Ai Gentili Clienti Comunicazione per fruire della detrazione del 55% per gli interventi a cavallo d anno Termine entro il 2.4.2013 Entro il 2.4.2013 i contribuenti che intendono fruire della detrazione IRPEF/IRES del 55% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, di cui all'art. 1 commi da 344 a 347 della L. 296/2006, devono comunicare le spese sostenute nel 2012 se i lavori non sono terminati entro il 31.12.2012. PREMESSA L art. 1 co. 344 349 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) ha introdotto una detrazione d imposta, pari al 55% delle spese sostenute entro il 31.12.2007, in relazione a talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
Tabella n.1 Proroga dell agevolazione Norma Art. 1 co. 20 24 e 286 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008) Art. 29 co. 6 del DL 29.11.2008 n. 185 art. 1 co. 48 della L. 13.12.2010 n. 220 (legge di stabilità 2011) Art. 4 co. 4 del DL 6.12.2011 n. 201, convertito nella L. 22.12.2011 n. 214 Art. 11 co. 2 e 3 del DL 22.6.2012 n. 83, conv. con modificazioni dalla L. 7.8.2012 n. 134 c.d. decreto crescita e sviluppo Contenuto Ha prorogato l agevolazione in esame in relazione alle spese sostenute entro il 31.12.2010; ha apportato modifiche ed integrazioni alla relativa disciplina. Ha previsto ulteriori adempimenti per le spese sostenute nei periodi d imposta successivi a quello in corso al 31.12.2008; ha statuito l obbligo, per le spese sostenute a decorrere dall 1.1.2009, di ripartire la detrazione in 5 rate annuali di pari importo. Ha prorogato l agevolazione in relazione alle spese sostenute entro il 31.12.2011; ha previsto l obbligo, per le spese sostenute nel 2011, di ripartire la detrazione in 10 rate annuali di pari importo. Ha prorogato la detrazione IRPEF/IRES del 55% alle spese sostenute entro il 31.12.2012. Ha prorogato alle spese sostenute fino al 30.6.2013 della detrazione IRPEF/IRES del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici (rimangono fermi i limiti massimi di spesa stabiliti dai co. 344, 345, 346 e 347 dell art. 1 della L. 296/2006 a seconda della tipologia dell intervento); ha disposto l applicabilità immediata (dall 1.1.2012) della detrazione IRPEF sui recuperi edilizi agli interventi di cui all art. 16 bis co. 1 lett. h) del TUIR, vale a dire alle opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all installazione di impianti basati sull impiego delle fonti rinnovabili di energia, effettuate anche in assenza di lavori edilizi.
Confluenza nella detrazione IRPEF del 36% (dall 1.7.2013) Con riferimento agli interventi di risparmio energetico, la nuova disciplina della detrazione IRPEF del 36% (50% per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 30.6.2013) contenuta nell art. 16 bis del TUIR, è divenuta applicabile alle spese effettuate a decorrere dall 1.1.2012. Nella detrazione IRPEF contenuta nell art. 16 bis del TUIR rientrano anche gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all installazione di impianti basati sull impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di lavori edilizi propriamente detti, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. Perdite della detrazione per i soggetti IRES A decorrere dalle spese effettuate dall 1.7.2013, in relazione ad interventi di efficientamento energetico degli edifici esistenti, i soggetti IRES: non potranno più beneficiare della detrazione del 55%; non potranno beneficiare neppure della detrazione del 36% di cui all art. 16 bis del TUIR, essendo applicabile solo ai soggetti IRPEF. Pertanto, salvo futuri interventi estensivi, per beneficiare dell agevolazione, i soggetti IRES dovranno completare i lavori entro giugno 2013. Tabella n.2 Proroga dell agevolazione Periodo in cui sono sostenute le spese Dall 1.1.2007 al 30.6.2013 Detrazione spettante 55% Dall 1.7.2013 36% con limite di 48.000,00 euro
Soggetti beneficiari dell agevolazione Possono beneficiare dell agevolazione in questione: le persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all art. 5 del TUIR, i soggetti titolari di reddito d impresa, che sostengono le spese per l esecuzione degli interventi agevolati su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti. Comunicazione per gli interventi a cavallo d anno I contribuenti che intendono fruire delle detrazioni IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, di cui all art. 1, commi 344 347, della Finanziaria 2007 (L. 296/2006), devono comunicare all Agenzia delle Entrate le spese sostenute nel 2012 se i lavori non sono terminati entro il 31.12.2012. Con riferimento alle spese sostenute nel 2012, per gli interventi a cavallo d anno, il termine per la comunicazione è fissato al 2 aprile 2013 (in quanto il 31 marzo è domenica ed il 1 aprile è un giorno festivo Lunedì di Pasqua ). Non è, invece, necessario inviare alcuna comunicazione se, nel periodo d imposta in corso al 31.12.2012, non sono state sostenute spese e se, nello stesso periodo d imposta, i lavori sono stati iniziati e conclusi. Nella comunicazione, devono essere indicate le sole spese sostenute nel periodo d imposta in corso al 31.12.2012 (vale a dire nel 2012, per i soggetti solari ), ancorché l intervento fosse già avviato nei periodi d imposta precedenti (ad esempio, nel 2010 e/o nel 2011, per i soggetti solari ) e, nel corso di questi ultimi, si fossero già effettuati uno o più pagamenti delle spese agevolate. OSSERVA Da quando si evince del testo del provv. Agenzia delle Entrate 6.5.2009, per gli interventi i cui lavori proseguono nel periodo d imposta successivo (c.d. interventi a cavallo d anno), il modello deve essere presentato per ciascun periodo d imposta nel corso del quale le spese sono state sostenute. In altre parole, qualora i lavori proseguano per più periodi d imposta (quindi interessano almeno 3 anni), è necessario presentare una comunicazione per ciascun periodo d imposta nel quale sono eseguiti lavori non terminati.
