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9052/1 ASSICURAZIONI Polizza R.C. della navigazione NATANTI A MOTORE PARTE A - EDIZIONE 01/07/2003

2 Polizza R.C. Natanti a Motore Prodotto 9052/1 INDICE DEFINIZIONI............................................... pag. 3 ARTICOLI DEL CODICE CIVILE.............................. pag. 4 A. CONDIZIONI GENERALI................................. pag. 5 B. CONDIZIONI PARTICOLARI.............................. pag. 7

Polizza R.C. Natanti a Motore Prodotto 9052/1 3 DEFINIZIONI I seguenti vocaboli, usati in polizza, significano: «Legge»: la legge 24 Dicembre 1969, n. 990 sull assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni; «Regolamento»: il Regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni; «Impresa»: la Compagnia Assicuratrice UNIPOL S.p.A.; «Contraente»: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione; «Assicurato»: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, o la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall assicurazione per le altre garanzie, se rese operanti; «Assicurazione»: il contratto di assicurazione come definito dall art. 1882 c.c. e/o la garanzia data con il contratto; «Polizza»: il documento che prova l assicurazione; «Premio»: la somma dovuta dal Contraente all Impresa; «Rischio»: la probabilità che si verifichi il sinistro; «Fattori di rischio»: gli elementi presi in considerazione, sulla base delle dichiarazioni del Contraente, per il calcolo del premio. Essi sono individuabili dalla tariffa a disposizione del pubblico, in Agenzia; «Ebbrezza»: uno stato di ubriachezza in conseguenza dell uso di bevande alcooliche; «Attestazione sullo stato del rischio»: il documento che viene rilasciato dall Impresa ad ogni scadenza annua e che certifica l esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente; «Sinistro»: evento causa del danno; «Risarcimento»: la somma dovuta dall Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro; «Franchigia»: la somma dovuta all Impresa per la parte di danno che rimane a carico del Contraente.

4 Polizza R.C. Natanti a Motore Prodotto 9052/1 ARTICOLI DEL CODICE CIVILE 1341. Condizioni generali di contratto. (1679. Pubblici servizi di linea).- Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l ordinaria diligenza (1370. Interpretazione contro l autore della clausola). In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità (1229. Clausole da esonero da responsabilità), facoltà di recedere dal contratto (1373. Recesso unilaterale) o di sospenderne l esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell altro contraente decadenze (2964ss. Inapplicabilità di regole della prescrizione), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (1462. Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (1379. Divieto di alienazione), tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (c.p.c. 808) o deroghe alla competenza dell autorità giudiziaria (c.p.c. 6). 1342. Contratto concluso mediante moduli o formulari. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate (1370. Interpretazione contro l autore della clausola). Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell articolo precedente. 1882. Nozione. L assicurazione è il contratto col quale l assicuratore, verso pagamento di un premio (2952/1. Prescrizione in materia di assicurazione), si obbliga a rivalere l assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (1904ss. Interesse all assicurazione), ovvero a pagare un capitale o una rendita (1872ss. Modi di costituzione) al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (1919ss. Assicurazione sulla vita propria o di un terzo). 1892. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento (1441ss. Dell azione di annullamento) del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave (1893. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.- 1894. Assicurazione in nome o per conto di terzi.) L assicurazione decade (2964ss. Della decadenza) dal diritto d impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l impugnazione. L assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza (1932. Norme inderogabili). 1893. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l assicuratore può recedere del contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza (1892. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.- 1894. Assicurazione in nome o per conto di terzi). Se il sinistro si verifica prima che l inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (1932. Norme inderogabili). 1894. Assicurazione in nome o per conto di terzi. Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell assicuratore le disposizioni degli artt. 1892. Dichiarazioni inesatte e reticenza con dolo o colpa grave, e 1893. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. (1391. Stati soggettivi rilevanti.- 1932. Norme inderogabili). 1898. Aggravamento del rischio. Il contraente ha l obbligo di dare immediato avviso all assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall assicuratore al momento della conclusione del contratto, l assicuratore non avrebbe consentito l assicurazione o l avrebbe consentita per un premio più elevato (1926. Cambiamento di professione dell assicurato). L assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell aggravamento del rischio. Il recesso dell assicuratore ha effetto immediato se l aggravamento è tale che l assicuratore non avrebbe consentito l assicurazione; ha effetto dopo quin-

