L installazione di impianti fotovoltaici nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ai sensi del D.P.R. n.151 del 1 agosto 2011



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L installazione di impianti fotovoltaici nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ai sensi del D.P.R. n.151 del 1 agosto 2011 1

Guida VV.Fper l'installazione degli impianti fotovoltaici nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi In seguito alle attività svolte da un Gruppo di lavoro congiunto fra Vigili del Fuoco (VV.F) e CEI, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (DCPREV) ha emanato con Nota VV.Fn. 0001324 del 07/02/2012un aggiornamento della Guida per I'installazione degli impianti fotovoltaici nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che sostituisce quella emanata con Nota VV.Fn. 5158 del 26 marzo 2010 Tale Guida recepisce i contenuti nel DPR n. 151 del 1 agosto 2011 e tiene conto delle varie problematiche emerse in sede periferica a seguito delle installazioni di impianti fotovoltaici 2

In data 7 febbraio 2012 è stata pubblicata la nuova circolare dei Vigili del Fuoco : "Guida per l installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione anno 2012. La nuova circolare sostituisce l edizione del 2010 e prescrive quanto segue: 3

Gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a Norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 In generale I'installazione di un impianto fotovoltaico, in funzione delle caratteristiche elettriche/costruttive e/o delle relative modalità di posa in opera, può comportare un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio 4

L'aggravio potrebbe concretizzarsi in termini di: Interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione (ostruzione parziale/totale di traslucidi, impedimenti apertura evacuatori); Ostacolo alle operazioni di raffreddamento/estinzione di tetti combustibili; Rischio di propagazione delle fiamme all'esterno o verso I'interno del fabbricato. L'installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi richiede gli adempimenti previsti dal comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. n.151 del 1 agosto 2011 Risulta necessario valutare I'eventuale pericolo di elettrocuzione cui può essere esposto l'operatore VV.F.per la presenza di elementi circuitali in tensione 5

Campo di applicazione Rientrano, nel campo di applicazione della seguente guida, gli impianti con tensione in corrente continua non superiore a 1500V Requisiti tecnici Ai fini della prevenzione incendi gli impianti FV dovranno essere progettati, realizzati e mantenuti a regola d'arte Tutti i componenti dovranno essere conformi alle disposizioni comunitarie o nazionali applicabili lnparticolare, il modulo fotovoltaico dovrà essere conforme alle Norme CEI EN 61730-1 e CEI EN 61730-2 6

L'installazione dovrà essere eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico al fabbricato In particolare, per gli impianti fotovoltaici incorporati nei fabbricati, tale condizione si ritiene rispettata qualora I'impianto fotovoltaico: Venga installato su strutture ed elementi di copertura e/o di facciata incombustibili; Venga interposto, tra i moduli fotovoltaici e il piano di appoggio, uno strato di materiale di resistenza al fuoco almeno El30 ed incombustibile (Classe 0 secondo il DM 26/06/1984 oppure classe A1 secondo il DM 10/03/2005). In alternativa potrà essere effettuata una specifica valutazione del rischio di propagazione dell incendio: Tenendo conto della classe di resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti; Tenendo conto della classe di reazione al fuoco del modulo fotovoltaico attestata secondo le procedure di cui all'articolo 2 del DM 10 marzo 2005 recante Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione" 7

L'ubicazione dei moduli e delle condutture elettriche dovrà inoltre sempre consentire il corretto funzionamento e la manutenzione di eventuali evacuatori di fumo e di calore (EFC) presenti Dovrà tener conto, in base all'analisi del rischio incendio, dell'esistenza di possibili vie di veicolazione di incendi (lucernari, camini, ecc.) lnogni caso i moduli fotovoltaici, le condutture, gli inverter, i quadri ed altri eventuali apparati non dovranno essere installati nel raggio di 1 m dagli EFC In presenza di elementi verticali di compartimentazione antincendio, posti all interno dell'attività sottostante al piano di appoggio dell'impianto fotovoltaico, lo stesso dovrà distare almeno 1 m dalla proiezione di tali elementi 8

Esempio di distanze minime di EFC, lucernai ed elementi di compartimentazione dai componenti dell impianto fotovoltaico 9

L'impianto fotovoltaico dovrà, inoltre, avere le seguenti caratteristiche: Essere provvisto di un dispositivo di comando di emergenza, ubicato in posizione segnalata ed accessibile che determini il sezionamento dell'impianto elettrico, all'interno del compartimento/fabbricato nei confronti delle sorgenti di alimentazione, ivi compreso I'impianto fotovoltaico; In caso di presenza di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili, al fine di evitare i pericoli determinati dall'innesco elettrico, è necessario installare la parte di impianto in corrente continua, compreso I'inverter, all'esterno delle zone classificate ai sensi del D. Lgs. 81/2008 - allegato XLIX; Nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di materiale esplodente, il generatore fotovoltaico e tutti gli atri componenti in corrente continua costituenti potenziali fonti di innesco, dovranno essere installati alle distanze di sicurezza stabilite dalle norme tecniche applicabili; 10

