USI IN TEMA DI PUBBLICITÀ



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USI IN TEMA DI PUBBLICITÀ Sommario PUBBLICITÀ Nozione ed ambito di applicazione.............................. Art. 1 Soggetti..................................................» 2 Autodisciplina.............................................» 3 CONTRATTO DI AGENZIA DI PUBBLICITÀ Nozione.................................................. Art. 4 Prestazioni dell agenzia di pubblicità.............................» 5 Preventiva approvazione dell utente..............................» 6 Poteri dell agenzia..........................................» 7 Compenso dell agenzia.......................................» 8 Prestazioni tecniche e specialistiche.............................» 9 Ristorno..................................................» 10 Esclusiva reciproca.........................................» 11 Riservatezza...............................................» 12 Durata...................................................» 13 CONTRATTO PER LA CREAZIONE DI OPERE PUBBLICITARIE Nozione ed ambito di applicazione.............................. Art.14 Prestazioni tecniche strumentali................................» 15 CONTRATTO PER LA PRODUZIONE DI FILMATI PUBBLICITARI Nozione.................................................. Art.16 Prestazioni della casa di produzione.............................» 17 Organizzazione della produzione...............................» 18 Prestazioni del committente...................................» 19 Conservazione del materiale...................................» 20 CONTRATTO PER LE PRESTAZIONI DEI MODELLI O DEGLI INTERPRETI Nozione.................................................. Art.21 Durata e limiti.............................................» 22 Esclusiva merceologica.......................................» 23 Risoluzione del contratto......................................» 24 CONTRATTI DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA Nozione.................................................. Art.25 Usi comuni................................................» 26 ITER DELL ACCERTAMENTO Primo accertamento: 6 febbraio 1989. Ultimo accertamento: a) approvazione della Commissione e del Comitato tecnico: 14 maggio 2001. b) approvazione della Giunta: deliberazione n. 258 del 23 luglio 2001.

PUBBLICITÀ Art. 1 - Nozione ed ambito di applicazione 1. Per pubblicità si intende qualsiasi forma di comunicazione anche istituzionale diretta a promuovere la vendita di beni o servizi quali che siano i mezzi di diffusione ovvero destinata a sensibilizzare il pubblico al raggiungimento di obiettivi di interesse generale e sociale. Art. 2 - Soggetti. Sono soggetti della pubblicità: a) i committenti della pubblicità (utenti); b)le agenzie di pubblicità e/o comunicazione 2 ; c) i professionisti pubblicitari e i centri media; d)le concessionarie pubblicità; e) gli editori 3 ; f) i fornitori (case di produzione, fotografi, stampatori e quanti altri svolgono una attività direttamente complementare alla realizzazione del messaggio). Art. 3 - Autodisciplina. Nell elaborazione dei messaggi pubblicitari, gli operatori si uniformano alle regole del Codice dell Autodisciplina Pubblicitaria e si adeguano alle determinazioni dei suoi Organi autodisciplinari 4. (1) Sono principali forme e mezzi di pubblicità, a titolo esemplificativo, i seguenti: a) pubblicità classica sui mass media; b) promozioni ed incentivazioni; c) sponsorizzazioni; d) pubblicità diretta; e) pubbliche relazioni; f) fiere e manifestazioni; g) presentazione ed informazione tecnico-scientifica del prodotto o servizio; h) new media (con particolare riferimento a Internet). (2) Nell area pubblicitaria per agenzia di pubblicità e/o comunicazione si intende l impresa (art. 2082 c.c.) che offre sul mercato la consulenza, la ideazione, la realizzazione creativa, strategica e/o tecnica, la gestione di iniziative di comunicazione come indicato nell art. 1. (3) Stampa, radio, televisione, Internet, telefonia. (4) Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), costituito il 27 gennaio 1997. CONTRATTO DI AGENZIA DI PUB- BLICITÀ Art. 4 - Nozione. È il contratto con il quale l agenzia pubblicitaria assume l incarico di progettare, pianificare e realizzare la pubblicità per uno e/o più prodotti e servizi dell utente, a fronte di un corrispettivo. Art. 5 - Prestazioni dell agenzia di pubblicità. Sono prestazioni dell agenzia di pubblicità: analisi preliminare del mercato e del prodotto; ideazione e progettazione (strategia di comunicazione, testi e visualizzazione dei messaggi); pianificazione dell investimento pubblicitario (budget) sui vari mezzi; trattative con i fornitori (per l acquisto di quanto necessario per realizzare la pubblicità); trattative con i mezzi (per l acquisto degli «spazi» pubblicitari); rapporti con i mezzi per la realizzazione dei materiali atti alla diffusione (c.d. traffico); controllo delle fatturazioni dei mezzi e fornitori. Art. 6 - Preventiva approvazione dell utente. Le fasi dell ideazione, della progettazione, della pianificazione e della realizzazione della pubblicità sono sottoposte alla preventiva approvazione dell utente. Art. 7 - Poteri dell agenzia. L agenzia conduce le trattative con i mezzi e fornitori anche quando l utente non le abbia conferito i poteri di rappresentanza per la stipulazione dei contratti. Art. 8 - Compenso dell agenzia. Il compenso corrisposto dall utente all agenzia assume una delle forme seguenti: a) a corrispettivo fisso (a fee), corrispo-