Polizza R.C. Natanti a Motore Prodotto 9052/1 5 dici giorni, se l aggravamento del rischio è tale che per l assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l efficacia del recesso, l assicuratore non risponde qualora l aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso (1932. Norme inderogabili e att. 187. delle Disposizioni di attuazione). 1901. Mancato pagamento del premio. Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto (1453ss. Della risoluzione per inadempimento) se l assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (omissis) 1915. Inadempimento dell obbligo di avviso di salvataggio. L assicurato che dolosamente non adempie l obbligo dell avviso o del salvataggio perde il diritto all indennità (1914. Obbligo di salvataggio). Se l assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l assicuratore ha diritto di ridurre l indennità in ragione del pregiudizio sofferto (1932. Norme inderogabili att. 187). A. CONDIZIONI GENERALI A.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE. L Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante. L assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. L Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Particolari, valide solo se espressamente richiamate, i rischi non compresi nell assicurazione obbligatoria. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza della assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Particolari suddette. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche. A.2 ESCLUSIONI E RIVALSA. L assicurazione non è operante: se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente; nel caso di natanti con autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19/11/1992 n. 566), se la navigazione avviene senza l osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l autorizzazione; nel caso delle assicurazioni della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione; nel caso di natante condotto da persone in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni vigenti. Tuttavia, nel caso di natante guidato da persona occasionalmente in stato di ebbrezza, l Impresa, solamente per il 1 sinistro, e sempreché il Conducente non sia affetto da etilismo cronico, limiterà la rivalsa nei confronti del Conducente e/o Proprietario

6 Polizza R.C. Natanti a Motore Prodotto 9052/1 al 10% del danno con il massimo di 500,00. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l art. 18 della Legge 24/12/69 n. 990, l Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. A.3 LIMITI DI NAVIGAZIONE. L assicurazione vale per i mari compresi nel bacino del Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi Europei. A.4 DURATA DEL CONTRATTO. Il contratto ha durata annuale salvo diverso accordo per durate maggiori, e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza. Nel caso di durata annuale o di anno più frazione, anche se il Contraente decide di non rinnovare il contratto, per consentirgli di stipulare un nuovo contratto con altra Compagnia, l Impresa manterrà comunque operante la garanzia prestata fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre il 15 giorno successivo alla scadenza del contratto. A.5 APPLICAZIONE DEL PREMIO E DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. Al contratto si applicano le tariffe e le condizioni in vigore al momento della stipulazione o rinnovo. Tariffe e condizioni di assicurazione sono messe a disposizione del Contraente presso l Agenzia alla quale è assegnato il contratto 60 giorni prima della loro entrata in vigore. A.6 PAGAMENTO DEL PREMIO. Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato alla consegna della polizza. Le eventuali rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite contro rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata alla riscossione. Il pagamento deve essere eseguito presso l Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale rilascerà il certificato di assicurazione ed il contrassegno. A.7 DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE. Il premio è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente. Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente al momento della stipulazione, o di mancata comunicazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt. 1892/1893/1894 e 1898 del c.c.. L Impresa eserciterà il diritto di rivalsa verso il Contraente e/o verso l Assicurato per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato ed il premio che l Impresa avrebbe avuto il diritto di esigere se fossero stati noti i reali fattori di rischio. A.8 SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO, DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E DEL CONTRASSEGNO. In tutti i casi in cui il contratto venga sostituito, si procederà all eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto nella polizza sostituita. Il certificato di assicurazione e/o il contrassegno sostitutivi verranno consegnati previa restituzione dei precedenti documenti. Se viene richiesto un duplicato del certificato di assicurazione e del contrassegno nei casi di furto o smarrimento degli stessi, il Contraente dovrà fornire all Impresa la copia della denuncia di furto o di smarrimento fatta alle Autorità. A.9 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL NATANTE. Il trasferimento della proprietà del natante comporta anche il trasferimento del contratto all acquirente. Il Contraente deve darne immediata comunicazione all Agenzia che, rilascierà i nuovi documenti a nome del nuovo Proprietario procedendo all emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello in essere. In caso di mancata comunicazione il Contraente rimarrà obbligato al pagamento del premio fino al momento in cui darà la comunicazione all Agenzia. Qualora l acquirente del natante dichiari di non voler subentrare nel contratto del natante ceduto, l Impresa provvederà all annullamento del contratto e restituirà la parte di premio netto pagato e non goduto dal momento della restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno. Se invece, il Contraente chiede che il contratto relativo al natante ceduto sia reso valido per altro natante di sua proprietà l Impresa procederà all emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello in essere, con il relativo conguaglio del premio. A.10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL NATANTE. In caso di furto totale del natante il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza riportata sul certificato di assicurazione. Il Contraente dovrà fornire all Impresa copia della denuncia presentata alle Autorità competenti. L Impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data di scadenza riportata sul certificato di assicurazione. A.11 SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRAT- TO. Non è ammessa la sospensione in corso di contratto. A.12 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SI- NISTRI. La denuncia del sinistro deve