I componenti dell'impianto non dovranno essere installati in luoghi definiti "luoghi sicuri" ai sensi del DM 30/11/1983, né essere di intralcio alle vie di esodo; Le strutture portanti, ai fini del soddisfacimento dei livelli di prestazione contro I'incendio di cui al DM 09/03/2007, dovranno essere verificate e documentate tenendo conto delle variate condizioni dei carichi strutturali sulla copertura, dovute alla presenza del generatore fotovoltaico, anche con riferimento al DM 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni". Si precisa che, per le pensiline in materiale incombustibile degli impianti di distribuzione carburanti, non è richiesto alcun requisito di resistenza al fuoco 11

Gli esempi fanno riferimento ad una possibile modalità di messa in sicurezza, con riferimento alla posizione dell inverter e del dispositivo di sezionamento lato DC 12

Documentazione Dovrà essere acquisita la dichiarazione di conformità di tutto I'impianto fotovoltaico e non delle singole parti, ai sensi del D.M. 37/2008 Per impianti con potenza nominale superiore a 20 kw dovrà essere acquisita la documentazione prevista dalla Lettera Circolare M.l.Prot. n. P51514101 sott. 72/E.6 del 24 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni 13

Verifiche Periodicamente e ad ogni trasformazione, ampliamento o modifica dell'impianto dovranno essere eseguite e documentate le verifiche ai fini del rischio incendio dell'impianto fotovoltaico, con particolare attenzione ai sistemi di giunzione e di serraggio Ai sensi del D.Lgs.81/2008 dovrà essere garantita I'accessibilità all'impianto per effettuare le relative operazioni di manutenzione e controllo Segnaletica di sicurezza L'area in cui è ubicato il generatore ed i suoi accessori, qualora accessibile, dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica conforme al D. Lgs. 81/2008 14

La cartellonistica dovrà riportare la seguente dicitura: ATTENZIONE: IMPIANTO FOTOVOLTAICO lntensione DURANTE LE ORE DIURNE (...Volt) La seguente segnaletica dovrà essere resistente ai raggi ultravioletti e dovrà essere installata ogni 10 metri per i tratti di conduttura 15

Nel caso di generatori fotovoltaici presenti sulla copertura dei fabbricati, detta segnaletica dovrà essere installata in corrispondenza di tutti i varchi di accesso del fabbricato I dispositivi di sezionamento di emergenza dovranno essere individuati con la segnaletica di sicurezza di cui al titolo V del D.Lgs.81/08 Salvaguardia degli operatori VV.F. Per quanto riguarda la salvaguardia degli operatori VV.F.si rimanda a quanto indicato nella nota PROTEM 622/867 del 18/02/2011, recante "Procedure in caso di intervento in presenza di pannelli fotovoltaici e sicurezza degli operatori vigili del fuoco Si segnala che è stata presa in considerazione I'installazione di dispositivi di sezionamento per gruppi di moduli, azionabili a distanza, ma ad oggi non se ne richiede I'obbligatorietà in quanto non è nota l affidabilità nel tempo, né è stata emanata una normativa specifica che ne disciplini la realizzazione, l'utilizzo e la certificazione 16

Impianti esistenti Gli impianti fotovoltaici, posti in funzione prima dell'entrata in vigore delle nuove Linee Guida ed a servizio di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, richiedono, unicamente, gli adempimenti previsti dal comma 6 dell'art. 4 del DPR n.151 del 1 agosto 2011 In generale per detti impianti dovrà essere previsto tra I'altro: La presenza e la funzionalità del dispositivo del comando di emergenza; L'applicazione della segnaletica di sicurezza e le verifiche viste precedentemente. 17

In data 4 maggio 2012 è stata pubblicato dai Vigili del Fuoco un ulteriore documento per integrare e chiarire i contenuti della circolare di febbraio 2012: Chiarimenti alla nota prot. DCPREV 1324 del 7/2/2012 Guida per l installazione degli impianti fotovoltaici Edizione 2012 18

Successivamente, in seguito numerosi quesiti e richieste di chiarimenti da parte delle strutture periferiche del Corpo dei Vigili del Fuoco, di Associazioni di categoria e di Liberi professionisti, la DCPREV ha emanato con Nota VV.Fn. 6334 del 04/05/2012 una serie di chiarimenti alla suddetta Guida evidenziando che: essa rappresenta uno strumento di indirizzo non limitativo delle scelte progettuali; essa individua alcune soluzioni utili al perseguimento degli obiettivi di sicurezza dettati all'allegato 1, punto 2 dal Regolamento (UE) n.30512011 del 9 marzo 2011 (nel quale si prevede che le opere di costruzione soddisfino determinati requisiti, tra cui quello della resistenza meccanica e stabilità -requisito essenziale n. 1 e quello della sicurezza in caso di incendio requisito essenziale n. 2); altre soluzioni utili al perseguimento dei richiamati obiettivi possono essere individuate mediante lo strumento della valutazione dei rischi 19

