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ISTITUTO ACHILLE RICCI ASSOCIAZIONE senza scopo di lucro Via Camillo Sbarbaro, 11 20161 MILANO Articolo 1 STATUTO 01.01 Il Convitto per Fanciulli Gracili ed Orfani di Guerra in Affori é stato fondato nel 1918 dalla Croce Rossa Americana, la quale delegava l associazione Per la Scuola perché provvedesse all impianto ed al funzionamento dell istituzione. Per questo scopo la Croce Rossa Italiana versava all associazione Per la Scuola la somma di. 250.000.= di cui. 150.000.= venivano preventivate per le spese d impianto e le rimanenti per il primo anno di funzionamento. 01.02 Il convitto fu eretto in ente morale con R.D. 8 aprile 1923 con un patrimonio di oltre 1.000.000.= nel quale é compreso lo stabile in cui ha sede, acquistato con istrumento 24 aprile 1920 n 97965358 rep. negli atti del notaio in Milano Dott. Emanuele Carlo Mira. 01.03 Il convitto è istituzione di beneficenza ed assistenza pubblica ed é stato soggetto alla legge 17 luglio 1980 n 6972 con le successive modificazioni, nonché, per quanto riguarda gli orfani di guerra, alla legge 18 luglio 1917 n 1143 ed al relativo regolamento 30 giugno 1918 n 1044. 01.04 Con decreto del presidente del consiglio dei ministri in data 22 dicembre 1978, come da elenco n 13 al progressivo n 252, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n 361 del 29 dicembre 1978, é stato confermato che il convitto é un istituzione pubblica di assistenza e beneficenza che svolge in modo precipuo attivitá inerente la sfera educativa - religiosa. 01.05 Con delibera n 5 del 14 luglio 2003 del Consiglio d Amministrazione si trasforma in persona giuridica di diritto privato. 01.06 L istituzione ha sede in Milano, via Camillo Sbarbaro n 11 e ha la denominazione di: Istituto Achille Ricci Articolo 2 FINALITÁ 02.01 L istituzione ispira la propria attivitá ai principi della religione cattolica 02.02 Promuove azioni di supporto alla famiglia e svolge attivitá semiconvittuale provvedendo, secondo i propri mezzi, alla assistenza ed alla istruzione, nella propria sede, di bambini e ragazzi, di ambo i sessi, dietro il pagamento di una

retta, la cui misura é deliberata annualmente dal consiglio di amministrazione, con possibilità di differenziarle. 02.03 Svolge attivitá convittuale ospitando nella propria sede i parenti delle persone ricoverate negli ospedali milanesi per malattie gravi, dietro pagamento di un corrispettivo, la cui misura é determinata dal consiglio di amministrazione. 02.04 L istituzione esaurisce le proprie finalitá nell ambito territoriale della Regione Lombardia. Articolo 3 MEZZI 03.01 L istituzione provvede ai propri scopi e al mantenimento del patrimonio con le quote dei soci, con le rendite patrimoniali, con il ricavato delle rette e con ogni forma di oblazione, contributo e raccolta di fondi approvati dal consiglio di amministrazione. 03.02 È, in ogni caso, obbligatorio che l attivitá dei terzi sopra citati non sia in contrasto con le finalitá e le ispirazioni dell istituzione Articolo 4 AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA 04.01 L istituzione si regge in conformitá alle leggi vigenti ed é amministrata da un consiglio di amministrazione. 04.02 I soci, secondo le norme di cui agli articoli seguenti, eleggono fra i propri membri i sette componenti del consiglio di amministrazione di loro competenza Articolo 5 SOCI 05.01 I soci aderenti all istituzione sono tutti soci ordinari, con pari diritti e pari doveri. La domanda per diventare socio deve essere controfirmata, a titolo di presentazione, da un socio dell istituzione la sua ammissione é subordinata al parere favorevole del consiglio di amministrazione e l eventuale rigetto della domanda non é soggetto ad obblighi di motivazione. 05.02 Il nuovo socio acquista il diritto di voto in assemblea trascorsi tre mesi dalla sua ammissione e deve corrispondere la quota associativa annuale entro la fine del mese successivo alla data della sua nomina. 05.03 Il numero dei soci aderenti all istituzione non può essere superiore a 50. 05.04 La qualitá di socio dell Istituto Achille Ricci si perde per una delle seguenti cause: - dimissioni dall istituzione; - mancato pagamento della quota annuale, da intendersi dal 1/1 al 31/12, corrisposta entro e non oltre il 31/01 di ogni anno come determinata dall assemblea ai sensi dell art. 07.04 dello statuto vigente; - decesso.

