MODIFICHE ALL ACCORDO CONTRATTUALE TRA LA SOCIETA ISAV DI SAINT PIERRE (AOSTA) E L AZIENDA U.S.L. VALLE D AOSTA PER L ATTUAZIONE DEL PROGETTO

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MODIFICHE ALL ACCORDO CONTRATTUALE TRA LA SOCIETA ISAV DI SAINT PIERRE (AOSTA) E L AZIENDA U.S.L. VALLE D AOSTA PER L ATTUAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE PER LA GESTIONE MISTA PUBBLICO-PRIVATO DELLE ATTIVITÀ EROGATE PRESSO LA STRUTTURA ICV. TRA La Società ISAV (nel seguito: ISAV), cod. fisc. e part. IVA 01082490077 nella persona dell Amministratore Delegato dott. Massimo De Salvo, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Società medesima in Saint Pierre, Fraz. Breyan n 1 E L Azienda sanitaria regionale U.S.L. della Valle d' Aosta (nel seguito U.S.L.), cod. fisc. 91001750073 e part. IVA 00177330073, nella persona del Direttore Generale, dott.ssa Carla Stefania Riccardi, domiciliata ai fini del presente atto preso la sede dell U.S.L., in Aosta, via G. Rey n 1 PREMESSO a) Che, con deliberazione n. 334 del 28/02/2012 è stato approvato un accordo contrattuale da stipulare con la Società ISAV spa di St. Pierre, per l attuazione, limitatamente al periodo 01/03/2012 16/02/2013, del progetto sperimentale triennale per la gestione mista pubblicoprivato delle attività erogate presso la struttura ICV; b) che in data 28/02/2012 è stato stipulato l accordo di cui trattasi, sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti e repertoriato al n. 1604 del repertorio aziendale; c) Che, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1552 del 1

27/07/2012, è stata disposta la modifica del punto 2 lett. B) della D.G.R. n. 292 del 17/02/2012, con la quale era stato concesso alla Società ISAV Spa di Saint-Pierre l'accreditamento, per il periodo di anni 1, della struttura, denominata ICV Istituto Clinico Valle d Aosta -, per 76 posti letto di cui 64 per la riabilitazione di I e II livello e 12 per la chirurgia ortopedica, comprensivi di 7 posti di degenza ordinaria, 2 posti di day surgery e 3 posti di terapia intensiva collegata all ortopedia; d) Che, in forza della predetta modifica, i 12 posti letto per la chirurgia ortopedica potranno essere utilizzati anche per accogliere i pazienti provenienti dalle altre regioni, oltre al soddisfacimento del un fabbisogno regionale; e) Che, recependo le disposizioni regionali più sopra richiamata, si rende necessario procedere ad una novazione del rapporto contrattuale in atto con la Società ISAV di St. Pierre, mediante modifica degli artt. 3- Attività; 5 Trattamenti specialistici reparto di ortopedia; 9 Modalità di pagamento; 10 Budget; TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, DA CONSIDERARSI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ACCORDO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Gli artt. 3- Attività; 5 Trattamenti specialistici reparto di ortopedia; 9 Modalità di pagamento; 10 Budget, dell accordo rep. N. 1604 del 28/02/2012, vengono riformulati come segue, evidenziando in grassetto le parti oggetto di modifica: ART. 3 2

