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Mondial Costruzioni S.p.A. Via Appia Antica - 00179 Roma (Roma) VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO relazione sulla valutazione del rischio incendio (Art. 46, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 - D.M. 10 marzo 1998) DATA: 03/11/2017 REVISIONE: R1 MOTIVAZIONE: PRIMA EMISSIONE IL DATORE DI LAVORO (Sig. Luca Geometrino) in collaborazione con IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (Sig. Antonio Preventino) per consultazione IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (Sig. Pietro Sicurino) CerTus-PS by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A. Pag. 1

ANALISI E VALUTAZIONE La valutazione del rischio incendio è stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente: - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Testo coordinato con: - D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129; - D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133; - D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14; - L. 18 giugno 2009, n. 69; - L. 7 luglio 2009, n. 88; - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106; - D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25; - D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; - L. 4 giugno 2010, n. 96; - L. 13 agosto 2010, n. 136; - Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310; - D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10; - D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101; - L. 1 ottobre 2012, n. 177; - L. 24 dicembre 2012, n. 228; - D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32; - D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44; - D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; - D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99. e conformemente alla normativa: - D.M. 10 marzo 1998, "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro". Premessa L'obbligo di valutazione del "Rischio incendi" si può evincere da una lettura congiunta dei disposti normativi di cui agli artt. 17, 28, 29 e 46 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". In particolare, la necessità di prevenire gli incendi nei luoghi di lavoro, al fine di tutelare l'incolumità dei lavoratori è un obbligo previsto all'art. 46 del D.Lgs. 81/2008, da attuarsi secondo i criteri previsti dal D.M. 10 marzo 1998. La valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare: - il tipo di attività; - il tipo e la quantità dei materiali immagazzinati e manipolati; - la presenza di attrezzature nei luoghi di lavoro, compreso gli arredi; - le caratteristiche costruttive dei luoghi di lavoro compresi i materiali di rivestimento; - le dimensioni e l'articolazione dei luoghi di lavoro; - il numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza. Metodo di valutazione del rischio incendio (D.M. 10 marzo 1998) L'approccio adottato per la valutazione del rischio d'incendio è quello definito dall'allegato I del D.M. 10 marzo 1998 e si articola nelle seguenti fasi: a) individuazione dei pericoli di incendio; b) individuazione degli esposti; c) eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio; d) valutazione del rischio d'incendio; e) individuazione delle misure preventive e protettive. Identificazione dei pericoli di incendio I materiali presenti nei luoghi di lavoro possono costituire, se combustibili o infiammabili, un pericolo potenziale poiché possono facilitare il rapido sviluppo di un incendio; d'altro canto i materiali combustibili, se sono in quantità limitata, correttamente manipolati e depositati in sicurezza, possono non costituire oggetto di particolare valutazione. Inoltre, nei luoghi di lavoro possono essere presenti anche sorgenti di innesco e fonti di calore che costituiscono cause potenziali di incendio o che possono favorire la propagazione di un incendio. Tali fonti, in alcuni casi, possono essere di immediata identificazione Pag. 2

mentre, in altri casi, possono essere conseguenza di difetti meccanici od elettrici. Individuazione degli esposti a rischi di incendio Nelle situazioni in cui si verifica che nessuna persona sia particolarmente esposta a rischio, in particolare per i piccoli luoghi di lavoro, occorre solamente seguire i criteri generali finalizzati a garantire per chiunque una adeguata sicurezza antincendio. Occorre tuttavia considerare attentamente i casi in cui una o più persone (siano esse lavoratori o altre persone presenti nei luoghi di lavoro) siano esposte a rischi particolari in caso di incendio, a causa della loro specifica funzione o per il tipo di attività nel luogo di lavoro (es.: luoghi di lavoro suscettibili di elevato affollamento, persone con limitazioni motorie, ecc.). Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio Per ciascun pericolo di incendio identificato, è necessario valutare se esso possa essere: eliminato, ridotto, sostituito con alternative più sicure, separato o protetto dalle altre parti del luogo di lavoro, tenendo presente il livello globale di rischio per la vita delle persone e le esigenze per la corretta conduzione dell attività. Valutazione del rischio d'incendio I livelli di rischio d'incendio possibili, determinati conformemente al decreto ministeriale succitato, dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso, sono i seguenti: Livello di rischio incendio Basso Medio Elevato Descrizione del rischio Si intendono a rischio d'incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso d'infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi d'incendio ed in cui, in caso d'incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Si intendono a rischio d'incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Si intendono a rischio d'incendio alto i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme. Criterio di valutazione del rischio d'incendio Di seguito è sintetizzato il percorso seguito per la valutazione del rischio d'incendio e per l'adozione delle relative misure di prevenzione e protezione da parte dell'azienda. In una prima fase, si è stabilito se i processi o le attività lavorative svolte dall'azienda in oggetto rientrano tra quelle previste all'allegato IX del succitato decreto ministeriale e quindi soggette ad una classificazione del livello di rischio d'incendio "per legge". Attività a livello di rischio d'incendio elevato (punto 9.2, D.M. 10 Marzo 1998) - Industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 175/1988 e s.m.i. - Fabbriche e depositi di esplosivi - Centrali termoelettriche - Impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili - Impianti e laboratori nucleari - Depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2 - Scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane - Alberghi con oltre 200 posti letto - Ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani - Scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti - Uffici con oltre 1000 dipendenti - Cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m - Cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi Elenco attività a livello di rischio d'incendio medio (punto 9.3, D.M. 10 Marzo 1998) - I luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 (Attività soggette alle visite di prevenzione incendi), con esclusione delle attività considerate a rischio elevato. - I luoghi di lavoro compresi nella tabella A (Aziende nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano e si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti) annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a Pag. 3

