Il riordino delle professioni sanitarie infermieristiche: dal D.M. 739/94 alla Legge 251/00



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Il riordino delle professioni sanitarie infermieristiche: dal D.M. 739/94 alla Legge 251/00 Dott.DAI Errera Gilda1 13/11/2008 1

Obiettivi: Descrivere il percorso culturale e normativo per la definizione dell attuale sistema formativo e di esercizio professionale. Identificare le caratteristiche del ruolo e delle funzioni dell infermiere nell attuale contesto sociosanitario Identificare le responsabilità e gli ambiti di competenza all interno dei quali l infermiere esercita l attivitl attività professionale 13/11/2008 2

La nuova professione Il processo di evoluzione che ha interessato ed ancora coinvolge le professioni sanitarie ed infermieristica in particolare, ha una storia lunga e articolata, le cui tracce possiamo rinvenire, almeno per quel che riguarda gli ultimi 20 anni, nel percorso legislativo che ne ha ufficializzato il cambiamento. 13/11/2008 3

La nuova professione Tutto ciò ha determinato cambiamenti nel RUOLO e nelle Questo processo cominciato da alcuni decenni, FUNZIONI ha avuto dell infermiere negli ultimi anni nell attuale contesto un accelerazione progressiva che sociosanitario e l acquisizione di conferirà nuove responsabilità nel giro di un e cambio ambiti di generazionale competenza nell esercizio un nuovo volto della alla professione infermieristica. professione 13/11/2008 4

Definizione di RUOLO (enciclopedia Treccani) Funzione RUOLO esercitata PROFESSIONALE da un soggetto in Un un particolare insieme è lo spazio di comportamenti contesto occupatoo per effetto da di una formalmente specifiche figura professionale stabilito attribuzioni nell ambito dell organizzazione; in base giuridico-amminitrative amminitrative alla è definito natura formalmente dell ufficio in base alla (incarico) natura dell ufficio ricoperto ricoperto e delle responsabilità assegnate e si esplica mediante l esercizio di una serie di funzioni 13/11/2008 5

Le attività, i compiti, e le azioni che una figura professionale compie costituiscono gli elementi della COMPETENZA PROFESSIONALE L importanza del RUOLO assunto dalla PROFESSIONE INFERMIERISTICA oggi viene definita dal suo STATUS GIURIDICO e dal PERCORSO FORMATIVO universitario che hanno reso completo il livello di AUTONOMIA PROFESSIONALE 13/11/2008 6

Status quo ante A queste scuole non ancora regolamentate In Italia dal con 1908 legge sorgono dello le Stato prime scuole convitto ad opera di nobildonne italiane, della va il merito: Crocerossa Italiana e di Congregazioni religiose. Madre Mary Potter, fondatrice della 1)Aver Congregazione posto le basi inglese perché della Piccola Compagnia la professione di Maria, istituisce la scuola convitto di S. Giorgio presso infermieristica l Ospedale l Britannico in Italia di Roma. crescesse Nel 1910 e si sotto sviluppasse l alto l patronato di Sua Maestà la regina Elena di Savoia, sorge la scuola convitto 2) Aver Regina formato Elena le presso prime il infermiere Policlinico Umberto diplomate I che avrebbero poi avuto Roma l onore e l onere di organizzare Nel 1916 a e Milano, dirigere viene istituita la prima scuola le future convitto scuole della per CRI infermiere presso l Ospedale l Principessa Jolanda. 13/11/2008 7

Status quo ante Questo RDL decreto 15 agosto riporta 1925 in n. concreto 1832 le disposizioni sulle autorizzazioni ad Sono istituire istituite: le scuole, la composizione le prime scuole della convitto docenza, professionali l ubicazione per Infermiere delle scuole e scuole e la durata specializzate dei corsi di medicina, igiene pubblica ed assistenza sociale Nel 1938 fu emanato un decreto per Assistenti Sanitarie Vigilatrici per definire i programmi d insegnamento Viene data: autorizzazione e di esame delle scuole convitto ad istituire i corsi di abilitazione alle per funzioni infermiere direttive e assistente sanitaria. 13/11/2008 8