Attività L accordo prevede: l erogazione di prestazioni da parte della struttura privata a favore di pazienti residenti in Valle d Aosta, con oneri a carico dell U.S.L.; l erogazione di prestazioni da parte dell USL a favore della struttura privata; la possibilità di utilizzo della struttura stessa da parte del personale dell USL. La collaborazione pubblico/privato si sostanzierà, pertanto, nello svolgimento delle seguenti attività: 1. Attività riabilitativa: per l erogazione delle prestazioni di recupero e rieducazione funzionale, l ICV mette a disposizione dell U.S.L. n 38 posti letto riservati ad assistiti residenti nel territorio regionale e n 26 posti letto riservati ad assistiti non residenti. Una percentuale, individuata in misura indicativa ma non vincolante nel 10% dei posti letto dedicati a pazienti residenti, è riservata alle prestazioni riabilitative di 1 livello, ferma restando l invarianza del budget come quantificato al successivo art. 9. Le modalità di erogazione delle prestazioni sono definite al successivo art. 4. 2. Attività reparto ortopedia : per l erogazione delle prestazioni all interno del reparto ortopedico per acuti, l ICV mette a disposizione dell U.S.L. n 12 posti letto per il soddisfacimento sia di un fabbisogno regionale, con possibilità di soddisfare anche un fabbisogno extraregionale, così suddivisi: n 7 per ricovero ordinario di ortopedia codice ministeriale di disciplina: 36; n 2 per day surgery - codice ministeriale di disciplina: 36; n 3 per terapia intensiva e collegati all attività ortopedica: codice ministeriale di disciplina: 49. 3

Qualora nel corso di validità del contratto venissero accreditati dalla Regione Valle d Aosta ulteriori posti letto per pazienti regionali ed extraregionali e questo rientrasse nell interesse della Regione e della Azienda Asl Valle d Aosta, gli stessi potranno costituire motivo di modifica al presente contratto attraverso apposita e specifica postilla. Le modalità di erogazione delle prestazioni sono definite al successivo art. 5. 3. Attività chirurgica ortopedica: l attività consisterà nella realizzazione di percorsi di integrazione professionale e di formazione con scambio di esperienze anche pratiche, nell ambito della quale ICV garantirà la disponibilità di effettuare sedute operatorie presso la struttura da parte di équipes mediche dell USL, nell ottica della crescita professionale del sistema finalizzata al miglior servizio da rendersi agli utenti. La degenza verrà garantita sempre presso la struttura della ICV, ma i pazienti risulteranno sotto tutti gli aspetti pazienti dell U.S.L.. Le équipes infermieristiche ed anestesiologiche verranno garantite dalla struttura. Le attività di cui al presente punto 3 verranno meglio definite attraverso stesura di un protocollo operativo da parte dei contraenti, che ne definirà anche la decorrenza. 4. Condivisione di servizi: l U.S.L., al fine di garantire, per tutta l attività effettuata presso l ICV, livelli di qualità equivalenti a quelli forniti dai Presidi Ospedalieri direttamente gestiti, mette a disposizione di ISAV, nell ambito del rapporto di collaborazione, i servizi le cui tipologie, modalità di erogazione e tempistiche di attivazione sono definite al successivo art. 6. Eventuali modifiche, rivolte al miglioramento delle prestazione e dei servizi 4

saranno concordate tra le parti. ART. 5 Trattamenti specialistici reparto di ortopedia L attività di cui al presente articolo consiste nell effettuazione diretta da parte del personale ICVe presso l ICV stessa, di interventi ortopedici (MDC 8) in elezione presso il blocco chirurgico e di degenza chirurgica nell annesso reparto, secondo protocolli clinici condivisi tra USL e ICV. Per la durata dell accordo, l attività del reparto di ortopedia riguarderà tutta la patologia ortopedica ad eccezione del rachide. L attività del reparto di ortopedia verrà effettuate per il soddisfacimento di un fabbisogno regionale, con possibilità di soddisfare anche un fabbisogno extraregionale. ART. 9 Modalità di pagamento Corrispettivi dovuti dall U.S.L a ISAV. La rilevazione delle prestazioni è effettuata mediante la compilazione e la gestione informatizzata della scheda di dimissione ospedaliera (sdo) per la classificazione dei ricoveri L ISAV fatturerà, entro il giorno 15 di ogni mese, le giornate di degenza relative ai pazienti dimessi nel mese precedente. Le fatture dovranno essere corredate della documentazione relativa ad ognuno dei ricoverati, inserita in busta a parte, chiusa ermeticamente e recante la dicitura Contiene dati sensibili nel rispetto della normativa sulla privacy. L USL pagherà, ai sensi del D.Lgs. 231/2002, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa nei termini di cui al precedente capoverso, un acconto pari all 80% del valore complessivo della stessa. Il saldo della 5

