PRESCRIZIONE E DECADENZA NEI CONTRATTI



Documenti analoghi
L estinzione dei diritti. Corso di diritto privato Prof.ssa Maria Vittoria Cozzi A.A. 2013/2014

INDICE SOMMARIO. Avvertenza alla seconda edizione...

Il termine di prescrizione può essere soggetto a sospensione od ad interruzione:

OGGETTO: Finanziamenti: ritardo o mancato pagamento delle rate

L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del

Art Decorrenza della prescrizione. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via

PROGRAMMA ANNUALE ANALISI DELLE FASI DI ACCERTAMENTO ED ENTRATA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni

FORMULA 1. LETTERA DI CONVOCAZIONE PER TENTATIVO DI DEFINIZIONE BONARIA (C.c., art. 1219) ..., lì... Racc. a.r. Egr. Sig... Via..., n (...

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ASS.CO.FI. ASSOCIAZIONE SINDACALE DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PERDITE SU CREDITI: LE NUOVE DEDUCIBILITA

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Le polizze dormienti e il nuovo termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione: la legge 266/2005, il D.P.R.

PRESENTAZIONE ONORARI APPROVATI DAL CONSIGLIO MODALITA DI OPINAMENTO CONVENZIONI PROMOSSE DALL ASSOCIAZIONE

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RISCOSSIONI

6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013

LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI

CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

RISOLUZIONE N. 110/E

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Vorrei alcune delucidazioni in merito alla prescrizione dei debiti tributari che so essere Trascorsi 10 anni dall'ultimo avviso di notifica:

Lotta contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali: l attuazione in Italia della Direttiva 2011/7/UE

Regolamento Cassa Sanitaria BNL

STUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/ Informativa per la clientela di studio

CITTA DI FIUMICINO (Provincia di Roma) COMANDO DI POLIZIA LOCALE

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

GUIDA DI APPROFONDIMENTO L IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)

LA SURROGA DELL ASSICURATORE

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

Codice di comportamento in materia di Internal Dealing. Codice di comportamento di Internal Dealing

Codice delle obbligazioni

DETERMINAZIONE. Tit del 5/09/2014

CITTÀ DI FIUMICINO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO

del 27/02/2007 n. 184

MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

(iii) per adempiere alle obbligazioni di consegna delle azioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio Acquisto e disposizione di azioni proprie

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2

La gestione aziendale, il reddito e il patrimonio

Copertura delle perdite

RISOLUZINE N. 267/E. Roma, 30 ottobre 2009

COMUNE di STAZZEMA Medaglia d Oro al Valor Militare Provincia di Lucca REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI: I.C.I.

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI

RISOLUZIONE N. 209/E

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERI, COMPENSAZIONI E DIRITTI DI SURROGA

COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA. ( Prov. di Trapani ) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

Protocollo di Intesa Tra

Signori Azionisti, siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare in merito al seguente ordine del giorno: * * * * *

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Comune di Villa di Tirano

Termini di pagamento di giorni anche per i lavori pubblici

SAVE S.p.A. (

Roma, 19 novembre 2014

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015

Circolare N.123 del 25 Luglio 2013

GESTIONE STRAGIUDIZIALE GRATUITA: CONDIZIONI CONTRATTUALI

OGGETTO: Equitalia: ultimi giorni per la nuova rateazione per i contribuenti decaduti

Presentazione... 9 Abbreviazioni usate nel presente testo Capitolo 1 ± Norme generali sulla prescrizione

ASSUME STABILMENTE L INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL ALTRA

Codice di comportamento dei Soggetti rilevanti della Monrif S.p.A. e delle societa' controllate dalla Monrif S.p.A. "Internal Dealing"

PROVINCIA DI COMO COMANDO POLIZIA LOCALE. Pagamento delle sanzioni in misura ridotta del 30%

LEZIONE 4 DICEMBRE 2013

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

2) il trasferimento della sede legale con relative modifiche statutarie;