Status quo ante Le scuole convitto erano accessibili solo a personale femminile, mentre agli uomini era possibile diventare infermiere psichiatrico (1904) o infermiere generico (1927) con corsi di durata inferiore ad un anno. 13/11/2008 9

Status quo ante Il RD 27/07/1934 Regolamento concernente l individuazione l della figura e del relativo profilo professionale dell infermiere infermiere all Art Art.99 suddivise le professioni sanitarie in : PRINCIPALI (medici- chirurgi, veterinari, farmacisti, odontoiatri); AUSILIARIE (infermieri, ostetriche, assistenti sanitarie visitatrici etc.) ARTI AUSILIARIE ALLE PROFESSIONI SANITARIE (infermiere generico, ortottista, odontotecnico, podologo, etc.) 13/11/2008 10

Status quo ante Il RD 2/5/1940 stabiliva il primo mansionario delle infermiere professionali ed il mansionario dell infermiere generico 13/11/2008 11

Status quo ante I Collegi e gli Ordini Con D.Lgs del Capo Provvisorio dello Stato, del 13 settembre del 1946, sono stati ricostituiti gli Ordini delle professioni sanitarie le cui norme sono applicabili per la parte a loro relativa ai Collegi e alla Federazione dei Collegi La Legge 29/10/1954, n.1049n Istituzione dei Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d infanzia d (IPASVI) sono stati istituiti con l intento di tutelare il cittadino dall esercizio abusivo della professione, dall esercizio della professione in condizioni di formazione non adeguata, non aggiornata o dal mancato rispetto di norme deontologiche. 13/11/2008 12

Status quo ante Fa assumere alle scuole per infermiere la Legge denominazione 25/02/1971, n.124n Scuole estensione per Infermiere al personale Professionali e maschile stabilisce dell esercizio esercizio come requisito della professione di accesso di il infermiere possesso del professionale diploma e di istruzione secondaria di I grado organizzazione delle relative scuole, e i 17 anni di età. Abolendo l obbligo l dell internato autorizza Nella Nella le scuole-convitto stessa convitto legge è prevista ad ammettere allievi di una ambo SANATORIA i sessi di RIQUALIFICAZIONE degli I.G. a cui viene data la possibilità di accedere al II anno. 13/11/2008 13

Status quo ante Legge 15/11/73 n. 795 ratifica ed secuzione dell accordo europeo di Strasburgo sull istruzione e formazione degli infermieri DPR 13/10/1965 n. 867 con questo provvedimento viene recepita gran parte delle raccomandazioni previste dall accordo accordo 1) A decorrere dall anno scolastico 1975-1976 il corso di studi è ripartito in tre anni scolastici 2) L insegnamento infermieristico di base deve essere fissato a un minimodi 4600 ore di cui 1760 di teoria e 2850 di tirocinio; 3) Ridefinizione dei programmi d insegnamento 13/11/2008 14

Status quo ante DPR 14/03/74 n. 225 MANSIONARIO dell IP, ASV, IG, IP specializzato in anestesia e rianimazione e VI. 13/11/2008 15

Status quo ante Legge 03/06/1980, n.243n Straordinaria riqualificazione degli I.G e degli I.P.... Vengono soppresse le figure degli I.G. e degli I.P. 13/11/2008 16

Il Diploma Universitario per Infermiere L istituzione del Diploma Universitario per Infermiere origina da tre fonti giuridiche: Legge 19/11/90 n. 341 Riforma degli ordinamenti universitari Legge 23/10/92 n. 421 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità,, di pubblico impiego, di previdenza e finanza territoriale ; Decreto Legislastivo 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma della legge n. 421/92 13/11/2008 17

