Il Rischio Chimico. Roberto Tartaglia. Responsabile SPP dei LNGS. D. Lgs. 626/94 D. Lgs. 25/02. INFN - Sezione di Firenze 15 Settembre 2003



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Il Rischio Chimico D. Lgs. 626/94 D. Lgs. 25/02 Roberto Tartaglia Responsabile SPP dei LNGS INFN - Sezione di Firenze 15 Settembre 2003 1

Decreto legislativo 25/02 apparso sul Supplemento Ordinario N 40/L alla Gazzetta Ufficiale N 57 del 8 marzo 2002 provvede all attuazione della Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro. Modifica il titolo VII del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni e aggiunge un titolo VII bis protezione da agenti chimici allo stesso. 2

CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente decreto ha lo scopo di determinare i requisiti minimi di sicurezza per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici. Si applica: ad ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici; a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modifiche; agli agenti cancerogeni, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel titolo VII del decreto legislativo n. 626/94, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66; al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei decreti ministeriali 4settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e decreto legislativo 13 gennaio 1999 n. 41, di attuazione della direttiva 94/ 55/ CE, nelle disposizioni del codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall articolo 2 della direttiva 93/ 75/ CEE, nelle disposizioni dell accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle attività comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalla normativa specifica. 3

CAMPO DI APPLICAZIONE Agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato. Agenti chimici pericolosi: 1. agenti chimici o semplicemente agenti classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l ambiente; 2. agenti chimici o semplicemente agenti classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l ambiente; 3. Agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti 1 e 2, possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimicofisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale. 4

CAMPO DI APPLICAZIONE In definitiva occorre riferirsi ad agenti chimici pericolosi per la sicurezza classificati come: esplosivi; infiammabili; facilmente infiammabili; estremamente infiammabili; comburenti; corrosivi; e ad agenti chimici pericolosi per la salute classificati come: molto tossici; tossici; nocivi; irritanti; sensibilizzanti; tossici per il ciclo produttivo; mentre sono escluse dal campo di applicazione del D.Lgs. 25/02 sostanze e preparati che siano solo: pericolosi per l ambiente. 5

Attività che comporta la presenza di agenti chimici pericolosi: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l immagazzinamento, il trasporto o l eliminazione e il trattamento di rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa. Valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell aria all interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento. Valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indiatore di effetto, nell appropriato mezzo biologico. Per questi limiti occorre riferirsi agli allegati VIII-ter e VIII-quarter. Dato che tali allegati sono attualmente solo esemplificativi occorre identificare gli agenti per cui esistano riferimenti di legge, mentre per gli altri agenti occorre riferirsi alle norme tecniche riconosciute (vedi indici TLV). Sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro. Pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi. Rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione. 6

SCHEMA LOGICO Valutazione preliminare dei rischi Adozione misure e principi generali per la prevenzione dei rischi Il rischio è moderato? no Valutazione rischi dettagliata Misure specifiche di prevenzione e protezione si Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze Predisposizione del documento di valutazione dei rischi Sorveglianza sanitaria Informazione e formazione per i lavoratori Valutazione periodica del rischio si Monitoraggio periodico degli agenti chimici nell ambiente di lavoro È dimostrabile altrimenti il raggiugimento di adeguati livelli di sicurezza? no 7

VALUTAZIONE DEI RISCHI Una volta individuati gli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro ed i lavoratori esposti, il datore di lavoro procede alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti ed al relativo aggiornamento periodico, considerando: le proprietà pericolose dgli agenti chimici pericolosi presenti; le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza; il livello, la durata ed il tipo di esposizione, il numero di lavoratori potenzialmente esposti; le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi; i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; le misure preventive e protettive, specifiche o no, adottate o da adottare; gli effetti delle misure preventive e protettive, specifiche o no, adottate o da adottare; risultati dei monitoraggi ambientali e biologici effettuati; se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese; Nel caso di attività lavorative che comportano l esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti gli agenti chimici. La valutazione dei rischi e l attuazione delle misure di prevenzione devono sempre precedere l inizio di una nuova attività che prevede la presenza di agenti chimici pericolosi. 8