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

CONFEDERAZIONE C.E.S.A. CENTRO EUROPEO SERVIZI ASSOCIATI. La disciplina legislativa dei contratti di conto corrente bancari

COMUNE DI MANIACE PROVINCIA DI CATANIA

Nel mio intervento illustrerò sinteticamente le nuove norme in materia di mutui

RICHIESTA DI ESTINZIONE DEL CONTO CORRENTE INTESTATO A CLIENTE AL DETTAGLIO (Modulo a disposizione della clientela sul sito internet della Banca)

NOTA OPERATIVA N. 11/2014

RISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003

CURIOSITÀ E DOMANDE PIÙ FREQUENTI VADEMECUM2012

LA RIFORMA DELL AUTOTRASPORTO ALLA LUCE DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015 (L. 190/2014)

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL UMBRIA

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

Acquista in sicurezza online Contratti a distanza - aggiornamento normativa di riferimento

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.

CIRCOLARE SETTIMANALE

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014

Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n MODULO DI ADESIONE

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

Caratteristiche della prestazione intellettuale:

OGGETTO: Sospensione feriale: si riparte il 17 settembre

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE. Con la presente scrittura privata il sig./la ditta... nato a... il... residente a/con sede a..., cod.

COMUNE DI RAVENNA GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI)

Informativa per la clientela

Transcript:

8I QUADERNI DEL CONSUMATORE PRESCRIZIONE E DECADENZA NEI CONTRATTI Imparare a riconoscere la differenza tra prescrizione e decadenza per capire fino a quando è possibile esercitare i nostri diritti.

8I QUADERNI DEL CONSUMATORE PRESCRIZIONE E DECADENZA NEI CONTRATTI Imparare a riconoscere la differenza tra prescrizione e decadenza per capire fino a quando è possibile esercitare i nostri diritti.

Indice PRESENTAZIONE 5 1. Introduzione 6 2. Prescrizione 6 La definizione 6 I termini di prescrizione 7 Come si calcola 8 3. Decadenza 11 4. Termini per far valere i principali diritti 12 5. Costituzione in mora 15 Si ringrazia per la collaborazione l Avv. Giulia Fesce del Foro di Ancona Aggiornato a: ottobre 2014

Presentazione Il Servizio di Tutela del Consumatore è attivo presso l Ente camerale nell ambito delle c.d. funzioni di Regolazione del Mercato, funzioni che si sono venute ad affiancare a quelle più tradizionali, innovando profondamente la soggettività politica degli Enti camerali. Queste funzioni e più in generale la nuova mission affidata alle Camere di Commercio tendono a collocare gli Enti camerali super partes, cioè come fornitori di servizi utili non solo al sistema imprenditoriale ma anche ai consumatori/utenti, contribuendo alla rimozione di fattori di disturbo ad un trasparente sviluppo del mercato. Imprese, professionisti, operatori economici e consumatori infatti non agiscono su fronti opposti; tra essi vi deve essere sintonia e scambio proficuo, verso la direzione di un mercato trasparente dove possa attuarsi una libera e leale concorrenza. Per questo motivo la Camera di Commercio di Ancona ha lavorato intensamente sulle tematiche relative al consumo, focalizzandosi in iniziative volte a favorire e a sostenere il dialogo tra imprese e consumatori. In particolare, il Servizio di Tutela del Consumatore offre informazioni sulla normativa nazionale e comunitaria riferita alle problematiche del consumo nei vari settori (finanziario, assicurativo, turistico...), organizzando ogni anno numerose attività di carattere divulgativo, finalizzate ad approfondire i principali aspetti della complessa legislazione sul consumo: un'adeguata conoscenza delle disposizioni applicabili costituisce, infatti, uno strumento fondamentale per la realizzazione di un sistema economico caratterizzato da un maggior equilibrio tra imprese e consumatori, ma soprattutto per fare sì che i consumatori acquistino con consapevolezza beni e servizi. In quest ottica, questa pubblicazione si inserisce nel quadro delle iniziative realizzate con l obiettivo di fornire ai consumatori gli strumenti informativi necessari per tutelare i propri diritti. In particolare il volume affronta il tema della differenza tra il concetto di prescrizione e il concetto di decadenza, ponendosi l obiettivo di aiutare i consumatori a capire quali documenti debbono essere conservati e per quanto tempo. Ancona, ottobre 2014 Il Presidente Rodolfo Giampieri 5