Legge 19/11/90 n. 341 Riforma degli ordinamenti universitari Il rischio di vedere istituzionalizzati Tale provvedimento due canali formativi apre le in porte competizione alla formazione (Ministero infermieristica della in Sanità ambito e Ministero universitario: dell Università All Art Art.1 e dispone Ricerca Scientifica che le Università e Tecnologica) sono chiamate a rilasciare ha indotto i Piplomi il Parlamento Universitari a stabilire L Art.2 disciplina una normativa la durata tesa del a corso riordinare che deve essere la..non materia.non inferiore attraverso a due l unificazione anni e non e superiore a tre anni e comunque corrispondente a quella eventualmente il rilascio di stabilita un unico dalle titolo norme CC per l esercizio professionale: All Art Art.9 si afferma che entro due anni sono definiti Il DIPLOMA e aggiornati UNIVERSITARIO gli ordinamenti didattici (D.U.) dei corsi DU.. 13/11/2008 18

Ordinamenti didattici dei D.U. DM MURST/ Sanità (Tabella XXXIV ter) DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SCIENZE INFERMIERISTICHE DM MURST/Sanità ottobre luglio/1996 (tabella XVIII ter) ) DIPLOMA UNIVERSITARIO PER INFERMIERE DM MURST 509/99 Regolamento recante norme concernenti l autonomia l didattica degli atenei DIPLOMA DI LAUREA 13/11/2008 19

Legge 23/10/92 n. 421 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità,, di pubblico impiego, di previdenza e finanza territoriale ; All Art Art.1 fornisce una chiave di lettura per gli aspetti che riguardano la formazione: nell ambito di tali modalità,, va peraltro regolamentato il rapporto fra Servizio Sanitario ed Università per la formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario e per la specializzazione post- laurea. I criteri adottati dal Governo per regolamentare i corsi afferenti all Universit Università sono individuati all Art Art.6 del D Lgs 502/92. 13/11/2008 20

Decreto Legislastivo 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma della legge n. 421/92 Art.6 Comma 1. Modificato dal D.Lgs n.517/93,. Le Regioni, concerne nell ambito il della riordino programmazione del SSN regionale, e all Art. 6, affronta stipulano il specifici tema della protocolli d intesa collaborazione con le Università fra per le regolamentare istituzioni locali l apporto delle attività e gli atenei assistenziali e stabilisce del Servizio le Sanitario regole a cui tale collaborazione delle facoltà di deve medicina, ispirarsi. nel rispetto delle loro finalità istituzionali, didattiche 13/11/2008 21

Decreto Legislastivo 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma della legge n. 421/92 Questo Art.6 Comma ultimo 3, punto sempre rappresenta in riferimento un traguardo alla formazione importante professionale per la Professione si possono in quanto sintetizzare legittima i seguenti e riconosce punti: La formazione la specificità avviene disciplinare in strutture dell Infermieristica. sanitarie, pubbliche o private, accreditate dalla Regione; Alla Regione compete Di fatto la viene responsabilità consentito della programmazione agli dei infermieri corsi, la gestione in possesso delle risorse, l accertamento dei requisiti di idoneità delle sedi formative sulla base dei di requisiti standard previsti introdotti dalle dalla convenzioni Legge n. 795/73., di coordinare L attivazione i percorsi dei percorsi didattici formativi (coordinatore é assoggetata tecnico-pratico) alla stipulazione di appositi protocolli e d intesa; d Viene di esercitare decretata attività la soppressione d insegnamento delle scuole nell Università oggi in essere, relativamente alle figure individuate dalla norma (infermiere, tecnici sanitari, terapisti della riabilitazione) Viene affidata la titolarità dei corsi di insegnamento sia ai dipendenti del ruolo sanitario del SSN, sia ai docenti universitari. 13/11/2008 22