Conseguentemente, non deve essere inviata la comunicazione: nel caso in cui i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo d imposta; se nel periodo d imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese. In ogni caso, i contribuenti che intendono avvalersi della detrazione devono continuare ad inviare all ENEA, attraverso il sito Internet www.acs.enea.it, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati indicati nel DM 19.02.2007. Requisiti per la presentazione del modello IRE La comunicazione va presentata Se i lavori per i quali si intende beneficiare della detrazione del 55%, con sostenimento delle relative spese nelle diverse annualità: sono iniziati nel corso del 2012 e terminati o termineranno nel 2013; sono iniziati nel 2011, proseguiti nel 2012 e terminati o termineranno nel 2013; sono proseguiti / iniziati nel 2012, proseguiranno nel 2013 e termineranno nel 2014. Oltre allo svolgimento dei lavori in più periodi d imposta è necessario che le relative spese siano sostenute in più annualità. Va applicato: il principio di cassa (data di pagamento) per i soggetti privati e i lavoratori autonomi; il principio di competenza per gli esercenti attività d impresa. Qualora i lavori proseguano per più periodi d imposta e, quindi, interessano almeno 3 anni, è necessario presentare una comunicazione per ciascun periodo d imposta nel quale sono eseguiti lavori non terminati. La comunicazione NON va presentata I lavori sono iniziati e conclusi nel medesimo periodo d imposta. Nel periodo in cui sono iniziati i lavori (non terminati) non sono state sostenute spese.
Soggetto obbligato alla presentazione Legittimato a fruire della detrazione del 55% e a presentare il modello di comunicazione è il contribuente, residente o meno in Italia, titolare o meno di reddito d impresa, che possiede o detiene l immobile sul quale viene effettuato l intervento di riqualificazione energetica, di cui all art. 1 co. 344 347 della L. 296/2006 e ne sostiene le spese. Sono altresì legittimati i familiari conviventi con il possessore o detentore dell immobile, purché abbiano sostenuto le spese relative all intervento, e solo nel caso di lavori inerenti immobili che non siano strumentali all attività di impresa, arte o professione. Inoltre, la comunicazione può essere trasmessa: se le spese sono sostenute da più soggetti, da uno soltanto di essi, nel casodi: comproprietà; contitolarità di diritti reali; coesistenza di più diritti reali sullo stesso immobile; ovvero di pluralità di locatari o comodatari; dall amministratore del condominio o da uno dei condomini, per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali. Termine di presentazione La comunicazione deve essere inviata in via telematica all Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dalla fine del periodo d imposta in cui sono state sostenute le spese, termine che per i soggetti IRPEF e per i cosiddetti solari coincide con il 2.4.2013. Anche i soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d imposta non coincidente con l anno solare, devono inviare la comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d imposta in cui sono state sostenute le spese (es. entro il 29 giugno qualora si tratti di una società con esercizio a cavallo 1 aprile 31 marzo).
Modalità di invio all Agenzia delle Entrate L invio della comunicazione deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dai soggetti interessati, ovvero tramite intermediario abilitato (dottori commercialisti, esperti contabili, associazioni di categoria, CAF, consulenti del lavoro, ecc.). Si invita la Gentile Clientela interessata all adempimento in oggetto a contattare lo Studio, in particolare facendo riferimento alla Dott.ssa Enrica Valente (valente@professionistiassociati.biz) e la Dott.ssa Alessandra Sgarabottolo (sgarabottolo@professionistiassociati.biz). Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni. Cordiali saluti, PROFESSIONISTI ASSOCIATI S.R.L. Le circolari sono pubblicate nel sito web della Professionisti Associati Srl www.professionistiassociati.biz