1. Introduzione Il nostro ordinamento inquadra l attività giuridica di ogni soggetto anche dal punto di vista temporale; il concetto di tempo può infatti influire sui diritti e sulla possibilità o meno di esercitarli. In questo ambito si collocano i concetti di prescrizione e decadenza. In termini pratici si tratta di concetti simili, ma differenti giuridicamente sotto molti aspetti. Vanno tenuti in forte considerazione sia quando si intende esercitare un nostro diritto, sia quando ci viene chiesto un adempimento (ad esempio il pagamento di una cartella esattoriale, di una multa o di una bolletta). Dobbiamo cioè sempre chiederci: il diritto che vogliamo far valere o di cui ci viene chiesto l adempimento è per caso prescritto o sono spirati i termini per poterlo validamente esercitare da parte del titolare? 2. Prescrizione tive di carattere familiare, come lo status di figlio o di coniuge e la potestà dei genitori) e degli altri specificamente indicati dalla legge: tra i più importanti l imprescrittibilità della qualità di erede e del diritto di proprietà. E molto importante sapere che la prescrizione non può essere rilevata d ufficio da un giudice, per cui sarà onere della parte che ritiene il diritto prescritto vantare tale circostanza, contestando attivamente l avvenuto decorso dei termini; in caso contrario, se l eccezione non viene posta, il diritto potrà essere fatto valere ad ogni effetto. Al debitore è sufficiente invocare il decorso del termine per far scattare la prescrizione ed estinguere il debito (anche per questo si parla di prescrizione estintiva). Nella stessa ottica va ricordato che il pagamento preclude la possibilità di opporre la prescrizione. Ciò significa che se un debito, pur prescritto, viene spontaneamente pagato (compiendo così la c.d. rinunzia alla prescrizione), non se ne potrà più chiedere la ripetizione vantando l avvenuta prescrizione. 6 La definizione La prescrizione, disciplinata dagli artt. 2934 e ss. c.c., è il mezzo con cui viene operata l estinzione di un diritto quando il titolare non lo esercita entro un determinato periodo stabilito dalla legge. La prescrizione può essere stabilita solo dalla legge, non per accordo delle parti, ed è nullo qualunque patto diretto a modificare quanto posto dalla disciplina legale (es. un patto diretto ad allungarne o ad accorciarne i termini). Esistono diritti che non sono soggetti a prescrizione (imprescrittibili): si tratta dei diritti indisponibili (cioè quelli che non possono essere oggetto di atti di disposizione da parte del titolare, primi fra tutti i diritti della personalità, ma anche le situazioni sogget- I termini di prescrizione Come si è spiegato, la prescrizione opera allorché un diritto non è esercitato per un dato tempo; questo tempo è stabilito solo dalla legge ed in misura variabile a seconda dei casi. Esiste una prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), a cui sono riferibili tutti i crediti per i quali la legge non specifica qualcosa di diverso. In questo caso si parla di prescrizioni brevi (ad esempio, cinque anni per il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, per le pigioni degli affitti e tutti i corrispettivi delle locazioni, per gli interessi e tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, caso tipico quello delle bollette, le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro; due anni per la contestazione del danno derivante dalla circolazione dei veicoli; un anno 7

