Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 434 final ANNEX 1.

Documenti analoghi
IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D021995/02.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA

CONVENZIONE SULL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA CECA, DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, DELLA

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D014310/03.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/874/UE)

Contratto quadro relativo alla valutazione, all'analisi e allo sviluppo della politica dell'ue in materia di risorse idriche

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D027417/02.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - italienischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10

Accordo. Traduzione 1. (Stato 1 marzo 2008)

L 104/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 277/23

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO (CE) N. 1988/2006 DEL CONSIGLIO. del 21 decembre 2006

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari.

La Confederazione Svizzera, di seguito denominata «la Svizzera», da una parte, l Unione europea,

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 18 gennaio 2011 (19.01) (OR. it) 5421/11 DENLEG 4

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 95/39

Gazzetta ufficiale dell'unione europea COMMISSIONE

INDICE SOMMARIO. Abbreviazioni... Avvertenza... NORME FONDAMENTALI DELL UNIONE EUROPEA

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

Breve excursus sulla legislazione europea dei Marchi

REGOLAMENTI. (Testo rilevante ai fini del SEE)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Numerose altre informazioni sull Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (

Concluso il 30 giugno 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 maggio a) oltre 9 viaggiatori seduti, conducente compreso b) merci;

Gazzetta ufficiale C 199 A dell'unione europea

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

Arancho Doc Tariffe e Condizioni

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 14 febbraio 2014 (OR. en) 6504/14 ENV 140. NOTA DI TRASMISSIONE Commissione europea

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 15 gennaio 2014 (OR. en) 5282/14 ENV 25. NOTA DI TRASMISSIONE Commissione europea Data: 9 gennaio 2014

B-Bruxelles: Contratti quadro multipli a cascata per la prestazione di servizi connessi all'organizzazione di conferenze ed eventi 2011/S

ECC-Net: Travel App2.0

Accordo. I. Campo d applicazione e rispetto del diritto interno. Traduzione 1

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D043371/02.

Campagna di comunicazione per l'europa come meta turistica n. 1 nel mondo

Fornitura di moduli di e-learning per corsi di formazione nell'ambito del programma «formazione migliore per alimenti più sani»

UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE (EPSO)

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Tunisina, di seguito denominati "Parti Contraenti";

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 ottobre 2016 (OR. en)

ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO COMUNITARIO

TRATTATO SULLA STABILITÀ, SUL COORDINAMENTO E SULLA GOVERNANCE NELL'UNIONE ECONOMICA E MONETARIA TRA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

Accordo. Capitolo 1: Campo d applicazione e rispetto del diritto interno. Traduzione 1. (Stato 1 dicembre 2007)

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea

PARLAMENTO EUROPEO ORDINE DEL GIORNO

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 3 ottobre 2013 (OR. en) 13408/13 Fascicolo interistituzionale: 2013/0020 (NLE) TRANS 466 MAR 126

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Svizzera nell ambito del Sistema di preferenze generalizzate

Programma «Europa per i Cittadini »

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 marzo 2016 (OR. en)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2014) 1371 final ANNEXES 1-10.

Prezzi del roaming: telefonare a casa dall'estero costa di nuovo meno, ma non (ancora) mandare SMS

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

DIRECTIVE 2008/52/EC ON MEDIATION IN CIVIL E COMMERCIAL MATTERS

Aggiornamento e sviluppo del sito web sull'educazione e l'informazione dei consumatori

FEDERATION EUROPEENNE DE LA MANUTENTION Gruppo di prodotto. Carrelli industriali

Modello per valutare le emissioni di CO2 dei programmi politici regionali

Migrazioni e statistiche demografiche dei migranti

LA COMUNITA' EUROPEA, in appresso denominata la "Comunità", e IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA,

Facoltà di Lettere e Filosofia

Gazzetta ufficiale dell'unione europea DECISIONI

LA CONVENZIONE EUROPEA IL SEGRETARIATO. Bruxelles, 26 maggio 2003 (26.05) (OR. fr) CONV 728/03 NOTA DI TRASMISSIONE

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE. di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

SOMMARIO. Parte prima: Principi... Parte terza: Disposizioni permanenti... Parte quarta: Disposizioni temporanee...

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Comunicazioni) CONSIGLIO

DIRETTIVA 2004/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004

(10) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione

UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE (EPSO)

UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE (EPSO)

Roma, 06/08/2015. e, per conoscenza, Circolare n. 145

BREVE STORIA I PAESI FONDATORI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Legge applicabile al divorzio e alla separazione personale *

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

* PROGETTO DI RELAZIONE

Commissione europea PROGRAMMA SOCRATES. Modulo di candidatura per PROPOSTE PRELIMINARI

Nuovo servizio per le aziende associate Traduzione multilingue per Manualistica, documentazione tecnica e commerciale

Traduzione dai testi originali francese e inglese 1

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria) DECISIONI COMMISSIONE

ACCORDO BILATERALE W.V.D.