Polizza R.C. Natanti a Motore Prodotto 9052/1 7 contenere il numero della polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di inosservanza si applicano le disposizioni di cui all art. 1915 c.c.; l Impresa avrà dunque diritto di rivalsa verso l assicurato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. A.13 GESTIONE DELLE VERTENZE. L Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell Assicurato in sede penale, sino all atto della tacitazione dei danneggiati. L Impresa non riconosce le spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. L Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura o l Impresa lo richiedano. A.14 FORO COMPETENTE. Per le controversie relative al contratto il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell Assicurato. A.15 IMPOSTE E TASSE. Le imposte, le tasse e tutti gli oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dall Impresa. A.16 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE. Il contratto è regolato dalla legge Italiana. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. B. CONDIZIONI PARTICOLARI (Valide se espressamente richiamate nella Parte B del contratto) 17 NATANTI ADIBITI A SCUOLA GUIDA. L assicurazione copre anche la responsabilità dell istruttore durante le esercitazioni. Nei casi di responsabilità concorsuale, giudizialmente riconosciuta, l Impresa risarcirà anche i danni all allievo conducente e all istruttore nella misura proporzionalmente ai reciproci gradi di colpa. Durante l esame di guida l esaminatore e l istruttore sono considerati terzi; non è invece considerato terzo, l allievo che sia alla guida del natante per la relativa prova pratica. 19 DANNI A COSE ED ANIMALI DI TERZI (non compresi nell assicurazione obbligatoria). L Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi. L assicurazione è stipulata con franchigia assoluta per ogni sinistro di: 75, fino a 90 cv e 150, oltre 90 cv per natanti adibiti ad uso privato; 75 per natanti adibiti ad uso pubblico. Il Contraente e l Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all Impresa l importo del danno pagato con il limite massimo previsto dalla franchigia. L Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest ultimo rientri nei limiti della franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate, salvo, per i natanti adibiti a trasporto pubblico di persone, di cui al disposto delle Condizioni Particolari n 20 o n 21. 20 DANNI A COSE DI TERZI TRASPOR- TATI SU NATANTI ADIBITI AL TRA- SPORTO PUBBLICO DI PERSONE (non compresi nell assicurazione obbligatoria). L Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi danaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. Il limite del massimale per i danni suindicati, nell ambito della somma assicurata, è pari al 5% di detta somma per ogni sinistro e fino ad un massimo di 150 per ogni persona danneggiata.

8 21 DANNI A COSE ED ANIMALI DI TERZI E DANNI A COSE DI TERZI TRASPOR- TATI SU NATANTI ADIBITI AL TRA- SPORTO PUBBLICO DI PERSONE (non compresi nell assicurazione obbligatoria). 1) Danni a cose ed animali di terzi. L Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante, a cose ed animali di terzi. L assicurazione è stipulata con la franchigia assoluta di 75 per ogni sinistro. Il Contraente e l Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all Impresa l importo del danno pagato con il limite massimo previsto dalla franchigia. L Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest ultimo rientri nei limiti della franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante. 2) Danni a cose di terzi trasportati. L Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi danaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. Il limite del massimale per i danni suindicati, nell ambito della somma assicurata, è pari al 5% di detta somma per ogni sinistro e fino ad un massimo di 150 per ogni persona danneggiata. 22 ATTIVITÀ IDROSCIATORIA; TRAINO DI PARACADUTE ASCENSIONALE O DI DELTAPLANO (non compresi nell assicurazione obbligatoria). L Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa, la persona trainata, dall esercizio dell attività di traino. Polizza R.C. Natanti a Motore Prodotto 9052/1 42 CONTRATTO AVENTE DURATA DI UN ANNO PIÙ FRAZIONE DI ANNO. A parziale deroga dell art. A.1 Durata del contratto il contratto ha durata di un anno più frazione di anno e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza. La frazione costituirà periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale, la tariffa che verrà applicata sarà quella in vigore per l Impresa a tale momento. 51 RINNOVO DEL CONTRATTO. A deroga dell art. A.4 Durata del contratto, il contratto si rinnova tacitamente ad ogni scadenza annuale salvo che una delle parti non provveda alla disdetta con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza. 78 VINCOLO A FAVORE DELL ENTE FINAN- ZIATORE, O DI SOCIETÀ DI LEA- SING. In caso di vincolo a favore dell ente finanziatore o della società di leasing indicata in polizza, l Impresa si obbliga per tutta la durata del vincolo a favore di dette società a: a) non consentire alcuna modifica delle garanzie prestate se non con il consenso dell ente o società vincolataria; b) comunicare all ente o società vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; c) comunicare, all ente o società vincolataria con lettera raccomandata A.R., qualsiasi ritardo nel pagamento del premio o rata di premio, nonché l eventuale mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge. 80 VINCOLO. Vale il testo di vincolo dattiloscritto in allegato. 119 ESTENSIONE DEI LIMITI DI NAVIGA- ZIONE AL MAR NERO (non compresa nell assicurazione obbligatoria). L assicurazione è estesa al Mar Nero ed alle coste orientali dell Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie. 1.500 - I - 6/2003 - Tipolito Casma ASSICURAZIONI Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. - Sede e Direzione generale: Via Stalingrado, 45-40128 Bologna (Italia) tel. 0516097111 - casella postale AD 1705 - telefax 051375349 Capitale sociale 506.345.750 - Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e partita IVA 00284160371 - R.E.A. 160304 Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con D.M. 28-12-1962 (G.U. 18-1-1963 N. 15) e D.M. 29-4-1981 (G.U. 19-5-1981 N. 135)