato nell atto di concessione. Tuttavia l Amministrazione Comunale, in qualsiasi momento, può, per iscritto e a suo insindacabile giudizio, sospendere o revocare la licenza in parola qualora il titolare violi le norme del presente regolamento o le prescrizioni contenute nell atto di concessione ovvero per ragioni di ordine e/o sicurezza pubblica, per motivi di igiene, di circolazione stradale e/o per eventuali fatti straordinari che dovessero verificarsi durante il periodo dell occupazione. ART. 12 Divieti Ai titolari della licenza, pena l esclusione per l anno successivo e l applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 15, è fatto divieto di: 1. Sub-concessione; 2. di danneggiare o, comunque, modificare lo stato dei luoghi dell area concessa; 3. di occupare l area con attrazioni che non siano decorose o moralmente ineccepibili; 4. di sostituire attrazioni già autorizzate con altre attrazioni anche se similari, ovvero variare le misure di ingombro della attrazioni autorizzate; 5. occupare l area prima della data fissata dal Comune e/o protrarre la durata dell occupazione oltre il periodo indicato nella licenza o abbandonare il parco prima della data fissata per lo smontaggio del parco stesso; 6. occupare all interno dello spazio destinato a parco divertimento un area diversa da quella per la quale è stata rilasciata la licenza.
7. L uso di altoparlanti e amplificatori per la diffusione di musica è consentito entro le ore 24,00 ed entro i limiti acustici previsti per legge. ART. 13 Responsabilità civile Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o a cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione, in conseguenza ed in dipendenza dall esercizio dell attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l Amministrazione Comunale. E fatto obbligo ai concessionari di munirsi di apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi. ART. 14 Installazioni su suolo privato Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche per le installazioni su suolo privato, del quale gli interessati devono dimostrare di avere la disponibilità. ART. 15 Sanzioni Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente Regolamento, salvo le sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, è assoggettato ad una sanzione amministrativa da 25,00 ad 500,00 ai sensi dell art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000. Per l accertamento delle violazioni, per la contestazione delle medesime, per la notifica dei relativi verbali e per la riscossione delle somme dovute, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24.11.1981, n. 689. ART. 16 Norme accessorie Per quanto non previsto nel presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge n. 337 del 18/03/1968, delle Circolari di attuazione del T.U.L.P.S. e relativo Regolamento di attuazione, del Regolamento di Polizia Locale e ogni altra disposizione vigente in materia.