sto in soluzione unica rateizzata; b)a percentuale su quanto fatturato da mezzi e fornitori all utente, per la realizzazione pubblicitaria al netto di IVA. Tale percentuale è generalmente pari al 15% allorché l agenzia fornisce le prestazioni di cui all art. 5 e viene fatturata dall agenzia all utente via che pervengono le relative fatture dei mezzi dei fornitori. Art. 9 - Prestazioni tecniche e specialistiche. I compensi di cui all art. 8 non comprendono le prestazioni tecniche strettamente inerenti l approntamento dei materiali (composizioni, riproduzioni, fotolito, esecutivi o adattamenti, traduzioni e simili) o specialistiche (ricerche specifiche di mercato espressamente concordate con l utente, test sul prodotto o sulla distribuzione, attività promozionali e di pubbliche relazioni, sponsorizzazioni, progettazione della confezione dei prodotti, punto vendita e simili) che l utente remunera a parte. Sono altresì rimborsate a parte le spese vive e di viaggio autorizzate. Art. 10 - Ristorno. L agenzia già retribuita dall utente a norma dell art. 8, alla quale i fornitori riconoscono una commissione sui corrispettivi pagati dall utente, ristorna cioè accredita all utente stesso le commissioni che abbia ricevuto. Art. 11 - Esclusiva reciproca. In costanza di rapporto, l agenzia pubblicitaria non assume contemporaneamente analoghi in favore di prodotti e servizi di concorrenza diretta. A sua volta, l utente non si avvale contemporaneamente di altra agenzia per la pubblicità dei prodotti e servizi oggetto del contratto. Art. 12 - Riservatezza. L agenzia pubblicitaria mantiene la massima riservatezza su informazioni, notizie e dati dell utente che abbia acquisito in occasione del rapporto. Art. 13 - Durata. Il contratto suole avere solitamente una durata non inferiore a dodici mesi con rinnovo tacito per uguale periodo in mancanza di disdetta, con preavviso non inferiore a tre mesi. CONTRATTO PER LA CREAZIONE DI OPERE PUBBLICITARIE 5 Art. 14 - Nozione ed ambito di applicazione. Con il contratto per la «creazione» di opere pubblicitarie il committente incarica il «creativo», artista, fotografo o redattore di testi, di realizzare, dietro compenso, un opera da utilizzare per la pubblicità. Art. 15 - Prestazioni tecniche strumentali. Le spese per prestazioni tecniche strumentali (esecutivi, fotocomposizioni, ritocchi, dischetti etc.) o per l impegno di modelli sono a carico del committente. Sono altresì a carico del committente le spese vive e di viaggio, autorizzate. CONTRATTO PER LA PRODUZIO- NE DI FILMATI PUBBLICITARI Art. 16 - Nozione. Con il contratto per la produzione di filmati pubblicitari la casa di produzione si obbliga, organizzando mezzi e persone, a produrre ed a fornire al committente un filmato pubblicitario, verso corrispettivo. Art. 17 - Prestazioni della casa di produzione. Sono prestazioni principali della casa di produzione: (5) La materia è già disciplinata sul piano generale dalle norme degli artt. 2222 e segg. c.c. e, ricorrendone gli estremi, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni apportate dalla L. 18 agosto 2000 n. 248 («nuove norme di tutela del diritto d autore» G.U. 206 del 04/09/2000).

