QUANDO OPERA LA GARANZIA RESPONSABILITA CIVILE

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Transcript:

QUANDO OPERA LA GARANZIA RESPONSABILITA CIVILE La Società si obbliga a tenere indenne: - I tesserati; - La Contraente, le sue strutture; - i Circoli affiliati alla Federazione - Soggetti A iscritti alla Federazione stessa per quanto siano tenute a pagare ai sensi di legge a titolo di risarcimento capitale, interessi e spese per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l Assicurazione. L Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare ai sopracitati soggetti da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'inps ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984 nr. 222. Per chi Per tutti i Tesserati, i Circoli affiliati e la Contraente l'assicurazione è prestata per tutte le attività inerenti l esercizio, l organizzazione e lo svolgimento di attività sportive e associative rientranti negli scopi della Contraente. Esclusioni L'assicurazione R.C.T. non comprende: a) conseguenti a inquinamento in genere, comunque cagionato; interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, di corsi d acqua sotterranei, di falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; b) provocati a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; c) provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell Assicurato o da questi detenute; d) da furto; e) dovuti ad errori od omissioni, disguidi o ritardi nella redazione, consegna, conservazione, pubblicazione, diffusione di atti, documenti, valori e simili; da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente per legge; f) alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate; g) ad opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano i lavori; h) derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e dalla navigazione di natanti a motore; i) derivanti dalla detenzione o dall impiego di aeromobili; j) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto,

anziché del compimento dell'intera opera del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo trenta giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all uso od aperta al pubblico; k) di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile; l) da detenzione od impiego di esplosivi; m) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). n) di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l amianto, ne per i danni da campi elettromagnetici; o) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione; p) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni; q) causato o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. Franchigia L assicurazione si intende prestata previa detrazione di Euro 250,00 per ogni sinistro che comporti danni a cose. Limiti Territoriali La presente assicurazione vale per i danni che avvengono nel Mondo intero. Non saranno risarciti i danni derivanti da condanne punitive e/o esemplari.

MASSIMALI ASSICURATI Tesserati, per ogni sinistro 550.000,00 ma con il limite per ogni persona danneggiata di 550.000,00 e per i danni alle cose, anche se appartenenti a più persone 550.000,00 di Circoli per ogni sinistro 1.200.000,00 ma con il limite per ogni persona danneggiata di 1.200.000,00 e per i danni alle cose, anche se appartenenti a più persone 1.200.000,00 di Contraente per ogni sinistro 2.000.000,00 Ma con il limite per ogni persona danneggiata di 2.000.000,00 e per i danni alle cose, anche se appartenenti a più persone 2.000.000,00 di

ESTENSIONE DELLA SEZIONE RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI GESTIONE IMPIANTI a libera adesione Le garanzie previste nella presente sezione sono operanti per la Contraente per le sue strutture regionali e Provinciali e per tutti i Circoli affiliati alla FIDASC che ne facciano espressa richiesta aderendo alla formula integrativa e ne onorino il relativo premio assicurativo di 300,00. L estensione di garanzia decorrerà dalle ore 24,00 della data di pagamento del premio assicurativo Tale garanzia comprende: - Danni da sospensione od interruzione di esercizio ; - Danni da incendio (garanzia prestata nell ambito del massimale di polizza con il limite del 20 % del Massimale stesso); - Danni a cose in consegna e custodia (garanzia prestata con uno scoperto del 10 % per ogni sinistro con il minimo di 150,00, ermo restando che la società non risponde oltre il 20 % del Massimale assicurato per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo); - Parchi (la garanzia comprende il rischio della proprietà e/o conduzione di parchi alberati e/o aree verdi adibite a maneggi compresa la manutenzione degli stessi, anche se effettuata attraverso Ditte e/o persone non alle dipendenze e con l uso di macchine e attrezzi sia di proprietà dell Assicurato che di terzi; Estensioni di garanzia Sono inoltre compresi in garanzia i sotto elencati rischi : - servizio pubblicitario tramite insegne, cartelli e striscioni; - organizzazione o partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, congressi e convegni, compresi l allestimento e lo smontaggio ; - servizio mense, bar, ristoranti, compresa la somministrazione di cibi e bevande; - operazioni di progettazione, montaggio, collaudo, manutenzione, riparazione e installazione degli impianti dell Assicurato;

- conduzione, manutenzione, pulizia, riparazione e proprietà dei fabbricati in cui si svolge l attività; - servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e con cani, anche fuori dal recinto dello stabilimento; - servizio antincendio aziendale, anche in occasione di eventuale intervento al di fuori dell area dell azienda e/o circolo; - proprietà ed uso, anche all esterno dell azienda e/o circolo, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore; - operazione di prelievo e/o consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico; - servizi sanitari prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso, siti all interno dei complessi sportivi, compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliare addetto purchè tesserato; - esercizio di uffici, depositi, magazzini e dalle attrezzature ivi esistenti, ovunque ubicati sul territorio italiano purché inerenti all attività dichiarata in polizza, esclusa la responsabilità civile professionale derivante dall attività svolta negli stessi; - proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva compresi tribune, stadi; - L assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi dell art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a tersi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati, alle persone trasportate E fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. Questa specifica estensione di garanzia è prestata con l applicazione di una franchigia fissa di 250,00 per ogni sinistro e vale ne limiti territoriali dello Stato Italiano della Città de Vaticano e della Repubblica di San Marino. Per la garanzia di cui al presente articolo non vale, quindi l eventuale estensione territoriale ad altri paesi; - La garanzia si estende alla responsabilità civile per i danni (esclusi quelli da furto ed incendio) arrecati alle autovetture e motoveicoli di proprietà di G.U.G. e/o Dirigenti di squadre ospiti, purché affidati in custodia o consegna ed in sosta nell area degli impianti. Questa garanzia viene prestata con uno scoperto del 25 % del danno risarcibile con il minimo assoluto di 260,00

N.B.: PER QUALSIASI ULTERIORE NECESSITA DI CHIARIMENTO O APPROFONDIMENTO, CONSIGLIAMO, IN OGNI CASO, DI PRENDERE VISIONE DEL CONTRATTO ASSICURATIVO PUBBLICATO INTEGRALMENTE SUL SITO FEDERALE. CONTATTI Per qualsiasi chiarimento o specifica necessità si potrà contattare la AON S.p.A. nella persona della Sig.ra Antonella Vitali ai seguenti recapiti: Tel. 06.77276238 Fax 06.77400338 e-mail: antonella.vitali@aon.it