Distinta, per valuta, degli impegni e delle attività a copertura

GABINETTO IL DIRETTORE GENERALE

Accordo relativo all applicazione dell articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo. (Accordo sulle lingue) Traduzione 1

ALLEGATO TABELLA DI CORRISPONDENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL TRATTATO DI LISBONA. A. Trattato sull'unione europea. Articolo 1bis Articolo 2

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

2010/S Bando di gara. Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

Comunicazioni e informazioni

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 4 novembre 2009 (05.11) (OR. fr) 15375/09 AGRILEG 203 ENV 760 PROPOSTA

Transcript:

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 agosto 2017 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2017/0200 (NLE) 11683/17 ADD 1 PROPOSTA Origine: Data: 11 agosto 2017 Destinatario: RECH 275 MED 58 AGRI 425 MIGR 148 RELEX 702 RHJ 5 Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea n. doc. Comm.: COM(2017) 434 final ANNEX 1 Oggetto: ALLEGATO della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 434 final ANNEX 1. All.: COM(2017) 434 final ANNEX 1 11683/17 ADD 1 bp DG G 3 C

COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 11.8.2017 COM(2017) 434 final ANNEX 1 ALLEGATO della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA)

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) L'Unione europea (in seguito denominata "Unione"), da una parte, e il Regno hascemita di Giordania (in seguito denominato "Giordania"), dall'altra, (in seguito denominate "le parti"), considerando che l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, entrato in vigore il 1 maggio 2002, prevede la cooperazione scientifica e tecnologica; considerando che l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Regno hascemita di Giordania, entrato in vigore il 29 marzo 2011, stabilisce un quadro ufficiale di cooperazione tra le parti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica; considerando che la decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla partecipazione dell'unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri, disciplina i termini e le condizioni della partecipazione degli Stati membri dell'ue e dei paesi associati a Orizzonte 2020 che sono Stati partecipanti all'iniziativa, in particolare i loro obblighi finanziari e la loro partecipazione alle strutture direttive dell'iniziativa; considerando che, in conformità della decisione (UE) 2017/1324, la Giordania diventa Stato partecipante a PRIMA a condizione che venga concluso un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l'unione che stabilisca i termini e le condizioni della partecipazione della Giordania a PRIMA; considerando che la Giordania ha espresso l'intenzione di aderire a PRIMA in qualità di Stato partecipante e su un piano di parità con gli Stati membri dell'ue e i paesi associati a Orizzonte 2020 che partecipano a PRIMA; considerando che un accordo internazionale tra l'unione e la Giordania è necessario per regolamentare i diritti e gli obblighi della Giordania in qualità di Stato partecipante a PRIMA, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Finalità La finalità del presente accordo è stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della 2

Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'aera del Mediterraneo (PRIMA). Articolo 2 Termini e condizioni della partecipazione della Giordania a PRIMA I termini e le condizioni della partecipazione della Giordania a PRIMA sono quelli stabiliti dalla decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri. Le parti adempiono agli obblighi previsti da detta decisione e adottano provvedimenti opportuni, in particolare fornendo tutta l'assistenza necessaria per garantire l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafi 3 e 4, della medesima. Le modalità dettagliate dell'assistenza sono convenute tra le parti in quanto essenziali alla loro cooperazione a norma del presente accordo. Articolo 3 Applicazione territoriale Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui sono applicati il trattato sul funzionamento dell'unione europea e il trattato sull'unione europea e, dall'altra, al territorio della Giordania. Articolo 4 Entrata in vigore e durata 1. Il presente accordo è approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure. 2. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per via diplomatica l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1. 3. Il presente accordo rimane in vigore fintantoché rimane in vigore la decisione (UE) 2017/1324, salvo denuncia di una delle due parti in conformità dell'articolo 5. Articolo 5 Denuncia 1. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento dandone notifica all'altra parte. La denuncia ha effetto dopo sei mesi dalla data in cui il destinatario riceve la notifica scritta. 2. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia del presente accordo sono portati a termine alle condizioni stabilite nel presente accordo. 3

3. Le parti risolvono di concerto eventuali altre conseguenze della denuncia. Articolo 6 Risoluzione delle controversie La procedura di risoluzione delle controversie prevista all'articolo 97 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, si applica a qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, finlandese, francese, greca, inglese, estone, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede. 4