MISURE E PRINCIPI GENERALI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI Oltre all attuazione delle Misure generali di tutela (D.Lgs. 626/94 art.3), è fatto obbligo al datore di lavoro di eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti da agenti chimici mediante le seguenti misure: progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro; fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate; riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti; riduzione al minimo della durata e dell intensità dell esposizione; misure igieniche adeguate; riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione; metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici. Le misure e principi generali di cui sopra sono sufficienti se il rischio risulta moderato. 9

MISURE SPECIFICHE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE Il datore di lavoro, sulla base dell attività e della valutazione dei rischi, provvede: 1. alla sostituzione con altri agenti o processi che, nelle condizioni in uso, non sono o sono meno pericolosi altrimenti si procede con l applicazione delle seguenti misure nell indicato ordine di priorità: progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati; appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio; misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali; qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l esposizione; sorveglianza sanitaria dei lavoratori; 2. alla misurazione periodica degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate o in loro assenza, con metodiche appropriate o con riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell esposizione in termini spazio temporali, qualora non si possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di sicurezza; 3. alla identificazione e rimozione delle cause che hanno portato al superamento di un valore limite di esposizione professionale; 10

4. alla considerazione delle misurazioni effettuate per l adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi adottando le misure tecniche ed organizzative adeguate alla natura delle operazioni compresi l immagazzinamento, la manipolazione e l isolamento di agenti chimici incompatibili fra loro; 5. alla prevenzione sul luogo di lavoro della presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili. Qualora ciò non risulti possibile si deve: evitare la presenza di fonti di accensione o l esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi; limitare gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili; 6. all adozione di attrezzature di lavoro e di sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative vigenti soprattutto per quanto riguarda l uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive; 7. all adozione di misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari; 8. all informazione dei lavoratori riguardo il superamento dei valori limite di esposizione professionale, le cause dell evento e le misure di prevenzione e protezione adottate comunicandole all organo di vigilanza. 11

DISPOSIZIONI IN CASO DI INCIDENTI O DI EMERGENZE Il datore di lavoro: predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di incidenti o emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi come esercitazioni di sicurezza da effettuarsi ad intervalli regolari e la disposizione di mezzi di pronto soccorso; adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori; fornisce idonee attrezzature ed indumenti protettivi ai lavoratori indispensabili all effettuazione delle riparazioni; adotta le misure necessarie per approntare sistemi d allarme e altri sistemi di comunicazione per segnalare tempestivamente l incidente o l emergenza; aggiorna il Piano di Emergenza Interno di cui al decreto 10 marzo 1998, inserendo informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli genti chimici pericolosi, sulle misure per l identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure adottate. Nel caso di incidenti o di emergenze i soggetti non protetti devono abbandonare immediatamente la zona interessata. 12

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE Il datore di lavoro garantisce che il personale disponga di: 1. dati ottenuti attraverso la valutazione rischi ed eventuali modifiche agli stessi; 2. informazioni sugli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro quali: identità degli agenti; rischi per la salute e la sicurezza; valori limite di esposizione professionale; 3. formazione ed informazione su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggersi sul luogo di lavoro; 4. accesso ad ogni scheda di sicurezza messa a disposizione dal produttore o dal fornitore; 5. informazioni precise riguardo il contenuto di contenitori e condutture e gli eventuali rischi connessi se gli stessi non sono contrassegnati da segnali di sicurezza. Le informazioni possono essere costituite da informazioni orali o dalla formazione e dall addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte e vanno aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze. 13

DIVIETI Sono vietate la produzione, la lavorazione e l impiego dei seguenti agenti chimici: 2-naftilammina e suoi sali; 4-amminodifenile e suoi sali; benzidina e suoi sali; 4-nitrodifenile. il divieto non si applica se un agente è presente in un preparato o in un rifiuto con concentrazione individuale inferiore a 0.1% in peso. In deroga al divieto e previa autorizzazione da richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, possono essere effettuate le attività: di ricerca e sperimentazione scientifica; di eliminazione degli agenti chimici presenti sotto forma di sottoprodotto o rifiuti; di produzione degli stessi agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi purché il datore di lavoro eviti l esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l uso più rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso. 14