rischio elevato. - I luoghi di lavoro compresi nella tabella B (Aziende e lavorazioni che per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori ) annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato. - I cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto. In una seconda fase, qualora l'azienda in esame non sia classificabile tra le attività previste all'allegato IX, si è valutato il livello di rischio d'incendio in funzione delle peculiarità dell'attività lavorativa, ovvero tenuto conto delle: - caratteristiche d'infiammabilità delle sostanze presenti; - possibilità di sviluppo di incendi; - probabilità di propagazione d'incendi. Nella valutazione si è tenuto conto anche delle condizioni particolari quali, affollamento eccessivo, presenza di persone con limitazione motoria ecc, che elevano il livello di rischio. Materiali combustibili e/o infiammabili Alcuni materiali presenti nei luoghi di lavoro costituiscono pericolo potenziale poiché sono facilmente combustibili od infiammabili o possono facilitare il rapido sviluppo di un incendio. A titolo esemplificativo essi sono: - vernici e solventi infiammabili; - gas infiammabili; - grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio; - materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma - grandi quantità di manufatti infiammabili; - prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze provocando un incendio; - prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio; - vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili. Si ricorda, in particolare, che i materiali combustibili se sono in quantità limitata, correttamente manipolati e depositati in sicurezza, possono non costituire oggetto di particolare valutazione. Sorgenti d'innesco Nei luoghi di lavoro possono essere presenti anche sorgenti di innesco e fonti di calore che costituiscono cause potenziali di incendio o che possono favorire la propagazione di un incendio. Tali fonti, in alcuni casi, possono essere di immediata identificazione mentre, in altri casi, possono essere conseguenza di difetti meccanici od elettrici. A titolo esemplificativo si citano: - presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura; - presenza di sorgenti di calore causate da attriti; - presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica; - uso di fiamme libere; - presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica. Condizioni particolari che elevano il rischio Occorre considerare attentamente i casi in cui una o più persone siano esposte a rischi particolari in caso di incendio, a causa della loro specifica funzione o per il tipo di attività nel luogo di lavoro. A titolo di esempio si possono citare i casi in cui: - siano previste aree di riposo; - sia presente pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento; - siano presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata; - siano presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo; - siano presenti lavoratori in aree a rischio specifico di incendio; - siano presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o possono essere particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile praticabilità. A seguito di valutazione del livello di rischio d'incendio è possibile effettuare la verifica dell'adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti, ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio. Pag. 4

ESITO DELLA VALUTAZIONE Di seguito è riportato l'elenco dei luoghi di lavoro sottoposti a valutazione del rischio incendio conformemente all'art. 46 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e al D.M. 10 marzo 1998. Elenco delle schede di valutazione con esito Scheda Luogo di lavoro Esito della valutazione 1 Ufficio Rischio basso di incendio. SCHEDE DI VALUTAZIONE Le schede che seguono riportano l'esito della valutazione eseguita. SCHEDA 1: Ufficio Luogo di lavoro, o parte di esso, nel quale sono depositate o impiegate per esigenze di attività, materiali, sostanze o prodotti infiammabili e/o esplodenti, comportanti un pericolo di lesioni per i lavoratori. Caratteristiche d'infiammabilità dei materiali 1) Archiviazione pratiche Attività lavorativa Probabilità di propagazione di Possibilità di sviluppo d'incendio un incendio Livello di rischio d'incendio Basso Basso Basso Basso Livello di rischio d'incendio basso. Si intendono a rischio d'incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso d'infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi d'incendio ed in cui, in caso d'incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Fascia di appartenenza: Rischio basso di incendio. DETTAGLIO DELL'ATTIVITA': Archiviazione pratiche Tipologia di materiali, sostanze o prodotti presenti - Carta e materiali d'imballaggio Riduzione del pericolo Sebbene siano presenti sostanze, materiali o prodotti infiammabili o combustibili, le stesse sono in quantità limitata, correttamente manipolate e depositate in sicurezza, pertanto non costituiscono un particolare pericolo Il presente documento è stato redatto conformemente all'art. 29 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.. Roma, 03/11/2017 Firma Pag. 5