Inoltre si perde la qualitá di socio a seguito di delibera del CdA per mancato rispetto delle finalitá dell istituto. 05.05 Ogni socio deve comunicare all istituzione le eventuali variazioni di domicilio. 05.06 L ammissione di un nuovo socio viene deliberata da CdA prendendo in esame le eventuali domande di ammissione in rigoroso ordine cronologico, iniziando da quella presentata in data più lontana. Articolo 6 ASSEMBLEA 06.01 L assemblea é convocata dal presidente con avviso spedito al domicilio risultante dal libro soci, recante l ordine del giorno, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l adunanza. 06.02 Alle assemblee possono intervenire tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. 06.03 I soci in regola con il pagamento della quota associativa possono farsi rappresentare all assemblea da un altro socio o da chi ne ha legale rappresentanza, mediante delega scritta in calce alla lettera di convocazione. 06.04 Ogni socio puð disporre di non più di due deleghe. 06.05 I nuovi soci, per il termine previsto all art. 05.02, non possono votare, neanche per delega, né accettare delegazioni di voto. Articolo 7 ASSEMBLEA 07.01 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. 07.02 L assemblea ordinaria avrà luogo due volte l anno: una per approvare il bilancio dell esercizio precedente e l altra per deliberare il preventivo dell esercizio successivo. 07.03 L assemblea straordinaria avrà luogo ogni qualvolta il presidente lo crederà necessario o ne faccia richiesta un terzo dei soci. 07.04 Sono di competenza dell assemblea: la nomina del consiglio di amministrazione, dell organo di controllo, l approvazione del bilancio annuale, l approvazione della previsione di spesa annuale, la determinazione della quota annuale dei soci e la modifica dello statuto. Articolo 8 ASSEMBLEA 08.01 L assemblea in prima convocazione è valida quando intervengano, anche per delega, metà più uno dei soci. 08.02 Andando deserta la prima convocazione la seconda è convocata con lo stesso avviso.

08.03 Tale assemblea sarà valida quando il numero dei Soci presenti, in persona e per delega, non sia inferiore al doppio di quello dei componenti del consiglio di amministrazione. 08.04 Le votazioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti. 08.05 Le votazioni si fanno per appello nominale o per alzata di mano e saranno segrete quando trattasi di questioni riguardanti persone 08.06 A parità di voti le proposte si intendono respinte 08.07 Presiede l assemblea il presidente del consiglio di amministrazione e funge da segretario il segretario del consiglio. 08.08 In deroga da quanto previsto dall art 08.04, la modifica dello statuto, art 07.04, e la modifica del numero chiuso dei soci, art 05.03, sono validamente deliberate da una maggioranza pari al due terzi dei soci. Articolo 9 CONSIGLIO 09.01 L istituzione è amministrata e diretta da un consiglio di amministrazione composto da sette membri. 09.02 Per essere eletto consigliere, il socio deve avere un anzianità di iscrizione di almeno tre mesi. 09.03 Il consiglio elegge al suo interno il presidente nonché il vice-presidente e provvede ad affidare agli altri membri gli incarichi particolari che si rendono necessari per il migliore svolgimento dell attività del consiglio. 09.04 I membri del consiglio, restano in carica cinque anni e sono eletti e rieleggibili dall Assemblea dei Soci. 09.05 Allo scadere del quinquennio l assemblea provvederà alla elezione del nuovo consiglio. 09.06 Il consiglio, ove lo creda opportuno, può aggregarvi, con voto consultivo, altre persone di riconosciuta competenza, dando ad esse incarichi speciali. 09.07 I membri del consiglio di amministrazione svolgono il loro incarico a titolo gratuito; ad essi può essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell assolvimento di incarichi speciali affidategli. 09.08 Il consiglio è assistito da un segretario estraneo ad esso, che ha voto consultivo nelle sedute. Articolo 10 CONSIGLIO 10.01 Il consiglio è convocato dal presidente. 10.02 Di regola le sedute del consiglio si tengono ogni mese e tutte le volte che il presidente lo creda opportuno o quando né facciano richiesta tre consiglieri. 10.03 Le sedute del consiglio sono valide quando intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica. 10.04 Le deliberazioni sono valide quando siano prese a maggioranza assoluta degli intervenuti. 10.05 A parità di voti la proposta si intende respinta.