per il diritto alla provvigione dei mediatori, cfr. tabella infra). Esistono poi le prescrizioni presuntive (artt.2954 c.c. e ss.) così dette perché, trascorso un dato periodo variabile a seconda dei casi, il diritto si presume prescritto per intervenuto pagamento; si differenziano dalla prescrizione estintiva in quanto, trascorso il termine, il debito non si estingue, ma si presume sia estinto; è sempre però ammessa la prova contraria, il che significa che, se il creditore dimostra in giudizio che il debitore non ha pagato (con confessione o giuramento decisorio), può ottenere una sentenza favorevole anche se il termine di prescrizione è scaduto. Le prescrizioni presuntive sono state previste dal legislatore per quei rapporti che per loro natura sono destinati normalmente ad esaurirsi rapidamente e per i quali il pagamento e l estinzione dell obbligazione avviene o contestualmente alla prestazione o in breve termine; ad esempio conti di alberghi o ristoranti, compensi dei professionisti, ecc (cfr. tabella infra). Come si calcola maturerà quando sarà trascorso il termine di legge una volta sommato il periodo di tempo precedente e quello successivo al periodo sospeso. La sospensione può operare innanzitutto in ragione dei particolari rapporti esistenti fra le parti (art. 2941 c.c.), come ad esempio fra coniugi o fra tutore e minore, oppure per la condizione del titolare (art. 2942 c.c.), come ad esempio minori non emancipati o interdetti senza rappresentante legale. La sospensione può essere operata anche ad opera di terzi estranei al rapporto; tipico è il caso del contratto di assicurazione, per cui la comunicazione all assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione (dunque in caso di sinistro sarà onere del terzo danneggiato inoltrare formale richiesta all assicuratore oltre che all assicurato, per essere sicuro che i termini di prescrizione vengano sospesi). L'interruzione ha per effetto quello di far decorrere per intero un nuovo termine di prescrizione, senza che possa tenersi conto, ai fini del computo, del tempo trascorso precedentemente. Sono atti con efficacia interruttiva (artt. 2943 e 2944 c.c.): Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) e termina quando si è compiuto l ultimo giorno. Il calcolo deve essere fatto comprendendo sabati e festivi e non deve considerare il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine; se il termine scade in un giorno festivo, il diritto è prorogato al giorno successivo non festivo. La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Il calcolo deve prendere in considerazione tutte le vicende eventuali del decorso del termine e cioè i casi di sospensione e/o quelli di interruzione. La sospensione crea sostanzialmente una parentesi nel termine, 8 durante la quale il termine non decorre; cosicché la prescrizione 1) in via stragiudiziale, 9