fattura verrà corrisposto, a controlli ultimati, entro 90 giorni complessivi dalla data di ricevimento della fattura, salvo contestazioni. La fatturazione dovrà essere obbligatoriamente distinta fra attività di riabilitazione (e all interno di questa fra pazienti residenti e pazienti non residenti) e attività reparto di ortopedia (e all interno di questa fra pazienti residenti e pazienti non residenti). Corrispettivi dovuti dall ISAV all U.S.L : Per i corrispettivi di cui al precedente art. 8 l ISAV liquiderà all USL il compenso per ognuno indicato. Per le consulenze specialistiche: i Dirigenti medici che effettuano le prestazioni professionali provvederanno a redigere un elenco mensile delle prestazioni erogate, dal quale risultino gli accessi, la loro durata e nome e cognome di chi ha effettuato i medesimi, convalidato dalla Direzione Sanitaria Ospedaliera dell U.S.L. e trasmesso contestualmente alla S.C. Ragioneria per la fatturazione. Per i servizi, ovvero: 118, diagnostica di laboratorio, centro trasfusionale, diagnostica per immagini, sterilizzazione, la S.C. competente trasmetterà il flusso mensile delle prestazioni rese alla Direzione Sanitaria Ospedaliera dell U.S.L. che, previa validazione, lo invierà alla S.C. Ragioneria per la fatturazione. I rimborsi forfetari da corrispondere in tranches mensili, secondo il dettaglio di cui al precedente art. 8, saranno fatturati mensilmente a cura della S.C. Ragioneria. Il pagamento delle fatture da parte dell ISAV. avverrà a 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse per le prestazioni erogate e a 30 giorni dalla data di 6

ricevimento delle stesse per le quote forfetarie. Non è ammessa compensazione tra le fatture emesse dalle contraenti. ART. 10 Budget Premessa: nell ambito del budget più oltre indicato, la struttura potrà modulare la propria attività, fermo restando il limite massimo di occupazione dei posti letto, con la presenza giornaliera massima definita dal numero di posti letto convenzionati per singola disciplina (ortopedia e recupero e riabilitazione funzionale). Per l Ortopedia, per il calcolo dell occupazione massima giornaliera dei posti letto, verranno considerati i 12 posti letto complessivi attualmente accreditati (7+2+3, come dettagliati al precedente art. 3) pur nel limite del budget annuale assegnato. Nel caso di modifiche del numero di posti letto accreditati e di interesse della Regione Valle d Aosta e della Azienda Asl Valle d Aosta potrà essere aggiornata e modificata la condizione di cui sopra attraverso apposita postilla. Per la disciplina di riabilitazione, per il calcolo dell occupazione massima giornaliera dei posti letto, verranno considerati i posti letto complessivi (38 + 26), indipendentemente dalla regione di provenienza, purché i singoli budget (regionale ed extraregionale) siano rispettati nel computo annuale. La struttura si impegna a rispettare le indicazioni nazionali e regionali in termini di appropriatezza clinica ed organizzativa al fine di evitare l uso inappropriato delle risorse. In ogni caso la dotazione di personale dovrà sempre essere rapportata al numero massimo di posti letto occupati. Tenuto conto delle disposizioni introdotte dall art. 15, c. 14 del D.L. 95/2012: 7

