Rapporto sessuale per strada: niente carcere, ma quali sanzioni? Pubblicato da lentepubblica.it il 6 ottobre 2017

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Rapporto sessuale per strada: niente carcere, ma quali sanzioni? Pubblicato da lentepubblica.it il 6 ottobre 2017 Con la depenalizzazione del reato di atti osceni in luogo pubblico si rischia per il rapporto sessuale in pubblico solo una sanzione amministrativa. Le sanzioni pecuniarie, tuttavia, a quanto possono ammontare? È il prefetto e non più il tribunale penale a sanzionare chi consuma un rapporto sessuale per strada o in un altro luogo pubblico. Questo perché, a seguito della recente depenalizzazione del reato di «atti osceni in luogo pubblico», non scatta più alcun reato. Alcune indicazioni sulle sanzioni arrivano comunque dalla Corte di Cassazione, sez. III Penale, con la Sentenza 1 dicembre 2016 22 settembre 2017, n. 43809. L imputato è stato incriminato per avere, in violazione degli artt. 110 e 527 cod. pen., compiuto, in concorso con altra persona, atti osceni in luogo pubblico, consistiti nell aver consumato un rapporto sessuale, a pochi metri di distanza dalla strada provinciale, secondo modalità tali che era possibile vedere quanto egli stesse facendo. A seguito delle modifiche alla normativa penale introdotte in occasione della entrata in vigore del D.Lgs. n. 8 del 2016, la fattispecie di atti osceni prevista dal primo comma dell art. 527 cod. pen., cioè la fattispecie contestata all odierno ricorrente, è stata depenalizzata, residuando in esito alla sua eventuale commissione non più la comminatoria della sanzione penale ma, semplicemente, quella della sanzione amministrativa. Per effetto, pertanto, di quanto previsto dall art. 2, comma 2, cod. pen. la sentenza emessa a carico dell imputato deve essere annullata senza rinvio per non essere, ad oggi, il fatto contestato previsto dalla legge come reato. Ciò nonostante sono comminate per il fatto sanzioni amministrative: la sanzione pecuniaria va da un minimo di 5mila a un massimo di 30mila euro. Inoltre, trattandosi di un illecito amministrativo, non c è più la possibilità di sperare nella prescrizione e farla franca. Attenzione poi a una postilla contenuta nella norma: se il rapporto sessuale viene consumato in un «luogo abitualmente frequentato da minori», come ad esempio l uscita della scuola negli orari di punta, si ritorna nel penale. Ciò che conta è il luogo in sé, come normalmente frequentato da infradiciottenni.

Quindi, c è reato se si consuma il rapporto sessuale in un parco giochi con scivoli e altalene; non c è reato se invece si tratta della villa comunale che, abitualmente, è frequentata da tutte le fasce di età. In allegato il testo completo della Sentenza. Cass. sent. n. 43809-17 del 22.09.2017 ( da www.lentepubblica.it ) Fonte: Corte di Cassazione

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 1 dicembre 2016 22 settembre 2017, n. 43809 Presidente Grillo Relatore Gentili Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza emessa in data 14 aprile 2015, la Corte di appello di Caltanissetta, confermando la condanna alla pena ritenuta di giustizia, emessa il precedente 6 febbraio 2013 dal Tribunale di Nicosia, ha rigettato la impugnazione avverso di essa proposta da Me. Sa., imputato per avere, in violazione degli artt. 110 e 527 cod. pen., compiuto, in concorso con altra persona, atti osceni in luogo pubblico, consistiti nell aver consumato un rapporto sessuale, a pochi metri di distanza dalla strada provinciale che da (omissis ) conduce alla Zona industriale di (omissis ), secondo modalità tali che era possibile vedere quanto egli stesse facendo. 1.2 Avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Me., assistito dal proprio legale di fiducia, con atto depositato in data 25 marzo 2016, deducendo due motivi di impugnazione, il secondo dei quali, a sua volta articolato sotto tre aspetti. 1.3 Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione di legge, ridondante in nullità della sentenza impugnata, in quanto la stessa, una volta pronunziata in assenza dell imputato, non sarebbe mai stata notificata al medesimo, essendogli stato in tal modo impedito di proporre tempestiva impugnazione avverso di essa. 1.4 Con il secondo motivo di impugnazione, come detto articolato sotto tre profili, il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento sia alla stessa affermazione della penale responsabilità del prevenuto, in particolare relativamente alla confutazione delle critiche mosse alla rilevanza delle dichiarazioni accusatorie rese dall agente di Pg operante; sia alla determinazione della pena a suo carico irrogata, non essendo stati richiamati a tal fine i criteri di cui all art. 133 cod.pen.; sia, infine, al mancato riconoscimento in favore del Me. delle attenuanti generiche, contraddittoriamente motivato dal giudice di primo grado, confermato da quello di appello, sulla scorta della affermazione, per un verso, della preesistenza di apprezzabili e specifici precedenti penale, mentre gli stessi, per altro verso, sono stati considerati dal medesimo giudice, data la loro lontananza nel tempo e la loro obbiettiva non eccessiva gravità, non ostativi alla prognosi di pericolosità dell individuo. Considerato in diritto 1. La sentenza impugnata, ancorché per ragioni diverse da quelle prospettate dal prevenuto, deve essere annullata senza rinvio. 1.1 Infatti le ragioni di impugnazione presentate dall imputato sono prive di fondamento. 2. Osserva, infatti, il Collegio, quanto al primo motivo di impugnazione, afferente