la richiesta formale, solitamente tramite raccomandata a.r., scritta dal titolare del diritto ed indirizzata al proprio debitore con la richiesta dell esecuzione della prestazione (c.d. costituzione in mora del debitore, art. 2943 c.c., che solitamente contiene un termine per adempiere, cfr. paragrafo n.5); 2) sempre in via stragiudiziale il riconoscimento del diritto da parte di colui contro cui il diritto stesso può essere fatto valere; 3) in via giudiziale l atto con cui si inizia un procedimento o la domanda proposta nel corso di un altro giudizio. Il concetto di non esercizio protratto del diritto, cui si ricollega quello di prescrizione, va integrato con alcune nozioni riguardo la notifica, ovvero la comunicazione della volontà di esercitare il diritto stesso. Può infatti capitare che sorgano contestazioni sulle modalità con cui il diritto è stato esercitato durante il termine di prescrizione, cioè su come è stata notificata la volontà del titolare. La notifica è valida anche se fatta a persona diversa dal destinatario, anche non parente, purché questa sia abilitata a ricevere l atto (ad esempio, raccomandata a.r. ritirata da soggetto convivente). La notifica è valida anche se avviene per giacenza postale: nei casi in cui non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilità, incapacità o rifiuto del destinatario, l ufficiale giudiziario o l addetto delle poste deposita l atto, rispettivamente, nella casa comunale (affissione all albo pretorio) o presso l ufficio postale; il destinatario deve essere messo al corrente di detto deposito con l invio di una raccomandata a/r informativa; la notifica si intende perfezionata, per il destinatario, decorsi dieci giorni di giacenza senza ritiro dell atto; esattamente, come specificato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 3/2010) la notifica, comunque sia eseguita, deve ritenersi perfezionata, per il destinatario, decorsi dieci giorni dall invio della raccomandata informativa di avviso di giacenza. Da un punto di vista pratico ciò rileva nel caso in cui, ad esempio, sere giunta precedentemente alcuna comunicazione, così da far ritenere prescritto il diritto vantato; è bene sapere che potrebbe risultare una notifica per giacenza postale, che andrà verificata con opportuni accertamenti agli Uffici Postali. Una volta accertato che ci sono i presupposti per contestare il decorso di un termine di prescrizione, la questione va sollevata per iscritto alla controparte mediante raccomandata a.r. con una diffida o una messa in mora. 3. Decadenza La decadenza, disciplinata dagli artt. 2964 e ss. c.c., consiste nella perdita della possibilità di esercitare un diritto per non averlo fatto entro un termine perentorio. La decadenza può essere stabilita dalla legge, ma può essere anche frutto di accordo tra le parti; il nostro ordinamento lo consente nei limiti in cui i termini convenzionali non rendano eccessivamente difficile per una delle parti l esercizio del diritto. La decadenza ha la funzione di limitare entro un breve termine lo stato di incertezza delle situazioni giuridiche; ha natura eccezionale, diversamente dalla prescrizione cui è, di regola, sottoposto ogni diritto. A differenza di quanto avviene per la prescrizione, non è ammessa né la sospensione né l interruzione del decorso del termine di decadenza; nel caso della decadenza, infatti, né la volontà del titolare del diritto, né circostanze obiettive possono incidere sul decorso del tempo, dovendo il diritto essere in ogni caso esercitato tempestivamente. La decadenza non è impedita, quindi, se non dal compimento 10 si riceva una cartella esattoriale per la quale non si ricordi es- dell atto previsto dalla legge o dal contratto; tuttavia se si 11

tratta di un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili, può essere impedita anche dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro cui si deve far valere il diritto soggetto a decadenza. La decadenza, come la prescrizione, non può essere rilevata d ufficio. 4. Termini per far valere i principali diritti Oggetto del diritto Termine Riferimento normativo indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro 10 anni art. 2946 c.c. responsabilità medica* 10 anni art. 2946 c.c. diritti in materia di società (derivanti dai rapporti sociali e azione verso gli amministratori) 5 anni art. 2949 c.c. provvigione per il mediatore 1 anno art. 2950 c.c. diritti derivanti da contratto di spedizione e di trasporto** 1 anno art. 2951 c.c. Si riporta di seguito un tabella che riassume sinteticamente i termini entro i quali debbono essere fatti valere i principali diritti, precisando che per consumatore si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. diritto al pagamento delle rate di premio assicurativo diritto degli albergatori per vitto e alloggio compensi ad insegnanti per lezioni a mesi, a giorni o a ore retribuzioni dei prestatori di lavoro per periodi non superiori al mese 1 anno art. 2952 c.c. 6 mesi art. 2954 c.c. 1 anno art. 2955 c.c. 1 anno art. 2955 c.c. Oggetto del diritto Termine Riferimento normativo risarcimento del danno da fatto illecito risarcimento del danno prodotto da circolazione di veicoli annualità di rendite perpetue o vitalizie capitale nominale dei titoli di Stato al portatore 5 anni art. 2947, 1 comma, c.c. 2 anni art. 2947, 2 comma, c.c. 5 anni art. 2948 c.c. 5 anni art. 2948 c.c. annualità delle pensioni alimentari 5 anni art. 2948 c.c. pigioni di case e ogni altro corrispettivo di locazionis 5 anni art. 2948 c.c. compensi degli ufficiali giudiziari 1 anno art. 2955 c.c. pagamento al commerciante di merci vendute al dettaglio pagamento di medicinali al farmacista retribuzioni dei prestatori di lavoro per periodi superiori al mese compensi e rimborsi spese di professionisti 1 anno art. 2955 c.c. 1 anno art. 2955 c.c. 3 anni art. 2956 c.c. 3 anni art. 2956 c.c. compensi dei notai 3 anni art. 2956 c.c. compensi ad insegnanti per periodi di lezione superiori al mese 3 anni art. 2956 c.c. interessi e tutto ciò che deve 5 anni art. 2948 c.c. diritto di recesso 10 art. 64 d. lgs. n. pagarsi periodicamente ad anno per il consumatore per contratti giorni*** 206/2005 o in termini più brevi a distanza o negoziati fuori (es. BOLLETTE) dai locali commerciali 12 13