SORVEGLIANZA SANITARIA Il D.Lgs 25/02 introduce una significativa novità per quanto concerne l obbligo di sorveglianza sanitaria. Infatti mentre la normativa precedente individua l obbligo per specifiche sostanze, il presente decreto estende l obbligo a tutto il personale il cui livello di esposizione agli agenti sotto elencati sia considerato non moderato. Di conseguenza il medico competente individuerà i parametri da controllare sia a livello ambientale che di indicatori biologici di esposizione. Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come: molto tossici; tossici; nocivi; sensibilizzanti; irritanti; tossici per il ciclo produttivo; Il medico competente, per ciascuno di questi lavoratori, istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio custodita presso l azienda dove indica i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal SPP. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie e di rischio sono trasmesse all ISPESL. La sorveglianza sanitaria viene effettuata: prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione; periodicamente, di norma una volta l anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente o dall organo di vigilanza; all atto della cessazione del rapporto di lavoro. 15

SORVEGLIANZA SANITARIA Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari, come l allontanamento del lavoratore, per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Nel caso in cui all atto della sorveglianza sanitaria si riscontri in uno o più lavoratori l esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili all esposizione di un certo agente o al superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori ed il datore di lavoro che provvede: a sottoporre a revisione la valutazione dei rischi ; a sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi; a consultare il medico competente riguardo all attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio; a prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un esposizione simile. 16

MONITORAGGIO (non rientra nel D. lgs. 25/02) Il monitoraggio è l aspetto fondamentale della prevenzione dei rischi in quanto consente di stabilire se un rischio risulta moderato o no andando a confrontare i valori rilevati con i valori limite che però il decreto non indica lasciando così al datore di lavoro una interpretazione soggettiva del rischio moderato. Si hanno due tipologie di monitoraggio: monitoraggio ambientale: controllo dell aria-ambiente per la verifica dei livelli di esposizione del personale al rischio di inalazione delle sostanze aero-disperse. La rilevazione dell inquinamento da agenti chimici nell aria di un ambiente di lavoro consiste in una serie di passi: determinazione di quali inquinanti ricercare attraverso la consultazione delle schede di sicurezza di tutti i materiali, sostanze o prodotti utilizzati in quel processo produttivo; campionamento dell aria dell ambiente di lavoro ed analisi di laboratorio condotti secondo metodi standardizzati; verifica con degli indici di riferimento, ovvero tramite standard di qualità dell aria che rappresentano i livelli di esposizione accettabili da parte dei soggetti lavoratori esposti. 17

MONITORAGGIO Gli indici di riferimento, che prendono il nome di valori limite di esposizione, sono stati fissati per la maggior parte delle sostanze chimiche presenti negli ambienti lavorativi. I più importanti valori limite di esposizione sono i cosiddetti TLV elaborati dall Associazione Americana ACGIH, ed indicano le concentrazioni delle sostanze disperse nell aria alle quali si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta ripetutamente senza alcun effetto negativo per la salute: più il TLV è basso e più una sostanza è pericolosa. Al fine di semplificare la valutazione degli inquinanti in ambiente di lavoro, l ACGIH ha classificato i TLV in 3 categorie: TLV-TWA (Threshold Limit Value - Time Weighted Average) è il valore limite per esposizioni prolungate nel tempo. Rappresenta la concentrazione media, ponderata nel tempo, degli inquinanti presenti nell aria degli ambienti di lavoro nell arco dell intero turno lavorativo ed alle quali si presume che il lavoratore possa trovarsi esposto 8 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana, per tutta la durata della vita lavorativa senza risentire effetti dannosi. TLV-STEL ((Threshold Limit Value - Short Term Exposure Limiti) è il valore limite per esposizioni di breve durata. Rappresenta la concentrazione alla quale i lavoratori possono essere esposti per brevi periodi di tempo (max 15 minuti) senza che insorgano irritazioni, danni cronici o irreversibili dei tessuti, oppure riduzione dello stato di vigilanza che possono aumentare le probabilità di infortuni, o influire sulle capacità di mettersi in salvo in caso di emergenza, o ridurre materialmente l efficienza lavorativa. TLV-C (Threshold Limit Value - Ceiling) è il valore limite di soglia massimo. Rappresenta quella concentrazione che non può mai essere superata durante tutto il turno lavorativo neanche per un istante. Il TLV-C è previsto solo per un insieme di sostanze ad azione immediata, irritante sulle mucose o ad effetto narcotico, tale da interferire rapidamente sullo stato di autocontrollo e di attenzione del lavoratore con possibili dannose conseguenze sulla persona stessa (infortuni) o sulle operazioni tecniche cui è preposto. 18