Comma 3 all Art Art.6 del DLgs 502/1992: riunifica riguarda i percorsi il titolo formativi di ammissione in un unica alle unica scuole, sede universitaria infatti a partire dal 1993, preserva gli aspiranti l esistenza l infermieri, delle per sedi iscriversi di formazione alle Scuole e l esperienza l Infermiere, dei docenti del SSN che devono fino ad essere allora in avevano possesso garantito la formazione del Diploma di di professionisti Scuola Media Superiore comunque di buon livello. Altra novità riguarda il titolo di ammissione alle scuole, di durata quinquennale. 13/11/2008 23

DICHIARAZIONE DI BOLOGNA (18-19 19 GIUGNO 1999) Queste trasformazioni hanno permesso all Italia di allinearsi perfettamente insieme ai maggiori stati europei, al Processo di Bologna, con cui i Paesi Europei si sono impegnati a seguire la costruzione di uno spazio europeo dell istruzione superiore integrato a quello della ricerca. L impegno preso dai governi è basato su principi chiave comuni mirati ad orientare la riorganizzazione omogenea dei sistemi universitari europei. 13/11/2008 24

Corso di Laurea di base o di I livello: Le lauree 180 crediti formativi Corso di Laurea Specialistica o Oggi in Italia gli infermieri si formano attraverso Magistrale un percorso di o laurea di II triennale livello: che abilita 120 all esercizio crediti della formativi professione di Infermiere. Master Successivamente di I o II hanno livello la possibilità : di 60 completare crediti formativi il percorso formativo attraverso la Laurea Specialistica, oppure i Master di Primo o Secondo Livello Ogni La successiva CFU corrisponde iscrizione ai Dottorati a 25 ore, di Ricerca solo consentirà per le agli lauree infermieri di italiani prima livelli classe di a eccellenza 30 ore. nel miglioramento dell assistenza infermieristica. 13/11/2008 25

ESERCIZIO PROFESSIONALE dell INFERMIERE Fino al 1999 l infermiere l vedeva basato il proprio esercizio professionale su una elencazione di atti contenuta in un atto normativo DPR 14/03/1974, n. 225 Modifiche al RD 2/05/1940, n. 1310 sulle mansioni degli infermieri professionali e infermieri generici Più noto come MANSIONARIO 13/11/2008 26

ESERCIZIO PROFESSIONALE dell INFERMIERE A partire dal 1999, l esercizio l professionale dell infermiere ha subito importanti modifiche. In ordine cronologico sono tre leggi fondamentali che hanno determinato un cambiamento straordinario. 13/11/2008 27

ESERCIZIO PROFESSIONALE dell INFERMIERE La Legge 26 febbraio 1999, n.42n Disposizioni in materia di professioni sanitarie, che viene generalmente ricordata come la legge che ha abrogato il mansionario e innovato i criteri dell esercizio esercizio professionale La Legge 10 agosto 2000, n. 251 Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica che viene ricordata come legge che istituisce la dirigenza professionale e riconosce in modo definitivo l autonomia l dell infermiere La Legge 1 febbraio 2006, n.43n Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative,, tecnico- sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l istituzione l dei relativi Ordini professionali che riconosce la funzione specialistica dell infermiere e trasforma previa approvazione di appositi dcreti attuativi- i Collegi professionali in Ordini 13/11/2008 28

Legge 42 del 1999 La Legge del 26 febbraio 1999, N.42N (G.U. 2/03/1999 n.50n.50) reca: Disposizioni in materia di professioni sanitarie Rappresenta una pietra miliare per il processo di crescita dell infermiere oltre che una efficace riorganizzazione del nostro sistema sanitario. 13/11/2008 29

Legge 42 del 1999 Articolo 1 1.la denominazione di professione sanitaria ausiliaria come nel testo unico delle leggi sanitarie approvato con RD del 27/07/1934, N. 126, e successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione di professione sanitaria 13/11/2008 30

Legge 42/99 e nuovi criteri per l esercizio professionale Art.1 ultimo comma il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché dagli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le atre professioni del ruolo sanitario per l accesso l alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali. 13/11/2008 31

Legge 42 del 1999 Articolo 4 2. Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell Art. 6, comma 3 del DLgs 502/92, e successive modificazioni. 13/11/2008 32