l organizzazione della produzione; la realizzazione dei filmati pubblicitari; gli adempimenti tecnici, legali ed amministrativi per la programmazione e la diffusione dei filmati; la consegna del materiale ai mezzi (circuiti cinematografici ed emittenti televisive). Art. 18 - Organizzazione della produzione. L organizzazione della produzione comprende l acquisizione e la retribuzione delle prestazioni del regista e del personale di ripresa (direttore della fotografia, tecnici vari, etc.), l acquisto dei diritti di utilizzazione delle musiche, l acquisizione e la retribuzione dei vari interpreti. Il soggetto e la sceneggiatura vengono solitamente forniti alla casa di produzione dall agenzia di pubblicità del committente. Art. 19 - Prestazioni del committente. Con il pagamento del corrispettivo, il committente acquisisce i diritti di utilizzazione pubblicitaria dei filmati. Generalmente i contratti prevedono le utilizzazioni per le quali i filmati vengono prodotti e per il caso di successive o diverse utilizzazioni un compenso ulteriore in favore della casa di produzione. Art. 20 - Conservazione del materiale. La casa di produzione custodisce gratuitamente i negativi e i supporti originali (masters) dei filmati per un periodo di almeno tre anni dalla data della prima programmazione. CONTRATTO PER LE PRESTAZIO- NI DEI MODELLI O DEGLI INTER- PRETI Art. 21 - Nozione. Con il contratto per le prestazioni dei modelli o interpreti una parte si impegna, nei confronti del committente, dietro corrispettivo a prestare la propria attività per la realizzazione di materiale pubblicitario, consentendo la diffusione pubblicitaria della propria immagine o interpretazione. Art. 22 - Durata e limiti. Generalmente il contratto prevede un termine di durata ed una limitazione di mezzi. In difetto di pattuizione circa modalità e termini di impegno, l utilizzazione del materiale realizzato con la partecipazione del modello o interprete è estesa ad ogni utilizzazione pubblicitaria prevedibile. Art. 23 - Esclusiva merceologica. Generalmente il modello o interprete è tenuto a non prestarsi, per la durata dell utilizzazione prevista, alla pubblicità di prodotti concorrenti. Art. 24 - Risoluzione del contratto. Il committente può risolvere il contratto ove, per qualsiasi motivo anche non dipendente da fatto o colpa del modello o interprete, l immagine di questi venga a compromettersi nei confronti del pubblico. CONTRATTI DI DIFFUSIONE PUB- BLICITARIA Art. 25 - Nozione. Con il contratto di diffusione pubblicitaria l editore o il gestore o la concessionaria di pubblicità si impegna, verso corrispettivo, a diffondere gli avvisi pubblicitari del committente sul mezzo gestito (quotidiani, periodici, radio, televisione, cinema, sito web, affissioni etc.). Art. 26 - Usi comuni 6. Sono usi comuni nei contratti di diffusione pubblicitaria: a) l onere del committente di fornire, nei tempi tecnici necessari al mezzo, il materiale pubblicitario da diffondere; (6) Nell ambito dei vari contratti di diffusione pubblicitaria si possono riscontrare pratiche negoziali particolari.

b)la facoltà del mezzo di rifiutare il materiale fornito dal committente anche in relazione al contenuto; c) la necessità di espressa pattuizione per «posizioni» particolari; d) l accettazione delle regole del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria e delle decisioni del Giurì e del Comitato di controllo dell Istituto dell Autodisciplina Pubblicitaria.