alla pretesa nullità della sentenza impugnata per non essere stata la medesima notificata al Me., che il preteso vizio dedotto dal ricorrente, essendo ontologicamente riferito ad un adempimento successivo alla emissione della sentenza e del tutto indipendente dal contenuto della decisione e dal procedimento seguito per la sua deliberazione, è, già in astratto, inidoneo a comportare la sussistenza di un qualche vizio della sentenza stessa e, pertanto, non può, in nessun caso, determinarne la nullità. 2.1 Infatti la conseguenza che può derivare dalla mancata notificazione della sentenza emessa a carico di un imputato è, non già il vizio della sentenza stessa, ma semplicemente la mancata decorrenza fin tanto che il prevenuto non abbia conseguito anche aliunde la piena contezza del provvedimento emesso a suo carico e delle motivazione del medesimo del termine per la sua impugnazione, la quale può, pertanto, essere presentata, come nel presente caso, anche in apparente contrasto con i termini di cui all art. 585 cod. proc. pen. 2.2 Nel presente caso il Me., che non risulta avere mai ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, sebbene lo stesso non fosse presente all atto della sua pronunzia, ha comunque proposto ricorso per cassazione avverso di essa lamentando i vizi riferiti al contenuto del provvedimento (che pertanto, gli doveva essere al momento della redazione della impugnazione ben noto), sicché, non essendo stato dichiarato detto ricorso inammissibile per tardività, il ricorrente non ha subito, come invece genericamente sostenuto dalla difesa del medesimo, alcuna lesione del diritto di difesa derivante dalla omessa notificazione della decisione emessa dalla Corte territoriale nei suoi confronti. 2.3 Parimenti non meritevole di accoglimento è il restante motivo, afferente ad una pretesa inadeguatezza motivazionale della sentenza impugnata, posto che sia l accertamento del fatto addebitato al Me. che la determinazione della pena, irrogata sulla base della normativa vigente ratione temporis al momento della emissione della sentenza della Corte nissena, sia infine il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in favore dell imputato, risultano, invece, essere aspetti della sentenza impugnata adeguatamente e convenientemente motivati. 3. Tuttavia, a dispetto di quanto precede, il Collegio deve egualmente procedere all annullamento della sentenza impugnata, posto che, a seguito delle modifiche alla normativa penale introdotte in occasione della entrata in vigore del D.Lgs. n. 8 del 2016, la fattispecie di atti osceni prevista dal primo comma dell art. 527 cod. pen., cioè la fattispecie contestata all odierno ricorrente, è stata depenalizzata, residuando in esito alla sua eventuale commissione non più la comminatoria della sanzione penale ma, semplicemente, quella della sanzione amministrativa. 3.1 Per effetto, pertanto, di quanto previsto dall art. 2, comma 2, cod. pen. a seguito della intervenuta abolitio criminis avente ad oggetto il reato contestato al Me., la sentenza emessa a carico di questo deve essere annullata senza rinvio per non essere, ad oggi, il fatto contestato previsto dalla legge come reato. 3.2 Potendo, tuttavia, alla sua commissione residuare la irrogazione di una sanzione amministrativa, è necessario disporre, ai sensi di quanto previsto dall art. 9 del citato dlgs n. 8 del 2016, comunque, la trasmissione degli atti, per

l eventuale applicazione della sanzione amministrativa al competente Prefetto di Enna. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Enna.