10.06 Non può partecipare alla votazione quel consigliere che è personalmente interessato alla deliberazione. 10.07 I processi verbali del CdA vengono redatti dal segretario e da essi risultano le delibere di attuazione del CdA. I documenti devono riportare la firma del presidente e del segretario. 10.08 Ove i consiglieri o gli eventuali intervenuti si allontanino ne viene fatta menzione. 10.09 Qualora il segretario fosse assente, o avesse interesse alla deliberazione, fungerà da segretario il consigliere meno anziano di età. Articolo 11 CONSIGLIO 11.01 Il consiglio d amministrazione provvede al buon andamento dell istituzione, alla amministrazione del patrimonio e alla ammissione dei soci. 11.02 Il consiglio prepara altresì il bilancio preventivo e consuntivo; redige ed approva i regolamenti interni. 11.03 Il consiglio nomina il segretario del consiglio e tutto il personale didattico, amministrativo, di assistenza e salariato, ed applica ad esso le sanzioni disciplinari a norma del regolamento interno. 11.04 Promuove, quando occorre, le modifiche dello statuto e del regolamento dell istituto. Autorizza il presidente a stare in giudizio o a concludere transazioni. Conferisce procure d incarico e di spesa qualora lo ritenga necessario. Articolo 12 CONSIGLIO 12.01 Il consigliere, che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive, decade dalla carica. Articolo 13 PRESIDENTE 13.01 Il presidente ha la rappresentanza legale dell istituzione. 13.02 In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono svolte dal vice-presidente; mancando anche il vice-presidente, le sue funzioni sono svolte dal consigliere più anziano di nomina e, in caso di più consiglieri di contemporanea elezione, il consigliere più anziano di età. 13.03 Il presidente presiede il consiglio e l assemblea e ne esegue le deliberazioni: rappresenta il consiglio nei contratti, nella corrispondenza d ufficio, in giudizio presso le autorità e i privati, provvede alla trattazione degli affari, vigila sui servizi, sul personale, sul funzionamento dell istituzione nelle sue finalità statutarie, provvede alla osservanza della legge e dei regolamenti, provvede per mezzo del servizio di cassa alla sollecita riscossione delle entrate, al pagamento delle spese stanziate in bilancio, procede alle ordinarie e straordinarie verifiche di cassa: cura che i titoli non nominativi siano

depositati a sensi di legge, provvede ai contratti all asta pubblica, a licitazione e a trattative private deliberate dal consiglio, sorveglia alla regolare tenuta degli inventari e alla conservazione di titoli e documenti relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare della istituzione; prende, in caso di urgenza, tutte le misure conservatorie reclamate dal bisogno e ne riferisce al consiglio. Articolo 14 SEGRETARIO 14.01 Il segretario collabora con il presidente, partecipa ai CdA, redige i verbali ed attua le disposizioni emanate. 14.02 I compiti del segretario sono definiti nel regolamento attuativo interno dell Istituto. Articolo 15 SERVIZIO DI CASSA 15.01 Il servizio di cassa è affidato ad un istituto di credito o banca designato a tal scopo dal consiglio Articolo 16 REVISORI DEI CONTI 16.01 L organo di controllo è costituito da un revisore contabile nominato dall Assemblea. Il revisore dei conti sarà scelto o tra gli iscritti presso il Ministero della Giustizia, oppure negli albi professionali tenuti dagli organi individuati dall art.1 del d.m. 29/12/2004 n.320 16.02 L organo di controllo rimane in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. 16.03 Non può essere nominato revisore e se nominato decade d ufficio : a) il congiunto o affine fino al quarto grado con un componente del CdA che ebbe parte nella gestione cui si riferisce il conto; b) chi si trova nelle condizioni previste dall art 2399 del codice civile; c) chi non si attiene alle disposizioni di cui all art. 6 quinquies comma 4 - della legge 15 marzo 1990 n 80. 16.04 L organo di controllo collabora con l assemblea nella sua funzione, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell istituto ed attesta la corrispondenza del bilancio alle risultanze della gestione, redigendo apposta relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del bilancio annuale. 16.05 Il regolamento dell istituto disciplina le modalità per l espletamento della attività dell organo di controllo e del suo diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell istituto.

Articolo 17 DISPOSIZIONI GENERALI 17.01 Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le disposizioni legislative e regolamenti vigenti