MONITORAGGIO monitoraggio biologico: controllo biologico del personale per la verifica dell eventuale concretizzazione biologica del rischio. Il monitoraggio biologico è un momento cardine della valutazione del rischio e rappresenta un attività fondamentale nella realizzazione di interventi preventivi. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. I risultati di tale monitoraggio vengono forniti al lavoratore e vengono allegati, in forma anonima, al documento di valutazione dei rischi e comunicati al RSL. Ogni intervento di monitoraggio biologico deve essere realizzato in base ad una approfondita conoscenza della tossico-cinetica e della tossico-dinamica della sostanza in esame, al fine di stabilire modalità e tempi di raccolta. Il monitoraggio biologico prevede: rilevazione periodica delle concentrazioni delle sostanze inquinanti, tal quali o dei loro metaboliti nei tessuti e/o nei liquidi biologici (sangue, urine, saliva); confronto con gli Indicatori Biologici di Esposizione (I.B.E.) per verificare la eventuale concretizzazione biologica del rischio da esposizione. 19

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presenza schede di sicurezza per ogni struttura 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 96 62 84 15 0 65 0 56 23 Dip. Fisica Dip. Ingegneria civile e... Dip. Ingegneria dei mat... Dip. Ingegneria meccani.. Dip. Informatica e tele... Dip. Scienze filologiche... Laboratori didattici Servizi

Presenza schede di sicurezza (totale laboratori/servizi) NON DICHIARATE 6% ASSENTI 4% PRESENTI 90% 24

Presenza schede di sicurezza nel Dip. Fisica Non dichiarate 3% Assenti 1% Presenti 96% 25

Presenza schede di sicurezza nel Dip. Ingegneria civile ed ambientale Non dichiarate 17% Assenti 21% Presenti 62% 26

Presenza schede di sicurezza nel Dip. Ingegneria dei materiali e tecnologie industriali Non dichiarate 14% Assenti 2% Presenti 84% 27

Presenza schede di sicurezza nel Dip. Ingegneriameccanica e strutturale Non dichiarate 0% Presenti 15% Assenti 85% 28

Presenza schede di sicurezza nel Dip. Informatica e telecomunicazioni Presenti 0% Assenti 0% Non dichiarate 100% 29

Presenza schede di sicurezza nel Dip. Scienze filologiche e storiche Assenti 35% Non dichiarate 0% Presenti 65% 30

Presenza schede di sicurezza nei Laboratori didattici Non dichiarate 0% Presenti 0% Assenti 100% 31

Presenza schede di sicurezza in Servizi Non dichiarate 6% Assenti 38% Presenti 56% 32

Aggiornamento delle schede di sicurezza Non dichiarati 12% 2002 1% < 1997 1% 1997 30% 2001 49% 1998 0% 1999 1% 2000 6% 33

aggiornamento schede di sicurezza 0% 0% 0% Dip. Fisica 0% 1% 10% 1% 88% 2002 2001 2000 1999 1998 1997 < 1997 Non dichiarati 34

aggiornamento schede di sicurezza Dip. Ingegneria civile e ambientale 3% 10% 10% 0% 3% 2002 2001 0% 2000 1999 17% 57% 1998 1997 < 1997 Non dichiarati 35

aggiornamento schede di sicurezza in Servizi 31% 9% 14% 9% 4% 15% 16% 2% 2002 2001 2000 1999 1998 1997 < 1997 Non dichiarati 36