Le condizioni per il legittimo esercizio professionale ai sensi della legge 42/1999 CRITERI GUIDA CRITERI LIMITE Contenuto dei profili professionali Contenuto degli ordinamenti didattici dei corsi di diploma Contenuto dei codici deontologici Atto medico Competenze delle altre figure professionali laureate 13/11/2008 33

Il primo criterio guida per l esercizio l professionale: il contenuto del profilo professionale Nel 1994 il Ministero della Sanità (oggi della salute) in seguito ai processi di aziendalizzazione delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale e dietro apposita previsione legislativa- aveva definito il D.M. 14 settembre 1994, n. 739 Regolamento concernete l individuazione l della figura e del relativo profilo professionale dell infermiere infermiere (G.U. 9/01/1995, n.6n.6) 13/11/2008 34

La novità del DM 739 1. E individuata la figura professionale dell infermiere con il seguente profilo: l infermiere è l operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell iscrizione all albo albo professionale è responsabile dell assistenza generale infermieristica. 13/11/2008 35

La novità del DM 739 2. L assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l assistenza l dei malati e dei disabili di tutte le età e l educazione l sanitaria. 13/11/2008 36

La novità del DM 739 3. L infermiere: a) Partecipa all identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) Identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi; c) Pianifica, gestisce e valuta l intervento l assistenziale infermieristico; d) Garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; terapeutiche; e) Agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali; f) Per l espletamento l delle funzioni si avvale, ove necessario, dell opera del personale di supporto; g) Svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, nel territorio e nell assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero professionale. 13/11/2008 37

La novità del DM 739 4. l infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all aggiornamento aggiornamento relativo al proprio profilo professionale ed alla ricerca. 13/11/2008 38

La novità del DM 739 5. la formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree: a) Sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica b) Pediatria: infermiere pediatrico c) Salute mentale, psichiatria: infermiere psichiatrico; d) Geriatria: infermiere geriatrico e) Area critica: infermiere di area critica. 13/11/2008 39

La novità del DM 739 6. in relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio Sanitario Nazionale, potranno essere individuate, con decreto del ministero della Sanità,, ulteriori aree richiedenti una formazione complementare specifica. 13/11/2008 40

La novità del DM 739 7. Il percorso formativo viene definito con decreto del ministero della Sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l esercizio l delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto. 13/11/2008 41

La novità del DM 739 Il profilo professionale contiene norme fondamentali, sono da sottolineare: Il riconoscimento della responsabilità dell assistenza infermieristica L attribuzione in capo all infermiere di tutte le fasi del processo di assistenza infermieristica La possibilità di avvalersi di collaboratori (operatori di supporto) Gli ambiti di collaborazione con il medico visti non più sotto il profilo di dipendenza 13/11/2008 42

La novità del DM 739 Tutti i profili professionali contengono due ambiti: uno AUTONOMO e l altro l di COLLABORAZIONE. La sfera autonoma deriva dal fatto che l infermiere è responsabile dell assistenza infermieristica 13/11/2008 43

La novità del DM 739 L attività collaborante è sottolineata nel terzo comma punto a) l infermiere partecipa alla identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività à,, laddove per partecipare si intende un attivit attività non autonoma, ma svolta in équipe punto d) l infermiere garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico- terapeutiche. 13/11/2008 44

Legge 251/2000 La legge del 10 agosto 2000, n. 251 reca: Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica (GU 6 settembre,n.208.208) 13/11/2008 45

