Presupposti costituzionali per una riforma della non autosufficienza

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Presupposti costituzionali per una riforma della non autosufficienza Alessandro CANDIDO Assegnista di ricerca in diritto pubblico nell Università Cattolica di Piacenza Professore a contratto di legislazione dei beni culturali nell Università di Firenze Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 20 maggio 2016 1

Vincoli a) sostanziali: derivano dalle fonti sovraordinate alla legge b) istituzionali: ineriscono i rapporti di competenza tra i diversi livelli di governo c) finanziari: sono strettamente connessi ai vincoli istituzionali e fanno leva sull esigenza di contenere la spesa pubblica Modelli di tutela attualmente vigenti a) Indennità di accompagnamento b) Integrazione socio-sanitaria Modelli di tutela futuri? - Il d.d.l. A.S. n. 2232 sul «Dopo di noi», rubricato Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e attualmente in discussione al Senato. 2

Limiti sostanziali Costituzione: artt. 2, 3, 32, 38 Cost. Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (entra nell ordinamento interno per il tramite dell art. 117, co. 1, Cost.) Corte cost., n. 2 del 2016 l assunto relativo all indipendenza economica del disabile risulta in diretta e palese antitesi con l opposta tendenza [ ] a far sì che sia proprio la famiglia la sede privilegiata del più partecipe soddisfacimento delle esigenze connesse ai disagi del relativo componente [ ] configurando solo come sussidiaria [ ] la scelta verso soluzioni assistenziali esterne. La Convenzione ONU sembra presupporre la tendenza a prevedere l intervento dei pubblici poteri, con l onere per l intera collettività, in funzione prevalentemente sussidiaria e in presenza di condizioni di difficoltà economiche anche delle relative famiglie. 3

Limiti istituzionali (de iure condito) Art. 117 Cost. comma 2 (competenza esclusiva dello Stato): - determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (lett. m); - previdenza sociale (lett. o) comma 3 (competenza concorrente): - tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; comma 4 (competenze residuali regionali): - organizzazione dei sistemi per l erogazione delle prestazioni. Funzioni fondamentali dei Comuni: progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini. 4

Limiti istituzionali (de iure condendo) Art. 117 Cost. comma 2 (competenze esclusive dello Stato aggiunte): - armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (lett. e); - disposizioni generali e comuni per la tutela della salute e per le politiche sociali (lett. m); eliminazione delle competenze concorrenti nuovo comma 3 (competenze residuali regionali): - materie nominate: programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali; - clausola di supremazia/accentramento (il ritorno dell interesse nazionale). 5

Limiti finanziari Art. 81 Cost. «Lo Stato assicura l equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio». [ ] «Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte». L esigenza di contenimento della spesa pubblica 6

L assenza di una definizione normativa di non autosufficienza All. 3 del d.p.c.m. 3 dicembre 2013, n. 159 Devono ritenersi non autosufficienti (ai fini della disciplina sull ISEE): - i cittadini minori di età, quelli di età compresa tra 18 e 65 anni e gli ultrasessantacinquenni con diritto all indennità di accompagnamento; - i ciechi civili assoluti; - gli inabili con diritto all assegno per l assistenza personale e continuativa; - gli invalidi sul lavoro con diritto all assegno per l assistenza personale e continuativa e quelli con menomazioni dell integrità psicofisica, - gli inabili con diritto all assegno di superinvalidità La necessità di definire regole uniformi e oggettive sull accesso alle prestazioni e sui metodi per il loro finanziamento. 7

L indennità di accompagnamento Finanziata dalla fiscalità generale, non è soggetta a requisiti di reddito o contribuzione e spetta agli invalidi civili al 100% che, per limitazioni fisiche o psichiche, non possano deambulare o compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza personale e continua. Cons. St., 29 febbraio 2016, nn. 838, 841, 842: [d]eve il Collegio condividere l affermazione degli appellanti incidentali quando dicono che ricomprendere tra i redditi i trattamenti indennitari percepiti dai disabili significa allora considerare la disabilità alla stregua di una fonte di reddito come se fosse un lavoro o un patrimonio e i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni non un sostegno al disabile, ma una remunerazione del suo stato di invalidità oltremodo irragionevole, oltre che in contrasto con l art. 3 della Costituzione. 8

L integrazione socio-sanitaria Consiste nel coordinamento tra interventi di natura sanitaria e interventi di natura sociale, a fronte di bisogni di salute molteplici e complessi, sulla base di progetti assistenziali personalizzati. Il raccordo tra politiche sociali e politiche sanitarie consente di fornire risposte unitarie all interno di percorsi assistenziali integrati, con il coinvolgimento e la valorizzazione di tutte le competenze e le risorse, istituzionali e non, presenti sul territorio Art. 3, d.p.c.m. 14.2.2001 - Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale - Prestazioni socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria - Prestazioni sociali a rilevanza sanitaria (categoria nell ambito della quale si innescano i problemi di ripartizione della spesa tra amministrazioni e utenti) 9

L ISEE Il d.p.c.m. 159/2013 considerava reddito i trattamenti indennitari percepiti dai disabili. Cons. St., 29 febbraio 2016, nn. 838, 841, 842: «la capacità selettiva dell Isee, se deve scriminare correttamente le posizioni diverse e trattare egualmente quelle uguali, allora non può compiere l artificio di definire reddito un indennità o un risarcimento, ma deve considerarli per ciò che essi sono, perché posti a fronte di una condizione di disabilità grave e in sé non altrimenti rimediabile». L art. 2-bis in sede di conversione del d.l. n. 42/2016 (c.d. decreto scuola, attualmente all esame della Camera): l emendamento prevede che, in attesa di una nuova modifica del riccometro, le prestazioni previdenziali e indennitarie percepite dalle persone disabili saranno escluse dal calcolo dell ISEE. 10