per le prestazioni di riabilitazione concernenti i 38 posti letto riservati a pazienti residenti, l U.S.L. corrisponderà un importo complessivo massimo, riferito al periodo 01/03/2012-16/02/2013 che si quantifica in euro 2.382.292,00 (duemilionitrecentotantaduemiladuecentonovantadue/00), ripartiti in euro 2.072.917,00 per il periodo 01/03/2012-31/12/2012 e in euro 309.375,00 per il periodo 01/01/2013-16/02/2013. Per gli ulteriori 26 posti riservati a pazienti non residenti, si corrisponderà un importo complessivo il cui ammontare sarà contenuto nei limiti dello stanziamento regionale specificamente disposto pari ad. 796.000,00 (settecentonovantaseimila/00) per l anno 2012 e successivamente da definirsi con specifico provvedimento amministrativo regionale per il periodo di validità dell accordo relativo al 2013, fatte salve eventuali successive modifiche richieste dalla Regione Valle d Aosta, da definirsi attraverso apposita postilla contrattuale. Per le prestazioni del reparto ortopedia l U.S.L. corrisponderà: un importo complessivo massimo riferito al periodo 01/03/2012-16/02/2013 e destinato al soddisfacimento prioritario del fabbisogno regionale, che si quantifica in euro 1.670.372,00 (unmilioneseicentosettantamilatrecentosettantadue/00), ripartiti in euro 1.591.309,00 per il periodo 01/03/2012-31/12/2012 e in euro 79.063,00 per il periodo 01/01/2013-16/02/2013; un importo complessivo massimo riferito al periodo 01/03/2012-31/12/2012 e destinato ad un fabbisogno extraregionale, che si quantifica in euro 398.000,00 (trecentonovantottomila/00). 8

Le parti si impegnano a rivedere il budget relativo ad entrambe le tipologie di prestazioni di cui ai precedenti artt. 4 e 5 a condizione che l Amministrazione Regionale metta a disposizione dell U.S.L., per dette prestazioni, finanziamenti integrativi rispetto a quelli indicati nel presente atto nel corso dell esercizio finanziario 2012. E ammessa la possibilità di compensazione tra le prestazioni di riabilitazione e quelle di ortopedia limitatamente alle prestazioni rese a favore di assistiti regionali e finanziate da quote LEA, ferma restando l insuperabilità del budget massimo totale annuo (LEA e vincolate). Il calcolo del valore massimo compensabile deriva dalla somma dei singoli budget assegnate alle due tipologie di prestazioni e pari a euro 2.470.226,00 per l anno 2012 (risultante dalla somma di euro 2.072.917 budget assegnato alla riabilitazione e di euro 397.309,00 budget assegnato all ortopedia) e a euro 388.438,00 per l anno 2013 (risultante dalla somma di euro 309.375,00 budget assegnato alla riabilitazione e di euro 79.063,00 budget assegnato all ortopedia). Il valore della compensazione di cui al paragrafo precedente avviene entro il limite del 70% della quota di budget assegnata alla ortopedia sulla quota LEA e, pertanto il limite non superabile di compensabilità tra discipline per il 2012 è pari ad.278.116 e per il periodo 1 gennaio 2013 16 febbraio 2013 è pari ad.56.344.. Il limite alla compensazione è dettato da esigenze di programmazione e corretta valutazione nella erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto dell accordo sperimentale. Per tutte le restanti voci non è ammessa alcuna compensazione tra il budget destinato alle attività riabilitative e quello destinato alle attività 9

del reparto ortopedia, né tra il sottolimite riferito ai pazienti residenti e quello riferito ai pazienti extraregione. NORMA FINALE Restano ferme ed invariate tutte le restanti clausole contrattuali di cui all accordo rep. N. 1604 del 28/02/2012, che espressamente si richiamano. Letto, approvato e sottoscritto, Aosta lì Per la Società ISAV L Amministratore delegato (dott. Massimo De Salvo) Per l U.S.L. IL DIRETTORE GENERALE (Dott.ssa Carla Stefania Riccardi) 10