Legge 251/2000 L affermazione che l infermiere agisce con autonomia Articolo1 professionale professioni contenuta La classica sanitarie in una legge metodologia infermieristiche ordinaria dello e Stato professione ha l effetto sanitaria di di un lavoro pieno ostetrica riconoscimento 1. Gli operatori del percorso delle COMPITI professioni finora svolto: sanitarie formazione dell area universitaria, deve delle essere scienze abrogazione abbandonata infermieristiche del mansionario, e della richiamo al codice dontologico ecc. professione per sanitaria abbracciare ostetrica quella svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, già Altra teorizzata affermazione alla cura dal significativa e salvaguardia molti anni della salute individuale dal mondo e collettiva, professionale espletando le funzioni individuate da adottare metodologia dalle nell ambito norme istitutive dei relativi della profili professione professionali infermieristica: nonché dagli specifici codici L infermiere per deontologici deve OBIETTIVI ed utilizzando infatti utilizzare metodologie di pianificazione per obiettivi dell assistenza assistenza. è data dalla previsione della metodologia di lavoro metodologie di lavoro per obiettivi dell assistenza. 13/11/2008 46

Legge 251/2000 2. Lo Stato e le Regioni promuovono, nell esercizio esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione e amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel SSN, all integrazione del lavoro della sanità in Italia con quelle degli altri stati dell Unione Europea. 13/11/2008 47

Legge 251/2000 3. il Ministero della Sanità,, previo parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, emana le linee guida per: A)l attribuzione in tutte le Aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; B) la revisione dell organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata. 13/11/2008 48

Legge 251/2000 Articolo 2 Professioni sanitarie riabilitative Articolo 3 Professioni tecnico-sanitarie Articolo 4 Professioni tecniche della prevenzione 13/11/2008 49

Legge 251/2000: istituzione delle lauree specialistiche Articolo 5 Formazione Universitaria 1.Il Ministro dell Universit Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della Sanità,, ai sensi del individua con uno o più decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni di cui agli artt. 1-2-3-41 della presente legge, in possesso del Diploma Universitario o di titolo equipollente per legge. 13/11/2008 50

Legge 251/2000: disattivazione delle scuole DAI 2. Le Università nelle quali è attivata la Scuola Diretta a Fini Speciali per Docenti e Dirigenti dell Assistenza Infermieristica sono autorizzate alla progressiva disattivazione della suddetta scuola contestualmente all attivazione attivazione dei corsi di cui al comma 1. 2. 13/11/2008 51

Legge 251/2000 Articolo 6 Definizione delle professioni e dei relativi livelli di inquadramento 1. Il Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell Universit Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, acquisiti i pareri del Consiglio Superiore di Sanità e del Comitato di Medicina del Consiglio Universitario Nazionale, include le diverse figure professionali esistenti o che saranno individuate successivamente in una fattispecie di cui agli articoli 1-2-3-4. 1 13/11/2008 52

Legge 251/2000 2. Il Governo, con atto regolamentare emanato ai sensi dell Art Art.18, comma 1, del D.Lgs 502/92, come sostituito dal D.Lgs.. 517/93, definisce la disciplina concorsuale, riservata al personale in possesso degli specifici diplomi rilasciati al termine dei corsi universitari di cui all Art Art.5- comma1-della presente legge, per l accesso l ad una nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario, alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l accesso alla dirigenza del S.S.N. di cui all Art Art.26 del D.Lgs.. 29/93. Le Regioni possono istituire la nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario nell ambito del proprio bilancio operando con modifiche compensative delle piante organiche su proposta delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. 13/11/2008 53

Legge 251/2000 Articolo 7 Disposizioni transitorie 1. Al fine di migliorare l assistenza l e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell assistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire l incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del compimento dei corsi universitari di cui all Art Art.5 della presente legge l incarico, di durata triennale rinnovabile, è regolato da contratti a tempo determinato.tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale determinati. 13/11/2008 54

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BIBLIOGRAFIA L Sasso. CM Bonvento.. C Gagliano A Bagnasco.. Scienze Infermieristiche generali e Cliniche. 2 edizione. McGraw- Hill; ; Milano:2008 A.Carnevale C. D Ovidio.. La professione di infermiere. Piccin; ; Padova: 2005 A.Santullo.. L infermiere L e le innovazioni in sanità.. 2 edizione. McGraw-Hill Hill; Milano:2004 13/11/2008 56