Pertanto, tale Guida, costituisce un compendio di supporto per la preparazione della valutazione del rischio incendio, anche se tale valutazione potrebbe non rientrare nelle competenze del progettista o dell installatore dell impianto fotovoltaico Per un esauriente trattazione di questo argomento si rimanda alla consultazione della Guida dei VV.F Requisiti tecnici Se l impianto fotovoltaico è a servizio di un fabbricato nel quale è presente almeno un attività soggetta alle visite ed ai controlli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la relativa installazione potrebbe comportare, a seconda delle caratteristiche elettriche e costruttive e/o delle relative modalità di posa, un aggravio del preesistente livello di sicurezza in caso di incendio per il fabbricato stesso Di conseguenza, l'installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi richiede gli adempimenti previsti dal comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011 20

Note esplicative alla guida per I'installazione degli impianti fotovoltaici nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi Facendo seguito alle indicazioni riportate precedentemente e alle precisazioni contenute nella nota DCPREV n. 6334 del 4 maggio 2012, si riportano di seguito alcune note esplicative: 1. L elenco delle attività soggette a controllo, delle relative sottoclassi e delle categorie di rischio (cat.a, B e C) attribuite in ragione della gravità del rischio piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue l'attività stessa sono definite nell Allegato I del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011 2. Per impianto fotovoltaico a servizio di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi si intende un impianto fotovoltaico incorporato nell'attività soggetta, indipendentemente dall'utilizzatore finale; Per incorporato si intende un impianto i cui moduli ricadono, anche parzialmente, nel volume delimitato dalla superficie cilindrica verticale avente come generatrice la proiezione in pianta del fabbricato (inclusi aggetti e sporti di gronda) 21

Generatore fotovoltaico incorporato Generatrice superficie cilindrica Allegato A -Esempi di generatori fotovoltaici a servizio di attività soggetta a controllo (Nota VVF DCPREV n. 6334 del 04/05/2012) 22

3. Nel valutare l'eventuale aggravio del preesistente livello di rischio di incendio devono essere valutati i seguenti aspetti: interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione (ostruzione parziale/totale di traslucidi, impedimenti apertura evacuatori); modalità di propagazione dell'incendio in un fabbricato delle fiamme all'esterno o verso l'interno del fabbricato (presenza di condutture sulla copertura di un fabbricato suddiviso in più compartimenti -modifica della velocità di propagazione di un incendio in.n fabbricato mono compartimento); sicurezza degli operatori addetti alla manutenzione; sicurezza degli addetti alle operazioni di soccorso 23

4. Qualora nella valutazione del rischio incendio emerge un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio nei confronti della/e attività soggette, dovranno essere assolti i seguenti adempimenti riferiti al DPR 151/2011: per le attività in categoria A -Presentazione di SCIA a lavori ultimati; per le attività in categoria B e C -Presentazione del progetto ai fini della valutazione e SCIA a lavori ultimati. 24

Qualora invece dalla valutazione del rischio incendio non emerga un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio nei confronti della/e attività soggette, dovrà essere aggiornata la pratica con la presentazione della SCIA In caso di presentazione della SCIA senza preventiva approvazione del progetto, la documentazione dovrà essere integrata con la valutazione del rischio Il corrispettivo da pagare, ai sensi del DPR 151/2011, sarà quello relativo all'attività principale rispetto alla quale I'impianto FV è "a servizio" così come chiarito al punto 2 25

5. Tale condizione è soddisfatta seguendo una qualsiasi delle possibili opzioni riassunte nell allegato B 6. Gli strati EI 30 incombustibili possono essere provati con qualsiasi orientamento (in verticale, in orizzontale) e con esposizione al fuoco sulla faccia prospiciente i moduli fotovoltaici o E' sufficiente che sia garantita l'incombustibilità anche di un solo layer continuo costituente il pacchetto dello strato (vedi allegato B); o Uno strato può essere costituito da più "layer'' o In caso di strato omogeneo esso coincide con il "layer 26

Allegato B -Possibili opzioni per soddisfare il requisito di sicurezza relativo al rischi di propagazione dell'incendio (Nota VVF DCPREV n. 6334 del 04/05/2012) 27