Oggetto del diritto Termine Riferimento normativo diritto di recesso per il consumatore per commercializzazione a distanza di servizi finanziari diritto di recesso per il consumatore in materia di multiproprietà 14 giorni art. 67 duodecies d. lgs. n. 206/2005 14 giorni*** art. 73 d.lgs. n. 206/2005 **** è questo il periodo per il quale vanno quindi conservati gli scontrini fiscali di acquisto. ***** ciò significa che al consumatore non possono essere richiesti pagamenti per utenze se sono trascorsi cinque anni (sempre a meno che nel frattempo la prescrizione non sia stata sospesa o interrotta). risarcimento per danni da prodotti difettosi canone RAI vizi sui beni acquistati dal consumatore vizi sui beni acquistati dal non consumatore 3 anni dalla scoperta art. 125 d. lgs. n. 206/2005 10 anni dalla scadenza 26 mesi dall'acquisto **** denuncia dei vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta art. 132 d. lgs. n. 206/2005 art. 1495 c.c. Tutti i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione breve si prescrivono con il decorso di dieci anni quando riguardo ad essi è intervenuta una sentenza passata in giudicato; in pratica si realizza una vera e propria conversione del termine breve in quello decennale. bollette relative ad utenze (gas, acqua, luce, ecc..) 5 anni ***** art. 2948 c.c. 5. Costituzione in mora 14 spese condominiali 5 anni art. 2948 c.c. contravvenzioni stradali 5 anni art. 209 Cod. della Strada vizi e difetti su immobili Garanzia per 10 anni dal compimento dell opera; denuncia entro 1 anno dalla scoperta; diritto da azionare entro 1 anno dalla denuncia. art. 1669 c.c. *per quel che riguarda la responsabilità medica è bene fare una precisazione. Fino a qualche tempo fa veniva applicato il termine di prescrizione quinquennale, rientrando tale tipo di richieste risarcitorie in ordinarie richieste di risarcimento del danno; recenti orientamenti della giurisprudenza e della dottrina tendono a considerare la responsabilità medica sempre sotto il profilo contrattuale, facendo estendere, pertanto, la prescrizione del diritto al risarcimento, a dieci anni. ** la prescrizione sale a diciotto mesi se il trasporto ha inizio o fine fuori d Europa. Il termine decorre dall arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione. *** si intendono giorni lavorativi. A norma dell art. 2943 c.c. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore ( ). La costituzione in mora del debitore consiste nella richiesta fatta al debitore dal creditore di adempiere l'obbligazione. Tale richiesta viene fatta per iscritto, normalmente tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in modo da consentire di provare la data del ricevimento. Di seguito si riporta un esempio di lettera di costituzione in mora con effetto interruttivo della prescrizione. 15