MODIFICHE ALL ACCORDO CONTRATTUALE TRA LA SOCIETA ISAV DI SAINT PIERRE (AOSTA) E L AZIENDA U.S.L. VALLE D AOSTA PER L ATTUAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE PER LA GESTIONE MISTA PUBBLICO-PRIVATO DELLE ATTIVITÀ EROGATE PRESSO LA STRUTTURA ICV. TRA La Società ISAV (nel seguito: ISAV), cod. fisc. e part. IVA 01082490077 nella persona dell Amministratore Delegato dott. Massimo De Salvo, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Società medesima in Saint Pierre, Fraz. Breyan n 1 E L Azienda sanitaria regionale U.S.L. della Valle d' Aosta (nel seguito U.S.L.), cod. fisc. 91001750073 e part. IVA 00177330073, nella persona del Direttore Generale, dott.ssa Carla Stefania Riccardi, domiciliata ai fini del presente atto preso la sede dell U.S.L., in Aosta, via G. Rey n 1 PREMESSO f) Che, con deliberazione n. 334 del 28/02/2012 è stato approvato un accordo contrattuale da stipulare con la Società ISAV spa di St. Pierre, per l attuazione, limitatamente al periodo 01/03/2012 16/02/2013, del progetto sperimentale triennale per la gestione mista pubblico-privato delle attività erogate presso la struttura ICV; g) che in data 28/02/2012 è stato stipulato l accordo di cui trattasi, sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti e repertoriato al n. 1604 del repertorio aziendale; h) che, con deliberazione n. 1196 del 03/09/2012 è stata approvata una 11

novazione del rapporto contrattuale in atto con la Società ISAV di St. Pierre, mediante modifica degli artt. 3- Attività; 5 Trattamenti specialistici reparto di ortopedia; 9 Modalità di pagamento; 10 Budget; i) che si rende necessario procedere ad un ulteriore modifica dell art. 10- Budget, dell accordo in essere, in applicazione della D.G.R. 1552/2012 e al fine di permettere all Azienda U.S.L. il massimo utilizzo della funzione riabilitativa per l anno 2012, mediante incremento del limite di compensabilità tra le prestazioni di riabilitazione e quelle di ortopedia limitatamente alle prestazioni rese a favore di assistiti regionali e finanziate da quote LEA TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, DA CONSIDERARSI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ACCORDO, SI CONVIENE DI APPROVARE LA SEGUENTE RIFORMULAZIONE DELL ART. 10, RIPORTANDO IN GRASSETTO LE PARTI OGGETTO DI MODIFICA ART. 10 Budget Premessa: nell ambito del budget più oltre indicato, la struttura potrà modulare la propria attività, fermo restando il limite massimo di occupazione dei posti letto, con la presenza giornaliera massima definita dal numero di posti letto convenzionati per singola disciplina (ortopedia e recupero e riabilitazione funzionale). Per l Ortopedia, per il calcolo dell occupazione massima giornaliera dei posti letto, verranno considerati i 12 posti letto complessivi attualmente accreditati (7+2+3, come dettagliati al precedente art. 3) pur nel limite del budget annuale assegnato. Nel caso di modifiche del 12