7. Oltre alla valutazione del rischio da effettuarsi tenendo conto della classe di resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti e della classe di reazione al fuoco del modulo fotovoltaico" sono ammissibili altre valutazioni finalizzate alla dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi della guida Nel caso si intenda tenere conto della classe di resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti e della classe di reazione al fuoco del modulo fotovoltaico, possono ritenersi, in generale, accettabili i seguenti accoppiamenti: tetti classificati Froofe modulo FV di classe 1 o equivalente di reazione al fuoco; tetti classificati Broof(T2, T3, T4) e modulo FV di classe 2 o equivalente di reazione al fuoco; strati ultimi di copertura (impermeabilizzazioni o/e pacchetti isolanti) classificati Froofo F installati su coperture EI 30 e modulo FV di classe 2 o equivalente di reazione al fuoco. 28

La classificazione dei tetti e delle coperture di tetti deve far riferimento alle procedure di attestazione della conformità applicabili (marcatura CE) o in assenza di queste a dichiarazione del produttore sulla base di rapporto di prova rilasciato di laboratorio italiano autorizzato ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 26 marzo 1985, ovvero altro laboratorio, riconosciuto in uno dei Paesi dell'unione europea o dei Paesi contraenti I'accordo SEE Ai fini della valutazione della classe di resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti si fa presente che è stata pubblicata nel febbraio 2012 la versione UNI CEN/TS 1187 in sostituzione della UNI ENV/ 1187:2007 citata nella guida tecnica A titolo informativo si fa presente che nelle decisioni della commissione europea 2001/671/CE (GUCE L 235 del 4/9/2001) e 2005/823/CE (GUCE L 307 del 25/11/2005) è riportato il sistema di classificazione per la resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti 29

8. Ai fini della valutazione della classe di reazione al fuoco del Modulo fotovoltaico si fa presente che è stata emanata in data 28 marzo 2012 apposita risoluzione dell'area V della DCPST -settore Reazione al Fuoco, sulle modalità di esecuzione delle prove di reazione al fuoco sui moduli fotovoltaici La risoluzione prevede che i laboratori emettano apposito certificato di prova nel quale verrà indicato come impiego "MODULO FOTOVOLTAICO Il certificato di prova è legato al modulo stesso e non al luogo di utilizzo Le valutazioni del rischio dovranno essere sottoscritte da tecnici abilitati ed iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno 30

In particolare, per la classificazione dei moduli fotovoltaici, indipendentemente dalla loro installazione e posa in opera, la risoluzione prevede che si applichino le procedure di prova previste dal DM 26/6/84, modificato con DM del 3/9/2001 come di seguito riportate: UNl9176 (Gennaio 1998) metodo D; UNI 8457 (Ottobre 1987) con campionatura di prova in posizione verticale senza supporto incombustibile; UNI 9174 (Ottobre 1987) con campionatura di prova in posizione verticale senza supporto incombustibile; UNI 9177 (Ottobre 1987) relativamente alla classificazione. 31

Nel caso in cui il modulo presenti superfici opposte con materiale diverso differenti tra loro, va ricavata una serie di provette da ciascuno dei compositi esistenti nel materiale A ciascuna serie si applicano le procedure di prova e di classificazione sopracitate attribuendo la classe peggiore tra quelle determinate Qualora il produttore dichiari che una delle due superfici sia realizzata con materiale incombustibile la campionatura di prova dovrà essere ricavata solo dell'eventuale superficie realizzata con materiale incombustibile L incombustibilità di una delle due superfici del materiale dovrà essere attestata da apposita dichiarazione del produttore redatta secondo il modello D 13 che costituirà parte integrante della scheda tecnica 32

9. Tale indicazione è un utile riferimento anche per lucernari, cupolini e simili, fatta salva la possibilità di utilizzare la valutazione del rischio oppure di individuare altre soluzioni nel rispetto degli obiettivi di sicurezza del regolamento UE 305/2011 10.I riferimenti per l'effettuazione di tali verifiche sono riportati nel capitolo 8 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti l4/1/2008 e nella relativa circolare esplicativa prot. N. 617 del 2 febbraio 2009 Al termine dei lavori e prima di dare inizio all esercizio dell attività, il responsabile dell'attività, dovrà presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio secondo le procedute previste dal DPR 151/2011 33

Per gli impianti fotovoltaici a servizio di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, posti in funzione (che produce energia elettrica) dopo l'entrata in vigore del DPR 151/2011 (7 ottobre 2011) e prima dell'entrata in vigore della nota 1324 sono richiesti gli adempimenti previsti al comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011 Per detti impianti dovranno essere rispettate le indicazioni contenute nella precedente nota n. 5158 del 26/03/2010 con i seguenti ulteriori adempimenti: la presenza e la funzionalità del dispositivo del comando di emergenza; I'applicazione della segnaletica di sicurezza e le verifiche previste dalla nota 1324 34

In particolare, il comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. n. 151 prevede che i responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli dei Vigili del Fuoco sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, ai VVF l esame dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio del preesistenti condizioni di sicurezza antincendio Tale obbligo ricorre anche quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate 35