Esempio di lettera di costituzione in mora ex art. 1219 c.c. (con effetto interruttivo della prescrizione)... (luogo), lì... (data) Spett.le..... Via.., n... (destinatario e indirizzo) RACC. A.R. Oggetto: Diffida ad adempiere ed atto di costituzione in mora Il/la sottoscritto/a., residente a.., Via, n., con la presente invita formalmente, ad ogni effetto di legge, il/ la Sig./Sig.ra (o la Società in persona del legale rappresentante pro tempore).., al pagamento della somma di oltre interessi legali dal giorno del dovuto al saldo, in adempimento dell obbligazione sorta con contratto di.. sottoscritto il (o indicare altra fonte dell obbligazione). In difetto di quanto sopra richiesto nel termine di 15 giorni* dalla ricezione della presente lettera, che vale come formale atto di costituzione in mora ex art. 1219 c.c., il sottoscritto si vedrà costretto ad adire le vie legali per il recupero coatto del credito e l ottenimento di quanto legittimamente vantato, con aggravio di spese a vostro carico. Distinti saluti. (firma) PRECEDENTI VOLUMI DELLA COLLANA I QUADERNI DEL CONSUMATORE Nella Collana I Quaderni del Consumatore realizzata a cura del Servizio di Regolazione del Mercato della Camera di Commercio di Ancona, sono già stati pubblicati i seguenti volumi: Quaderno n. 1 - Il Consumo sostenibile Marzo 2009 Quaderno n. 2 - S.O.S. Turista Luglio 2009 Quaderno n. 3 - I contratti a distanza Dicembre 2009 Quaderno n. 4 - Le etichette ecologiche Dicembre 2010 Quaderno n. 5 - La sicurezza dei prodotti Giugno 2011 Quaderno n. 6 - Le pratiche commerciali scorrette Dicembre 2012 Quaderno n. 7 - Il nuovo condominio Dicembre 2013 I volumi sono scaricabili gratuitamente dal sito camerale all indirizzo www.an.camcom.gov.it. *il termine può essere anche inferiore o superiore. 16 17

I QUADERNI DEL CONSUMATORE 8 IL PRESCRIZIONE NUOVO CONDOMINIO E DECADENZA NEI CONTRATTI La Legge 11 dicembre 2012 n. 220 ha innovato profondamente Il nostro ordinamento la disciplina inquadra l attività del condominio, giuridica di apportando ogni soggetto una anche serie di dal novità punto riguardanti di vista temporale; amministratori, concetto assemblee di tempo può e gestione infatti influire economica sui diritti e, più il e in sulla generale, possibilità ciò che o meno ciascun di esercitarli. condomino può o In questo ambito si collocano i concetti di non prescrizione può fare. e decadenza, concetti simili, ma differenti giuridicamente sotto molti aspetti, che La guida vanno intende tenuti illustrare in forte considerazione gli aspetti salienti della sia riforma quando e offrire si intende a tutti esercitare i cittadini che un nostro vivono diritto, in un sia condominio quando ci o viene comunque chiesto proprietari un adempimento di un immobile (ad esempio il pagamento di una cartella esattoriale, di una in ambito multa o condominiale, di una bolletta). una serie di informazioni teoriche e pratiche per conoscere e quindi In tutelare questa i propri prospettiva, diritti. questa pubblicazione affronta il tema della differenza tra il concetto di prescrizione e il concetto di decadenza, ponendosi l obiettivo di aiutare i consumatori a capire quali documenti debbono essere conservati e per quanto tempo. 2014 Camera di Commercio di Ancona 2014 Camera di Commercio di Ancona La Camera di Commercio La Camera di Ancona di Commercio è registrata di Ancona EMAS è registrata EMAS Camera di Commercio, Industria, Camera Artigianato, di Commercio, Agricoltura Industria, di Ancona Artigianato, Agricoltura di Ancona Piazza XXIV Maggio 1, 60124 Ancona Piazza XXIV Maggio 1, 60124 Tel. + 39 Ancona 071 58 98 250-360 Fax +39 071 58 98 255 Tel. + 39 071 58 98 250-360 Fax regolazione.mercato@an.camcom.it +39 071 58 98 255 regolazione.mercato@an.camcom.it www.an.camcom.gov.it www.an.camcom.gov.it