numero di posti letto accreditati e di interesse della Regione Valle d Aosta e della Azienda Asl Valle d Aosta potrà essere aggiornata e modificata la condizione di cui sopra attraverso apposita postilla. Per la disciplina di riabilitazione, per il calcolo dell occupazione massima giornaliera dei posti letto, verranno considerati i posti letto complessivi (38 + 26), indipendentemente dalla regione di provenienza, purché i singoli budget (regionale ed extraregionale) siano rispettati nel computo annuale. La struttura si impegna a rispettare le indicazioni nazionali e regionali in termini di appropriatezza clinica ed organizzativa al fine di evitare l uso inappropriato delle risorse. In ogni caso la dotazione di personale dovrà sempre essere rapportata al numero massimo di posti letto occupati. Tenuto conto delle disposizioni introdotte dall art. 15, c. 14 del D.L. 95/2012: per le prestazioni di riabilitazione concernenti i 38 posti letto riservati a pazienti residenti, l U.S.L. corrisponderà un importo complessivo massimo, riferito al periodo 01/03/2012-16/02/2013 che si quantifica in euro 2.382.292,00 (duemilionitrecentotantaduemiladuecento-novantadue/00), ripartiti in euro 2.072.917,00 per il periodo 01/03/2012-31/12/2012 e in euro 309.375,00 per il periodo 01/01/2013-16/02/2013. Per gli ulteriori 26 posti riservati a pazienti non residenti, si corrisponderà un importo complessivo il cui ammontare sarà contenuto nei limiti dello stanziamento regionale specificamente disposto pari ad. 796.000,00 (settecentonovantaseimila/00) per l anno 2012 e successivamente da definirsi con specifico provvedimento amministrativo regionale per il periodo di validità dell accordo relativo al 2013, fatte salve eventuali successive modifiche richieste dalla Regione Valle d Aosta, da definirsi attraverso 13

apposita postilla contrattuale. Per le prestazioni del reparto ortopedia l U.S.L. corrisponderà: un importo complessivo massimo riferito al periodo 01/03/2012-16/02/2013 e destinato al soddisfacimento prioritario del fabbisogno regionale, che si quantifica in euro 2.068.372,00 (duemilionisessantottomilatrecentosettantadue/00), ripartiti in euro 1.989.309,00 per il periodo 01/03/2012-31/12/2012 e in euro 79.063,00 per il periodo 01/01/2013-16/02/2013; un importo complessivo massimo riferito al periodo 01/03/2012-31/12/2012 e destinato ad un fabbisogno extraregionale, che si quantifica in euro 398.000,00 (trecentonovantottomila/00). Le parti si impegnano a rivedere il budget relativo ad entrambe le tipologie di prestazioni di cui ai precedenti artt. 4 e 5 a condizione che l Amministrazione Regionale metta a disposizione dell U.S.L., per dette prestazioni, finanziamenti integrativi rispetto a quelli indicati nel presente atto nel corso dell esercizio finanziario 2012. E ammessa la possibilità di compensazione tra le prestazioni di riabilitazione e quelle di ortopedia limitatamente alle prestazioni rese a favore di assistiti regionali e finanziate da quote LEA, ferma restando l insuperabilità del budget massimo totale annuo (LEA e vincolate). Il calcolo del valore massimo compensabile deriva dalla somma dei singoli budget assegnate alle due tipologie di prestazioni e pari a euro 2.470.226,00 per l anno 2012 (risultante dalla somma di euro 2.072.917 budget assegnato alla riabilitazione e di euro 397.309,00 budget assegnato all ortopedia) e a euro 388.438,00 per l anno 2013 (risultante dalla somma di euro 309.375,00 14

budget assegnato alla riabilitazione e di euro 79.063,00 budget assegnato all ortopedia). Il valore della compensazione di cui al paragrafo precedente avviene entro il limite di. 397.309,00, per l anno 2012 e di. 56.344, per il periodo 1 gennaio 2013 16 febbraio 2013. Il limite alla compensazione è dettato da esigenze di programmazione e corretta valutazione nella erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto dell accordo sperimentale. Per tutte le restanti voci non è ammessa alcuna compensazione tra il budget destinato alle attività riabilitative e quello destinato alle attività del reparto ortopedia, né tra il sottolimite riferito ai pazienti residenti e quello riferito ai pazienti extraregione. NORMA FINALE Restano ferme ed invariate tutte le restanti clausole contrattuali di cui all accordo rep. N. 1604 del 28/02/2012, come modificato in esecuzione della deliberazione n. 1196 del 03/09/2012 che espressamente si richiamano. Letto, approvato e sottoscritto, Aosta lì Per la Società ISAV L Amministratore delegato (dott. Massimo De Salvo) Per l U.S.L. IL DIRETTORE GENERALE (Dott.ssa Carla Stefania Riccardi 15